giovedì 12 luglio 2018


L’art. 5, c. 6, del T.U. Immigrazione (pds per ‘motivi umanitari’) – Cronistoria


1)Istituzione: Legge 6 marzo 1998, n. 40 (c.d. legge Turco-Napolitano), Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 5, c. 6: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”

2)Trasfusione (pari pari) nel T.U. Immigrazione: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 5, c. 6: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”

3)Modifica (meramente procedurale): Decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, Disposizioni  urgenti  per  il  completamento  dell'attuazione  della direttiva  2004/38/CE  sulla  libera   circolazione   dei   cittadini comunitari e per  il  recepimento  della  direttiva  2008/115/CE  sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129): art. 3, c. 1, lett. a): aggiunta del periodo finale: “Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”

4)Testo vigente: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 5, c. 6: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”



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