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mercoledì 13 novembre 2019


Cass. 11 novembre 2019, n. 29071 (ord.)

La Prima Sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione della seguente questione di massima di particolare importanza: «se sia contrario all'ordine pubblico e quindi non trascrivibile nei registri dello stato civile italiano il provvedimento dell’autorità giudiziaria straniera, che abbia disposto l’adozione di un minore in favore di una coppia dello stesso sesso, ove nessuno degli adottanti risulti legato da vincoli genitoriali biologici con l’adottato».

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/det_civile_prima_sezione.page;jsessionid=B67D08F5CB2FE8C1F3131DD71E6B2C82.jvm1?contentId=SZC23291

giovedì 9 maggio 2019


Le Sezioni Unite del S.C. sulla procreazione medicalmente assistita e sul divieto di trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile [Comunicato stampa della Corte e (link alla) sentenza]



Cass., Sez. Un.,  8 maggio 2019, n. 12193 (decisione del 6 novembre 2018)

COMUNICATO STAMPA

“Sentenza in materia di procreazione medicalmente assistita”

Non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano Il provvedimento di un Giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (c.d. genitore d'intenzione). Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 12193, pubblicata in data odierna, la quale ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'efficacia del predetto provvedimento, riguardante due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l'altra aveva provveduto alla gestazione. La Corte ha ritenuto che il riconoscimento del rapporto di filiazione con l'altro componente della coppia si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell'istituto dell'adozione.

In proposito, è stato chiarito che la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonché dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza. E' stato tuttavia precisato che i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull'interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983.

Roma, li 8 maggio 2019


Qui la sentenza




domenica 14 ottobre 2018


Accesso a dati relativi ad un rapporto di adozione

Accesso ai documenti – Diritto - Dati relativi ad un rapporto di adozione – Esclusione.
       E’ legittimo il diniego di accesso ai dati relativi ad un rapporto di adozione, potendo solo l’Autorità giudiziaria ordinaria rimuovere il relativo divieto (1).

(1) Ha ricordato il Tar che il diritto di accesso è escluso nei casi in cui la legge preveda un divieto di divulgazione dei dati contenuti nei documenti di cui si intenda ottenere l’ostensione (art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990).
Nella specie il comma 3 dell’art. 28, l. n. 184 del 1983 prevede appunto un divieto di divulgazione degli atti da cui possano ricavarsi notizie relative ad un rapporto di adozione che solo attraverso la autorizzazione della Autorità giudiziaria ordinaria può essere rimosso.
Ha aggiunto il Tar che le questioni afferenti la costituzionalità della norma non possono essere prese in considerazione in questa sede.
La menzionata norma infatti rimette al giudice ordinario in sede di volontaria giurisdizione la tutela della riservatezza dell’adottato.
E’ a tale plesso giurisdizionale che spetta pertanto sollevare la questione di costituzionalità della norma innanzi alla Consulta ancorché si pronunci come giudice della tutela (Corte cost. n. 464 del 1997) e/o in sede di volontaria giurisdizione (Corte cost. n. 24 del 1958).
Operare una remissione in questa sede non sarebbe, invece, possibile per difetto di rilevanza della questione, posto che in ogni caso il giudice amministrativo non potrebbe ordinare l’ostensione degli atti in difetto di autorizzazione della a.g.o alla quale, peraltro, è già stata chiesta con esito negativo dalla interessata.
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/accesso-a-dati-relativi-ad-un-rapporto-di-adozione

sabato 2 giugno 2018




ADOZIONE ‘PIENA’ PRONUNCIATA ALL’ESTERO E TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI STATO CIVILE

Cass. 31 maggio 2018, n. 14007

Formatosi il giudicato (ancorché a seguito di sentenza definitiva dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso per questioni procedurali), l’atto di stato civile – nel caso deciso: concernente il matrimonio contratto all’estero tra persone della stesso sesso – è idoneo ad assolvere pienamente le proprie funzioni, pubblicitarie e probatorie


La qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione o a resistere ad esso spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l'impugnazione non si esercita un'azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio [sulla scorta del principio, il S.C. reputa infondata  “l'eccezione di carenza di legittimazione processuale dei Sindaci ricorrenti, e quindi anche l'eccezione correlata di inammissibilità del ricorso, considerata la previsione generale della L. n. 218 del 1995, art. 67, sul diritto internazionale privato, secondo cui, a fronte della contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, la legittimazione attiva, a ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria (e quindi, ex art.30 d.lgs. 150/2011, alla corte d'appello del luogo di attuazione del provvedimento), spetta a "chiunque vi abbia interesse" e la disposizione va interpretata "nel senso che "parte interessata" non è soltanto una delle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da eseguire" (Cass.220/2013, in tema, con riguardo al cessionario del diritto accertato con medesima decisione)”, anche perché,  “come evidenziato, di recente, da questa Corte (Cass.4382/2018, ordinanza interlocutoria), in fattispecie similare (concernente, tuttavia, il riconoscimento di efficacia nell'ordinamento giuridico italiano di un provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice canadese, con il quale si accertava una relazione di co-genitorialità di un secondo padre rispetto a due minori, in assenza di legami genetici), "la nozione di "interessato" al riconoscimento del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione (qual è quello esaminato dai giudici di merito), difficilmente può portare all'esclusione del Sindaco come ufficiale di stato civile", considerato che l'oggetto della domanda giudiziale, come già precisato dalla Corte d'appello, pur costituito esclusivamente dal riconoscimento nell'ordinamento interno, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 67, del provvedimento pronunciato dal giudice francese (di adozione piena, da parte di ciascuna delle due madri sociali del figlio biologico dell'altra), comunque ne comporta la successiva e dipendente richiesta di ordinare, agli Ufficiali dello stato civile … la trascrizione negli atti dello Stato civile di quei Comuni”]


I rimedi previsti dagli artt. 95. d.P.R. 396/2000 e 67 1. 218/1995 sono alternativi, non pienamente sovrapponibili, e possono essere coltivati in via autonoma [sulla scorta dell’assunto, il S.C. rigetta il (primo) motivo di ricorso, fondato sulla violazione, ex art.360 n. 2 c.p.c., delle norme sulla competenza, vertendosi in fattispecie di opposizione al rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alla trascrizione delle sentenze emesse dal giudice francese, per la quale ricorre la competenza del Tribunale del circondario in cui si trova l'ufficio di stato civile presso il quale è registrato l'atto o presso il quale si chiede di eseguire l'adempimento, ai sensi dell'art.95 d.P.R. 396/2000, posto che le ricorrenti in primo grado“hanno prescelto la strada di cui all'art.67, volendo conseguire una pronuncia giudiziale di riconoscimento pieno dell'efficacia in Italia delle sentenze di adozione del giudice francese]


Il riconoscimento dell’adozione ‘piena’ di un minore –  dichiarata in uno Stato estero (nella specie: Francia), ai sensi dell’ordinamento giuridico straniero (nella specie: francese) – è disciplinata dagli artt. 64 ss. l. 218/1995 [secondo il S.C. “l'intera disciplina dell'adozione di minori stranieri contenuta nel titolo III della 1.184/1983, dedicato all'adozione internazionale, non è applicabile nel caso in esame, dal momento che non si verte in ipotesi di coppia di coniugi, cittadini italiani, residenti in Italia ovvero all'estero, ma da almeno due anni, che intendono congiuntamente adottare, con effetti di adozione piena, un minore straniero in stato di abbandono, residente all'estero”; in sostanza, “il riconoscimento dell'adozione piena disposto all'estero non risulta rivolto a creare, secondo lo schema dell'adozione internazionale piena, contemplato dalla l. 184/1983, un nuovo legale familiare tra minore ed adottante, destinato a soppiantare i precedenti legami famigliari con la famiglia d'origine”] [sulla scorta dell’assunto, il S.C. rigetta il (secondo) motivo di ricorso, fondato sulla violazione, ex art.360 n. 2 c.p.c., delle norme sulla competenza, ai sensi dell'art.35 comma 5 l. 184/1983, dovendo ritenersi competente, sulla base anche della deroga dettata dall'art. 41 comma 2 1.218/1995, il Tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia]

Posto che il legislatore nazionale non ha specificamente disciplinato l'adozione da parte di una coppia dello stesso sesso, vincolata da unione civile, in tema di riconoscimento di provvedimento di adozione di minore straniero, il principio del superiore interesse del minore opera necessariamente come un limite alla stessa valenza della clausola di ordine pubblico, che va sempre valutata con cautela ed alla luce del singolo caso concreto [aggiunge il S.C. che  “il preminente interesse del minore, alla base della normativa nazionale ed internazionale in materia di adozione, e quindi il diritto del minore a vivere in modo stabile in un ambiente domestico armonioso ed ad essere educato e assistito nella crescita con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali, vale dunque ad integrare lo stesso concetto di ordine pubblico nella materia specifica”] [sulla scorta del principio, il S.C. rigetta il (terzo) motivo di ricorso, fondato sulla violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 41 c. 2 l. 218/1995 e 6 e 35, c. 3 l. 184/1983, avendo la Corte d'appello riconosciuto l'efficacia in Italia del provvedimento straniero di adozione malgrado la contrarietà ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori e specificamente al principio secondo cui l'adozione è permessa soltanto ai coniugi "uniti in matrimonio”, matrimonio che nell'ordinamento italiano è consentito solo a persone di sesso diverso, cosicché nella specie difetta un presupposto per l'adozione "legittimante", il matrimonio, essendo improduttivo di effetti in Italia il matrimonio celebrato all'estero da due persone dello stesso sesso, avendo anche il legislatore nazionale, nel recente intervento normativo di cui alla I. 76/2016, escluso la possibilità, per la coppia formata da persone dello stesso sesso, di addivenire ad una stepchild adoption]








FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza n. 688/2016, - pronunciata, ex artt.702 bis c.p.c. (art.30 d.lgs. 150/2011), in giudizio promosso da [A], cittadina francese ed italiana, e [B], cittadina francese, in proprio e quali rappresentanti dei figli minori [X] e [X1]. tutti residenti in OMISSIS, al fine di sentire riconoscere le adozioni piene di diritto francese ("adoption plénière"),pronunciate con due sentenze emesse, in data 12/05/2014, dal Tribunal de Grande Istance de Lille, un'adozione, da parte di [B], della minore [X1], "allo stato civile francese”, nata nel 2003, altra adozione, da parte di [A], del minore [X], "allo stato civile francese”, nato nel 2012, e per gli effetti ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di OMISSIS la trascrizione delle suddette sentenze e le annotazioni susseguenti (in particolare, la rettifica dei cognomi dei minori), - nel contraddittorio con i Sindaci dei Comuni di OMISSIS e di OMISSIS, in qualità di Ufficiali dello Stato Civile, in accoglimento del ricorso ex art.67 1.218/1995, ha riconosciuto l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano delle suddette sentenze del giudice francese, ordinando agli Ufficiali di Stato Civile dei due Comuni di procedere alle debite trascrizioni nei registri degli atti di nascita.

Le signore [A] e [B]. entrambe di cittadinanza francese, la prima anche italiana iure sanguinis, - unite da una relazione amorosa stabile e continua sin dagli anni '80, sfociata nella stipula, nel 2000, presso il Consolato francese a Napoli, di un "patto civile di solidarietà”, previsto dalla legislazione francese, e, nel 2013, nel matrimonio contratto in Francia, in virtù della legge francese n.404/2013 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, a seguito di provvedimento della Corte d'appello di Napoli, impugnato con ricorso per cassazione dall'amministrazione), - e residenti dagli anni '90 anche in Italia (avendo comunque mantenuto una residenza in Francia), svolgendo la professione di insegnanti di lingua francese presso l'università di OMISSIS, hanno partorito, rispettivamente, attraverso pratiche di inseminazione artificiale realizzate in Belgio ed in Spagna, la [A], la figlia [Z], nata ad OMISSIS , e, la [B]. il figlio [Z1], nato ad OMISSIS, ed i suddetti due figli minori sono stati adottati da parte delle due donne coniugate (ciascuna ha adottato il figlio biologico dell'altra), con adozione piena di diritto francese, per effetto di sentenze del giudice civile di Lille (FR), divenute definitive e dichiarate esecutive. Le richieste, inoltrate all'Ufficiale di Stato civile del Comune di OMISSIS, di trascrizione, non sono state accolte, in quanto il matrimonio dei genitori, evento indicato come relativo alla filiazione, è stato ritenuto improduttivo di effetti in Italia ed il provvedimento di rifiuto è stato confermato dal Tribunale di Avellino, con rigetto della correlata opposizione; anche la richiesta della [A], al Comune di OMISSIS, di ottenere l'aggiunta, al nominativo della figlia [Z], del cognome della madre adottiva [B], non è stata accolta.

La Corte d'appello - ritenute sussistenti la propria giurisdizione, in luogo di quella del giudice amministrativo, e la propria competenza, in luogo di quella del giudice minorile, prevista dall'art. 41 comma secondo I. 218/1995, inteso a salvaguardare la specialità dell'adozione internazionale di cui alla richiamata 1.476/1998 (laddove, nella specie, si trattava di riconoscimento, ex artt.64 e 65 I. 218/1995, dell'efficacia in Italia di un'adozione nazionale francese, avvenuta "al di fuori dagli schemi (ed all'epoca ignote) dell'adozione internazionale", da parte di due donne coniugate per lo Stato francese dei rispettivi figli biologici), nonché la legittimazione passiva degli Ufficiali di stato civile, che avevano "contestato" le sentenze straniere nella sede amministrativa, - hanno affermato che le suddette adozioni, pronunciate in Stato europeo, implicanti l'acquisto, da parte dei minori, "dello status di figli legittimi ...delle due madri, coniugate validamente secondo la legislazione dello stato di cittadinanza", non sono contrarie all'ordine pubblico, inteso come ordine pubblico internazionale e quindi "come complesso ai principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo", considerato che il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti dal rapporto di adozione corrisponde, secondo l'apprezzamento già operato dal giudice francese, "all'interesse superiore de! minore ai mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali ed al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate".

Avverso la predetta ordinanza, i Sindaci dei Comuni di OMISSIS e di OMISSIS, quali Ufficiali del Governo, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di [A] e [B]. in proprio e quali rappresentanti dei figli minori [Z] e [Z1] (che resistono con controricorso) e del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli (che non ha svolto attività difensiva) .

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Le controricorrenti hanno anche depositato memoria, mentre la memoria depositata dai ricorrenti risulta tardiva.


RAGIONI DELLA DECISIONE




1. I ricorrerti lamentano: 1) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 2 c.p.c., delle norme sulla competenza, ribadendo eccezione, già sollevata e respinta dalla Corte d'appello e deducendo che, vertendosi in fattispecie, sostanzialmente, di opposizione al rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alla trascrizione delle sentenze emesse dal giudice francese,, ricorre la competenza del Tribunale del circondario in cui si trova l'ufficio di stato civile presso il quale è registrato l'atto o presso il quale si chiede di eseguire l'adempimento, ai sensi dell'art.95 DPR 396/2000; 2) con il secondo motivo, la violazione, e art.360 n. 2 c.p.c., delle norme sulla competenza ai sensi dell'art.35 comma 5 l. 184/1983, dovendo ritenersi competente, sulla base anche della deroga dettata dall'art. 41 comma 2 1.218/1995, il Tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.41 comma 2 della 1.218/1995 e 6 e 35 comma 3 della 1.184/1983, avendo la Corte d'appello riconosciuto l'efficacia in Italia del provvedimento straniero di adozione malgrado lo stesso fosse contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori e specificamente al principio secondo cui l'adozione è permessa soltanto ai coniugi "uniti in matrimonio”, matrimonio che nell'ordinamento italiano è consentito solo a persone di sesso diverso, cosicché nella specie difetta un presupposto per l'adozione "legittimante", il matrimonio, essendo improduttivo di effetti in Italia il matrimonio celebrato all'estero da due persone dello stesso sesso, avendo anche il legislatore nazionale, nel recente intervento normativo di cui alla I. 76/2016, escluso la possibilità, per la coppia formata da persone dello stesso sesso, di addivenire ad una "stepchild adoption"; 4) con il quarto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.92 comma 2 c.p.c., in ordine alla mancata compensazione delle spese processuali, a fronte dell'assoluta novità e complessità della questione trattata.

2. I ricorrenti hanno premesso che pende altro giudizio dinanzi a questa Corte, n. 25693/2015 RG, avente ad oggetto la legittimità della trascrizione in Italia del matrimonio delle attuali controricorrenti, celebrato in Francia, avendo il Sindaco del Comune di OMISSIS impugnato il decreto della Corte d'appello di Napoli, n. 1156/2015, con il quale era stato accolto il reclamo delle sig.re [A] e [B] avverso decreto del Tribunale di Avellino, ordinandosi la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile di quel Comune.

La Corte d'appello di Napoli, nell'ambito di un procedimento di rettificazione di atti di stato civile, promosso ai sensi dell'art.95 DPR 396/2000, a fronte del rifiuto alla trascrizione opposto dal Sindaco del Comune, quale Ufficiale dello stato civile, e premesso che oggetto del giudizio era la trascrizione dell'atto di matrimonio, contratto in Francia (ove è ammessa l'unione come coniugi di persone dello stesso sesso) da due cittadine francesi (di cui una anche cittadina italiana iure sanguinis), in Italia, Paese dove la coppia coniugata si è trasferita (ed ove ancora non era stata emanata la legge 76/2016, disciplinante le unioni civili di persone dello stesso sesso), ha ritenuto trascrivibile in Italia il matrimonio di cittadini stranieri e dell'Unione, a prescindere dal loro orientamento sessuale e/o appartenenza di genere, non ostandovi alcun limite di ordine pubblico (nazionale o internazionale) opponibile dall'amministrazione dello Stato di residenza.

Ora, va rilevato che detto procedimento risulta definito con sentenza di questa Corte n. 2487/2017, pubblicata il 31/1/2017, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso principale del Sindaco, stante il mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato, e, di conseguenze, inefficace anche il ricorso incidentale, proposto tardivamente dalle controricorrenti [A] ed [B] (e controricorrenti, a pag. 7 della memoria depositata, hanno dato atto di ciò).

Per l'effetto, stante la formazione del giudicato, il matrimonio contratto in Francia dalle attuali controricorrenti è pienamente produttivo di effetti giuridici nell'ordinamento italiano o, più precisamente, l'atto di matrimonio tra le controricorrenti, di cui è stata ordinata la trascrizione negli archivi di stato civile, con sentenza ormai passata in giudicato, risulta così idoneo ad assolvere pienamente le funzioni proprie, pubblicitarie e probatorie (cfr. Cass. 9578/1993; Cass. 10351/1998; Cass. 17620/2013).

2. Le controricorrenti, dopo avere eccepito l'improcedibilità del ricorso per tardività della notifica, hanno sollevato preliminarmente eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione processuale dei Sindaci ricorrenti, quali Ufficiali di stato civile e del Governo (e quindi del Ministro dell'Interno, peraltro non partecipante al giudizio di merito), sotto vari profili: 1) in rito, dovendo ritenersi che i Sindaci, nella fase di merito, erano meri intervenienti volontari (e peraltro neppure validamente costituiti in giudizio con modalità telematica), in procedimento di volontaria giurisdizione, a fronte di una notificazione del ricorso nei loro confronti a titolo di mera litis denuntiatio; 2) in relazione agli adempimenti di trascrizione all'esito dell'accertamento giudiziale dell'efficacia del provvedimento straniero ex art.67 1.218/1995, essendo gli stessi "confinati alla fase squisitamente amministrativa”.

3. Sono infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle controricorrenti.

3.1. E' anzitutto infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione, risultando che lo stesso, a fronte della notifica dell'ordinanza della Corte d'appello, avvenuta, a cura di parte, il 5/4/2016, è stato spedito dall'Avvocatura generale dello Stato a mezzo posta in data lunedì 6/6/2016 (non rilevando, rispetto al termine per il notificante, la data del perfezionamento della notifica), nel termine di gg. sessanta di cui all'art.325 c.p.c.

3.2. Del pari infondata risulta l'eccezione di carenza di legittimazione processuale dei Sindaci ricorrenti, e quindi anche l'eccezione correlata di inammissibilità del ricorso, considerata la previsione generale della L. n. 218 del 1995, art. 67, sul diritto internazionale privato, secondo cui, a fronte della contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, la legittimazione attiva, a ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria (e quindi, ex art.30 d.lgs. 150/2011, alla corte d'appello del luogo di attuazione del provvedimento), spetta a "chiunque vi abbia interesse" e la disposizione va interpretata "nel senso che "parte interessata" non è soltanto una delle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da eseguire" (Cass.220/2013, in tema, con riguardo al cessionario del diritto accertato con medesima decisione).

Come evidenziato, di recente, da questa Corte (Cass.4382/2018, ordinanza interlocutoria), in fattispecie similare (concernente, tuttavia, il riconoscimento di efficacia nell'ordinamento giuridico italiano di un provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice canadese, con il quale si accertava una relazione di co-genitorialità di un secondo padre rispetto a due minori, in assenza di legami genetici), "la nozione di "interessato" al riconoscimento del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione (qual è quello esaminato dai giudici di merito), difficilmente può portare all'esclusione del Sindaco come ufficiale di stato civile", considerato che l'oggetto della domanda giudiziale, come già precisato dalla Corte d'appello, pur costituito esclusivamente dal riconoscimento nell'ordinamento interno, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 67, del provvedimento pronunciato dal giudice francese (di adozione piena, da parte di ciascuna delle due madri sociali del figlio biologico dell'altra), comunque ne comporta la successiva e dipendente richiesta di ordinare, agli Ufficiali dello stato civile dei Comuni di [...] e di [...] (ossia ai Sindaco o loro delegati), la trascrizione negli atti dello Stato civile di quei Comuni.

Deve poi aggiungersi che, nel procedimento svoltosi dinanzi alla corte d'appello, secondo il procedimento sommario di cognizione, i Sindaci dei due Comuni hanno partecipato, essendo stati evocati in giudizio dalle stesse ricorrenti (come rilevato dalla corte d'appello di Napoli), così da non potere essere ritenuti semplici intervenienti volontari.

Ora, la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione o a resistere ad esso spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l'impugnazione non si esercita un'azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio (Cass.1854/2000; Cass. 9538/2001; Cass. 15021/2005; Cass.16100/2006;Cass.17234/2014).


3.3. Inammissibile risulta poi la contestazione in ordine alla non rituale costituzione dei Sindaci, attuali ricorrenti, nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d'appello - avvenuta con modalità telematica, per asserita non validità dell'atto, stante "la revoca della firma digitale” apposta dall'Avvocato dello Stato che lo aveva redatto - considerato che la corte distrettuale ha espressamente statuito sulla questione pregiudiziale di rito, rigettandola, avendo accertato, al contrario, che dal fascicolo telematico "la difesa erariale risulta chiaramente costituita con comparsa firmata digitalmente dall'avv.to OMISSIS” e che "dal predetto rapporto di verifica risulta "non revocato e in corso di validità"il certificato" per firma digitale, apposta sulla comparsa, tanto che la comparsa ed il fascicolo telematico della difesa erariale erano stati accettati dal sistema. La riproposizione della lagnanza quindi neppure coglie la ratio decidendi.

In ogni caso, ai fini dell'interesse nel presente giudizio, la non rituale costituzione, nel giudizio dinanzi alla corte d'appello in unico grado, della difesa erariale non sarebbe idonea a travolgere la qualità di parte processuale e quindi la legitimatio ad causam nel presente giudizio.

Inoltre, la questione, sottesa all'eccezione, avrebbe potuto essere sollevata solo a mezzo di proposizione di apposito ricorso incidentale e non già di mera riproposizione, come invece avvenuto, considerato che, nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia, seppure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione pregiudiziale o preliminare, il ricorso per cassazione dell'avversario impone, qualora si intenda ottenere un riesame della Corte sulla questione stessa, di proporre ricorso incidentale, non trovando applicazione nel giudizio di cassazione il disposto di cui all'art. 346 c.p.c. (e dunque sia in caso di soccombenza pratica che teorica). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il convenuto vittorioso nel merito in primo grado, che intenda devolvere al giudice dell’appello una questione pregiudiziale di rito, affrontata e decisa nella sentenza in senso a lui sfavorevole, ha l'onere di formulare un'impugnazione incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass., SS.UU., 16 ottobre 2008, n. 25246, in relazione alla questione della necessaria riproposizione o meno, da parte del vincitore nel merito, dell'eccezione pregiudiziale di rito relativa al difetto di giurisdizione, esplicitamente rigettata in primo grado; Cass.S.U.26940/2013; in motivazione, Cass.11799/2017).


4. Tanto premesso, la prima censura dei ricorso è infondata.

L'art.95 1.396/2000 contempla la possibilità di impugnare il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, dinanzi al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio ello stato civile presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento; l'art.67 1.218/1995 contempla, invece, la possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (dopo la Riforma di cui al d.lgs. 150/2911) per impugnare la mancata ottemperanza o la contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione.

Trattasi di rimedi alternativi, non pienamente sovrapponibili, che possono essere coltivati in via autonoma. Nella specie, le ricorrenti hanno prescelto la strada di cui all'art. 67, volendo conseguire una pronuncia giudiziale di riconoscimento pieno dell'efficacia in Italia delle sentenze di adozione del giudice francese.


5. Anche la seconda censura è infondata.

L'art. 41 della legge n. 218 del 1995, nel consentire il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione, richiama, al primo comma, la disciplina dettata dagli artt. 64, 65 e 66 della medesima legge per il riconoscimento dell’efficacia delle sentenze e dei provvedimenti stranieri, ivi compresi quelli di giurisdizione volontaria, secondo il modello di riconoscimento in via automatica (ritenuto, quindi, sicuramente operante nelle ipotesi di adozione di maggiorenni, di adozioni all'estero di minori italiani, di adozioni all'estero di minori stranieri da parte di adottanti stranieri), facendo tuttavia salve, al secondo comma, le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.

Tali disposizioni sono quelle dettate dalla legge n. 184 del 1983, e segnatamente gli artt. 29 e ss. (Titolo III, dell'adozione internazionale), i quali disciplinano l'adozione di minori stranieri (vale a dire l'adozione internazionale, laddove vi sia diversità dello Stato di residenza degli aspiranti genitori adottivi, rispetto a quello del minore in stato di abbandono, che va distinta dall'adozione c.d. "straniera" ovvero interna al Paese estero in cui è pronunciata, caratterizzata dalla comune residenza, in uno Stato estero, da almeno due anni, dei cittadini italiani che sono aspiranti genitori adottivi e del minore, che risulta in stato di abbandono, che trova comunque disciplina specifica nell'art.36 comma 4 della stessa legge, sempre all'interno del Titolo III), stabilendo che la stessa ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione della Aja, resa esecutiva nel nostro ordinamento dalla legge n. 476 del 1998, che ha modificato la legge n. 184/1983 cit..

Ai sensi dell’art. 29-bis, la disciplina in esame si applica all'adozione di un minore straniero residente all'estero, qualora gli adottanti siano persone residenti in Italia o cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, che soddisfino le condizioni prescritte dall'art.6 della stessa legge ("coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni", non separati, di età idonea all'adozione secondo i criteri fissati dalla legge stessa), e si svolge, nel primo caso, dinanzi al tribunale per i minorenni del distretto in cui gli adottanti hanno la residenza, e, nel secondo, dinanzi a quello del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza.

La Corte Costituzionale, nell'ordinanza n. 76/2016, nel dichiarare l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevate dal Tribunale per i minorenni di Bologna (in fattispecie attinente all'efficacia interna di un provvedimento straniero di adozione reso nei confronti della compagna e poi moglie, in forza di matrimonio celebrato in altro Paese, della madre biologica del minore), in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agii artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ha precisato, con riguardo all'art.36 comma 4 della L.184/1983 - nel quale si prevede che “l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino ai momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la internazionale da parte di cittadini italiani, seppur residenti all'estero, ma di adozione pronunciata all'estero a favore di soggetto che, solo successivamente alla pronuncia di adozione, aveva conseguito la cittadinanza italiana).residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione» -, che tale disposizione è "volta ad impedire l’elusione, da parte dei soli cittadini italiani, della rigorosa disciplina nazionale in materia di adozione di minori in stato di abbandono, attraverso un fittizio trasferimento della residenza all'estero'' (nella specie, la questione è stata ritenuta non rilevante, in quanto non si trattava di adozione  internazionale da parte di cittadini italiani, seppur residenti all’estero, ma di adozione pronunciata all’estero a favore di soggetto che, solo successivamente alla pronuncia di adozione, aveva conseguito la cittadinanza italiana).

Risulta pertanto che l'intera disciplina dell'adozione di minori stranieri contenuta nel titolo III della 1.184/1983, dedicato all'adozione internazionale, non è applicabile nel caso in esame, dal momento che non si verte in ipotesi di coppia di coniugi, cittadini italiani, residenti in Italia ovvero all'estero, ma da almeno due anni, che intendono congiuntamente adottare, con effetti di adozione piena, un minore straniero in stato di abbandono, residente all'estero; vi sono sì alcune circostanze che presentano collegamenti con l'ordinamento italiano (la doppia cittadinanza, di cui una anche italiana, per la [L], la residenza in Italia di entrambe le adottanti), ma esse non valgono a ricondurre la specifica forma di adozione co-parentale, pronunciata all'estero, nella nozione di "adozione internazionale", quale quella disciplinata dalla L.184/1983.

Il riconoscimento dell'adozione piena disposto all'estero non risulta, in sostanza, rivolto a creare, secondo lo schema dell'adozione internazionale piena, contemplato dalla l.184/1983, un nuovo legale familiare tra minore ed adottante, destinato a soppiantare i precedenti legami famigliari con la famiglia d'origine.

Anche l'adozione in forme particolari, di cui all’art.44 stessa legge, contenuta nel titolo autonomo IV, i cui effetti non corrispondono a quelli dell'adozione piena, essendo modellati su quelli delle adozioni di persone maggiori di età - questione peraltro neppure specificamente prospettata in ricorso -, non si attaglia alla fattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di adozione, da parte di ciascuna delle due donne, cittadine francesi (una delle quali anche cittadina italiana), unite da vincolo matrimoniale, con effetti giuridici anche per l'ordinamento italiano (che convivono stabilmente e da tempo provvedono alla cura dei due minori stranieri), de! figlio biologico dell'altra.

Correttamente, dunque, ai sensi dell'art.41 comma 1 1.218/1995, la Corte d'appello di Napoli ha ritenuto che il riconoscimento dell'adozione piena francese, nella specifica fattispecie, sia soggetto alla disciplina prevista dagli artt.64 ss. della 1.218/1994


6. In relazione al terzo motivo, attinente al concetto di ordine pubblico cui occorre fare riferimento al fine del riconoscimento dell'efficacia in Italia delle sentenze del giudice francese, va osservato quanto segue. Giova preliminarmente ribadire che il giudizio riguardante la compatibilità con l'ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato, ai sensi degli artt.64 e ss. L.218/1995, è finalizzato non già ad introdurre in Italia direttamente la legge straniera, come fonte autonoma e innovativa di disciplina della materia, ma esclusivamente a riconoscere effetti in Italia ad uno specifico atto o provvedimento straniero relativo ad un particolare rapporto giuridico tra determinate persone (cfr. Cass. 19599/2015).

Questo giudice di legittimità, nella sentenza di questa stessa sezione, già citata, del 2016, ha prescelto una nozione, assai circoscritta, di "ordine pubblico", condivisa dalla Corte d'appello di Napoli, nella decisione qui impugnata (peraltro, di anteriore pubblicazione), con riferimento ai soli principi supremi o fondamentali e vincolanti della Carta costituzionale (e fra questi anche di quello relativo all'interesse superiore del minore, che avrebbero trovato riconoscimento e tutela nell'ordinamento internazionale e in quello interno), non anche in base alle norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa (quali ad es. la disciplina sulle unioni civili di cui alla L. n. 76 del 2016, o quella relativa alla fecondazione assistita, con i suoi divieti, di cui alla L. n. 40 del 2004), in materie connesse o direttamente implicate.

La nozione di ordine pubblico, limite al riconoscimento di sentenza o provvedimento giurisdizionale straniero, già era stata identificata come "sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell'Unione Europea dall’art. 6 TUE" (Cass. 1302/2013).

Le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente pronuncia n. 16601/2017, hanno, tuttavia, precisato che "il rapporto tra l'ordine pubblico dell'Unione e quello di fonte nazionale non è di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza", cosicché "la sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall'ordinamento nazionale, quand'anche non ostacolata dalla disciplina Europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell'apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l'ordinamento costituzionale".

Ora, la legge 76/2016, entrata in vigore il 5/6/2016, al 20° comma dell'articolo unico, dedicato alla c.d. "clausola di equivalenza”, ha previsto la non applicabilità della disposizione "alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184", precisando che "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.

Il legislatore nazionale non ha dunque specificamente disciplinato l'adozione da parte di coppia dello stesso sesso, vincolata da unione civile.

Va allora evidenziato che, nella materia in oggetto (riconoscimento di provvedimento di adozione di minore straniero), il principio del superiore interesse del minore opera necessariamente come un limite alla stessa valenza della clausola di ordine pubblico, che va sempre valutata con cautela ed alla luce del singolo caso concreto.

L'art. 24 della Convenzione dell'Aja del 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con L.476/1998, stabilisce che "il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa e manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore". Questa Corte, nella pronuncia n. 19599/2016, ha evidenziato, con specifici richiami, come, nella normativa comunitaria, è escluso il riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro (ora previsto come automatico) nei soli casi di "manifesta" contrarietà all'ordine pubblico.

Il preminente interesse del minore, alla base della normativa nazionale ed internazionale in materia di adozione, e quindi il diritto del minore a vivere in modo stabile in un ambiente domestico armonioso ed ad essere educato e assistito nella crescita con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali, vale dunque ad integrare lo stesso concetto di ordine pubblico nella materia specifica.

Nella specie, le adozioni, sul cui riconoscimento in Italia è sorta contestazione, interessano due donne, coniugate, ed hanno riguardato, contestualmente, ciascuna il figlio biologico dell'altra.

Non risulta esservi, quindi, contrasto con quanto già statuito da questa Corte in ordine al fatto che "la trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con effetti legittimanti non può avere mai luogo ove "contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori", tra i quali “v’è quello secondo cui l'adozione legittimante è consentita solo "a coniugi uniti in matrimonio", ai sensi dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983" (Cass. 6078/2006; Cass. 3572/2011).

Tantomeno potrebbe rilevare, ai fini di escludere la compatibilità con l'ordine pubblico, quale sopra considerato, e quindi con il preminente interesse dei minori, delle adozioni per cui è causa, il dato, conseguente, dell'inserimento degli stessi minori nel contesto di una famiglia costituita da coppia omosessuale, e delle possibili ripercussioni negative sul piano della crescita e dell'educazione, essendo qui sufficiente il richiamo a quanto già chiarito da questa Corte, in ordine all'ininfluenza di meri pregiudizi (Cass. 601/2013; Cass. 4184/2012) ed in ordine alla non incidenza dell'orientamento sessuale della coppia sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale (Cass. 15202/2017; Cass.12962/2016).

In definitiva, le sentenze di adozione del giudice francese di cui si chiede il riconoscimento in Italia non risultano contrarie all'ordine pubblico, valutato in relazione al superiore interesse dei minori ed al mantenimento, già vagliato dal giudice straniero, della stabilità della vita familiare venutasi a creare con ambedue le figure genitoriali.


6. Il quarto motivo, con il quale si denuncia l'ingiustizia della condanna alle spese, disposta dalla Corte d'appello a carico dei Sindaci soccombenti, a fronte della complessità e novità della questione trattata, è inammissibile, alla luce del principio secondo cui la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non è censurabile in cassazione (Cass., sez. un., n. 14989 del 2005; Cass. 24179/2017).


7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della novità dell'oggetto del contendere e della natura dei diritti coinvolti, vanno integralmente compensate tra le parti (cfr. Corte Costituzionale n. 77/2018).

Essendo l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Dà atto che della non applicazione dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, il 13 aprile 2018

giovedì 22 marzo 2018


Cass. 20 marzo 2018, n. 6963

L’adottato ha diritto, nei casi di cui all’art. 28, comma 5, della l. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini, accedendo alle informazioni concernenti non solo l’identità dei genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo loro interpello mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle dette informazioni o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto”.

Dal sito
http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/det_civile_prima_sezione.page;jsessionid=FEAA1F599F43419447FF4CF528CB690E.jvm1?contentId=SZC20959

giovedì 26 gennaio 2017





L’anonimato materno, secondo (le Sezioni Unite del) la Corte di Cassazione



Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2017, n. 1946



In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in séguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità [principio di diritto ex art. 363, c. 1, c.p.c.]


OMISSIS

FATTI DI CAUSA

1. - Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con atto in data 30 marzo 2016, ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 363, primo comma, cod. proc. civ., l'enunciazione nell'interesse della legge del principio di diritto al quale la Corte d'appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, avrebbe dovuto attenersi nel decidere, con il decreto in data 10 marzo 2015, il reclamo proposto dal figlio maggiorenne nato da parto anonimo, il quale aveva fatto istanza al giudice di verificare, attraverso un interpello riservato, la persistenza della volontà della madre di non essere nominata.


2. - La richiesta scaturisce da una nota del Presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia che ha sottoposto alla valutazione dell'Ufficio del pubblico ministero presso la Corte di cassazione il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito in materia di parto anonimo e ricerca delle proprie origini da parte dell'adottato a séguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013.

Con tale sentenza è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione ».


3. - Riferisce il Pubblico ministero requirente che, rigettando il reclamo del figlio, la Corte d'appello di Milano ha aderito all'orientamento (seguìto anche dai Tribunali per i minorenni di Milano, di Catania, di Bologna, di Brescia e di Salerno) che ritiene necessario attendere l'intervento del legislatore per dare corso alla richiesta del figlio a che il giudice interpelli in via riservata la madre naturale circa la persistenza della sua volontà di non essere nominata.

Secondo questo indirizzo, in mancanza di intervento da parte del Parlamento, l'interpello della madre non potrebbe avvenire con modalità direttamente individuate dal giudice, in quanto la Corte costituzionale - con l'inciso, che compare nel dispositivo della pronuncia, «attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza» - avrebbe istituito una esplicita riserva di legge per non vanificare la garanzia di segretezza sul parto riconosciuta dall'ordinamento alla donna.

L'impossibilità di un'attuazione per via giudiziaria della sentenza della Corte costituzionale dipenderebbe dalla sua natura di pronuncia additiva di principio, con contestuale rinvio alla legge per la necessaria disciplina di dettaglio. L'intervento del giudice si appaleserebbe indebito ed invasivo degli altri poteri dello Stato, perché creativo ex novo di un procedimento, tra l'altro di per sé non risolutivo in caso di indisponibilità, da parte della struttura che conserva i documenti, a comunicare le informazioni che consentano di risalire alla identità della madre. Il punto di equilibrio tra i due diritti in gioco - quello del figlio a conoscere le proprie origini e quello della madre di mantenere l'anonimato - si realizzerebbe proprio attraverso la disciplina del procedimento di interpello, in considerazione della pluralità di soluzioni idonee a ristabilire la legittimità costituzionale, tra loro fungibili poi- ché compatibili con il principio che si tratta di attuare attraverso l'esercizio della discrezionalità legislativa.

Sarebbero configurabili anche ostacoli di carattere processuale, perché la piena attuazione del contraddittorio assicurata alle parti (anche) nei procedimenti in camera di consiglio, con il diritto di accedere liberamente a tutte le risultanze istruttorie, confliggerebbe con la necessità della massima riservatezza di questo procedimento.


4. - Il Procuratore generale osserva che vi è un'altra parte dei giudici di merito (il Tribunale per i minorenni di Trieste; il Tribunale per i minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta; la Corte d'appello di Catania, sezione della famiglia, della persona e dei minori) che, in forza dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (nella sentenza 25 settembre 2012 Godelli c. Italia) e per effetto della sentenza di illegittimità costituzionale del 2013, ammette la possibilità di interpello riservato anche senza legge.

Secondo questo orientamento, la norma dichiarata incostituzionale non potrebbe più essere applicata.

Nell'individuare la regola per il caso concreto, il giudice, al fine di conoscere la volontà attuale della madre se intenda mantenere ferma o meno la scelta originaria per l'anonimato, dovrebbe utilizzare come parametri di riferimento la disciplina generale sul tema (rinvenibile nell'art. 28 della legge n. 184 del 1983) e la normativa in materia di procedimenti in camera di consiglio e di protezione dei dati personali.

Pur nel perdurante silenzio del legislatore sulle modalità di interpello della madre biologica anonima, il giudice non potrebbe sottrarsi dal dare concreta attuazione al diritto fondamentale del figlio a conoscere la propria identità, nel rispetto del contrapposto diritto all'anonimato della madre.


5. - Il Procuratore generale rileva che, in presenza di questi due diversi e contrastanti approdi interpretativi emersi nella giurisprudenza di merito, talora all'interno della stessa sede giudiziaria, è configurabile un oggettivo interesse alla enunciazione di un principio di diritto nell'interesse della legge, per la indubbia rilevanza generale e sociale del tema che ne è alla base; e segnala l'opportunità che, su una questione di diritto così delicata, anche la Corte di cassazione (nella composizione ordinaria o a sezioni unite) aggiunga la propria voce nel dialogo che si è instaurato tra le Corti.

In particolare, ad avviso del pubblico ministero, gli aspetti della questione di diritto sottesa alla richiesta ai sensi dell'art. 363, primo comma, cod. proc. civ. sarebbero due.

Il primo riguarda il rapporto tra il diritto di ogni persona a conoscere le proprie origini ed il "contrapposto" diritto all'oblio della donna che ha partorito avvalendosi dell'anonimato, e la consequenziale tutela che agli stessi è riconosciuta nell'ordinamento italiano dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013.

Il secondo investe l'interpretazione della pronuncia della Corte costituzionale ed il suo inquadramento nell'ambito delle diverse tipologie decisorie, al fine di tracciare gli spazi ed i limiti di intervento del giudice comune nell'esercizio concreto del suo potere giurisdizionale e nel rispetto delle prerogative del Parlamento.


6. - Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione enunci, in una prospettiva di orientamento del giudice, il seguente principio di diritto: «Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, va affermata l'esistenza del diritto dell'adottato (e comunque del) nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini con il limite dell'accertata persistenza della volontà della madre biologica di mantenere il segreto; l'esercizio del diritto trova attuazione mediante istanza dell'adottato rivolta al giudice, che dovrà procedere all'interpello della madre con modalità idonee a preservare la massima riservatezza nell'assunzione delle informazioni in ordine alla volontà della donna di mantenere ferma la dichiarazione di anonimato o di revocarla».


6.1. - A tale conclusione il pubblico ministero perviene sul rilievo che la sentenza n. 278 del 2013 è di accoglimento ed il suo contenuto non si risolve soltanto nella addizione di un principio, ma anche nella indicazione di una regola chiara circa la possibilità di interpello della madre da parte del giudice su richiesta del figlio. La perdurante inerzia del legislatore non potrebbe oltremodo giustificare la violazione di un diritto del figlio, il cui riconoscimento e la cui tutela non trovano più alcun ostacolo normativo nel comma 7 dell'art. 28 della legge n. 184 del 1983, ormai espunto dall'ordinamento.


7. - Data la particolare rilevanza della questione, il Primo Presidente ha disposto che, sulla richiesta del Procuratore generale, la Corte si pronunci a sezioni unite.


8. - In prossimità dell'udienza pubblica del 20 dicembre 2016, il pubblico ministero ha depositato note illustrative.

Premesso che l'anonimato è una scelta di sistema che vuole favorire la genitorialità naturale ed impedisce l'insorgenza di una genitorialità giuridica, ma che la irreversibilità di questa scelta è stata riconosciuta contrastante con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini in quanto diritto coessenziale ad ogni persona umana anche se nata da madre legittimata a rimanere anonima, il Procuratore generale requirente individua i referenti normativi per le modalità di interpello nell'art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali e nello stesso art. 28 della legge n. 184 del 1983.

Inoltre, l'Ufficio del pubblico ministero osserva che "l'applicazione diretta" della sentenza di incostituzionalità è già intervenuta con due recenti pronunce della I Sezione civile della Corte di cassazione, le quali hanno statuito che l'anonimato vale solo per la madre in vita e che, pertanto, dopo la morte della genitrice biologica che aveva scelto il segreto, il figlio adottato può conoscerne l'identità (sentenza 21 luglio 2016, n. 15024; sentenza 9 novembre 2016, n. 22838).


RAGIONI DELLA DECISIONE


1. - La richiesta sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite concerne la materia del parto anonimo e del diritto del figlio non riconosciuto alla nascita, e adottato da terzi, ad accedere alle informazioni che riguardano la sua origine naturale.

In particolare, essa pone la questione se la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 - rimetta la sua stessa efficacia ad un successivo intervento del legislatore recante la disciplina del procedimento di interpello riservato, in assenza della quale il tribunale per i minorenni, sollecitato dal figlio interessato a conoscere i suoi veri natali, non potrebbe procedere a contattare la madre per verificare se intenda tornare sopra la scelta per l'anonimato fatta al momento del parto; o se, al contrario, il principio somministrato dalla Corte con la citata pronuncia, in attesa della organica e compiuta normazione da parte del Parlamento, si presti ad essere per l'intanto tradotto dal giudice comune in regole sussidiariamente individuate dal sistema, ancorché solo a titolo precario.


2. - La Corte d'appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, con il decreto in data 10 marzo 2015 da cui ha preso avvio la richiesta del Procuratore generale di enunciazione del principio nell'interesse della legge, ha ritenuto che la mancanza di disciplina legislativa volta a regolamentare l'interpello della madre naturale circa la perdurante attualità della sua scelta di non voler essere nominata, precluda di dare corso alla istanza del figlio.

Secondo i giudici del merito, la Corte costituzionale, con la sentenza additiva di principio, ha affidato la concreta soluzione adeguatrice al legislatore, chiamato a stabilire quali siano le modalità per colmare il rilevato vuoto normativo. Il rinvio al legislatore, compenetrato nella stessa dichiarazione di incostituzionalità, troverebbe spiegazione nel variegato panorama di scelte in concreto praticabili per dare attuazione al principio dell'interpello riservato della madre anonima. In mancanza nel nostro ordinamento di una disciplina immediatamente estensibile al caso di specie e in presenza della espressa previsione, da parte della Corte costituzionale, di una riserva di legge sul procedimento di interpello riservato della madre anonima, il tribunale per i minorenni non potrebbe muoversi, non essendo consentita, in attesa dell'intervento legislativo, un'attività giurisdizionale surrogatoria rivolta a dare immediata attuazione ai diritti costituzionali dei soggetti coinvolti. Il dictum della Corte potrebbe trovare applicazione da parte degli organi della giurisdizione ordinaria solo quando si sarà trasformato in diritto positivo ad opera di una conforme regola legislativa.


3. - Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione ritiene che il giudice del merito, adìto in sede di reclamo, avrebbe dovuto invece legittimare l'inoltro riservato della richiesta alla madre naturale per accertarsi se ella volesse o meno mantenere il riserbo dell'anonimato di fronte al desiderio del figlio di conoscere la sua identità naturale. E chiede che la Corte enunci, nell'interesse della legge, il corrispondente principio di diritto di cui il giudice del reclamo avrebbe dovuto fare applicazione.


4. - La richiesta del Procuratore generale è ammissibile, sussistendo i presupposti alla presenza dei quali l'art. 363 cod. proc. civ., secondo la lettura datane dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 18 novembre 2016, n. 23469), condiziona l'enunciazione del principio di diritto:

a) l'avvenuta pronuncia di almeno uno specifico provvedimento non impugnato o non impugnabile;

b) la reputata illegittimità del provvedimento stesso, quale indefettibile momento di collegamento con una concreta fattispecie;

c) l'interesse della legge, quale interesse generale o trascendente quello delle parti, all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza di una sua formulazione espressa.
In primo luogo, infatti, le parti del giudizio a quo non hanno proposto ricorso nei termini di legge avverso la statuizione di rigetto del reclamo resa dalla Corte d'appello di Milano con il decreto depositato il 10 marzo 2015. E tanto basta a ritenere sussistente il requisito di legge, giacché il primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ. richiede che le parti non abbiano proposto ricorso o vi abbiano rinunciato, ovvero che il provvedimento non sia ricorribile per cassazione e non sia altrimenti impugnabile; essendo così ultroneo verificare, altresì, se quel provvedimento - in concreto non impugnato - avrebbe potuto esserlo dinanzi a questa Corte o se si tratti di un provvedimento non ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. per la mancanza dei requisiti della decisorietà e della definitività.

Sussiste anche il requisito sub b). Nella sua richiesta di enunciazione del principio di diritto, invero, il Procuratore generale specifica di averla formulata, non in via astratta o esplorativa, ma con riferimento ad un ben preciso e pertinente caso della vita venuto all'esame della Corte d'appello di Milano e risolto con l'adesione ad una interpretazione della disciplina di riferimento opposta a quella seguìta da altri giudici di merito e qui sollecitata dallo stesso requirente con la denuncia dell'errore e con l'istanza a questa Corte di ristabilire l'ordine del sistema (cfr. Cass., Sez. U., 11 gennaio 2011, n. 404).

Infine, l'opportunità di intervenire con l'enunciazione di un principio di diritto è positivamente ed effettivamente riscontrabile nella fattispecie in esame: sia per il ravvisato contrasto di tesi tra i giudici di merito e per la mancanza di pronunce di questa Corte che abbiano affrontato espressamente la questione della possibilità o meno per il figlio nato da parto anonimo di attivare, nel contesto scaturito dalla pronuncia della Corte costituzionale, un procedimento di interpello ri- servato diretto a verificare la persistenza della volontà della madre di non essere nominata; sia perché il tema - che investe valori costituzionali di primario rilievo reciprocamente connessi nei modi di concretizzazione - presenta un'oggettiva rilevanza generale, anche per le implicazioni relative al ruolo di garanzia che la giurisdizione comune è chiamata a svolgere nel dare séguito, nella decisione dei casi concreti, alla pronuncia di incostituzionalità, in difetto dell'intervento di regolamentazione legislativa.


5. - La richiesta del Procuratore generale è fondata.


6. - Nel quadro di una disciplina, dettata dall'art. 28, commi 5, 6 e 8, della legge n. 184 del 1983, nel testo sostituito dalla legge n. 149 del 2001, che attribuisce al figlio adottivo che abbia raggiunto l'età di venticinque anni il diritto potestativo di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici (ferma ovviamente l'identità acquistata con la relazione di genitorialità esclusiva con il padre e la madre adottivi), e che consente l'esercizio di questo diritto, funzionale alla costruzione della propria identità, anche prima dei venticinque anni, al figlio che abbia raggiunto la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica (prevedendosi che l'istanza di autorizzazione - non richiesta quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili - deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza), il comma 7 della medesima disposizione stabiliva, come norma di chiusura di tale sistema, una regola invalicabile per il figlio nato da parto anonimo: «[l]’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

Il citato art. 28, comma 7, andava letto in collegamento, appunto, con l'art. 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, in tema di dichiarazione di nascita, ove è prevista la necessità di rispettare «l'eventuale volontà della madre di non essere nominata»; e con l'art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, che non permette all'interessato l'accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica, contenenti le informazioni identificative della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata al momento della nascita, se non trascorsi cento anni dalla formazione di quei documenti.

La scelta compiuta dalla madre al momento del parto si connotava così per l'assolutezza e l'irreversibilità, proiettandosi su di un arco di tempo eccedente la durata normale della vita umana: in presenza dell'ostacolo dell'anonimato, il giudice non poteva fornire alcuna informazione identificativa al figlio.


7. - La disciplina dell'art. 28, comma 7, aveva superato indenne, nel 2005, il vaglio di legittimità costituzionale.

Investita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., di una questione sollevata nella parte in cui la norma escludeva la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza la previa verifica, da parte del giudice, della persistenza della volontà della madre biologica di non essere nominata, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2005, la giudicò infondata.
Ritenne la Corte che l'assolutezza del diritto all'anonimato era "espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda", rappresentando la garanzia che il legislatore ha ritenuto necessaria per assicurare che il parto avvenga "in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio", e per "distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi". "L'esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità" - scrisse in quell'occasione il giudice delle leggi - "spiega perché la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Invero, la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire - per proteggere tanto lei quanto il nascituro - sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà".


7.1. - Nuovamente investita della questione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2013, ha ribaltato la precedente decisione e dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983.

La Corte ha riaffermato il fondamento costituzionale del diritto all'anonimato della madre, il quale riposa "sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica e la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili"; e ha ribadito che "la salvaguardia della vita e della salute sono ... i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale". Ma ha riconosciuto che "anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini - e ad accedere alla propria storia parentale - costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona", e che "il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale".

Così inquadrati i valori costituzionali in gioco, la Corte ha censurato la disciplina legislativa in esame, in precedenza assolta, "per la sua eccessiva rigidità", dichiarando in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. nrreversibilità del segreto". L'art. 28, comma 7, infatti, prefigura una sorta di "cristallizzazione" o di "immobilizzazione" nelle modalità di esercizio del diritto all'anonimato della madre: una volta intervenuta la scelta per l'anonimato, "la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad 'espropriare' la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, ab origine, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato"

La Corte ha giudicato irragionevole che la scelta per l'anonimato "risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla 'genitorialità naturale", non essendo legittimo che la volontà espressa in un dato momento non sia "eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio)".

L' "eccessiva rigidità" sta nella mancata previsione - "attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza" - della possibilità per il giudice di interpellare la madre anonima, su richiesta del figlio, ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione.

Al legislatore, in conclusione, è fatto carico di "introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non volere essere nominata" e, nel contempo, "a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo".


7.2. - Tra la prima e la seconda pronuncia della Corte costituzionale è intervenuta, sulla stessa materia, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 25 settembre 2012 Godelli c. Italia.

Esaminando il caso della signora Godelli, la quale, nata da parto anonimo, si era vista opporre dai giudici italiani un rifiuto assoluto e definitivo di accedere alle proprie origini personali in applicazione della disposizione dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, la Corte di Strasburgo ha ricordato che, nel perimetro della tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rientra anche la possibilità di disporre dei dettagli sulla propria identità di essere umano, essendo protetto dalla Convenzione "l'interesse vitale ... a ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità concernente un aspetto importante della propria identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori".

La Corte europea ha quindi affermato che "la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa", ma - in assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto del figlio "a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l'anonimato" - dà "una preferenza incondizionata a questi ultimi"; e ciò a differenza di quanto previsto nel sistema francese (esaminato nella sentenza della Grande Camera 13 febbraio 2003 Odièvre c. Francia e ritenuto compatibile con la Convenzione), dove è previsto che, su impulso del figlio dato in adozione, volto a conoscere l'identità della madre biologica anonima, si possa almeno chiedere a lei se, davanti a quella richiesta, abbia intenzione di derogare all'anonimato oppure di mantenerlo.


8. - Il Collegio ritiene di dovere innanzitutto sottolineare che la sentenza n. 278 del 2013 della Corte costituzionale è una pronuncia di accoglimento: non si tratta né di una sentenza di inammissibilità per discrezionalità del legislatore o per mancanza di "rime obbligate", né di pronuncia di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, ossia di una sentenza di inammissibilità o di rigetto accompagnata da un'esortazione o da un monito nei confronti del legislatore affinché provveda ad una congrua riforma della disciplina.

Trattandosi di una sentenza di illegittimità costituzionale, essa produce gli effetti di cui agli artt. 136 Cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale: la norma dichiarata costituzionalmente illegittima - nella specie, l'implicita esclusione di qualsiasi possibilità per il figlio nato da parto anonimo di attivare, dinanzi al giudice, un procedimento atto a raccogliere l'eventuale revoca, da parte della madre naturale, della dichiarazione originaria - «cessa di avere efficacia» e «non [può] avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

Poiché la norma che escludeva l'interpello della madre ai fini dell'eventuale revoca è stata rimossa dall'ordinamento fin dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, il giudice non può negare tout court al figlio l'accesso alle informazioni sulle origini per il solo fatto che la madre naturale aveva dichiarato, al momento della nascita, di voler essere celata dietro l'anonimato.

Se lo facesse, senza avere previamente verificato, beninteso con le modalità più discrete e meno invasive possibili, la volontà della donna di mantenere l'anonimato, egli in realtà continuerebbe a dare applicazione al testo dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 preesistente alla pronuncia della Corte costituzionale, negando tutela al diritto del figlio in nome di una assolutezza senza eccezione: esito, questo, non consentito, giacché l'ordinamento collega , alla declaratoria di incostituzionalità l'effetto della rimozione della norma giudicata illegittima.

La perdurante applicazione della norma dichiarata incostituzionale si risolverebbe, in definitiva, nel mantenimento del vulnus recato agli artt. 2 e 3 Cost. da una disposizione - il citato art. 28, comma 7 - che trasformava il diritto all'anonimato della madre naturale in un vincolo assoluto e immodificabile, indisponibile alla volontà della stessa donna di ritrattarlo, e, non consentendo di guardare, in una prospettiva diacronica, ad uno scenario temporale e di vita proiettato oltre la nascita, sacrificava totalmente il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, che "costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona", senza che ciò fosse strettamente necessario per tutelare il diritto all'anonimato della madre. Un vulnus che la Corte costituzionale non si è limitata ad accertare, ma ha sanato e rimosso, introducendo in via di addizione il principio che il figlio possa chiedere al giudice di interpellare la madre ai fini della revoca della dichiarazione, a suo tempo fatta, di non volere essere menzionata come madre nell'atto di nascita.


8.1. - Si tratta, dunque, di una sentenza additiva di principio, o di meccanismo, che dichiara l'illegittimità costituzionale del citato art. 28, comma 7, «nella parte in cui non prevede» il diritto del figlio a provocare la possibile revoca della scelta dell'anonimato: l'addizione normativa ha ad oggetto, appunto, un principio (opposto a quello che si desumeva dalla disposizione preesistente, dichiarata incostituzionale) di «possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ... - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione».

Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la disposizione dell'art. 28, comma 7, non è rimasta invariata, ma vive nell'ordinamento con l'aggiunta di questo principio ordinatore, capace di esprimere e di fissare un punto di equilibrio tra la posizione del figlio adottato e i diritti della madre. Tale punto di equilibrio si compendia nella riconosciuta possibilità per il giudice di interpellare in via riservata la madre biologica per raccogliere la sua volontà attuale quando c'è un figlio interessato a conoscere la sua vera origine, ma anche nella preferenza da accordare alla scelta della donna, perché il figlio non ha un diritto incondizionato a conoscere la propria origine e ad accedere alla propria storia parentale, non potendo ottenere le informazioni richieste ove persista il diniego della madre di svelare la propria identità.

E' esatto che la sentenza n. 278 del 2013 non solo lascia impregiudicate le movenze del procedimento di interpello riservato, ma anche specifica, nel dispositivo, che la possibilità per il giudice di interpellare la madre si deve esplicare «attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza»; e ciò, dopo avere affermato, in motivazione, che «[s]arà cómpito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto».

E tuttavia, la circostanza che tale pronuncia di incostituzionalità consegni l'addizione ad un principio, senza introdurre regole di dettaglio self-executing quanto al procedimento di appello riservato, e si indirizzi espressamente al legislatore affinché, previe le necessarie ponderazioni e opzioni politiche, ripiani la lacuna incostituzionale e concretizzi le modalità del meccanismo procedimentale aggiunto, non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo cómpito, dall'applicazione diretta di quel principio, né implica un divieto di reperimento dal sistema delle regole più idonee per la decisione dei casi loro sottoposti.

Per un verso, infatti, l'affermazione di principio contenuta nel dispositivo di incostituzionalità non è semplice espressione di orientamento di politica del diritto, destinata a trovare realizzazione a condizione di un futuro intervento del legislatore che trasformi la pronuncia della Corte costituzionale in regole di diritto positivo. Essa è, invece, diritto vigente, capace di valere per forza propria, in quanto derivante dalla Costituzione: la legge alla quale il giudice è soggetto per il principio di legalità nella giurisdizione (art. 101, secondo comma, Cost.) è quella che risulta dalla addizione del principio ad opera della sentenza di illegittimità costituzionale.

Per l'altro verso, il dialogo privilegiato che, con la citata sentenza, la Corte costituzionale instaura con il legislatore riguarda la introduzione, da parte di quest'ultimo, della disciplina generale e astratta attraverso l'esercizio della discrezionalità politica.

La riserva espressa della competenza del legislatore si riferisce, evidentemente, al piano della normazione primaria, al livello cioè delle fonti del diritto: come tale, essa non estromette il giudice comune, nel ruolo - costituzionalmente diverso da quello affidato al legislatore - di organo chiamato, non a produrre un quid novi sulla base di una libera scelta o a stabilire una disciplina di carattere generale, ma a individuare e dedurre la regola del caso singolo bisognoso di definizione dai testi normativi e dal sistema, di cui è parte anche il principio vincolante dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza additiva, e così a ricercare, in chiave di effettività, nel momento applicativo, un punto di saldatura tra quel principio, i diritti dei soggetti coinvolti e le regole preesistenti.

Agli organi della giurisdizione il principio dichiarato dalla Corte nel dispositivo di accoglimento si rivolge, anche con la carica di specificazioni contenute nei criteri-guida in esso delineate, riguardanti il tipo di attività (interpello della madre ai fini di una eventuale libera revoca da parte della stessa della dichiarazione, a suo tempo resa, di voler restare anonima), chi la debba svolgere (il giudice), quando (su sollecitazione del figlio) e con quali modalità (rispettando l'assoluta riservatezza della donna); e ne orienta la necessaria opera di integrazione nella definizione del caso concreto sottoposto al loro esame.

Si tratta di una provvista di indicazioni che consente al giudice di assicurare, anche per il periodo transitorio, una situazione adeguata alla legalità costituzionale, dando ai soggetti coinvolti la possibilità concreta di esercitare i loro diritti fondamentali: alla madre, di eventualmente ritrattare, sul versante dei rapporti relativi alla genitorialità naturale, la scelta per l'anonimato, se è messa in condizione di cambiarla allorché il figlio si dichiari interessato a conoscere le sue origini; al figlio, di accedere alle informazioni sulle sue origini e di definire così la sua identità naturale, con tutto ciò che sul piano personale questo può significare, sempre che la portatrice dell'interesse all'anonimato intenda revocare, per effetto di una scelta rimessa alla sua valutazione e alla sua coscienza, la dichiarazione iniziale.


8.2. - La soluzione che ritiene possibile, pur nel perdurante silenzio del legislatore, l'applicazione in sede giurisdizionale dell'interpello riservato della madre biologica anonima, trova sostegno nei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo alle sentenze additive a dispositivo generico.

La Corte costituzionale ha infatti chiarito, con la sentenza n. 295 del 1991, e ha successivamente ribadito, con la sentenza n. 74 del 1996, che "la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa - com'è quella ravvisata nell'ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l'effettività di questo - mentre lascia al legislatore, riconoscendone l'innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all'omissione in via di individuazione della regola del caso concreto".

Le additive di principio, infatti, sono pronunce tendenzialmente caratterizzate da una duplice funzione: da un lato, di orientamento del legislatore, nella necessaria attività consequenziale alla pronuncia, diretta a rimediare all'omissione incostituzionale; dall'altro, di guida del giudice nell'individuare, ove possibile, soluzioni applicative utilizzabili medio tempore, estraendo da quel principio, e dal quadro normativo generale esistente, la regola buona per il caso.


9. - L'immediata applicabilità della sentenza n. 278 del 2013 non trova neppure ostacoli nell'impossibilità concreta per il giudice di mutuare dall'ordinamento, in attesa dell'interpositio legislatoris, un meccanismo utile a garantire la tutela dei diritti nascenti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

Il procedimento utilizzabile al fine di rendere l'additiva di principio suscettibile di séguito giurisdizionale conforme è quello "base", di volontaria giurisdizione, previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 28 della legge n. 184 del 1983, nel corso del quale è stata sollevata dal giudice a quo la questione di costituzionalità accolta dalla Corte costituzionale. Si tratta di un procedimento in camera di consiglio, che si svolge dinanzi al tribunale per i minorenni del luogo di residenza, dettato per la ricerca delle origini del figlio adottato, una volta che questi abbia raggiunto la maggiore età, nel caso in cui la madre non ha fatto la dichiarazione di anonimato. Questo procedimento camerale - previi i necessari adattamenti, necessari ad assicurare in termini rigorosi la riservatezza della madre, che si impongono in virtù delle indicazioni contenute nel principio esplicitato dalla sentenza di illegittimità costituzionale - ben può adattarsi al caso del figlio che richiede al giudice di autorizzare le ricerche e il successivo interpello della madre biologica circa la sua volontà di mantenere ancora fermo l'anonimato, e così rappresentare il "contenitore neutro" (cfr. Cass., Sez. U., 19 giugno 1996, n. 5629) di un'interrogazione riservata, esperibile una sola volta, con modalità pratiche nel concreto individuate dal giudice nel rispetto dei limiti imposti dalla natura dei diritti in gioco, reciprocamente implicati nei loro modi di realizzazione.

Le modalità del procedimento trovano un parametro di riferimento anche nell'art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali. Tale disposizione - consentendo in ogni tempo la comunicabilità delle informazioni "non identificative" ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia ancorandola all'osservanza, ai fini della tutela della riservatezza della madre, delle relative «opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile » - detta un criterio utile per il giudice che, nel procedere all'interpello della madre, dovrà seguire modalità idonee a preservare la massima riservatezza e segretezza nel contattare la madre per verificare se intenda mantenere ferma la dichiarazione di anonimato o revocarla.

Un altro referente normativo utile ai fini della individuazione della regola del caso concreto è desumibile dal comma 6 del citato art. 28, il quale prevede che l'accesso per l'adottato alle notizie sulla sua origine e l'identità dei genitori biologici avvenga con modalità tali da evitare «turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente». Si tratta di un'indicazione normativa che necessariamente vale per tutte le posizioni coinvolte nella vicenda, non solo per il figlio ma anche per la madre: il che impone che la ricerca e il contatto ai fini dell'interpello riservato siano gestiti con la massima prudenza ed il massimo rispetto, oltre che della libertà di autodeterminazione, della dignità della donna, tenendo conto della sua età, del suo stato di salute e della sua condizione personale e familiare.


10. - Il reperimento, in via giurisprudenziale, dal quadro normativo generale esistente e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, della regola del caso suscettibile di permettere un seguito integrativo dell'ordinamento lacunoso in attesa dell'intervento legislativo, deriva anche dalla necessità di ricercare una coerenza con la piena attuazione dei diritti di matrice convenzionale e di interpretare, in quest'ambito, il diritto interno in senso conforme alla CEDU e alle pronunce della Corte europea.

Invero, il rispetto degli obblighi internazionali è uno strumento efficace della tutela dei diritti fondamentali nella singola fattispecie, e questa richiede una combinazione virtuosa di esperienze e di attribuzioni, di cui è parte l'obbligo che incombe sui giudici comuni di dare alle norme interne una lettura conforme ai precetti convenzionali (Corte cost., sentenze n. 311 e n. 317 del 2009), fermo il predominio assiologico della Costituzione sulla Convenzione europea (Corte cost., sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 e n. 49 del 2015).

Ora, come si è ricordato retro, sub 7.2., proprio con riguardo alla disciplina della irreversibilità del segreto, con la sentenza Godelli la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione, evidenziando che la nostra legislazione non stabiliva un bilanciamento fra il diritto della madre biologica all'anonimato e quello a conoscere la propria identità da parte del figlio adottato, caratterizzandosi per la mancanza assoluta di un equilibrio tra gli interessi in gioco, e in tal modo eccedeva dal margine di valutazione riconosciuto alla stregua del parametro convenzionale.

In questa prospettiva, il mancato sforzo ermeneutico diretto a cogliere nell'ordinamento, nell'attesa dell'intervento del legislatore, le condizioni di effettività e di operatività del principio formulato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale, determinerebbe anche un deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, risolvendosi nel mantenimento di una situazione di violazione analoga a quella constatata dalla CEDU, situazione che invece il giudice nazionale deve prevenire.

D'altra parte, diversamente opinando, e continuandosi a negare, in attesa di un meccanismo procedimentale stabilito per legge, la possibilità per il figlio di chiedere al giudice di interpellare riservatamente la madre anonima, si finirebbe con il non valorizzare, negli esiti applicativi, la spinta propulsiva che deriva dalla convergenza di fondo, pur nel diverso percorso argomentativo, tra il precedente della Corte di Strasburgo e l'esito dell'incidente di costituzionalità.

Infatti, quantunque la dichiarata illegittimità costituzionale sia dipesa dall'accertato contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., con assorbimento del motivo di censura formulato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalla stessa motivazione della sentenza di incostituzionalità si ricava l'espresso riconoscimento non solo che la sentenza di Strasburgo "invita a riflettere" sul profilo "diacronico' della tutela assicurata al diritto all'anonimato della madre", ma anche che l'eccessiva rigidità" della disciplina nazionale è censurata "sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, formulati dalla Corte EDU".


11. - I protocolli in concreto seguìti da quei Tribunali per i minorenni che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, hanno correttamente ritenuto di dare corso alla istanza del figlio di interpello della madre naturale per un'eventuale revoca della scelta di rimanere anonima fatta al momento del parto, dimostrano come le norme di riferimento, arricchite delle indicazioni contenute nell'addizione del principio, siano suscettibili di essere declinate in direzioni pratiche dell'attività e del procedimento, capaci di consentire che, nel terminale del momento applicativo, il contatto con la madre, rivolto a raccogliere un'insindacabile dichiarazione di volontà, avvenga con modalità non invasive e rispettose della sua dignità e, nello stesso tempo, cautelando in termini rigorosi il suo diritto alla riservatezza.

Così, un Tribunale per i minorenni, una volta ricevuto il ricorso del figlio, forma il relativo fascicolo, secretato sino alla conclusione del procedimento e anche oltre; alla luce della visione del fascicolo della vicenda che portò all'adozione, incarica la polizia giudiziaria di acquisire, presso l'ospedale di nascita, notizie utili alla individuazione della madre del ricorrente; ove la madre risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa (per via consolare, in caso di residenza all'estero) di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio di quest'ultima. Le linee guida di quel Tribunale prevedono inoltre che: ove la madre biologica, in sede di notificazione, chieda il motivo della convocazione, l'operatore del servizio sociale dovrà rispondere "non ne sono a conoscenza", osservando in ogni caso il più stretto segreto d'ufficio; il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico- fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalla fattispecie; il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, tra quest'ultima - da sola, senza eventuali accompagnatori - e il giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. A questo punto, secondo le direzioni pratiche, l'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio che mise alla luce quel certo giorno ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine, e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna non dà il suo consenso al disvelamento, il giudice ne dà semplice riferimento scritto al Tribunale, senza formare alcun verbale e senza comunicare il nome del richiedente; se invece la persona dà il suo consenso, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata, solo allora rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente.

Le linee guida di altri Tribunali per i minorenni prevedono la convocazione, da parte del giudice, del rappresentante dell'Ufficio provinciale della pubblica tutela, che consegna la busta chiusa contenente il nominativo della madre: il rappresentante dell'Ufficio della pubblica tutela viene fatto uscire dalla stanza; il giudice apre la busta e annota i dati della madre, inserendoli in altra busta, che chiude e sigilla, redigendo un verbale dell'operazione; la prima busta viene nuovamente sigillata e, siglata dal giudice con annotazione dell'operazione compiuta, viene riconsegnata al rappresentante dell'Ufficio, a questo punto fatto rientrare e congedato. Tramite l'Ufficio dell'anagrafe, il giudice verifica la permanenza in vita della madre e individua il luogo di residenza. Il fascicolo rimane nell'esclusiva disponibilità del giudice ed è indisponibile per il ricorrente, che non potrà compulsarlo, essendo abilitato soltanto a estrarre copia del suo ricorso. Ove la madre sia individuata, il giudice, avuta nozione delle caratteristiche del suo luogo di residenza, considerando le caratteristiche personali, sociali, cognitive della donna, prende contatto telefonico con il soggetto ritenuto più idoneo nel caso concreto (responsabile del servizio sociale o comandante della stazione dei carabinieri), senza comunicare il motivo del contatto e chiedendo solo di verificare la possibilità di un colloquio con la madre in termini di assoluto riserbo. Solo ove sia concretamente possibile l'interpello in termini di assoluta riservatezza, viene delegato il responsabile del servizio sociale (ovvero un giudice perché si rechi in loco) al contatto della madre e alla manifestazione a questa della pendenza del ricorso da parte del figlio. Il responsabile del servizio o il giudice raccolgono a verbale la determinazione della madre, di conferma ovvero di revoca dell'anonimato; solo ove la madre revochi la originaria opzione per l'anonimato, il ricorso, sussistendo le altre condizioni di cui all'art. 28 della legge n. 184 del 1983, viene accolto, e il ricorrente accede al nominativo materno.


12. - L'ammissibilità dello sviluppo di un séguito giurisprudenziale conforme al principio formulato nell'addizione e l'esclusione di qualsiasi carattere "infungibile" dell'intervento del legislatore sono confermate - come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella memoria depositata in prossimità dell'udienza - dall'orientamento nel frattempo formatasi nella I Sezione civile di questa Corte.

Occupandosi del caso della morte della genitrice biologica che aveva scelto il segreto al momento della nascita, questa Corte ha in- fatti affermato, con la sentenza 21 luglio 2016, n. 15024, che sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all'identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre, sul rilievo che ciò determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto e l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta.

E, con la successiva sentenza 9 novembre 2016, n. 22838, ha ribadito che il diritto dell'adottato, nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica, sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando in senso ostativo il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, di cui all'art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti dei terzi dei dati personali conosciuti.

Nel riconoscere il diritto dell'adottato ad accedere a informazioni sulle proprie origini anche nel caso in cui non sia più possibile procedere all'interpello della madre naturale per morte della stessa, entrambe le pronunce mostrano di ritenere che già adesso il figlio nato da parto anonimo possa chiedere l'interpello della madre sulla reversibilità della scelta, e che la sentenza di costituzionalità abbia prodotto l'ulteriore effetto di sistema di rendere flessibile il rigore dello sbarramento temporale contenuto nel citato art. 93.


13. - In conclusione, sulla richiesta del Procuratore generale ai sensi del primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ., le Sezioni Unite deliberano di enunciare il seguente principio di diritto nell'interesse della legge: «In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedinnentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in séguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità».


P.Q.M.


La Corte enuncia, ai sensi dell'art. 363, primo comma, cod. proc. civ., il seguente principio di diritto nell'interesse della legge: «In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in séguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità».

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2016.