Matrimonio tra
persone dello stesso sesso
Cass. 9 febbraio 2015, n. 2400
Nel nostro sistema giuridico di diritto
positivo, il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre
effetti perché non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale
Deve ritenersi che la legittimità
costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario in ordine
alle forme ed ai modelli all’interno dei quali predisporre per le unioni tra
persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il
rango costituzionale di tali relazioni conduce ad escludere il fondamento delle
censure prospettate, non solo sotto il profilo della creazione
giurisprudenziale dell’unione coniugale tra persone dello stesso sesso,
risultando tale operazione ben diversa da quella consentita di adeguamento ed
omogeneizzazione nella titolarità e nell’esercizio dei diritti, ma anche delle censure
d’incostituzionalità prospettate nel ricorso
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