Libera espressione del voto e consegna delle tessere elettorali ai
seggi
Tar Lombardia, xxx 2014,
n. xxx
La libertà dell’espressione del voto
comprende anche il diritto di astensione, a maggior ragione quando attraverso
l’astensione si possa raggiungere un obiettivo politico quale il fallimento del
quorum e la conseguente bocciatura dell’unica lista ammessa alle elezioni
E’ legittima la consegna delle tessere
elettorali presso i seggi, da parte del
funzionario comunale e di un candidato consigliere con funzioni di
rappresentante di lista
FATTO e DIRITTO
1. Il 25 maggio 2014 si sono
svolte nel Comune di S., in contemporanea, le elezioni europee e le elezioni
amministrative.
2. Occorre premettere che dal 4
febbraio 2014 il Comune di S. ha preso
il posto, per fusione, dei preesistenti Comuni di S.T. e di V…. Dalla fusione è
derivata la necessità di predisporre le nuove tessere elettorali per i 3.657
aventi diritto al voto.
3. La stampa delle nuove tessere
elettorali (più precisamente, delle 2.953 relative ai cittadini residenti,
esclusi quindi gli iscritti all’AIRE) è stata ultimata il 15 aprile 2014.
Subito dopo è iniziata la distribuzione alla popolazione, che però non è stata
completata in tempo.
4. Alle elezioni per il sindaco e
il consiglio comunale è stata presentata una sola lista, …. Tra i candidati
consiglieri figurava il signor … (assessore uscente), il cui comportamento nel
giorno delle elezioni viene contestato nel presente giudizio.
5. Essendovi una sola lista, le
condizioni di validità delle elezioni amministrative erano (a) che il numero
dei votanti non fosse inferiore al 50% per cento degli elettori iscritti nelle
liste elettorali del Comune, e (b) che la lista riportasse un numero di voti
validi non inferiore al 50% dei votanti (v. art. 71 comma 10 del Dlgs. 18
agosto 2000 n. 267).
6. I due quorum sono stati
effettivamente superati. Alle votazioni hanno partecipato 1.926 elettori (52,67
%) e la lista ha ottenuto 1.657 voti validi (86,03 %).
7. Il ricorrente …, ha chiesto
l’annullamento del risultato elettorale, sostenendo che il superamento del
primo quorum (per soli 97 voti) sarebbe il risultato di una sorta di coazione
al voto. A sostegno di questa tesi sono indicate le seguenti circostanze: (i)
un funzionario dell’Ufficio Elettorale Comunale … e un amministratore
(l’assessore uscente, candidato consigliere e rappresentante di lista …) hanno
provveduto il giorno stesso delle elezioni a consegnare a più elettori le
tessere elettorali direttamente presso i seggi; (ii) il ricorrente, che
intendeva votare solo per il Parlamento Europeo, sarebbe stato sollecitato dal
presidente del seggio … a ritirare anche la scheda relativa alle elezioni
amministrative, e solo in seguito all’intervento di un rappresentante di lista
la sua volontà di astenersi parzialmente è stata registrata nel verbale delle
operazioni elettorali (v. relazione del …).
OMISSIS
9. Sulle questioni rilevanti ai
fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:
(a) sia il ricorrente sia il
Comune propongono numerose istanze istruttorie, ma si ritiene che la
controversia possa essere decisa sulla base della rappresentazione dei fatti
esposta sopra. In particolare, non appare utile stabilire esattamente quante
tessere elettorali siano state consegnate presso i seggi (se 7, come affermato
dal funzionario dell’Ufficio Elettorale Comunale, o molte di più, come
ipotizzato nel ricorso). Il problema è in realtà la qualificazione giuridica
dei fatti;
(b) nella vicenda in esame è
necessario coordinare in modo equilibrato due principi costituzionali (v. art.
48 Cost.), ossia (1) l’effettività del diritto di voto e (2) la libertà
dell’espressione del voto. Quest’ultima comprende anche il diritto di
astensione, a maggior ragione quando attraverso l’astensione si possa
raggiungere un obiettivo politico quale il fallimento del quorum e la
conseguente bocciatura dell’unica lista ammessa alle elezioni;
(c) l’effettività del diritto di
voto presuppone che siano tempestivamente ultimati tutti i passaggi preparatori
di competenza dell’amministrazione, in modo che tra la titolarità del diritto e
il suo esercizio si interponga soltanto la volontà dell’elettore;
(d) per assicurare questo
risultato gli uffici comunali devono attivarsi con un elevato grado di
diligenza, vista la protezione costituzionale riservata al diritto di voto. Di
conseguenza, non soltanto sono giustificate, ma sono doverose, le iniziative
assunte per consentire agli elettori di disporre in tempo utile delle tessere
elettorali ai fini dell’espressione del voto. Nello specifico, le modalità
adottate (consegna ai seggi a cura di un funzionario comunale e di un candidato
consigliere con funzioni di rappresentante di lista) sono risultate idonee allo
scopo;
(e) più in dettaglio, deve
ritenersi corretta la richiesta di collaborazione rivolta dal funzionario
dell’Ufficio Elettorale Comunale al candidato consigliere. L’estensione
occasionale di funzioni pubbliche al di fuori della cerchia dei funzionari
legittimamente investiti è a sua volta legittima, non tanto sulla base della
teoria del funzionario di fatto, ma perché all’opposto non si interrompe il
controllo dei titolari delle funzioni sul risultato dell’azione amministrativa,
la quale si svolge secondo lo schema ordinario con la sola differenza di essere
portata a compimento da un collaboratore esterno;
(f) nel caso in esame il
controllo dell’amministrazione non è mai venuto meno, in quanto (1) l’attività
dell’Ufficio Elettorale Comunale si stava svolgendo regolarmente, e il
funzionario comunale si è semplicemente trovato nell’impossibilità materiale di
consegnare in modo sollecito tutte le tessere elettorali richieste; (2) il
soggetto a cui è stato chiesto di collaborare nella consegna, con compiti
equiparabili a quelli di un messo comunale, era noto all’Ufficio e offriva
garanzie di affidabilità, in quanto amministratore uscente; (3) il numero e i
destinatari delle tessere elettorali da consegnare sono stati esattamente
definiti dal funzionario comunale, che ha predisposto anche i moduli di
ricevuta;
(g) il fatto che la consegna
delle tessere elettorali sia avvenuta presso i seggi non è per sé causa di
illegittimità, in quanto, essendo già in corso la votazione, questo era il
luogo naturale in cui il servizio di consegna doveva essere svolto. D’altra
parte, la consegna ai seggi tutela certamente il diritto di voto con maggiore
efficacia rispetto al semplice invito rivolto al cittadino perché si rechi a
ritirare personalmente la tessera elettorale. Pertanto, l’attività dell’Ufficio
Elettorale Comunale può essere ritenuta conforme ai principi costituzionali;
(h) nella consegna presso i seggi
non può essere individuata una lesione della libertà dell’espressione del voto
e neppure del diritto di astensione. In realtà, proprio il fatto che gli
elettori si fossero recati ai seggi, scoprendo di non poter utilizzare la
vecchia tessera elettorale, rivela che i cittadini interessati non avevano
inizialmente una chiara intenzione di astenersi;
(i) diverso è il problema delle
pressioni esercitate al momento del voto per indurre gli elettori a votare sia
per il Parlamento Europeo sia per il sindaco e il consiglio comunale, in modo
da assicurare il raggiungimento del quorum. Si tratta in effetti di una
situazione da tenere distinta rispetto alla consegna delle tessere elettorali,
perché qui non è coinvolta la responsabilità degli uffici comunali ma quella
dei soggetti che abbiano esercitato indebite pressioni;
(j) sul piano amministrativo non
rilevano i singoli casi di abuso ma il significato complessivo degli stessi.
Dovendo valutare la regolarità dell’intera procedura elettorale, occorre
stabilire se a causa della frequenza e della sistematicità degli abusi
segnalati si possa ragionevolmente presumere che il risultato finale non
corrisponda alla volontà degli elettori. Nella fattispecie in esame, come si è
visto sopra, è indicato con precisione un caso sospetto che ha riguardato il
ricorrente (…). Proprio perché si tratta di un episodio isolato, tuttavia, non
sembra che si possa dire raggiunta la soglia della ragionevole presunzione di
inattendibilità dell’esito elettorale, il che esime da ulteriori
approfondimenti in questa sede.
10. Il ricorso deve quindi essere
respinto.
11. La particolarità della
vicenda consente l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia... definitivamente pronunciando:
(a) respinge il ricorso;
(b) compensa integralmente le
spese di giudizio;
OMISSIS
Nessun commento:
Posta un commento