L’art. 5, c. 6, del T.U. Immigrazione (pds per ‘motivi umanitari’) – Cronistoria
1)Istituzione: Legge 6
marzo 1998, n. 40 (c.d. legge Turco-Napolitano),
Disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, art. 5, c. 6: “Il rifiuto o la revoca del
permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non
soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”
2)Trasfusione (pari pari) nel
T.U. Immigrazione: Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, art. 5, c. 6: “Il rifiuto o la
revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo
straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli
Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano”
3)Modifica (meramente
procedurale): Decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, Disposizioni urgenti per
il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE
sulla libera circolazione dei
cittadini comunitari e per
il recepimento della
direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi
irregolari, (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.
129): art. 3, c. 1, lett. a): aggiunta del periodo finale: “Il permesso di
soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste
nel regolamento di attuazione”
4)Testo vigente: Decreto Legislativo 25 luglio
1998, n. 286, Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, art. 5, c. 6: “Il rifiuto o la revoca
del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo
straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli
Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal
questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”
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