Esposti – diritto di
accesso
Tar Lombardia, xx novembre 2014, n. xx
Il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse
qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l’esercizio del potere
– inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l’azione
dell’autorità – suscettibili per il loro particolare contenuto probatorio di
concorrere all’accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato
[aggiunge il Collegio che: a) l’esposto, una volta pervenuto nella sfera di
conoscenza dell’amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo
procedimentale come presupposto di un’attività ispettiva o di un intervento in
autotutela, e di conseguenza il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione
la quale diventa un elemento nella disponibilità dell’amministrazione; b) la
sua divulgazione non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza,
giacché il predetto diritto non assume un’estensione tale da includere il
diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi;
c) la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al
nostro ordinamento giuridico, e gli autori degli esposti sono tutelati dagli
strumenti predisposti dall’ordinamento contro ogni forma di ritorsione o
vendetta privata; d) il principio di trasparenza dell’attività amministrativa
vale sia per il denunciato nei confronti del denunciante sia in senso inverso,
in quanto la posizione di denunciante legittima l’accesso agli atti della
procedura che ha preso origine dall’esposto]
Nessun commento:
Posta un commento