Le Sezioni Unite
sull’assegno di divorzio
Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287
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Le Sez. U hanno affermato che ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I.
n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla I. n. 74 del 1987, il
riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilita di
procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di
cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si
deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in
particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito
dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
patrimonio comune e personate di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alia
durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
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