mercoledì 11 febbraio 2015



Pluralità di nomi divisi da trattino

Tar Lazio xx settembre 2014, n. xx




L’art. 35  del d.P.R.  396/2000 (sia nel testo previgente che in quello attuale) non prevede che l’atto di nascita non debba riportare il trattino che separa i due nomi e, quindi, non può in tal caso giustificare il diniego di rilascio del passaporto dovendosi, in quest’ottica, ritenere corretto l’operato dell’ufficiale dello stato civile che nell’estratto dell’atto di nascita ha riportato il segno d’interpunzione de quo.

Gli artt. 1, 3, 9 e 12 l. 1185/1967 non prevedono che l’esistenza del trattino tra i due nomi dell’interessato costituisca causa ostativa al rilascio del passaporto.

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