Pluralità di nomi
divisi da trattino
Tar Lazio xx settembre 2014, n. xx
L’art. 35
del d.P.R. 396/2000 (sia nel testo
previgente che in quello attuale) non prevede che l’atto di nascita non debba
riportare il trattino che separa i due nomi e, quindi, non può in tal caso
giustificare il diniego di rilascio del passaporto dovendosi, in quest’ottica,
ritenere corretto l’operato dell’ufficiale dello stato civile che nell’estratto
dell’atto di nascita ha riportato il segno d’interpunzione de quo.
Gli artt. 1, 3, 9 e 12 l. 1185/1967 non
prevedono che l’esistenza del trattino tra i due nomi dell’interessato
costituisca causa ostativa al rilascio del passaporto.
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