Corte di Giustizia UE 12 luglio 2018, n. C-89/17, Banger
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea –
Articolo 21 TFUE – Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE –
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b) – Partner con cui il
cittadino dell’Unione ha una relazione stabile debitamente attestata –
Rientro nello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione possiede la
cittadinanza – Domanda di autorizzazione al soggiorno – Esame
approfondito della situazione personale del richiedente – Articoli 15 e
31 – Tutela giurisdizionale effettiva – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47
1) L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE
deve essere interpretato nel senso che esso obbliga lo Stato membro di cui il
cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza ad agevolare il rilascio di
un’autorizzazione al soggiorno peri il partner non registrato, che sia
cittadino di uno Stato terzo e con il quale il cittadino dell’Unione abbia una
relazione stabile debitamente attestata, laddove detto cittadino dell’Unione,
dopo aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione in un altro Stato
membro per svolgervi un’attività lavorativa, conformemente alle condizioni
previste dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, faccia ritorno con il suo partner nello
Stato membro di cui possiede la cittadinanza per soggiornarvi.
2) L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE
deve essere interpretato nel senso che un provvedimento di diniego di rilascio
di un’autorizzazione al soggiorno per il partner non registrato, cittadino di
uno Stato terzo, di un cittadino dell’Unione il quale, dopo aver esercitato il
suo diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro per svolgervi
un’attività lavorativa, conformemente alle condizioni previste dalla direttiva
2004/38, faccia ritorno con il suo partner nello Stato membro di cui ha la
cittadinanza per soggiornarvi, deve essere fondato su un esame approfondito
della situazione personale del richiedente e deve essere motivato.
3) L’articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che i cittadini di Stati
terzi indicati in tale disposizione devono disporre di un mezzo di impugnazione
per contestare un provvedimento di diniego di rilascio di un’autorizzazione al
soggiorno adottato nei loro confronti, in seguito al cui esperimento il giudice
nazionale deve poter verificare se il provvedimento di diniego si fondi su una
base di fatto sufficientemente solida e se le garanzie procedurali siano state
rispettate. Fra tali garanzie si annovera l’obbligo, per le autorità nazionali
competenti, di effettuare un esame approfondito della situazione personale del
richiedente e di motivare ogni rifiuto di ingresso o di soggiorno.
Nessun commento:
Posta un commento