lunedì 9 febbraio 2015





Matrimonio tra persone dello stesso sesso

Cass. 9 febbraio 2015, n. 2400


Nel nostro sistema giuridico di diritto positivo, il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale

Deve ritenersi che la legittimità costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario in ordine alle forme ed ai modelli all’interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni conduce ad escludere il fondamento delle censure prospettate, non solo sotto il profilo della creazione giurisprudenziale dell’unione coniugale tra persone dello stesso sesso, risultando tale operazione ben diversa da quella consentita di adeguamento ed omogeneizzazione nella titolarità e nell’esercizio dei diritti, ma anche delle censure d’incostituzionalità prospettate nel ricorso

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