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ELETTORALE
ELEZIONI COMUNALI – PRESENTAZIONE DELLE LISTE –
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME – AUTENTICAZIONE DELLA PROPRIA FIRMA – POSIZIONI
DELLA GIURISPRUDENZA
QUESITO
Avendo le elezioni comunali, nel primo semestre di quest’anno, ed
avendo letto il suo saggio sulla presentazione delle liste per le elezioni
comunali, pubblicato nella rivista Lo Stato Civile, Le chiedo se è a
conoscenza di ulteriori sentenze in tema di auto-autenticazione della firma,
oltre a quella del Tar Sardegna, citata nell’articolo di cui sopra ?
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RISPOSTA
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La – (pur) esigua (a quanto mi consta) – giurisprudenza
sul punto non è univoca. Le segnalo le seguenti decisioni:
Favorevoli all’ammissibilità dell’
(auto)autenticazione
-Tar Sardegna xx 2000, n. xx
Osserva il Collegio come la
legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), all’art. 28 individui in
relazione al contenuto negoziale o meno della dichiarazione le fattispecie
nelle quali il notaio non può ricevere atti che contengono disposizioni che
interessano se stesso o suoi parenti in linea retta.
OMISSIS
La problematica deve essere
ulteriormente rivista alla luce della richiamata legge 30 aprile 1999, n.
120, la quale ha consentito agli amministratori locali di autenticare le
firme dei presentatori dei candidati alle elezioni del medesimo ente.
Deve essere rimarcato il
contenuto della disposizione in commento, che ammette esplicitamente il
pubblico ufficiale ad intervenire con i poteri certificativi attribuitigli
sulla firma di un atto del quale ben può essere beneficiario, nell’ipotesi
(certamente la più frequente nella pratica) nella quale egli sia uno dei
candidati di quella lista (non è ipotesi del tutto isolata: l’art. 12, quarto
comma, del R.D. 29 marzo 1942, n. 239, esplicitamente ammette il notaio ad
autenticare la sottoscrizione del girante di titoli azionari anche quando la
girata è disposta in suo favore).
Se questo è vero, deve
anche essere osservato come la disposizione si presti ad abusi nella sola
ipotesi in cui l’amministratore sia chiamato a certificare la sottoscrizione
altrui: in quel caso, può esservi l’interesse dell’amministratore ad
attestare falsamente l’autenticità di una firma, senza la quale il numero dei
presentatori della lista sarebbe insufficiente.
E’ palese, invece, che
l’amministratore non ha alcun interesse a falsamente attestare l’autenticità
della propria firma: non ravvisa, quindi, il Collegio alcun interesse
attinente alla salvaguardia della pubblica fede che impedisca
all’amministratore locale, pubblico ufficiale legittimato all’autentica di
firme di soggetti che compiono una dichiarazione della quale è beneficiario,
ad attestare che la firma apposta in calce all’accettazione della candidatura
è effettivamente la propria.
OMISSIS
-Tar Campania. Napoli, xx 2011, n. xx
OMISSIS
A parte l’assenza sia di un simile precetto, sia, ovviamente,
della prospettata sanzione di nullità, a non convincere è la stessa
prospettazione del ricorrente, secondo cui nell’attività di autenticazione
delle sottoscrizioni dovrebbe sussistere necessariamente una condizione di
terzietà – da intendersi, più propriamente, come alterità fisica – tra chi
appone la sottoscrizione e colui che procede all’autentica.
OMISSIS
Dalla evocata disciplina emerge che la funzione generale di
autenticazione, non resa diversa ai fini della censura in esame dalla
specialità del procedimento elettorale, consta di due compiti specifici: il
pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza in luogo e data specificati da parte di un soggetto di cui egli ha
proceduto all’identificazione. Si tratta, quindi, dell’attestazione del
compimento di un’attività materiale, segnatamente l’apposizione della
sottoscrizione, con immediata trasposizione del risultato di tale percezione
in un documento rappresentativo dell’accaduto munito di fede privilegiata,
come avviene per gli atti pubblici.
Ebbene, a parte la considerazione che nemmeno in questo caso
è dato rinvenire nella disciplina di settore alcuna norma che ponga
formalmente come limite all’attività di autenticazione la necessaria alterità
soggettiva tra chi autentica e chi sottoscrive, è proprio all’essenza della
funzione di autenticazione che non osta la mancanza di un’indefettibile
dualità fisica; invero, l’autenticazione non rientra né si risolve in una
funzione di controllo, attività, quest’ultima, a cui in linea generale può
ricondursi l’esigenza di una differenziazione soggettiva tra controllore e
controllato, che, assecondando logiche di trasparenza e di imparzialità
amministrativa, consente di giustificare il fatto che il titolare del potere
di controllo sia, in questi termini, “terzo”, ossia indipendente o comunque
svincolato da un punto di vista organizzativo e funzionale da chi ha svolto
l’attività di primo grado.
Nell’attività di autenticazione, invece, non sussiste una
finalità di controllo, essendovi unicamente la certificazione da parte del
pubblico ufficiale dell’avvenuta apposizione in sua presenza di una
sottoscrizione da parte di un soggetto identificato, quindi di un’attività
materiale, magari in calce ad un’istanza o dichiarazione della cui veridicità
sotto il profilo ideologico egli non si pone nemmeno come garante; a ben
vedere, anche nell’affine attività di autenticazione di copie di atti e
documenti (art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) chi procede
all’attestazione di conformità non risponde del contenuto ideologico di
questi, ma solo della loro accertata identità fisica.
Non ricorrendo i presupposti di applicazione del principio
generale per cui nessuno sarebbe idoneo a controllare se stesso – principio,
tra l’altro, di discutibile rigidità in diritto pubblico, in cui il dominio
dei canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento sottendono
piuttosto un generale potere di revirement che si risolve nella
funzione di autotutela a cui non sono estranee finalità di controllo
successivo – nel caso di specie non vi è ragione di ritenere che il soggetto
titolare del relativo potere non possa autenticare anche la propria
sottoscrizione, purché, ovviamente, l’attestazione contenga i requisiti
minimi prescritti dalla legge ossia l’identificazione di chi appone la
sottoscrizione e l’indicazione della data e del luogo in cui la stessa è
stata apposta. Opinare diversamente significherebbe introdurre una
presunzione assoluta di incompatibilità di cui manca ogni traccia in diritto
positivo e che non trova giustificazione nemmeno in esigenze sostanziali di
certezza giuridica ulteriori rispetto a quelli esigibili dall’attività di
autentica della sottoscrizione di soggetti diversi dal pubblico ufficiale che
vi procede.
OMISSIS
-Tar Lombardia, Brescia, xx 2014, n. xx
OMISSIS
(b) l’autenticazione delle sottoscrizioni dei candidati (v.
art. 28 comma 7 del DPR 16 maggio 1960 n. 570) è diretta a prevenire il
rischio di abusi e contraffazioni, e pertanto una volta che tale fine sia
stato raggiunto, anche se con modalità diverse da quelle ordinarie, l’atto
sottoscritto deve essere considerato esistente ed efficace;
(c) con riferimento al caso specifico, si ritiene che il
requisito della terzietà, normalmente necessario in capo al soggetto
investito della funzione autenticante, possa essere sostituito dalla certezza
sui dati personali associata alla qualifica di consigliere uscente, la quale
è appunto il presupposto della funzione autenticante. In altri termini,
quando il consigliere uscente opera contemporaneamente e contestualmente come
soggetto con compiti notarili e come soggetto politico interessato a
presentare la propria candidatura, se non si dubita (come in effetti non si
dubita) della provenienza delle sottoscrizioni degli altri candidati
autenticate da tale consigliere, non è neppure possibile dubitare della
genuinità della sottoscrizione apposta dallo stesso sulla propria
dichiarazione di accettazione della candidatura;
(d) al contrario, esigere come requisito di validità
l’intervento di un diverso soggetto autenticatore implicherebbe non solo un
formalismo superfluo ma l’esistenza di un’aporia nella normativa elettorale.
In sostanza, le disposizioni sulla presentazione delle candidature risulterebbero
contraddittorie, perché attribuirebbero piena fede alla dichiarazione di
identità del consigliere uscente quando quest’ultimo autentica sottoscrizioni
di terzi e nessun rilievo alla medesima dichiarazione di identità quando la
stessa riguarda la candidatura dello stesso consigliere uscente. Quale regola
generale occorre invece evitare di attribuire alla norma un significato
contraddittorio o irragionevole;
OMISSIS
Contrari all’ammissibilità dell’
(auto)autenticazione
-Tar Friuli Venezia Giulia xx 2014, n. xx
OMISSIS
Inoltre la certificazione relativa all'identità personale di
un soggetto, ovvero, il che è uguale, l'autentica di una firma, cioè la
certificazione che il soggetto che ha firmato corrisponde all'identità della
firma, per sua stessa natura non può che provenire da un pubblico ufficiale
che sia diverso rispetto al soggetto autenticato.
L'intera normativa citata da parte ricorrente e sopra citata,
se da un lato non vieta in modo espresso un'autocertificazione, tuttavia deve
essere interpretata alla luce dei principi che disciplinano le autentiche,
tra cui l'ovvia circostanza che l'autentica di una firma e la certificazione
dell'identità non può altro che provenire da un soggetto diverso dal soggetto
della cui autentificazione si tratta.
Del resto, la stessa normativa relativa alle autentiche di
cui all’articolo 2703 del Codice civile, nel definire il concetto di
autentificazione, parla di attestazione da parte del pubblico ufficiale che
la sottoscrizione è stata posta in sua presenza previo accertamento
dell'identità della persona che sottoscrive. Tale disposizione implica
chiaramente per sua stessa natura che il pubblico ufficiale sia persona
diversa dal sottoscrittore.
La normativa in materia di elezioni ha esteso, ben oltre alla
categoria dei notai, il novero dei soggetti pubblici ufficiali che possono
procedere all'autentificazione dei candidati, includendovi anche i
consiglieri comunali, ma non ha affatto modificato la natura e il contenuto
dell’autentificazione stessa.
OMISSIS
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