Passaporto (e carta di
identità) – Rilascio (divieto di) – Art. 3, lett. d), l. 1185/1967 –
Compatibilità con l’art. 27 della Direttiva dell’Unione 2004/38
Tar Lazio, Roma, xx luglio 2014, n. xx
Gli artt. 3, lett. d), della l. 1185/1967 (Norme
sui passaporti) e 2 del d.P.R. 649/1974 (Disciplina
dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al
passaporto ai fini dell'espatrio), che
impediscono l’uscita dallo Stato italiano, anche verso altro Stato dell’Unione
Europea, a coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà
personale, sono compatibili con l’art. 27 della Direttiva 2004/38/CE [osserva
il Tar, da un lato , che “il primo comma dell’art. 27 della direttiva contiene
un principio generale che consente l’adozione di normative nazionali che
limitano il diritto di circolazione nei territori comunitari; e quindi consente
discipline generali ed astratte, sempre giustificate da motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica”, dall’altro, che “norme
tese a garantire l’effettività della pena appaiono chiaramente rientranti nei
motivi di ordine pubblico in senso ampio, al quale principio sono improntati
gli ordinamenti degli stati comunitari; la proporzionalità della previsione è
chiaramente connessa ai tempi necessari per l’espiazione della pena, la quale è
evidentemente collegata al comportamento tenuto dal cittadino comunitario e
ritenuto in sede giudiziaria contrario alle norme di diritto penale”]
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