mercoledì 18 febbraio 2015





Atti dell’autorità politica e … cinguettii


Cons. di Stato, VI, 12 febbraio 2015, n. 769

OMISSIS

FATTO
Con ricorso notificato in data 27 settembre 2013 il Comune di S. esponeva di aver approvato, all’esito di un apposito concorso di progettazione, un intervento di riqualificazione architettonica ed artistica di piazza Verdi; poiché la piazza in questione é stata realizzata oltre settanta anni fa, nelle more della verifica della effettiva sussistenza dell’interesse culturale, tutelata come bene culturale ai sensi degli artt. 10 comma 4 lett. g) e 12 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004, il Comune, con istanza dell’8 maggio 2012 chiedeva alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della OMISSIS l’autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. citato all’esecuzione del progetto; con provvedimento del 6 novembre 2012 n. 33062 la Soprintendenza rilasciava l’autorizzazione in questione, con la motivazione che le opere “sembrano, allo stato attuale delle conoscenze, migliorare l’aspetto generale della piazza e quindi risultare compatibili con le esigenze di tutela monumentale del sito”; nel contesto dell’atto la Soprintendenza invitava il Comune ad avviare presso la Direzione regionale la necessaria procedura di verifica dell’interesse culturale relativo all’immobile in oggetto; ottenuta l’autorizzazione ex art. 21 D. Lgs. n. 42/2004, il Comune stipulava in data 29 maggio 2013 il contratto con l’impresa aggiudicataria, ed il successivo 17 giugno 2013 procedeva alla consegna dei lavori; successivamente e nel contempo, si sviluppava un’accesa contestazione del progetto prescelto (V.) da parte di singoli cittadini, di comitati e di associazioni ambientaliste contrari ad esso e in particolare all’abbattimento del filare di pini marittimi, insito nella realizzazione dei lavori di riqualificazione di piazza Verdi; in data 15 giugno 2013 un tweet del Ministro OMISSIS preannunciava la richiesta al comune di sospendere i lavori in attesa della verifica del progetto da parte del Ministero; in data 17 giugno 2013 gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali sollecitavano nuovamente al Comune l’avvio del procedimento di verifica dell’interesse culturale della piazza, invitandolo a non procedere nelle more alla rimozione di componenti il cui interesse culturale non fosse stato definitivamente accertato e autorizzando la prosecuzione dei lavori “limitatamente agli interventi sulla sede viaria ed i marciapiedi, con esclusione delle opere interessanti l’area centrale della piazza e le componenti arboree ivi presenti” (con nota della Soprintendenza del 21 giugno 2013 n. 18386).
Gli atti da ultimo menzionati venivano impugnati dal Comune di S. con il ricorso originario deducendo i vizi di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, sotto vari profili.
In sintesi, si sosteneva che: a) le dichiarazioni via tweet e a mezzo stampa del Ministro integravano un’inammissibile usurpazione di funzioni amministrative di esclusiva competenza dirigenziale; b) l’atto della Direzione regionale aveva in sostanza disapplicato l’atto autorizzatorio della Soprintendenza del 6 novembre 2012, con il quale si escludeva ogni valore artistico e storico del filare di pini; c) l’avvio del procedimento di verifica dell’interesse culturale era per il Comune una mera facoltà, poichè, ai sensi dell’art. 12, primo comma del codice dei beni culturali, l’autorizzazione soprintendentizia del 6 novembre 2012 legittima comunque l’esecuzione dei lavori, anche in pendenza della verifica; d) con l’autorizzazione del 6 novembre 2012 la Soprintendenza aveva ritenuto il progetto in toto compatibile, escludendo il riconoscimento di alcun valore storico-artistico alla alberatura centrale, a prescindere dall’età dei pini; e) l’avvio della verifica ex art. 12.2 del D. Lgs. n. 42/2004 non legittimava comunque la sospensione dei lavori, in quanto la sua funzione è quella di escludere – sussistendone i presupposti – l’interesse dei beni cautelarmente tutelati all’art. 12, primo comma; f) difettava la comunicazione di avvio del procedimento, né era motivata la omissione; g) gli atti impugnati non motivavano circa le gravi ragioni richieste dalla norma rubricata per disporre la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione soprintendentizia h) se gli atti di sospensione fossero stati espressione del potere cautelare ex art. 28.2 del D. Lgs. n. 42/2004, essi sarebbero stati illegittimi in quanto tale potere è esercitabile soltanto in carenza di atti autorizzativi, nel caso di specie invece sussistenti.
OMISSIS
DIRITTO

OMISSIS

Al riguardo, solo per scrupolo di completezza, il Collegio osserva che gli atti dell’autorità politica, limitati all’indirizzo, controllo e nomina ai sensi del decreto legislativo n.165 del 2001, debbono pur sempre concretarsi nella dovuta forma tipica dell’attività della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 24 settembre 2003, n.5444, Cassazione civile, sezione II, 30 maggio 2002, n.7913; III, 12 febbraio 2002, n.1970), anche, e a maggior ragione, nell’attuale epoca di comunicazioni di massa, messaggi, cinguettii, seguiti ed altro, dovuti alle nuove tecnologie e alle nuove e dilaganti modalità di comunicare l’attività politica.


OMISSIS

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