Cittadinanza italiana –
Acquisto per concessione – Presupposti – Residenza (decennale) ininterrotta
Cons. di Stato xx 2014, n. xx
In carenza della residenza decennale
ininterrotta, causata da interruzioni nell’iscrizione anagrafica, il diniego
prefettizio – concretatosi, nel caso deciso, nell’inammissibilità dell’istanza
di concessione della cittadinanza italiana – costituisce un atto dovuto e
vincolato, che non necessita di alcun ulteriore onere istruttorio, posto che ai
fini della “residenza legale” decennale ininterrotta non è possibile far
ricorso ai documenti ed elementi prodotti dalla parte atti a comprovare aliunde
la presenza sul territorio [il Collegio aggiunge: a) che è del tutto priva di
pregio la fictio iuris dedotta, secondo cui alla annotazione “provenienza da
altre iscrizioni” si collegherebbe la continuità dell’iscrizione nelle anagrafi
di altri Comuni e la reiscrizione verrebbe a cancellare ex tunc la dichiarata
duplice irreperibilità, affermazione … meramente assertiva ma nessuna prova
viene prodotta al riguardo né spettava alla P.A. accertarlo”; b) che
“l’iscrizione anagrafica ininterrotta rappresenta “requisito ineludibile” nella
fattispecie, soprattutto per lo straniero che sostiene, come nel caso
all’esame, di non essersi mai allontanato dal territorio nazionale e di aver
ivi mantenuto il centro delle proprie relazioni sociali ed economiche”]
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