Accesso civico e accesso
ex l. 241/1990
Tar Lombardia, xx
dicembre 2014, n. xx
Il d. lgs. 33/2013 è diretto ad assicurare a
tutti i cittadini la più ampia conoscibilità delle informazioni, concernenti
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di
attuare “il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza,
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza
nell’utilizzo di risorse pubbliche”, quale integrazione del diritto “ad una
buona amministrazione”, nonché per la “realizzazione di un’amministrazione
aperta, al servizio del cittadino”. Tale normativa, avente pure dichiarate
finalità di contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, impone
la pubblicazione di una serie di documenti nei siti istituzionali delle
medesime, con diritto di chiunque di accedere a tali siti “direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione” e solo in caso di
omessa pubblicazione può essere esercitato, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto, il cosiddetto “accesso civico”, consistente in una richiesta – che non
deve essere motivata – di effettuare tale attività conoscitiva, con
possibilità, in caso di omesso adempimento all’obbligo in questione, di
ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel
codice del processo amministrativo. Di contro, l’accesso ai documenti
amministrativi, disciplinato in generale dalla l. 241/1990, non si correla alla
violazione del generale dovere di pubblicità dell’attività amministrativa,
declinato secondo i parametri suddetti, ma è riferito al “diritto degli
interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”,
intendendosi per “interessati….tutti i soggetti….che abbiano un interesse diretto,
concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” e proprio in funzione di
tale interesse la domanda di accesso deve essere motivata
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