Autenticazione della
firma nel voto per corrispondenza
Cons. di Stato, VI, xx luglio 2016, n. xx
Posto che nella votazione mediante lettera
l’autenticazione della firma del votante sulla busta chiusa che contiene la
scheda di voto è da considerarsi attività equipollente a quella svolta presso
il seggio elettorale dai componenti il seggio medesimo, i quali accertano
l’identità dell’elettore, nella ipotesi
del voto per corrispondenza occorre l’autenticazione della firma per mezzo di
un pubblico ufficiale, con esclusione dell’autocertificazione che, viceversa,
non garantisce alcun controllo diretto sull’identità del votante[Osserva il
Collegio: a) se “è indubbio che attraverso il voto per corrispondenza è
favorita la partecipazione degli iscritti alle elezioni per il rinnovo degli
organi degli ordini professionali, in una prospettiva di “incoraggiamento”
all’esercizio del diritto di voto anche per gli iscritti che risiedano lontano
dall’unico seggio centrale”, nondimeno “il favor voti e le esigenze di semplificazione … incontrano un limite invalicabile
nella necessità di garantire trasparenza, genuinità e personalità
nell’esercizio del diritto di voto; b)“il combinato disposto di cui agli
articoli 21 e 38 del T.U. 445 si riferisce a istanze o a dichiarazioni
sostitutive .., alle quali non è riconducibile l’espressione di voto, per sua
natura segreta, personale, non delegabile (cfr. art. 48 Cost.) e da esercitarsi
sempre previo accertamento rigoroso della identità del votante da parte dei
componenti il seggio elettorale; accertamento che avviene o per riconoscimento
personale o per ricognizione del documento di identità esibito]
E’ legittima l’interpretazione ministeriale
– espressa nella circolare prot. n.
2/13.9/Q del 12 settembre 2005 sulle modalità di espressione del voto mediante
lettera – dell’inciso “firma autenticata nei modi di legge” nel senso di
estendere l’ambito operativo del criterio di cui al citato art. 14 anche
all’elezione “de qua”, avuto riguardo alle peculiarità e alle specificità delle
regole che governano i procedimenti elettorali, a garanzia della libera
espressione della volontà del corpo elettorale
FATTO e DIRITTO
1.Data la ricostruzione analitica dei tratti salienti della
controversia che si rinviene nella sentenza impugnata, non si considera
necessario ripercorrere in dettaglio la vicenda oggetto del presente giudizio.
Al riguardo appare sufficiente rammentare che:
- il dott. A.M. ha partecipato alle elezioni per il rinnovo
dell'O.N.B. che in passato, prima della declaratoria di illegittimità delle
elezioni precedenti, aveva avuto modo di presiedere. Infatti il Tar Lazio, con
alcune sentenze pronunciate nel 2012, aveva accertato la legittimità di alcune
delibere del C.N.B. di accoglimento di taluni ricorsi amministrativi, proposti
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 22 e seguenti della l. n. 396
del 1967, dichiarative dell'illegittimità delle elezioni al medesimo Organo
consiliare e - appunto - all'O.N.B. , indette nel 2010;
-le nuove elezioni, indette nel giugno del 2012 per entrambi
gli Organi, si sono caratterizzate per un clima di tensione, dovuto a
contestazioni - di candidati ed elettori - che riguardavano soprattutto il voto
per corrispondenza, il che, oltre a implicazioni in sede penale, ha portato
anche alla sospensione del procedimento elettorale a causa delle dimissioni del
Presidente del Seggio e di due componenti. Il procedimento elettorale è quindi
ripreso per concludersi nell’ottobre del 2012;
-il ricorrente e odierno appellante non è risultato eletto,
avendo riportato 1350 voti, 1059 in meno dell’ultima degli eletti, la dott.ssa
Alessia Zimbone, che ha ottenuto 2409 voti;
-nell’ottobre del 2012 il dott. M. ha impugnato i risultati e
gli atti del procedimento elettorale dinanzi al C.N.B. , ex art. 22 e seguenti
della l. n. 396 del 1967, con un ricorso pressoché identico, nei contenuti, a
un altro ricorso proposto dalla dott.ssa M. G. Micieli avverso gli atti del
contestuale procedimento di elezione dei componenti del C.N.B.;
-con il ricorso il dott. M. ha dedotto censure di illegittimità
la cui accertata fondatezza non si sarebbe limitata a comportare la
"correzione" dei risultati elettorali comportando invece effetti di
tipo demolitorio per l'intero procedimento. In un primo tempo il ricorso non è
stato deciso da parte del C.N.B. sicché il M. si è rivolta al Tar del Lazio ex
art. 117 del c.p.a. avverso il silenzio;
-in seguito, dopo che il C.N.B., nel luglio del 2013, ha deciso
il ricorso amministrativo respingendolo, il dott. M. ha proposto un ricorso per
motivi aggiunti ex art. 43 del cod. proc. amm. con svariate censure, valevole
anche come ricorso autonomo;
-con ordinanza interlocutoria n. 3921 del 2014 il Tar ha
disposto una verificazione sul materiale elettorale, segnatamente con
riferimento alle schede relative alla votazione per posta (le schede richieste
dagli elettori per l’esercizio del voto per posta risultano essere state 10637;
gli iscritti all’Ordine che hanno votato per posta, 5682, mentre 184 iscritti
hanno votato presso il seggio), dopo di che, con la sentenza in epigrafe, il
ricorso per motivi aggiunti è stato respinto.
In sintesi il Tar:
-ha considerato legittima l’autenticazione della firma, da
parte di ciascun elettore, mediante autocertificazione eseguita sulla busta
contenente la scheda di votazione per posta, disattendendo la tesi della parte
ricorrente secondo la quale l’autenticazione della sottoscrizione del votante
mediante lettera, sulla busta contenente la scheda di votazione, andava
necessariamente effettuata per mezzo di un pubblico ufficiale terzo rispetto
all’elettore (v. da pag. 12 a pag. 15 sent.);
-sul secondo motivo aggiunto, con il quale erano state dedotte
talune irregolarità della procedura di voto in quanto il seggio elettorale non
avrebbe svolto un controllo adeguato del voto esercitato per corrispondenza,
sicché alcuni elettori avrebbero votato presso il seggio elettorale pur avendo
già votato per posta e, inoltre, 1066 schede elettorali non sarebbero pervenute
ai richiedenti, 451 di queste sarebbero ritornate al mittente per un errore di
spedizione e per altre 615 non vi sarebbe stata la prova del loro invio; sul
secondo motivo aggiunto la sentenza (v. da pag. 15) ha richiamato le risultanze
dell’attività di verificazione disposta nel 2014, all’esito della quale non
sono emersi elementi atti a confermare la fondatezza delle censure articolate
con il ricorso. Nella sentenza si osserva in particolare che l’Ordine ha
adottato tutte le cautele possibili per garantire il buon esito della
spedizione delle oltre 10.000 raccomandate contenenti le schede di votazione
per posta, e per consentire l’esercizio del voto per corrispondenza, non
rientrando tra gli obblighi dell’Ordine anche quello di garantire l’effettiva
ricezione delle buste con le schede elettorali, come preteso dal ricorrente.
Nella sentenza si rimarca che dall’esito della verificazione non si ricavano
conferme circa casi di “doppia votazione”, presso il seggio e per posta, in
misura tale da colmare la differenza, notevole, di voti esistente tra il
ricorrente e l’ultima degli eletti; né risultano confermate condotte tali da
far considerare alterato l’esito della consultazione elettorale o compromessa
in via definitiva l’affidabilità del risultato finale. In particolare, non
risulta comprovato che le 1066 schede, che il ricorrente aveva indicato come
non pervenute ai richiedenti, siano state utilizzate in modo illegittimo per
favorire candidati che hanno preceduto il M. nella graduatoria dei partecipanti
all’elezione; la consistente differenza di voti (1059) esistente tra l’ultima
degli eletti, con 2409 voti (la dr. ssa Zimbone), e il ricorrente, che ha
riportato 1350 voti, dovrebbe indurre a ipotizzare un’alterazione del voto di
evidenti proporzioni che, tuttavia, non è dato riscontrare dai verbali di
scrutinio, né dagli accertamenti svolti dal verificatore. Inoltre, 595
raccomandate sono state restituite al mittente con varie motivazioni, sicché i
plichi non inviati risultano pari a 471 (1066 – 595), per cui anche a voler
ipotizzare che tutte le 471 schede di voto siano state utilizzate in danno del
ricorrente, l’esito dell’elezione non risulta modificato alla stregua del
principio della prova di resistenza, avuto riguardo allo scarto di voti, pari a
1059, esistente tra l’ultima degli eletti (con 2409 voti), e il ricorrente (1350),
posto che sottraendo all’ultima degli eletti i voti assegnati con le 471 schede
che non sarebbero state inviate per posta, la dr. ssa Zimbone conserverebbe
comunque un vantaggio significativo sul M.;
-ha respinto anche il terzo e il quarto motivo aggiunto. Il
terzo motivo, il quale si basava sull’affermata mancanza di pubblicità delle
operazioni di scrutinio. E il quarto, rilevando che il C.N.B. aveva deciso
l’impugnazione presentata in sede amministrativa dal dott. M. all’esito di
un’attività istruttoria adeguata e sufficientemente approfondita per la quale è
stata acquisita la documentazione necessaria compatibilmente con le esigenze di
riservatezza connesse all’indagine svolta dalla competente Procura della
Repubblica.
2. Il dott. M. ha proposto appello con cinque motivi.
In particolare, con il primo motivo l’appellante deduce che la
sentenza avrebbe errato nel considerare legittima l’autenticazione della firma,
da parte dell’elettore, nel caso di voto per posta, sulla busta contenente la
scheda di votazione, con la semplice allegazione di un documento di
riconoscimento, vale a dire avvalendosi dell’autocertificazione di cui al
combinato disposto degli articoli 21 e 38, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000,
anziché interpretare l’inciso “firma del votante autenticata nei modi di legge”
di cui all’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 169 del 2005, sul riordino del
sistema elettorale degli organi di ordini professionali, nel senso di esigere
necessariamente l’autenticazione della firma del votante per posta per mezzo di
un pubblico ufficiale, e ciò per una serie concomitante di ragioni esposte con
l’appello. L’interpretazione propugnata dall’appellante, nel senso
dell’esclusione dell’autocertificazione, è l’unica in grado di garantire il
controllo della genuinità e della personalità del voto, ed è quella proposta
dal Ministero della giustizia, al quale spetta la vigilanza sull’Ordine dei
biologi, con la circolare del 12 settembre 2005.
Con il secondo motivo l’appellante, premesso e ribadito che
oltre un migliaio di elettori non si sono visti recapitare la scheda
elettorale, pur avendola richiesta alla Segreteria dell’O.N.B. , insiste nel
rilevare che l’Amministrazione è tenuta a curare tutti gli adempimenti
relativi, non solo all’invio, ma anche alla ricezione delle schede elettorali
da parte di coloro che ne hanno fatto richiesta. Tale interpretazione è l’unica
che consente di garantire l’effettività del diritto di voto, sicché nel caso in
esame gli appellati avrebbero dovuto comprovare non solo l’invio delle schede
ma anche l’avvenuto recapito delle stesse da parte degli interessati. Con
l’appello sono sottoposti a critica la verificazione e i risultati in essa
riportati, e viene chiesta, ove occorra, una nuova verificazione, ex art. 66
del cod. proc. amm. .
Sub 3. vengono in rilievo, ad avviso dell’appellante, ipotesi
di doppie votazioni e di indebite votazioni di schede elettorali da parte di
terzi non legittimati, con conseguenti dubbi di inquinamento delle
consultazioni elettorali ed erroneità della statuizione di rigetto del Tar sul
punto, e ciò sotto plurimi profili.
Con il quarto motivo l’appellante lamenta “omessa pronuncia e
violazione dell’art. 112 c.p.c.” da parte del Tar con riguardo alla censura,
proposta in primo grado e rimasta priva di riscontro da parte del giudice,
attinente a un indebito ruolo partecipativo che il Commissario straordinario
dell’O.N.B. avrebbe assunto nel corso delle operazioni di voto, privando il
Seggio elettorale di prerogative solo a esso riconosciute, segnatamente con
riferimento alla verifica se le (oltre seimila) raccomandate contenenti schede
di voto fossero conformi, o no, alla prescrizioni di cui all’art. 3, comma 7,
del d.P.R. n. 169 del 2005, in tal modo assumendo un ruolo attivo, nelle
operazioni elettorali, non riconosciuto al Commissario straordinario da nessuna
disposizione.
Infine, sub 5. L’appellante ha dedotto la mancanza di ogni
pubblicità nell’avvio della fase di scrutinio delle schede, lamentando inoltre
che la possibilità di assistere allo scrutinio e al conteggio dei voti non è
stata riconosciuta a ogni interessato ma solamente a un numero ridottissimo di
persone.
Si sono costituiti per resistere il C.N.B. e il Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Biologi, concludendo per la dichiarazione di
inammissibilità e comunque per il rigetto dell’appello nel merito.
In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno
illustrato le rispettive posizioni con memorie conclusive e hanno prodotto
documentazione.
I Ministeri della salute e della giustizia si sono costituiti
per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo di non
essere coinvolti nel giudizio sotto alcun profilo.
3. L’appello è fondato e va accolto con
riferimento al primo motivo, con il quale l’appellante, nel dedurre la
violazione dell’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 169 del 2005 e dei principi di
trasparenza e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., nonché il vizio di
eccesso di potere per violazione di circolari, difetto di istruttoria e
illogicità, ha confutato argomentazioni e conclusioni della sentenza in ordine
alla questione relativa all’autenticazione della firma dell’elettore che vota
per posta sulla busta contenente la scheda di votazione.
3.1. In via preliminare va accolta l’eccezione di difetto di
legittimazione passiva formulata dai Ministeri della salute e della giustizia,
destinatari del ricorso in appello, dato che nella controversia non vengono
coinvolti in via diretta atti o provvedimenti delle amministrazioni statali
suindicate.
3.2. Sempre preliminarmente va respinta, poiché infondata,
l’eccezione dell’O.N.B., riproposta nell’atto di appello, di irricevibilità per
tardività del primo motivo del ricorso di primo grado, eccezione formulata
sull’assunto della omessa tempestiva impugnazione, da parte del dott. M., della
determina del 6 giugno 2012 (i motivi aggiunti dinanzi al Tar del Lazio contro
la decisione del C.N.B. sul ricorso amministrativo sono stati proposti soltanto
nel settembre del 2013) con la quale il Commissario straordinario dell’O.N.B.
aveva indetto nuove elezioni disciplinando, tra l’altro, le modalità di
autenticazione della firma del votante per posta sulla busta chiusa contenente
la scheda elettorale; modalità di autenticazione che, per l’appellato, andavano
obbligatoriamente contestate e impugnate entro sessanta giorni dal
provvedimento di indizione delle elezioni, affisso all’albo dell’Ente e
trasmesso a tutti biologi.
Diversamente da quanto sostiene l’O.N.B., e come
condivisibilmente osserva l’appellante, il provvedimento di indizione delle
elezioni, per la parte che riguardava la procedura di autenticazione della
firma relativamente al voto per posta, era da ritenersi chiaramente privo, di
suo, di carattere lesivo immediato e diretto dell’interesse, l’effetto lesivo
concreto e attuale derivando –e non potendo che sorgere- dall’esito del
procedimento elettorale, dovendosi avere riguardo quindi al momento in cui
l’appellante non è risultata eletto. E in relazione all’atto di proclamazione
degli eletti, datato 5 ottobre 2012, il ricorso amministrativo, preventivo e
necessario, proposto innanzi al C.N.B. ex articoli 22 e seguenti della l. n.
396 del 1967 contro il risultato finale delle elezioni e avverso gli atti del
procedimento, tra i quali vi è anche la determina del 6 giugno 2012, nella
parte relativa alle modalità di autenticazione in discussione, risulta
certamente tempestivo.
3.3. Venendo adesso al merito della
censura, è opportuno rammentare che con riferimento al voto tramite
corrispondenza la busta contenente le schede di votazione per elezione
conteneva a pag. 2 la dicitura che segue: “dichiaro che questa busta,
pervenutami dall’Ordine Nazionale dei Biologi, contiene le schede di votazione
per il rinnovo dei Consigli dell’Ordine Nazionale dei Biologi; dichiaro
altresì, attesto e certifico, ai sensi della Legge 127/97 e successive
modifiche, che è mia la firma sotto apposta”. Seguiva uno spazio e la parola
“Firma” (autentica secondo normativa vigente)”.
Va rammentato poi che con la sentenza
impugnata (v. da pag 12 a pag. 15) il Tar ha considerato legittima
l’autocertificazione, da parte di ciascun elettore, della firma sulla busta
contenente la scheda nei casi di votazione per posta, con conseguente reiezione
del motivo, rilevando quanto segue:
-la disciplina di cui all’art. 14 della
l. n. 53 del 1990 sulla competenza ad eseguire autenticazioni previste dal t.
u. sulle elezioni alla Camera dei deputati e dalle altre disposizioni
richiamate nel citato art. 14, attribuita a notai, giudici di pace, cancellieri
e agli altri soggetti pubblici menzionati nel citato art. 14 è del tutto
peculiare e risulta delimitata ai soli procedimenti elettorali tassativamente
individuati dall’art. 14 mediante il richiamo alle disposizioni sulla elezione
alla Camera dei deputati e alle altre disposizioni specificamente elencate
nella disposizione, tra le quali non rientrano quelle che riguardano l’O.N.B. ,
la cui disciplina si rinviene nel combinato disposto di cui alla l. n. 396 del
1967 e al d.P.R. n. 169 del 2005. Quella del 1990 è come detto una disciplina
peculiare, l’ambito operativo della quale è delimitato all’elezione di organi
politici, con la conseguente impossibilità di applicazione diretta a un
procedimento elettorale, come quello in esame, che riguarda la composizione di
organi prettamente amministrativi, con il conseguente assoggettamento alla
disciplina ordinaria sulle autenticazioni di cui al combinato disposto degli
articoli 21 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000;
-con riferimento all’elezione dei biologi vigeva l’art. 34,
ultimo comma, della l. n. 396 1967, sull’Ordinamento della professione di
biologo, disposizione che, sul voto per posta, prevedeva l’autenticazione della
firma del votante, sulla busta contenente la scheda di votazione, da far
pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio, da
parte del sindaco o del notaio. La norma è stata però abrogata dall’art. 10,
comma 2/f), del d.P.R. n. 169 del 2005;
-l’art. 3 comma 7 del regolamento per il riordino del sistema
elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, di cui al
d.P.R. n. 169 del 2005, nell’innovare, con effetto derogativo e abrogatorio, la
precedente diversa previsione sull’autenticazione delle firme nel voto per
corrispondenza, di cui al citato art. 34, ultimo comma, della l. n. 396 del
1967, disponendo che l’elettore fa pervenire all’Ordine, prima della chiusura
della votazione, la scheda di voto in una busta chiusa “sulla quale è apposta
la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che
la busta contiene la scheda di votazione”, non richiede più, come avveniva in
passato, l’espressa autenticazione della firma da parte di un pubblico
ufficiale. Nell’autenticazione “nei modi di legge”, ex art. 3, comma 7, del
d.P.R. n. 169 del 2005 rientra quella prevista dal combinato disposto di cui
agli articoli 21 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, in tema di autenticazione
delle sottoscrizioni di “istanze” o “dichiarazioni sostitutive di atti di
notorietà” da produrre a organi della P. A. (art. 21), secondo le modalità di
cui all’art. 38 dello stesso decreto, ossia sottoscrizione e presentazione,
alla P. A. destinata a ricevere l’espressione di voto, dell’istanza o della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. L’autenticazione
della sottoscrizione apposta sulla busta contenente la scheda elettorale può
essere considerata alla stregua di un’istanza rivolta alla P. A. “destinata a
ricevere l’espressione di voto”;
-né può ritenersi che l’autenticazione debba necessariamente
esprimersi nei modi indicati dall’art. 30 del d.P.R. n. 445 del 2000 il quale
disciplina la ben diversa e complessa fattispecie della “legalizzazione delle
firme”, per la quale è necessaria l’attestazione di un pubblico ufficiale;
-il ricorso all’autocertificazione nella votazione per posta
rende più agevole l’esercizio del diritto di voto, anche avuto riguardo al
principio di semplificazione di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 241 del
1990.
Argomentazioni e conclusioni della sentenza di primo grado non
persuadono.
E’ vero che, diversamente da ciò che si ritiene con l’appello,
l’art. 34, ultimo comma, della l. n. 396 del 1967, sull’autenticazione della
firma dell’elettore, da parte del sindaco o del notaio, nel caso di votazione
per corrispondenza, risulta abrogato in via di delegificazione dall’art. 10 del
d.P.R. n. 169 del 2005.
La questione cruciale da risolvere
consiste dunque nello stabilire quale sia il significato da dare
all’espressione, di cui all’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 169 del 2005, sul
riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini
professionali, applicabile anche ai procedimenti elettorali relativi all’Ordine
dei biologi, “firma del votante” –sulla busta chiusa contenente la scheda di
votazione- “autenticata nei modi di legge”.
Il fatto che il citato art. 3,
comma 7, del regolamento menzioni l’autenticazione della firma del votante “nei
modi di legge” non significa di per sé che per effetto della disposizione del
2005 sia da considerarsi ammissibile l’autocertificazione quale strumento di
autenticazione.
A questo riguardo, sotto un primo profilo l’art. 21 del d.P.R.
n. 445 del 2000, pur intitolato “autenticazione delle sottoscrizioni”, si
riferisce all’autenticazione delle sottoscrizioni di istanze o di dichiarazioni
sostitutive di atti di notorietà da produrre agli organi delle P. A.,
rimandando, per le modalità dell’autenticazione, all’art. 38 del medesimo
d.P.R. il quale a sua volta fa riferimento alle modalità di invio e di
sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive in discussione.
A differenza di quanto si è ritenuto in sentenza, il combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38 sopra
citati si riferisce a istanze o a dichiarazioni sostitutive (sulle quali ultime
si vedano gli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000), alle quali non è
riconducibile l’espressione di voto, per sua natura segreta, personale, non
delegabile (cfr. art. 48 Cost.) e da esercitarsi sempre previo accertamento
rigoroso della identità del votante da parte dei componenti il seggio
elettorale; accertamento che avviene o per riconoscimento personale o per
ricognizione del documento di identità esibito.
Nel caso dell’espressione del voto
per corrispondenza non viene dunque in questione né un’istanza e neppure un
atto destinato a certificare stati, qualità o fatti (cfr. articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000). La dichiarazione di voto mediante lettera è altra cosa
rispetto alle istanze o alle dichiarazioni sostitutive.
Ora è indubbio che attraverso il
voto per corrispondenza è favorita la partecipazione degli iscritti alle
elezioni per il rinnovo degli organi degli ordini professionali, in una
prospettiva di “incoraggiamento” all’esercizio del diritto di voto anche per
gli iscritti che risiedano lontano dall’unico seggio centrale.
Tuttavia, il “favor voti” e le
esigenze di semplificazione, poste in risalto delle appellate, incontrano un
limite invalicabile nella necessità di garantire trasparenza, genuinità e
personalità nell’esercizio del diritto di voto.
In particolare, l’osservanza del principio della personalità
del voto impone modalità rigorose di controllo affinché esso sia garantito.
E l’autenticazione del pubblico ufficiale terzo rispetto
all’elettore è l’unica condizione idonea ad assicurare in via immediata il
controllo anzidetto.
Pertanto, nella ipotesi del voto
per corrispondenza occorre l’autenticazione della firma per mezzo di un
pubblico ufficiale, con esclusione dell’autocertificazione che, viceversa, non
garantisce alcun controllo diretto sull’identità del votante.
Soltanto con le modalità suddette viene garantito un controllo
rigoroso sulla identità del votante “per posta”, analogamente a quanto avviene
nei casi di votazione personale (in disparte il rilievo dell’appellante, non
privo tuttavia di una sua forza suggestiva, secondo cui sono stati proprio la
mancanza di controlli da parte di soggetti terzi e l’impiego delle
autocertificazioni a rendere possibile la formazione di numerose schede
elettorali in ipotesi false, come risulta dalla richiesta della Procura della
Repubblica di Roma di rinvio a giudizio, in atti).
Nella votazione mediante lettera
l’autenticazione della firma del votante sulla busta chiusa che contiene la
scheda di voto è da considerarsi attività equipollente a quella svolta presso
il seggio elettorale dai componenti il seggio medesimo, i quali accertano
l’identità dell’elettore.
In questo contesto viene in rilievo la disposizione di cui
all’art. 14 della l. n. 53 del 1990 che, come bene osserva l’appellante,
rappresenta un canone legittimo d’interpretazione dell’inciso di cui all’art.
3, comma 7, del d.P.R. n. 169 del 2005.
Indipendentemente dall’ambito operativo della disposizione
stessa, il citato art. 14 ben può essere preso a riferimento –e va difatti
preso a riferimento esulandosi, per quanto riguarda l’espressione del voto, dal
campo di applicazione di cui ai citati articoli 21 e 38- per risolvere un
dubbio sulla corretta interpretazione del citato art. 3 comma 7. Viene in
considerazione in particolare quel “segmento” dell’art. 14 in cui si
menzionano, tra i soggetti competenti all’autenticazione, notai, giudici di
pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello e
dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle
province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e vice
presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali,
funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia e altri
soggetti ancora, con una estensione del novero dei soggetti abilitati
all’autenticazione rispetto alle previsioni contenute, originariamente, nelle
disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E del resto
l’autenticazione da parte di uno dei numerosi pubblici ufficiali menzionati nel
citato art. 14, come giustamente sottolinea l’appellante, non determina nessun
aggravio particolare per gli elettori interessati.
Vanno dunque condivise –ma sono
state disattese dall’Amministrazione, e lo stesso Tar non sembra averne tenuto
conto, ritenendole in contrasto con norme di diritto positivo- le circolari del
Ministero della giustizia, organo di alta vigilanza anche nei confronti
dell’Ordine dei biologi, emanate nel settembre del 2005, e in particolare la
circolare prot. n. 2/13.9/Q del 12 settembre 2005 sulle modalità di espressione
del voto mediante lettera. In particolare, è tutt’altro che illegittima
l’interpretazione ministeriale dell’inciso “firma autenticata nei modi di
legge” nel senso di estendere l’ambito operativo del criterio di cui al citato
art. 14 anche all’elezione “de qua”, avuto riguardo alle peculiarità e alle
specificità delle regole che governano i procedimenti elettorali, a garanzia
della libera espressione della volontà del corpo elettorale.
Nè vi è alcun contrasto tra i
contenuti delle circolari ricordate dall’appellante e il combinato disposto
degli articoli 21 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, da interpretare nel senso
che l’autocertificazione non può trovare applicazione per quanto riguarda le
dichiarazioni di voto (che, giova ripetere, non sono istanze) nelle
competizioni elettorali in generale e nello specifico in quella per cui è
causa.
Il combinato disposto degli
articoli 21 e 38, non trovando applicazione con riguardo alle dichiarazioni di
voto nei procedimenti elettorali, non rappresenta un parametro normativo dal
quale far discendere un’ipotetica contrarietà a legge della circolare del 12
settembre 2005.
Viene perciò in questione una circolare interpretativa
tutt’altro che illegittima oltre che vincolante per il sistema ordinistico
–professionale (Cons. Stato, sez. VI, n. 4859 del 2012), con la conseguente
illegittimità dell’esercizio del potere amministrativo che se ne discosti.
Del resto, a quanto consta gli Ordini professionali diversi
dall’Ordine dei biologi, assoggettati alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 169
del 2005, a cominciare dagli Ordini dei geologi e dei chimici, destinatari
della circolare ministeriale del 12 settembre 2005, non risultano avere messo
in discussione le indicazioni interpretative specificate sopra, utilizzando
modalità di autenticazione della firma dell’elettore, nei casi di voto per
corrispondenza, per mezzo di pubblico ufficiale, e non consentendo
l’autocertificazione.
In definitiva, poiché le formalità sull’autenticazione del voto
per corrispondenza richiesta dal citato art. 3, comma 7, mediante il rinvio
all’autenticazione della firma del votante nei modi di legge, non risultano
osservate; considerato che le schede elettorali inviate per posta (come si è
rilevato, dagli atti risultano espressi 5682 voti per lettera e 184 presso il
seggio) risultano prive di autenticazione da parte di un pubblico ufficiale
terzo rispetto all’elettore (la circostanza è incontestata), ne discende,
giocoforza, l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione e delle
operazioni di voto e, in accoglimento del gravame, l’annullamento degli atti
delle elezioni, restando assorbito ogni altro motivo d’appello non
esplicitamente esaminato.
Tuttavia, nelle peculiarità della controversia e, almeno sotto
taluni aspetti, nella complessità delle questioni trattate, si ravvisano
ragioni eccezionali per compensare integralmente tra le parti le spese di
entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata e in
accoglimento del ricorso di primo grado annulla gli atti dell’elezione in
epigrafe.
Spese di entrambi i gradi del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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