Atti dell’autorità
politica e … cinguettii
Cons. di Stato, VI, 12 febbraio 2015, n. 769
OMISSIS
FATTO
Con ricorso notificato in data 27 settembre 2013 il Comune
di S. esponeva di aver approvato, all’esito di un apposito concorso di
progettazione, un intervento di riqualificazione architettonica ed artistica di
piazza Verdi; poiché la piazza in questione é stata realizzata oltre settanta
anni fa, nelle more della verifica della effettiva sussistenza dell’interesse
culturale, tutelata come bene culturale ai sensi degli artt. 10 comma 4 lett. g)
e 12 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004, il Comune, con istanza dell’8 maggio 2012
chiedeva alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della OMISSIS
l’autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. citato all’esecuzione del progetto; con
provvedimento del 6 novembre 2012 n. 33062 la Soprintendenza
rilasciava l’autorizzazione in questione, con la motivazione che le opere
“sembrano, allo stato attuale delle conoscenze, migliorare l’aspetto generale
della piazza e quindi risultare compatibili con le esigenze di tutela
monumentale del sito”; nel contesto dell’atto la Soprintendenza
invitava il Comune ad avviare presso la Direzione regionale la necessaria procedura di
verifica dell’interesse culturale relativo all’immobile in oggetto; ottenuta
l’autorizzazione ex art. 21 D. Lgs. n. 42/2004, il Comune stipulava in data 29
maggio 2013 il contratto con l’impresa aggiudicataria, ed il successivo 17
giugno 2013 procedeva alla consegna dei lavori; successivamente e nel contempo,
si sviluppava un’accesa contestazione del progetto prescelto (V.) da parte di
singoli cittadini, di comitati e di associazioni ambientaliste contrari ad esso
e in particolare all’abbattimento del filare di pini marittimi, insito nella
realizzazione dei lavori di riqualificazione di piazza Verdi; in data 15 giugno
2013 un tweet del Ministro OMISSIS
preannunciava la richiesta al comune di sospendere i lavori in attesa della
verifica del progetto da parte del Ministero; in data 17 giugno 2013 gli organi
periferici del Ministero per i beni e le attività culturali sollecitavano
nuovamente al Comune l’avvio del procedimento di verifica dell’interesse
culturale della piazza, invitandolo a non procedere nelle more alla rimozione
di componenti il cui interesse culturale non fosse stato definitivamente
accertato e autorizzando la prosecuzione dei lavori “limitatamente agli
interventi sulla sede viaria ed i marciapiedi, con esclusione delle opere
interessanti l’area centrale della piazza e le componenti arboree ivi presenti”
(con nota della Soprintendenza del 21 giugno 2013 n. 18386).
Gli atti da ultimo menzionati venivano impugnati dal Comune di S.
con il ricorso originario deducendo i vizi di violazione di legge, incompetenza
ed eccesso di potere, sotto vari profili.
In sintesi, si sosteneva che: a) le dichiarazioni via tweet e a mezzo stampa del Ministro
integravano un’inammissibile usurpazione di funzioni amministrative di
esclusiva competenza dirigenziale; b) l’atto della Direzione regionale aveva in
sostanza disapplicato l’atto autorizzatorio della Soprintendenza del 6 novembre
2012, con il quale si escludeva ogni valore artistico e storico del filare di
pini; c) l’avvio del procedimento di verifica dell’interesse culturale era per
il Comune una mera facoltà, poichè, ai sensi dell’art. 12, primo comma del
codice dei beni culturali, l’autorizzazione soprintendentizia del 6 novembre
2012 legittima comunque l’esecuzione dei lavori, anche in pendenza della
verifica; d) con l’autorizzazione del 6 novembre 2012 la Soprintendenza aveva
ritenuto il progetto in toto compatibile, escludendo il riconoscimento di alcun
valore storico-artistico alla alberatura centrale, a prescindere dall’età dei
pini; e) l’avvio della verifica ex art. 12.2 del D. Lgs. n. 42/2004 non
legittimava comunque la sospensione dei lavori, in quanto la sua funzione è
quella di escludere – sussistendone i presupposti – l’interesse dei beni
cautelarmente tutelati all’art. 12, primo comma; f) difettava la comunicazione
di avvio del procedimento, né era motivata la omissione; g) gli atti impugnati
non motivavano circa le gravi ragioni richieste dalla norma rubricata per
disporre la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione soprintendentizia h)
se gli atti di sospensione fossero stati espressione del potere cautelare ex
art. 28.2 del D. Lgs. n. 42/2004, essi sarebbero stati illegittimi in quanto
tale potere è esercitabile soltanto in carenza di atti autorizzativi, nel caso
di specie invece sussistenti.
OMISSIS
DIRITTO
OMISSIS
Al
riguardo, solo per scrupolo di completezza, il Collegio osserva che gli atti
dell’autorità politica, limitati all’indirizzo, controllo e nomina ai sensi del
decreto legislativo n.165 del 2001, debbono pur sempre concretarsi nella dovuta
forma tipica dell’attività della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 24
settembre 2003, n.5444, Cassazione civile, sezione II, 30 maggio 2002, n.7913;
III, 12 febbraio 2002, n.1970), anche, e a maggior ragione, nell’attuale epoca
di comunicazioni di massa, messaggi, cinguettii, seguiti ed altro, dovuti alle
nuove tecnologie e alle nuove e dilaganti modalità di comunicare l’attività
politica.
OMISSIS
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