Approvazione della
nomina dei ministri di culto acattolico
Tar Lazio xx 2015, n. xx
L'approvazione governativa della nomina a
ministro di culto acattolico, ex art. 3 l. 1159/1929, è unicamente finalizzata
a consentire la produzione di effetti giuridici, validi per l'ordinamento
statale, di alcuni atti del ministro di culto, quali il matrimonio.
Per quanto la particolare struttura della
Chiesa Evangelica Pentecostale non consenta alcuna assimilazione con
l’articolazione territoriale delle parrocchie propria della Chiesa Cattolica,
la necessità di valutare una consistenza numerica minima di fedeli che
giustifichi l’attribuzione al Ministro di culto del potere di porre in essere
atti dotati di effetti nell’ordinamento statale non viene meno alla luce della
sentenza della Corte costituzionale 58/1959: la suddetta valutazione non può
che essere effettuata con riferimento alla specifica Chiesa, nella quale il Ministro di culto esercita il
suo ministero e in relazione alla quale l’approvazione della nomina a Ministro
di culto è stata effettata, trattandosi per di più di enti dotati di autonomia,
caratterizzati da un proprio statuto associativo e dal un proprio credo.
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