venerdì 13 febbraio 2015





Accesso dell’adottato all’identità della madre biologica

Corte app. Catania 5 dicembre 2014
In difetto di una norma speciale emanata ad hoc dal legislatore, è il procedimento regolato dal rito camerale, innanzi al Tribunale per i minorenni che ha disposto l’adozione, che deve – oggi – applicarsi alle istanze formulate ai sensi dell’art. 28, c. 7, della l. 184/1983, nel testo vigente dopo la sentenza della Corte Costituzionale 328/2013


Il caso
Una donna chiede all’Autorità Giudiziaria di conoscere le proprie origini, essendo stata adottata nel 1972, senza che la madre biologica avesse consentito ad essere nominata.
Il Tribunale per i Minorenni, pur riconoscendo il diritto della donna, respinge la richiesta, in mancanza di una normativa legislativa per disciplinare la ricerca della madre biologica e l’indicazione delle modalità di interpello.
La Corte d’Appello accoglie il reclamo.
Questi i passaggi fondamentali della decisione:
-L’interesse alla tutela della vita e della salute psicofisica di madre e figlio, nonché alla tutela della riservatezza sono ancora oggi considerati rilevanti e meritevoli di tutela, ma devono essere bilanciati con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, che è una specificazione del diritto alla vita privata e familiare, tutelato dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

-Lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU, Godelli c. Italia, 25.9.2012), unico  organo legittimato ad interpretare la Convenzione, perché la  legislazione nazionale italiana non assicurava un adeguato bilanciamento tra l’interesse della madre a mantenere l’anonimato e l’interesse del figlio a conoscere le proprie origini ed a costruire la propria personalità anche tramite le informazioni sulla identità biologica.

-La sentenza resa dalla CEDU ha effetti nel nostro ordinamento perché obbliga lo Stato italiano a conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 46 della Convenzione, ed a prevenire ulteriori violazioni. Peraltro, secondo il consolidato arresto del Giudice delle Leggi (cfr. le sentenze genelle nn. 348 e 349 del 2007) la norma nazionale ritenuta dalla CEDU lesiva dei diritti tutelati dalla Convenzione non può essere direttamente disapplicata dal giudice italiano, ma può essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117 Cost.

-Dopo la sentenza Godelli, il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge 184/1983, per violazione dell’art. 2, 3, 32 e 117 Cost. nella parte in cui pone il divieto di accesso alle informazioni sull’origine dell’adottato, “senza avere previamente verificato la persistenza della e volontà di non volere essere nominata da parte della madre  biologica”.

-La Corte Costituzionale con la sentenza n. 328/2013 ha quindi dichiarato la norma illegittima, nella parte in cui non prevede  la possibilità per il giudice di interpellare la madre, osservando che “mentre la scelta  per          l’anonimato legittimamente impedisce  l’insorgenza  di una “genitorialità giuridica”, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla “genitorialità naturale”: potendosi quella scelta riguarda dare, sul piano di quest’ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta”.

 -La sentenza è quindi una sentenza additiva di principio, ed individua il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi, in conformità alla Corte di Strasburgo, nella reversibilità dell’anonimato e soprattutto nel riconoscimento in favore dell’adottato del potere di  dare impulso ad una procedura che, pur con le dovute cautele, consenta di verificare se persiste ancora la volontà di mantenere l’anonimato, ovvero se la donna, anche valutando il desiderio del figlio di conoscere le proprie origini, non muti la propria volontà al riguardo.

-Non può quindi oggi dubitarsi che esista nel nostro ordinamento, sia in ragione del disposto dell’art. 8 della Convenzione EDU, poiché la norma convenzionale vive nell’interpretazione che della stessa è data dalla Corte di Strasburgo, e segnatamente in questo caso nella interpretazione data nella sentenza Godelli, sia in virtù della pronunzia additiva di principio resa dalla Corte Costituzionale, il diritto dell’adottato nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini, con il limite della accertata persistenza della volontà della madre di mantenere il segreto. In concreto questo diritto si esercita, come esplicitato nelle sentenze sopra citate, tramite l’impulso che  l’adottato può dare alla procedura di interpello della madre.


-La decisione impugnata appare viziata da un duplice errore. In primo luogo perché non è attraverso la diretta ed immediata rivelazione al richiedente della identità materna che si può esercitare il diritto: la  Corte di Strasburgo e la Consulta individuano il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi nel diritto della madre a mantenere ferma la volontà dell’anonimato e quindi il diritto alla ricerca delle origini può essere esercitato solo tramite l’interpello riservato, come peraltro esplicitamente afferma la nostra Corte Costituzionale. In secondo luogo, è erroneo ritenere che in assenza di una procedura stabilita dal legislatore, pur fortemente raccomandata dalla Consulta, il giudice non possa (recte: non debba) procedere comunque all’interpello purché con le opportune cautele di riservatezza. Infatti, il diritto vivente, costituito dal reciproco intrecciarsi in maniera coerente dei principi affermati nella sentenza della Corte di Strasburgo e nella sentenza della Corte Costituzionale, chiaramente afferma non solo la sussistenza di questo diritto soggettivo, ma anche il suo limite (la persistenza della contraria volontà materna) e le sue modalità di esercizio e cioè l’interpello riservato: al legislatore italiano resta quindi soltanto da emanare la norma di dettaglio per regolare modi e forme di questo interpello riservato, punto sul quale il legislatore è  ancora inadempiente.

-Non può però il giudice, che è tenuto ad applicare la legge, negare l’attuazione di un diritto fondamentale della persona, specificamente riconosciuto nella sua consistenza e modalità di esercizio, solo perché ne mancano nel dettaglio le modalità esecutive. Al giudice ci si rivolge non perché affermi in via astratta la sussistenza di un diritto, il che è compito del legislatore e del Giudice delle leggi, ma perché lo attui nel caso concreto e specifico ed a tal fine egli dispone già di uno strumento attuativo generale che è il processo. Peraltro, in questo caso, nel compito di stabilire il  “procedimento” il legislatore è già stato vincolato dalla Corte  Costruzione che ha indicato con specificità la materia sulla quale si deve intervenire: e cioè non sul come bilanciare gli interessi tra madre e figlio, ma solo su come disciplinare nel dettaglio la procedura di una modalità di esercizio del diritto già individuata e descritta; per la precisione, come si esprime la Consulta, il legislatore deve operare “scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso”.

-Se è pur vero che manca una norma di dettaglio per stabilire con quali modalità il giudice provvede all’interpello, è vero altresì che per la attuazione dei diritti della persona ed in particolare  per i diritti familiari, esiste il procedimento regolato dal rito camerale, che, in difetto di norma speciale emanata ad hoc dal legislatore, deve oggi applicarsi anche alle istanze formulate ai sensi del comma 7 dell’art. 28 della legge 184/1983 nel testo vigente dopo la sentenza additiva della Corte Costituzionale.

-La Corte ritiene inoltre, che il giudice più adatto all’incombente non può che essere il Tribunale per i minorenni che ha dato luogo all’adozione e che ha a disposizione strumenti e risorse per effettuare l’interpello  attuando ogni cautela necessaria a garantire la riservatezza.

-Il reclamo merita pertanto accoglimento, disponendo l’interpello riservato, in esito al quale, se la madre presterà il suo consenso, si potrà rivelarne l’identità alla figlia.


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