giovedì 5 febbraio 2015





In tema di danno da ritardo

Tar Veneto … 2015, n. ..

DIRITTO
OMISSIS

4.3 Sul punto va, peraltro, ricordato che un costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. V, 09-10-2013, n. 4698) ha affermato che “la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l'impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti dì tutela previsti dall'ordinamento, sancita dall'art. 30, comma 3, c.p.a,, è ricognitiva dei principi già contenuti nell'art. 1227, comma 2, c.c.: di conseguenza, l'omessa attivazione degli strumenti di tutela giurisdizionale costituisce, condotta valutabile alla stregua del canone di buonafede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con la ordinaria diligenza, non più come preclusione di rito, ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile”.
5. Pur ritenendo le argomentazioni sopra ricordate sufficienti a respingere la domanda in questione va, comunque, evidenziato come la stessa sia priva della dimostrazione del venire in essere di un qualunque profilo di danno, patrimoniale e non patrimoniale, riconducibile al presunto ritardo nell’emanazione del permesso di costruire del 23/04/02.
Va, infatti, evidenziato come non sia stata provata in giudizio l’esistenza di un nesso causale tra la vendita del terreno e il presunto ritardo del permesso di costruire, così come non risulto dimostrato il venire in essere di un danno all’immobilizzazione patrimoniale e, ciò, considerando come sia stato prodotto alcun atto che attesti il precedente valore del terreno.
5.1 Non è stato allegato, inoltre, alcun contratto di mutuo dal quale sia possibile desumere che quanto corrisposto a titolo di interessi sia effettivamente da ricondurre all’avvenuta disponibilità di una somma per procedere all’acquisto dell’immobile.
5.2 Si consideri, ancora, che dai bilanci allegati dalla società ricorrente non è possibile desumere che la voce delle perdite dedotte sia effettivamente da attribuire all’operazione di cui si controverte, così come va ritenuta del tutto aleatoria, sfornita com’è di un riscontro oggettivo, la determinazione del prezzo di vendita che la società … avrebbe ricavato dagli immobili una volta che questi ultimi sarebbero stati costruiti e venduti.
5.3 Anche le doglianze relative al presunto venire in essere di un danno all’immagine sono infondate in quanto, non solo non è stata provata l’effettiva esistenza di detto profilo di danno, ma non è stato dimostrato che il comportamento colposo dell’Amministrazione (laddove se ne ammettesse l’esistenza) sia stato suscettibile di cagionare un qualche pregiudizio alla ricorrente.
6. Sulla fattispecie in esame è dirimente constatare che il semplice decorso dei termini di cui all’art. 20 del Dpr 380/2001 non può costituire di per sé il presupposto per affermare il venire in essere di un diritto al risarcimento del danno.
6.1 Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello in forza del quale si ritiene che non sia risarcibile il danno da ritardo "puro", quando quest’ultimo sia disancorato dalla dimostrazione giudiziale della meritevolezza dell’interesse pretensivo fatto valere (si veda l'Adunanza Plenaria del 15 settembre 2005 n. 7).
Più di recente si è, infatti, affermato (si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2675, Consiglio di Stato Sezione V, 21-03-2011, n. 1739, Consiglio della Giustizia Amministrativa Sicilia, 07-03-2014, n. 108 e Consiglio di Stato Sez. IV, Sent., 07-03-2013, n. 1406) che ..” l’evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che la richiesta di accertamento del danno da ritardo ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento favorevole, se da un lato deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, per l'ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall'altro, in ossequio al principio dell'atipicità dell'illecito civile, costituisce una fattispecie sui generis, di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c. per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità. Di conseguenza, l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda”.
6.2 Ne consegue che, anche nella materia del risarcimento del danno da ritardo e nell’emanazione di un permesso di costruire, occorre verificare la sussistenza sia, dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale) sia, ancora, di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante), in quanto il mero "superamento" del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma in integra "piena prova del danno" .
7. Nemmeno è possibile condividere il riferimento della ricorrente all’art.2 bis della L. n. 241/90 che, così come introdotto dal D.L. n. 69/2013, ha l’effetto di disciplinare situazioni successive alla sua entrata in vigore (in questo senso Consiglio di Stato n. 2535 del 03 Maggio 2012).
8. L’assenza dei presupposti tipici per l’esistenza di un danno risarcibile non consente di addivenire nemmeno ad una valutazione equitativa che, in quanto tale, presuppone comunque l’esistenza degli elementi sopra citati.
OMISSIS

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