mercoledì 25 febbraio 2015





Documentazione amministrativa – Accesso (diritto di) – Consigliere comunale – Limiti


Tar Lombardia, Milano, xx settembre 2014, n. xx





Fermo il limite esterno di perseguire interessi personali o di tenere condotte emulative (limite esterno perché al di là di esso nemmeno è configurabile un diritto di accesso consiliare), il diritto all’accesso del consigliere comunale, incontra altri limiti – questa volta interni –  peculiari, in quanto per un verso connaturati allo scopo riconducibile all’accesso consiliare, per altro verso derivanti dalla necessità di non impedire l’esplicazione delle attività degli uffici amministrativi; sotto il primo profilo, deve sussistere un collegamento tra gli atti richiesti e l’attività consiliare, così da consentire al consigliere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale; sotto il secondo profilo, le richieste non possono essere né assolutamente generiche, né tali, in quanto non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, da aggravare eccessivamente la corretta funzionalità degli uffici amministrativi, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso  In definitiva, fermo il limite esterno di perseguire interessi personali o di tenere condotte emulative, i limiti interni all’esercizio dell’accesso consiliare possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso non deve sostanziarsi in richieste di documentazione inutile all’espletamento del mandato, ovvero assolutamente generiche, e, per altro verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da non aggravare eccessivamente la corretta funzionalità degli uffici amministrativi, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso.


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