Ripresa della
convivenza dopo la separazione
Cass. xx dicembre 2014, n. xx
La convivenza, ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla,
non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire
concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e
spirituale, di certo non realizzabile se l'altro coniuge si trova in carcere.
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