mercoledì 4 febbraio 2015





Libera espressione del voto e consegna delle tessere elettorali ai seggi

Tar Lombardia, xxx 2014, n. xxx

La libertà dell’espressione del voto comprende anche il diritto di astensione, a maggior ragione quando attraverso l’astensione si possa raggiungere un obiettivo politico quale il fallimento del quorum e la conseguente bocciatura dell’unica lista ammessa alle elezioni

E’ legittima la consegna delle tessere elettorali presso i seggi, da parte  del funzionario comunale e di un candidato consigliere con funzioni di rappresentante di lista



FATTO e DIRITTO
1. Il 25 maggio 2014 si sono svolte nel Comune di S., in contemporanea, le elezioni europee e le elezioni amministrative.
2. Occorre premettere che dal 4 febbraio 2014 il Comune di S.  ha preso il posto, per fusione, dei preesistenti Comuni di S.T. e di V…. Dalla fusione è derivata la necessità di predisporre le nuove tessere elettorali per i 3.657 aventi diritto al voto.
3. La stampa delle nuove tessere elettorali (più precisamente, delle 2.953 relative ai cittadini residenti, esclusi quindi gli iscritti all’AIRE) è stata ultimata il 15 aprile 2014. Subito dopo è iniziata la distribuzione alla popolazione, che però non è stata completata in tempo.
4. Alle elezioni per il sindaco e il consiglio comunale è stata presentata una sola lista, …. Tra i candidati consiglieri figurava il signor … (assessore uscente), il cui comportamento nel giorno delle elezioni viene contestato nel presente giudizio.
5. Essendovi una sola lista, le condizioni di validità delle elezioni amministrative erano (a) che il numero dei votanti non fosse inferiore al 50% per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, e (b) che la lista riportasse un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti (v. art. 71 comma 10 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267).
6. I due quorum sono stati effettivamente superati. Alle votazioni hanno partecipato 1.926 elettori (52,67 %) e la lista ha ottenuto 1.657 voti validi (86,03 %).
7. Il ricorrente …, ha chiesto l’annullamento del risultato elettorale, sostenendo che il superamento del primo quorum (per soli 97 voti) sarebbe il risultato di una sorta di coazione al voto. A sostegno di questa tesi sono indicate le seguenti circostanze: (i) un funzionario dell’Ufficio Elettorale Comunale … e un amministratore (l’assessore uscente, candidato consigliere e rappresentante di lista …) hanno provveduto il giorno stesso delle elezioni a consegnare a più elettori le tessere elettorali direttamente presso i seggi; (ii) il ricorrente, che intendeva votare solo per il Parlamento Europeo, sarebbe stato sollecitato dal presidente del seggio … a ritirare anche la scheda relativa alle elezioni amministrative, e solo in seguito all’intervento di un rappresentante di lista la sua volontà di astenersi parzialmente è stata registrata nel verbale delle operazioni elettorali (v. relazione del …).
OMISSIS
9. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:
(a) sia il ricorrente sia il Comune propongono numerose istanze istruttorie, ma si ritiene che la controversia possa essere decisa sulla base della rappresentazione dei fatti esposta sopra. In particolare, non appare utile stabilire esattamente quante tessere elettorali siano state consegnate presso i seggi (se 7, come affermato dal funzionario dell’Ufficio Elettorale Comunale, o molte di più, come ipotizzato nel ricorso). Il problema è in realtà la qualificazione giuridica dei fatti;
(b) nella vicenda in esame è necessario coordinare in modo equilibrato due principi costituzionali (v. art. 48 Cost.), ossia (1) l’effettività del diritto di voto e (2) la libertà dell’espressione del voto. Quest’ultima comprende anche il diritto di astensione, a maggior ragione quando attraverso l’astensione si possa raggiungere un obiettivo politico quale il fallimento del quorum e la conseguente bocciatura dell’unica lista ammessa alle elezioni;
(c) l’effettività del diritto di voto presuppone che siano tempestivamente ultimati tutti i passaggi preparatori di competenza dell’amministrazione, in modo che tra la titolarità del diritto e il suo esercizio si interponga soltanto la volontà dell’elettore;
(d) per assicurare questo risultato gli uffici comunali devono attivarsi con un elevato grado di diligenza, vista la protezione costituzionale riservata al diritto di voto. Di conseguenza, non soltanto sono giustificate, ma sono doverose, le iniziative assunte per consentire agli elettori di disporre in tempo utile delle tessere elettorali ai fini dell’espressione del voto. Nello specifico, le modalità adottate (consegna ai seggi a cura di un funzionario comunale e di un candidato consigliere con funzioni di rappresentante di lista) sono risultate idonee allo scopo;
(e) più in dettaglio, deve ritenersi corretta la richiesta di collaborazione rivolta dal funzionario dell’Ufficio Elettorale Comunale al candidato consigliere. L’estensione occasionale di funzioni pubbliche al di fuori della cerchia dei funzionari legittimamente investiti è a sua volta legittima, non tanto sulla base della teoria del funzionario di fatto, ma perché all’opposto non si interrompe il controllo dei titolari delle funzioni sul risultato dell’azione amministrativa, la quale si svolge secondo lo schema ordinario con la sola differenza di essere portata a compimento da un collaboratore esterno;
(f) nel caso in esame il controllo dell’amministrazione non è mai venuto meno, in quanto (1) l’attività dell’Ufficio Elettorale Comunale si stava svolgendo regolarmente, e il funzionario comunale si è semplicemente trovato nell’impossibilità materiale di consegnare in modo sollecito tutte le tessere elettorali richieste; (2) il soggetto a cui è stato chiesto di collaborare nella consegna, con compiti equiparabili a quelli di un messo comunale, era noto all’Ufficio e offriva garanzie di affidabilità, in quanto amministratore uscente; (3) il numero e i destinatari delle tessere elettorali da consegnare sono stati esattamente definiti dal funzionario comunale, che ha predisposto anche i moduli di ricevuta;
(g) il fatto che la consegna delle tessere elettorali sia avvenuta presso i seggi non è per sé causa di illegittimità, in quanto, essendo già in corso la votazione, questo era il luogo naturale in cui il servizio di consegna doveva essere svolto. D’altra parte, la consegna ai seggi tutela certamente il diritto di voto con maggiore efficacia rispetto al semplice invito rivolto al cittadino perché si rechi a ritirare personalmente la tessera elettorale. Pertanto, l’attività dell’Ufficio Elettorale Comunale può essere ritenuta conforme ai principi costituzionali;
(h) nella consegna presso i seggi non può essere individuata una lesione della libertà dell’espressione del voto e neppure del diritto di astensione. In realtà, proprio il fatto che gli elettori si fossero recati ai seggi, scoprendo di non poter utilizzare la vecchia tessera elettorale, rivela che i cittadini interessati non avevano inizialmente una chiara intenzione di astenersi;
(i) diverso è il problema delle pressioni esercitate al momento del voto per indurre gli elettori a votare sia per il Parlamento Europeo sia per il sindaco e il consiglio comunale, in modo da assicurare il raggiungimento del quorum. Si tratta in effetti di una situazione da tenere distinta rispetto alla consegna delle tessere elettorali, perché qui non è coinvolta la responsabilità degli uffici comunali ma quella dei soggetti che abbiano esercitato indebite pressioni;
(j) sul piano amministrativo non rilevano i singoli casi di abuso ma il significato complessivo degli stessi. Dovendo valutare la regolarità dell’intera procedura elettorale, occorre stabilire se a causa della frequenza e della sistematicità degli abusi segnalati si possa ragionevolmente presumere che il risultato finale non corrisponda alla volontà degli elettori. Nella fattispecie in esame, come si è visto sopra, è indicato con precisione un caso sospetto che ha riguardato il ricorrente (…). Proprio perché si tratta di un episodio isolato, tuttavia, non sembra che si possa dire raggiunta la soglia della ragionevole presunzione di inattendibilità dell’esito elettorale, il che esime da ulteriori approfondimenti in questa sede.
10. Il ricorso deve quindi essere respinto.
11. La particolarità della vicenda consente l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia... definitivamente pronunciando:
(a) respinge il ricorso;
(b) compensa integralmente le spese di giudizio;
OMISSIS


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