In tema di protezione
umanitaria
Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455
Principio di diritto: Il riconoscimento
della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dall’art.
5, comma 6; art. 19, comma 2 T.U. n. 286 del 1998 e D.Lgs. n.
251 del 2007, art. 32, al cittadino straniero che abbia realizzato un
grado adeguato d’integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere
l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del
richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una
valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il
rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei
diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto
della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione
raggiunta nel paese di accoglienza
La protezione umanitaria costituisce una
forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema complessivo
che disciplina la protezione internazionale degli stranieri in Italia. Ne
discende che la protezione umanitaria è collocata in posizione di alternatività
rispetto alle due misure tipiche di protezione internazionale, potendo
l’autorità amministrativa e giurisdizionale procedere alla valutazione della
ricorrenza dei presupposti della prima soltanto subordinatamente
all’accertamento negativo della sussistenza dei presupposti delle seconde
Pur non avendo un esplicito fondamento
nell’obbligo di adeguamento a norme internazionali o Europee, tale forma di
protezione è tuttavia richiamata dalla Direttiva comunitaria nr. 115/2008,
che all’art. 6, par. 4, prevede che gli Stati possano rilasciare in qualsiasi
momento, “per motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura”, un permesso di
soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di
soggiornare a un cittadino di una Paese terzo il cui soggiorno è irregolare. La Corte di Giustizia
dell’Unione Europea ha altresì chiarito che gli Stati membri possono concedere
forme di protezione umanitaria e caritatevole diverse e ulteriori rispetto a
quelle riconosciute dalla normativa Europea (in particolare la direttiva
n. 95 del 13.12.2011, c.d. direttiva “qualifiche”), purchè non modifichino i
presupposti e l’ambito di applicazione della disciplina derivata dell’Unione
(sent. 09.11.2010, caso Germania c. B. e D., C-57/09, C-101/09), com’è
stabilito dall’art. 3 della direttiva n. 95/2011, che consente l’introduzione o
il mantenimento in vigore di disposizioni più favorevoli in ordine ai
presupposti sostanziali della protezione internazionale, purchè non
incompatibili con la direttiva medesima.
La protezione umanitaria costituisce una
delle forme di attuazione dell’asilo costituzionale (art. 10 Cost., comma 3),
secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 10686 del 2012; 16362
del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria,
evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente
tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la
configurazione ampia del diritto d’asilo contenuto nella norma costituzionale,
espressamente riferita all’impedimento nell’esercizio delle libertà
democratiche, ovvero ad una formula dai contorni non agevolmente definiti e
tutt’ora oggetto di ampio dibattito.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1238 del
15/12/2016 la Corte
d’appello di Bari, investita dell’impugnazione proposta da Y.M., cittadino
gambiano, avverso l’ordinanza del Tribunale della medesima città, ha
riconosciuto allo stesso il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per
motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5,comma 6. Accertata
l’insussistenza del diritto al riconoscimento dello status di rifugiato e della
protezione sussidiaria, la Corte
territoriale ha tuttavia rilevato, a sostegno della decisione, che lo straniero
si trova in Italia da oltre tre anni, è pienamente integrato nel nostro tessuto
sociale e ha un lavoro stabile con un’adeguata retribuzione. Inoltre, il
rimpatrio forzoso nel Paese d’origine lo esporrebbe a una situazione di
particolare vulnerabilità, stante la grave situazione di compromissione dei
diritti umani ivi presente.
2. Avverso questa pronuncia ha
proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’interno sulla base di un
unico motivo. Non ha svolto difese l’intimato.
3. L’Amministrazione denuncia la
violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e
del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, evidenziando che la Corte d’appello ha
erroneamente valorizzato, quali presupposti del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi umanitari, l’integrazione sociale dello straniero e la
generica compromissione dei diritti umani cui egli sarebbe esposto in caso di
rientro in Gambia. Da un lato, il livello di integrazione dello straniero – che
soggiorni provvisoriamente in Italia in attesa che venga definita la sua
domanda di protezione internazionale – non può costituire, di per sè solo, un
motivo di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; dall’altro,
la compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza non è sufficiente
a giustificare la protezione umanitaria in mancanza di uno specifico rischio
personale del richiedente.
4. Il ricorso è, nei limiti che
si esporrano, fondato.
4.1. Il quadro normativo interno.
Giova in primo luogo premettere
che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è regolato, nei suoi
presupposti, dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Testo
unico dell’immigrazione), che stabilisce che “il rifiuto o la revoca del
permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non
soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il
permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione”. Parimenti il D.P.R. n.
394 del 1999, art. 11, lett. c-ter), regola il rilascio da parte della Questura
di tale titolo di soggiorno su richiesta del parere delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale o previa
acquisizione di documentazione riguardante i motivi della richiesta stessa,
“relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono
l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale”. Infine, l’art. 28,
lett. d), D.P.R. 394 cit., disciplina l’ipotesi del rilascio del permesso
umanitario nei casi – stabiliti, a loro volta, dal D.Lgs. n. 286 del 1998,
art. 19 – in cui non possa disporsi l’allontanamento verso un altro Stato
a cagione del rischio di persecuzioni o torture, in attuazione del principio
del non-refoulement sancito dall’art. 19, comma 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea. La L. n. 110 del 2017, art.
3, comma 1, ha introdotto il c.1.1, dopo il comma 1 dell’art. 19, nel
quale è previsto un sostanziale ampliamento delle condizioni di riconoscimento
del diritto alla protezione umanitaria essendo stato aggiunto il fondato motivo
di essere sottoposti a tortura e, comunque essendo stato espressamente imposto
di tenere conto nel giudizio da svolgere delle “violazioni sistematiche e gravi
dei diritti umani”. La disposizione non è direttamente applicabile, ratione
temporis, al presente giudizio ma è significativo evidenziarne il contenuto e
l’attenzione rivolta non tanto alla enucleazione di condizioni soggettive di
vulnerabilità quanto alla verifica del livello di tutela o, al contrario, di
violazione dei diritti umani nel paese di origine, così da evidenziare
l’intangibilità di un nucleo ineliminabile di essi. Peraltro l’insufficienza
della situazione di vulnerabilità intesa in senso astratto e non calato nella
complessiva condizione del richiedente tratta da indici soggettivi e oggettivi
(questi ultimi riferibili al paese di origine), è rilevabile nel comma 2 bis
dell’art. 19, nel quale si precisa, da un lato, che possono sussistere
situazioni qualificabili come vulnerabili che non giustificano il
riconoscimento della protezione umanitaria e possono determinare il
respingimento o l’esecuzione dell’espulsione e dall’altro che a tali misure
occorre dare attuazione con modalità compatibili con le singole situazioni
personali debitamente accertate.
4.2. Le caratteristiche generali
della protezione umanitaria.
La protezione umanitaria, in
conclusione, costituisce una forma di tutela a carattere residuale posta a
chiusura del sistema complessivo che disciplina la protezione internazionale
degli stranieri in Italia, come rende evidente l’interpretazione letterale
del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, (cd. decreto
“procedure”), in base a cui “nei casi in cui non accolga la domanda di
protezione internazionale” (nella forma del rifugio o della protezione
sussidiaria) e “ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere
umanitario, la Commissione
territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del
permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.
5, comma 6”. Ne discende che la protezione umanitaria è collocata in
posizione di alternatività rispetto alle due misure tipiche di protezione internazionale,
potendo l’autorità amministrativa e giurisdizionale procedere alla valutazione
della ricorrenza dei presupposti della prima soltanto subordinatamente
all’accertamento negativo della sussistenza dei presupposti delle seconde
(cfr. Cass. n. 15466 del 07.07.2014).
4.3. Il quadro Europeo.
Pur non avendo un esplicito
fondamento nell’obbligo di adeguamento a norme internazionali o Europee, tale
forma di protezione è tuttavia richiamata dalla Direttiva comunitaria nr.
115/2008, che all’art. 6, par. 4, prevede che gli Stati possano rilasciare in
qualsiasi momento, “per motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura”, un
permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il
diritto di soggiornare a un cittadino di una Paese terzo il cui soggiorno è
irregolare. La Corte
di Giustizia dell’Unione Europea ha altresì chiarito che gli Stati membri
possono concedere forme di protezione umanitaria e caritatevole diverse e
ulteriori rispetto a quelle riconosciute dalla normativa Europea (in particolare
la direttiva n. 95 del 13.12.2011, c.d. direttiva “qualifiche”), purchè
non modifichino i presupposti e l’ambito di applicazione della disciplina
derivata dell’Unione (sent. 09.11.2010, caso Germania c. B. e D., C-57/09,
C-101/09), com’è stabilito dall’art. 3 della direttiva n. 95/2011, che consente
l’introduzione o il mantenimento in vigore di disposizioni più favorevoli in
ordine ai presupposti sostanziali della protezione internazionale, purchè non
incompatibili con la direttiva medesima.
4.4. Le inferenze.
I “seri motivi” di carattere
umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano (art. 5, comma 6, cit.), alla ricorrenza dei quali lo straniero
risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno
per motivi umanitari (Cass., sez. un., n. 19393/2009 e Cass., sez.
un., n. 5059/2017), non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via
esemplificativa, dal legislatore, cosicchè costituiscono un catalogo aperto
(Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare
situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come
conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di
un’esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani
fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale
(cfr. Cass., sez. un., 19393/2009, par. 3).
Infine, la protezione umanitaria
costituisce una delle forme di attuazione dell’asilo costituzionale (art. 10
Cost., comma 3), secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 10686
del 2012; 16362 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione
sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non
integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento,
coerentemente con la configurazione ampia del diritto d’asilo contenuto nella
norma costituzionale, espressamente riferita all’impedimento nell’esercizio
delle libertà democratiche, ovvero ad una formula dai contorni non agevolmente
definiti e tutt’ora oggetto di ampio dibattito.
5. L’integrazione sociale.
Nel caso di specie la Corte d’appello,
condividendo un certo orientamento emerso nella giurisprudenza di merito, ha
valorizzato, in via del tutto prevalente, l’integrazione sociale dello
straniero nel tessuto sociale italiano, tento conto del contesto di generale
compromissione dei diritti umani che caratterizza il suo Paese d’origine.
Sul punto è necessario rilevare,
in primo luogo, che il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello
straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione
umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può
concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di
essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che
protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza
del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello
eventualmente presente nel Paese d’origine, idoneo a costituire una
significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali
inviolabili. Con riferimento al caso di specie, il parametro di riferimento non
può che cogliersi, oltre che nell’art. 2 Cost., nel diritto alla vita privata e
familiare, protetto dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti
dell’uomo, così come declinato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo,
senz’altro da includersi nel catalogo (aperto) dei diritti della persona da
prendere in esame in sede di riconoscimento della protezione umanitaria.
Sotto tale specifica angolazione,
al fine di valutare l’esistenza e l’entità della lesione dei diritti contenuti
nell’art. 8 Cedu, occorrerà partire dalla situazione oggettiva del paese di
origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato
la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell’indagine, è intrinseco alla
ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la
rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei
diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento.
La condizione di “vulnerabilità”
può, tuttavia, avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per
condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la
possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita
personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al
raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. L’allegazione
di una situazione di partenza di vulnerabilità, può, pertanto, non essere
derivante soltanto da una situazione d’instabilità politico-sociale che esponga
a situazioni di pericolo per l’incolumità personale, anche non rientranti nei
parametri del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 o a condizioni di
compromissione dell’esercizio dei diritti fondamentali riconducibili alle
discriminazioni poste a base del diritto al rifugio politico, ma non aventi la
peculiarità della persecuzione personale potenziale od effettiva. La vulnerabilità
può essere la conseguenza di un’esposizione seria alla lesione del diritto alla
salute, non potendo tale primario diritto della persona trovare esclusivamente
tutela nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 36 oppure può essere
conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti
d’impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di
natura anche non strettamente contingente, od anche discendere da una
situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all’interno del
paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà inemendabili).
Queste ultime tipologie di vulnerabilità richiedono, tuttavia, l’accertamento
rigoroso delle condizioni di partenza di privazione dei diritti umani nel paese
d’origine perchè la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non
esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose
del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano lai dignità. Ne
consegue che il raggiungimento di un livello d’integrazione sociale, personale
od anche lavorativa nel paese di accoglienza può costituire un elemento di
valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una delle
variabili rilevanti della “vulnerabiltà” ma non può esaurirne il contenuto. Non
è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza,
sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone
genericamente la carenza nel paese d’origine, ma è necessaria una valutazione
comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da
una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della
violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili.
Solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve
essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività
dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami
personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità.
L’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine e della
condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle
peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza
ineludibile dell’accertamento da compiere. (cfr. Cass. n.
420/2012, n. 359/2013, n. 15756/2013).
6. La valutazione della
vulnerabilità.
E’ necessaria, pertanto, una
valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del
richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto
prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del
rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente
riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva
ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei
diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita
dignitosa (art. 2 Cost.).
Deve precisarsi, al riguardo,
che, così come per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato
politico e della protezione sussidiaria, incombe sul giudice il dovere di
cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25
del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa
al paese di origine anche in ordine alla verifica delle condizioni per il
riconoscimento della protezione umanitaria.
Del resto all’interno del sistema
giurisdizionale relativo alla protezione internazionale,così come regolato
dai D.Lgs n. 251 del 2007 e D.Lgs. n. 25 del 2008 e
successive modificazioni, la sussistenza delle condizioni di vulnerabilità
poste a base della protezione umanitaria deve essere verificata officiosamente
dalle Commissioni territoriali (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32) quando non
vi siano i requisiti per lo status di rifugiato e per la protezione
sussidiaria, non operando, in tale fase del procedimento, il principio
dispositivo.
Correlato a tale caratteristica
propria soltanto dell’accertamento delle condizioni di vulnerabilità ai fini
della protezione umanitaria, è il dovere d’integrazione istruttoria officiosa
che permea anche nella fase giurisdizionale di merito l’accertamento delle
condizioni soggettive ed oggettive riguardanti la protezione umanitaria. Tale
peculiare accertamento, una volta verificata la proposizione della domanda in
via subordinata od esclusiva, rivolta al riconoscimento di un permesso di
natura umanitaria, impone al giudice di verificare se le allegazioni e le
complessive acquisizioni istruttorie, pur se predisposte normalmente in
funzione del riconoscimento degli status tipici, non conducano all’accertamento
di una condizione qualificata di vulnerabilità, ai fini della verifica della
quale non è necessaria, oltre alla formulazione della domanda, un corredo
ulteriore di allegazione e prova. La rilevata conformazione della ripartizione
dell’onus probandi non consente, tuttavia, di eludere la necessità della
valutazione comparativa che prenda le mosse dalla condizione attuale del paese
di origine al fine di porla in relazione con la conquistata condizione
d’integrazione socio economica e di verificare se il rientro determini la
specifica compromissione dei diritti umani adeguatamente riconosciuti e goduti
nel nostro paese.
7. Il giudizio comparativo.
Meritano pertanto di essere
condivisi i rilievi svolti dall’Amministrazione ricorrente secondo i quali, se
assunti isolatamente, nè il livello di integrazione dello straniero in Italia
nè il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel
Paese di provenienza integrano, di per sè soli e astrattamente considerati, i
seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o
costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla
protezione in questione.
Deve, infatti, osservarsi che il
diritto al rispetto della vita privata tutelato dall’art. 8 CEDU al pari
del diritto al rispetto della familiare può soffrire ingerenze legittime da
parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti,
quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di
immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero (com’è il caso di
specie) non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza,
ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione
dello status di protezione internazionale (Corte EDU, sent. 08.04.2008, ric.
21878/06, caso Nnyanzi c. Regno Unito, par. 72 ss.).
Al riguardo un riscontro
normativo indiretto della necessità di operare un bilanciamento in sede di
riconoscimento della protezione umanitaria è fornito dal D.Lgs. n. 251 del
2007, art. 3, comma quarto; art. 9, comma 2; e art. 15, comma 2, nei quali
sono considerati “gravi motivi umanitari” quelli che comportano un vero e
proprio impedimento al ritorno nel Paese d’origine. Tali norme, riguardanti
rispettivamente il rifugio politico e la protezione sussidiaria, prevedono che,
se il richiedente ha già subito persecuzioni o danni gravi ma sussistano
elementi per ritenere che non li subirà più in futuro, non può comunque negarsi
il riconoscimento dello status qualora sussistano i gravi motivi umanitari; per
la medesima ragione non può disporsi la cessazione dello status che sia stato
già riconosciuto pur a fronte di un mutamento delle circostanze iniziali.
Parimenti il D.P.R. n. 394
del 1999, art. 11, lett. c-ter), e art. 28, lett. d), , sopra
richiamati, pongono a fondamento del permesso umanitario l’esistenza di fattori
impeditivi al rimpatrio. Inoltre, il parametro dell’inserimento sociale e
lavorativo dello straniero ancorerebbe tale forma di soltanto a circostanze di
carattere stabile e tendenzialmente permanente, mentre il complessivo regime
giuridico proprio delle misure di natura umanitaria sembra ispirato alla tutela
di situazioni tendenzialmente transitorie e in divenire, come si evince
del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 14,comma 4, che stabilisce il rilascio da
parte del Questore di “un permesso di soggiorno di durata biennale” ove la Commissione nazionale,
in sede di cessazione o revoca dello status di protezione internazionale
riconosciuto, accerti la sussistenza di “gravi motivi di carattere umanitario”.
In ciò si coglie la differenza decisiva rispetto agli status di protezione
internazionale, al cui riconoscimento consegue, invece, la concessione di un
permesso di soggiorno di durata quinquennale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 23),
che costituisce titolo, al concorrere degli altri requisiti previsti, per il
rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
facoltà che viene espressamente esclusa per coloro che sono titolari di un
permesso umanitario (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, comma 3, lett. b)).
Quanto, invece, al secondo
aspetto, relativo alla generale violazione dei diritti umani nel Paese di
provenienza, esso costituisce un necessario elemento da prendere in esame nella
definizione della posizione del richiedente, come si evince pure dal già
richiamato comma 1.1 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che nella
verifica della sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura in caso di
rimpatrio, impone la valutazione dell’esistenza, nello Stato verso cui il
soggetto si troverà ad essere allontanato, di “violazioni sistematiche e gravi
dei diritti umani”. Tale elemento, tuttavia, deve necessariamente correlarsi
alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per
prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo
soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali
ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all’art. 5, comma 6,
D.Lgs. n. 286 cit., che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso
umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi”
attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del
singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad
abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione
della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo
Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare suddetti fattori di
vulnerabilità (cfr. Cass. n. 7492/2012, par. 3).
8. Conclusioni.
A tale accertamento la Corte d’appello si è
sostanzialmente sottratta, avendo fatto discendere il riconoscimento della
protezione umanitaria da presupposti che, per i motivi anzidetti, non possono
essere considerati in via esclusiva, ma soltanto come elementi che possono
concorrere a determinare una condizione di vulnerabilità che, sulla base di
elementi legati alla vicenda personale del richiedente, deve essere apprezzata
nella sua individualità e concretezza.
9. Principio di diritto.
In conclusione il ricorso deve
essere accolto nei limiti indicati in motivazione. Il provvedimento impugnato
deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Bari perchè si attenga
al seguente principio di diritto: “Il riconoscimento della protezione
umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dall’art. 5, comma
6; art. 19, comma 2 T.U. n. 286 del 1998 e D.Lgs. n. 251 del
2007, art. 32, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado
adeguato d’integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l’esame
specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente
con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione
comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio
possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti
umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della
dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta
nel paese di accoglienza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa il
provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera
di consiglio, il 12 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 23
febbraio 2018
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