Documentazione
amministrativa – Accesso (diritto di) – Consigliere comunale – Limiti
Tar Lombardia, Milano, xx
settembre 2014, n. xx
Fermo il limite esterno di perseguire
interessi personali o di tenere condotte emulative (limite esterno perché al di
là di esso nemmeno è configurabile un diritto di accesso consiliare), il
diritto all’accesso del consigliere comunale, incontra altri limiti – questa
volta interni – peculiari, in quanto per
un verso connaturati allo scopo riconducibile all’accesso consiliare, per altro
verso derivanti dalla necessità di non impedire l’esplicazione delle attività
degli uffici amministrativi; sotto il primo profilo, deve sussistere un
collegamento tra gli atti richiesti e l’attività consiliare, così da consentire
al consigliere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e
l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto
consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere,
anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli
rappresentanti del corpo elettorale locale; sotto il secondo profilo, le
richieste non possono essere né assolutamente generiche, né tali, in quanto non
contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza,
da aggravare eccessivamente la corretta funzionalità degli uffici
amministrativi, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri
deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di
non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto
stesso In definitiva, fermo il limite
esterno di perseguire interessi personali o di tenere condotte emulative, i
limiti interni all’esercizio dell’accesso consiliare possono rinvenirsi, per un
verso, nel fatto che esso non deve sostanziarsi in richieste di documentazione
inutile all’espletamento del mandato, ovvero assolutamente generiche, e, per
altro verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da non aggravare
eccessivamente la corretta funzionalità degli uffici amministrativi, fermo
restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente
e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre
surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso.
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