Affidamento dell’urna
cineraria (al convivente more uxorio)
Trib. Treviso xx dicembre 2014
Deve essere tutelata in termini di diritto
soggettivo la posizione del privato nei confronti dell’attività – vincolata –
della p.a., relativa all’affidamento delle ceneri a seguito della cremazione
del defunto [osserva i Tribunale che, se, in relazione alla disciplina e
all’eventuale dispersione delle ceneri, la ratio sottesa alla l. 130/2001 – nonché, nello specifico alla l.r. (Veneto)
18/2010 – è, in via principale, la tutela della salute pubblica e solo in via
subordinata e secondaria la tutela dell’interesse privato, non altrettanto può
dirsi con riferimento alla singola situazione giuridica soggettiva attinente
all’affidamento delle urne contenenti le ceneri dei defunti già cremati: tale
attività, collocandosi in un contesto spazio-temporale nel quale si è consumata l’esigenza di salvaguardare la salute
collettiva, è finalizzata, in via primaria alla tutela del diritto degli aventi
titolo a detenere l’urna cineraria]
Per effetto di un’interpretazione (estensiva
ma) costituzionalmente orientata della norma, la nozione di familiare, contenuta nell’art. 3, c. 1, lett. d),
della l. 130/2001, comprende anche il convivente more uxorio
Nessun commento:
Posta un commento