lunedì 9 febbraio 2015





Approvazione della nomina dei ministri di culto acattolico

Tar Lazio  xx 2015, n. xx

L'approvazione governativa della nomina a ministro di culto acattolico, ex art. 3 l. 1159/1929, è unicamente finalizzata a consentire la produzione di effetti giuridici, validi per l'ordinamento statale, di alcuni atti del ministro di culto, quali il matrimonio.


Per quanto la particolare struttura della Chiesa Evangelica Pentecostale non consenta alcuna assimilazione con l’articolazione territoriale delle parrocchie propria della Chiesa Cattolica, la necessità di valutare una consistenza numerica minima di fedeli che giustifichi l’attribuzione al Ministro di culto del potere di porre in essere atti dotati di effetti nell’ordinamento statale non viene meno alla luce della sentenza della Corte costituzionale 58/1959: la suddetta valutazione non può che essere effettuata con riferimento alla specifica Chiesa,  nella quale il Ministro di culto esercita il suo ministero e in relazione alla quale l’approvazione della nomina a Ministro di culto è stata effettata, trattandosi per di più di enti dotati di autonomia, caratterizzati da un proprio statuto associativo e dal un proprio credo.

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