In tema di danno da
ritardo
Tar Veneto … 2015, n. ..
DIRITTO
OMISSIS
4.3 Sul punto va, peraltro,
ricordato che un costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. V,
09-10-2013, n. 4698) ha affermato che “la regola della non risarcibilità dei danni
evitabili con l'impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione
degli altri strumenti dì tutela previsti dall'ordinamento, sancita dall'art.
30, comma 3, c.p.a,, è ricognitiva dei principi già contenuti nell'art. 1227,
comma 2, c.c.: di conseguenza, l'omessa attivazione degli strumenti di tutela
giurisdizionale costituisce, condotta valutabile alla stregua del canone di
buonafede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della
mitigazione del danno evitabile con la ordinaria diligenza, non più come
preclusione di rito, ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del
giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile”.
5. Pur ritenendo le
argomentazioni sopra ricordate sufficienti a respingere la domanda in questione
va, comunque, evidenziato come la stessa sia priva della dimostrazione del
venire in essere di un qualunque profilo di danno, patrimoniale e non
patrimoniale, riconducibile al presunto ritardo nell’emanazione del permesso di
costruire del 23/04/02.
Va, infatti, evidenziato come non
sia stata provata in giudizio l’esistenza di un nesso causale tra la vendita
del terreno e il presunto ritardo del permesso di costruire, così come non
risulto dimostrato il venire in essere di un danno all’immobilizzazione
patrimoniale e, ciò, considerando come sia stato prodotto alcun atto che
attesti il precedente valore del terreno.
5.1 Non è stato allegato,
inoltre, alcun contratto di mutuo dal quale sia possibile desumere che quanto
corrisposto a titolo di interessi sia effettivamente da ricondurre all’avvenuta
disponibilità di una somma per procedere all’acquisto dell’immobile.
5.2 Si consideri, ancora, che dai
bilanci allegati dalla società ricorrente non è possibile desumere che la voce
delle perdite dedotte sia effettivamente da attribuire all’operazione di cui si
controverte, così come va ritenuta del tutto aleatoria, sfornita com’è di un
riscontro oggettivo, la determinazione del prezzo di vendita che la società …
avrebbe ricavato dagli immobili una volta che questi ultimi sarebbero stati
costruiti e venduti.
5.3 Anche le doglianze relative
al presunto venire in essere di un danno all’immagine sono infondate in quanto,
non solo non è stata provata l’effettiva esistenza di detto profilo di danno, ma
non è stato dimostrato che il comportamento colposo dell’Amministrazione
(laddove se ne ammettesse l’esistenza) sia stato suscettibile di cagionare un
qualche pregiudizio alla ricorrente.
6. Sulla fattispecie in esame è
dirimente constatare che il semplice decorso dei termini di cui all’art. 20 del
Dpr 380/2001 non può costituire di per sé il presupposto per affermare il
venire in essere di un diritto al risarcimento del danno.
6.1 Costituisce principio
consolidato in giurisprudenza quello in forza del quale si ritiene che non sia
risarcibile il danno da ritardo "puro", quando quest’ultimo sia
disancorato dalla dimostrazione giudiziale della meritevolezza dell’interesse
pretensivo fatto valere (si veda l'Adunanza Plenaria del 15 settembre 2005 n.
7).
Più di recente si è, infatti,
affermato (si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2675,
Consiglio di Stato Sezione V, 21-03-2011, n. 1739, Consiglio della Giustizia
Amministrativa Sicilia, 07-03-2014, n. 108 e Consiglio di Stato Sez. IV, Sent.,
07-03-2013, n. 1406) che ..” l’evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che la
richiesta di accertamento del danno da ritardo ovvero del danno derivante dalla
tardiva emanazione di un provvedimento favorevole, se da un lato deve essere
ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, per
l'ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall'altro, in ossequio al
principio dell'atipicità dell'illecito civile, costituisce una fattispecie sui
generis, di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta
nell'alveo dell'art. 2043 c.c. per l'identificazione degli elementi costitutivi
della responsabilità. Di conseguenza, l'ingiustizia e la sussistenza stessa del
danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica
ed esclusiva relazione al ritardo nell'adozione del provvedimento
amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare
tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda”.
6.2 Ne consegue che, anche nella
materia del risarcimento del danno da ritardo e nell’emanazione di un permesso
di costruire, occorre verificare la sussistenza sia, dei presupposti di
carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello
stesso, nesso causale) sia, ancora, di quelli di carattere soggettivo (dolo o
colpa del danneggiante), in quanto il mero "superamento" del termine
fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento
costituisce indice oggettivo, ma in integra "piena prova del danno" .
7. Nemmeno è possibile
condividere il riferimento della ricorrente all’art.2 bis della L. n. 241/90
che, così come introdotto dal D.L. n. 69/2013, ha l’effetto di disciplinare
situazioni successive alla sua entrata in vigore (in questo senso Consiglio di
Stato n. 2535 del 03 Maggio 2012).
8. L’assenza dei presupposti
tipici per l’esistenza di un danno risarcibile non consente di addivenire
nemmeno ad una valutazione equitativa che, in quanto tale, presuppone comunque
l’esistenza degli elementi sopra citati.
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