venerdì 29 luglio 2016



Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144  (G.U. 28 luglio 2016, n. 175), Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76: l’articolato proposto al Consiglio di Stato, il parere del massimo organo consultivo e la normativa approvata




L'articolo 1 (Richiesta di costituzione dell’unione civile) disciplina la fase della presentazione delle richieste delle parti all'ufficiale dello stato civile.

Il comma 1 stabilisce che, al fine di costituire un'unione civile ai sensi della legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile.

Il comma 2 specifica che nella richiesta, per ciascuna parte, devono essere dichiarati: il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza e l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.

Il comma 3 stabilisce che l'ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di cui al comma 1, redige immediatamente processo verbale della richiesta, e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sé in una data, indicata dalle parti, immediatamente successiva al termine di cui all'articolo 2, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione.

Il comma 4 prevede che se una delle parti, per infermità o altro comprovato impedimento, sia nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e riceve la richiesta, ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti.

15.) Sull’articolo 1 dello schema di decreto la Sezione non ha nulla da rilevare, fatta eccezione per la previsione al comma 1 della possibilità di presentare la richiesta, da parte delle persone intenzionate a unirsi civilmente, “all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta”. Nei termini riferiti il tenore della disposizione legittima gli interessati a indirizzare la richiesta all’ufficiale dello stato civile di qualunque comune italiano. La previsione, così interpretata, non presenta alcun profilo di illegittimità e, anzi, si presenta ragionevole e opportuna e costituisce un coerente sviluppo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, della legge; essa, tuttavia, richiederebbe di essere meglio precisata con riferimento agli adempimenti gravanti sugli ufficiali dello stato civile (nel caso in cui siano scelti comuni diversi da quelli di residenza di uno o di entrambi i dichiaranti) e posta in coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000. La Sezione si limita, pertanto, a richiamare l’attenzione sul punto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rimettendo alla stessa Presidenza la scelta regolatoria più opportuna.



Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144


Art. 1
Richiesta di costituzione dell’unione civile


1.         Al fine di costituire un’unione civile, ai sensi della legge  20 maggio  2016,  n.  76,  di  seguito  denominata  legge,  due  persone maggiorenni  dello  stesso  sesso  fanno   congiuntamente   richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

2.         Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare:
a)         il nome e il cognome, la  data  e  il  luogo  di  nascita;  la cittadinanza; il luogo di residenza;
b)         l’insussistenza  delle  cause  impeditive  alla  costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge.

3.         L’ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di  cui al comma 1, redige immediatamente processo verbale della richiesta  e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone  conto  nel verbale, a comparire di fronte a se’  in  una  data,  indicata  dalle parti, immediatamente successiva al termine di  cui  all’articolo  2, comma 1, per  rendere  congiuntamente  la  dichiarazione  costitutiva dell’unione.

4.  Se  una  delle  parti,  per  infermità  o   altro   comprovato impedimento, è nell’impossibilità di recarsi  alla  casa  comunale, l’ufficiale si trasferisce  nel  luogo  in  cui  si  trova  la  parte impedita e riceve la richiesta  di  cui  al  presente  articolo,  ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti.


-----


L'articolo 2 (Verifiche) disciplina le verifiche che l'ufficio dello stato civile deve compiere a seguito del ricevimento della richiesta disciplinata nell'articolo 1.

Il comma 1 prescrive che, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l'ufficiale verifichi l'esattezza delle dichiarazioni rese nella stessa e possa acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza delle cause impeditive.

Il comma 2 stabilisce che, ai fini di cui al comma 1, l'ufficiale adotti ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria e che possa chiedere la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete nonché l'esibizione di documenti.

Il comma 3 dispone che, se sia accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva, l'ufficiale ne dia a ciascuna delle parti immediata comunicazione.

16.) Sull’articolo 2 dello schema di decreto la Sezione non ha nulla da rilevare.



Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144


Art. 2
Verifiche

1.         Entro  quindici  giorni  dalla  presentazione  della  richiesta, l’ufficiale   dello   stato   civile   verifica   l’esattezza   delle dichiarazioni di cui  all’articolo  1,  comma  2,  e  puo’  acquisire d’ufficio eventuali  documenti  che  ritenga  necessari  per  provare l’inesistenza delle cause impeditive indicate nell’articolo 1,  comma 4, della legge.

2.         Ai fini di cui al comma 1 l’ufficiale adotta ogni misura per  il sollecito svolgimento dell’istruttoria e può chiedere  la  rettifica di  dichiarazioni  erronee  o  incomplete  nonche’  l’esibizione   di documenti.

3.         Se e’ accertata l’insussistenza dei presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva, l’ufficiale ne dà a  ciascuna  delle  parti immediata comunicazione.



-----


L'articolo 3 (Costituzione dell’unione e registrazione degli atti nell’archivio dello stato civile) disciplina la costituzione dell'unione e la registrazione dei relativi atti nell'archivio dello stato civile, adempimento cui l'ufficiale è chiamato a provvedere in virtù dell'articolo 1, comma 3, della legge.

Il comma 1 stabilisce che le parti, nel giorno indicato nell'invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile, confermando l'assenza di cause impeditive della costituzione dell'unione.

Il comma 2 prescrive che l'ufficiale, ricevuta tale dichiarazione, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge, relativi ai diritti e ai doveri che le parti assumono con la costituzione dell'unione civile rediga apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni, allegando il verbale della richiesta.

Il comma 3 prevede che la registrazione degli atti dell'unione civile, costituita ai sensi del comma precedente, sia eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili di cui all'art. 9, ferme restando le successive annotazioni negli atti di nascita. Nel comma in esame è altresì prescritto che, al fine dell'annotazione, l'ufficiale che ha redatto il verbale lo trasmetta immediatamente al comune di nascita di ciascuna delle parti, conservandone l'originale nei propri archivi, unitamente al verbale della richiesta.

Il comma 4 prevede che nella dichiarazione costitutiva dell'unione le parti possano rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge.

Il comma 5 equipara a rinuncia la mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell'invito, e stabilisce che di tale mancanza l'ufficiale rediga processo verbale, sottoscritto anche dalla parte e dai testimoni ove presenti, archiviandolo unitamente al verbale nel registro provvisorio.

Il comma 6 dispone che se una delle parti, per infermità o per altro comprovato impedimento, sia nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale debba trasferirsi nel luogo in cui si trovi la parte impedita e, alla presenza di quattro testimoni, ivi riceva la dichiarazione costitutiva dell’unione.

Il comma 7, infine, prevede che nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale dello stato civile riceva la dichiarazione costitutiva anche in assenza di richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.


17.) Sull’articolo 3 dello schema di decreto si osserva che il comma 6 non è conforme al dettato legislativo nella parte in cui prescrive la presenza di quattro testimoni nell’ipotesi in cui l’ufficiale dello stato civile debba ricevere la dichiarazione costitutiva dell’unione civile nel luogo ove si trovi la persona impedita a recarsi presso la casa comunale per infermità o per altro comprovato impedimento. Sebbene, infatti, si sia inteso in questo modo replicare in sede regolamentare quanto previsto dall’articolo 110 del codice civile, va nondimeno osservato che il numero dei testimoni che devono presenziare alla dichiarazione in questione è espressamente stabilito dal comma 2 dell’articolo 1 della legge; tale comma indica la necessità di soli due testimoni né la legge contiene rinvii al suddetto articolo 110 del codice civile e nemmeno contempla deroghe per casi particolari. La previsione della presenza di quattro testimoni, al ricorrere dell’ipotesi descritta nel comma in esame, si risolve dunque in un aggravamento per le parti (e per le amministrazioni comunali) che non poggia su un solido aggancio normativo e che, soprattutto, non trova un giustificato bilanciamento nell’esigenza di rafforzare la solennità delle dichiarazioni costitutive ricevute dall’ufficiale dello stato civile al di fuori della casa comunale.



Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144



Art. 3
Costituzione dell’unione e  registrazione  degli  atti  nell’archivio dello stato civile

1.         Le parti, nel giorno indicato nell’invito, rendono personalmente e  congiuntamente,   alla   presenza   di   due   testimoni,   avanti all’ufficiale dello stato civile del comune ove e’  stata  presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un’unione  civile.  Nella dichiarazione le parti confermano l’assenza di cause impeditive di cui all’articolo 1, comma 4, della legge.

2.         L’ufficiale, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 1,  fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell’articolo 1 della legge, redige apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle  parti e ai testimoni, cui allega il verbale della richiesta.

3.         La registrazione degli atti dell’unione  civile,  costituita  ai sensi del comma 2,  e’  eseguita  mediante  iscrizione  nel  registro provvisorio delle unioni civili  di  cui  all’articolo  9.  Gli  atti iscritti sono inoltre oggetto di annotazione nell’atto di nascita  di ciascuna delle parti. A tal  fine,  l’ufficiale  che  ha  redatto  il processo verbale di cui al comma 2  lo  trasmette  immediatamente  al comune di nascita di ciascuna delle parti, conservandone  l’originale nei propri archivi.

4.         Nella dichiarazione di cui al presente articolo le parti possono rendere la dichiarazione di  scelta  del  regime  patrimoniale  della separazione dei beni ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge.

5.         La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o  di entrambe  le  parti  nel  giorno  indicato  nell’invito  equivale   a rinuncia. L’ufficiale redige  processo  verbale,  sottoscritto  anche dalla parte e dai testimoni ove presenti, e lo archivia unitamente al verbale della richiesta nel registro provvisorio.

6.         Se una delle  parti,  per  infermità  o  per  altro  comprovato impedimento, e’ nell’impossibilità di recarsi  alla  casa  comunale, l’ufficiale si trasferisce  nel  luogo  in  cui  si  trova  la  parte impedita  e,  ivi,  alla  presenza  di  due  testimoni,   riceve   la dichiarazione costitutiva di cui al presente articolo.

7.         Nel caso di imminente  pericolo  di  vita  di  una  delle  parti l’ufficiale dello stato civile riceve  la  dichiarazione  costitutiva anche in assenza di richiesta, previo giuramento delle  parti  stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione  dell’unione  e sull’assenza di cause impeditive di  cui  all’articolo  1,  comma  4, della legge.




-----


L'articolo 4 (Scelta del cognome comune) disciplina la scelta del cognome comune, prevista dall'articolo 1, comma 10, della legge.

Il comma 1 prevede che le parti, nella dichiarazione costitutiva dell'unione, possano indicare il cognome comune che abbiano stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione ai sensi del summenzionato comma 10, lasciando alla parte il cui cognome non sia stato assunto come cognome comune di anteporre o posporre a quest'ultimo il proprio cognome.

Il comma 2 dispone che a seguito di tale dichiarazione i competenti uffici procedano all'annotazione nell'atto di nascita ed all'aggiornamento della scheda anagrafica.

18.) Sull’articolo 4 dello schema di decreto la Sezione non ha nulla da rilevare.



Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144

Art. 4
Scelta del cognome comune

1.         Nella dichiarazione di cui  all’articolo  3,  le  parti  possono indicare il cognome  comune  che  hanno  stabilito  di  assumere  per l’intera durata dell’unione ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge. La parte può dichiarare  all’ufficiale  di  stato  civile  di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso,  a  quello comune.

2.         A seguito della dichiarazione di cui al  comma  1  i  competenti uffici  procedono   alla   annotazione   nell’atto   di   nascita   e all’aggiornamento della scheda anagrafica





-----


L'articolo 5 (Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi) disciplina l'unione civile che, ai sensi dell'articolo 1, comma 27, della legge, si costituisce automaticamente tra i coniugi i quali, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro, abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non farne cessare gli effetti civili.

Il comma 1 prevede che i coniugi che, a seguito della predetta rettificazione di sesso, non intendano sciogliere il matrimonio o farne cessare gli effetti civili, rendano personalmente apposita dichiarazione congiunta all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

Il comma 2 fa espresso rinvio all'applicazione della procedura per l'eventuale scelta del cognome comune introdotta nell'articolo 4.

Il comma 3 stabilisce che gli atti dell'unione civile siano annotati nell'atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.


19.) Nelle more dell’adozione dei decreti delegati di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge, l’articolo 5 dello schema di decreto, nel dare attuazione al comma 27 del ridetto articolo 1, precisa gli aspetti operativi di una opportuna scelta legislativa di dare risposta ad esigenze di riconoscimento dei rapporti di coppia giuridicamente regolati allorquando uno dei due coniugi decida di cambiare sesso. Correttamente nella relazione si richiama la sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni processuali in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, a norma dell’articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 "… nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili ..., consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore". Sennonché, onde rendere la previsione normativa di rango secondario pienamente allineata al decisum del Giudice delle leggi e anche nella prospettiva di un’interpretazione costituzionalmente orientata del dato positivo di rango primario, la Sezione suggerisce una riformulazione del comma 1 dell’articolo 5 nei seguenti termini: “I coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro, intendano avvalersi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 27, della legge, rendono personalmente apposita dichiarazione congiunta all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.”.





Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144


Art. 5
Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno  dei coniugi

1.         I coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro, intendano avvalersi di quanto disposto dall’articolo  1,  comma 27,  della  legge,  rendono  personalmente   apposita   dichiarazione congiunta all’ufficiale dello stato civile del comune  nel  quale  fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

2.         Per l’eventuale scelta del cognome comune si applica  l’articolo 4.
           
3. Gli atti dell’unione civile di cui  al  presente  articolo  sono annotati nell’atto di matrimonio delle parti e nei relativi  atti  di nascita.






-----


L'articolo 6 (Scioglimento dell’unione civile per accordo tra le parti) disciplina lo scioglimento dell'unione civile per accordo delle parti ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge.

Il comma 1 stabilisce che per l'accordo di scioglimento è competente l'ufficiale del comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell'unione civile. È previsto inoltre che l'accordo sia iscritto nel registro provvisorio delle unioni civili e annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici.

Secondo il comma 2, l'accordo seguito alla convenzione di negoziazione assistita, conclusa ai sensi dell'art. 6 decreto-legge n. 132/2014, viene annotato nel registro provvisorio delle unioni civili, oltre che negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici.

Il comma 3 prevede che, ove lo scioglimento abbia ad oggetto l'unione costituita con le modalità di cui al precedente articolo 5 (per rettificazione di sesso di uno dei coniugi), lo scioglimento sia annotato anche nell'atto di matrimonio delle parti.

Infine, il comma 4 stabilisce che, per l'istituto dello scioglimento previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge, si applicano le disposizioni, contenute nello stesso articolo, che individuano l'ufficiale di stato civile competente a ricevere le dichiarazioni e gli adempimenti a cui esso è conseguentemente tenuto.

20.) L’articolo 6 disciplina, come riferito, i casi di scioglimento dell’unione civile per accordo delle parti. La Sezione, al riguardo, osserva che la disposizione si presenta legittimata da una necessità logica, ancor prima che giuridica, discendente dalla considerazione che, anche nel breve arco temporale occorrente per l’adozione dei decreti delegati, potrebbero costituirsi e sciogliersi unioni civili; sicché sussiste l’esigenza - non foss’altro per l’esistenza della causa impeditiva di cui all’articolo 1, comma 4, della legge – di registrare anche gli scioglimenti delle unioni civili. Al contempo la Sezione non può non osservare che l’articolo in esame reca una previsione che rivela una intrinseca proiezione di durata e che si pone al limite della compatibilità con la natura transitoria della fonte regolamentare; ciò in ragione della previsione, nei commi 1 e 2, del richiamo di istituti, non strettamente riconducibili all’ambito dell’intervento normativo secondario perimetrato dal comma 34, se non per l’appunto in considerazione delle esigenze di una garanzia dell’immediata operatività delle unioni civili. La Sezione, nel valutare positivamente la disposizione, deve nondimeno tornare a ribadire l’importanza, tanto più in relazione ad articoli come quello in esame, di un tempestivo esercizio della delega.




Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144

Art. 6
Scioglimento dell’unione civile per accordo delle parti

1.         L’accordo delle parti concluso, ai sensi  dell’articolo  12  del decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   132,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  ai  fini  dello scioglimento dell’unione civile e’ ricevuto dall’ufficiale  di  stato civile del comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui  e’  iscritta   o   trascritta   la   dichiarazione   costitutiva dell’unione. L’accordo e’ iscritto  nel  registro  provvisorio  delle unioni civili ed e’ annotato negli atti di nascita di ciascuna  delle parti, a cura dei competenti uffici.

2.         L’accordo raggiunto a seguito della convenzione di  negoziazione assistita, conclusa ai sensi dell’articolo  6  del  decreto-legge  12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre  2014,  n.  162,  deve  essere   trascritto   nel   registro provvisorio delle unioni civili ed annotato negli atti di nascita  di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici.

3.         Qualora  lo  scioglimento  abbia  ad  oggetto  l’unione  civile costituita con le modalità di  cui  al  precedente  articolo  5,  lo scioglimento e’ annotato anche nell’atto di matrimonio delle parti.

4.         Ai fini dello scioglimento di  cui  all’articolo  1,  comma  24, della legge, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.





-----


L'articolo 7 (Documento attestante la costituzione dell’unione) riguarda il documento attestante la costituzione dell'unione, atto "certificativo" dell'unione, disciplinato nell'articolo 1, comma 9, della legge che ne indica anche il contenuto: dati anagrafici delle parti, regime patrimoniale, residenza, dati anagrafici e residenza dei testimoni.

Il comma 2 prevede che, a richiesta dell'interessato, negli atti e nei documenti riportanti l'indicazione dello stato civile, sia indicata la dicitura "unito civilmente" o "unita civilmente". Il rilascio del documento spetta all'ufficiale dello stato civile.


21.) Sull’articolo 7 dello schema di decreto la Sezione non ha nulla da rilevare.



Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144

Art. 7
Documento attestante la costituzione dell’unione

1.  Spetta  all’ufficiale  dello  stato  civile  il  rilascio   del documento attestante la  costituzione  dell’unione,  recante  i  dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza  dei  testimoni ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge. 

2. Nei documenti e atti in  cui  è  prevista  l’indicazione  dello stato civile, per le  parti  dell’unione  civile  sono  riportate,  a richiesta degli interessati, le seguenti formule: «unito  civilmente» o «unita civilmente».




-----


L'articolo 8 (Trascrizioni e nulla osta) disciplina le trascrizioni e il nulla osta all'unione civile presentato dallo straniero.

Il comma 1 stabilisce che sono trascritte negli archivi dello stato civile le unioni civili costituite all'estero secondo la legge italiana davanti al capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.

Il comma 2 prevede che lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile, nella richiesta di cui all'articolo 1, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

Con riferimento alla trascrivibilità nel registro provvisorio di cui all'articolo 9 degli atti di matrimonio e di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all'estero davanti alle competenti autorità straniere, il comma 3 fissa il principio secondo cui, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 28, lettera a), della legge, l'autorità consolare trasmetta, ai fini della trascrizione, tali atti secondo quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127).

22.) In ordine all’articolo 8 dello schema di decreto va osservato che il comma 1, che impone la trascrivibilità negli archivi dello stato civile delle unioni civili costituite all’estero, consente di superare l’indirizzo giurisprudenziale contrario a tale possibilità, formatosi in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76/2016 (tra le altre pronunce si ricordano Corte di cassazione, sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184 e Cons. Stato, sez. III, n. 4899 del 26 ottobre 2015).
La relazione ministeriale afferma poi che il comma 2 dell’articolo 8 è stato redatto sul modello dell'articolo 116, comma primo, del codice civile e che la disposizione – in attesa della riforma in parte qua del sistema italiano di diritto internazionale privato affidata ai decreti delegati di cui al più volte richiamato comma 28 dell’articolo 1 della legge – è ispirata al principio di non discriminazione degli stranieri e dei loro partner. L’affermazione è sicuramente condivisibile a condizione che la dichiarazione, resa dall’autorità competente dello Stato di appartenenza, di nulla osta all’unione civile, che lo straniero deve presentare all’ufficiale dello stato civile qualora intenda costituire in Italia un'unione civile, non venga interpretata nel senso di includere nelle “leggi cui è sottoposto” lo straniero medesimo anche quelle eventuali disposizioni dell’ordinamento dello Stato di appartenenza che vietino le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Difatti il diritto di costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso, in forza dell’entrata in vigore della legge, è divenuta una norma di ordine pubblico e, dunque, prevale, secondo l’articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218 sulle eventuali differenti previsioni di ordinamenti stranieri.
In ogni caso il comma 2 non travalica i limiti oggettivi fissati dal comma 34 dell’articolo 1 della legge, dal momento che esso reca una previsione meramente amministrativa che non modifica le regole vigenti in materia di diritto internazionale privato, regole la cui modifica - al fine del necessario adattamento delle stesse al nuovo istituto delle unioni civili – è riservata, come ricordato, ai decreti delegati, a norma della lettera b) del comma 28 dell’articolo 1 della legge.
Sarebbe, infine, opportuno un adeguamento della regola dettata dal comma 2 al caso degli apolidi.
Condivisibile e legittima è anche la previsione, contenuta nel comma 3, della trasmissione all’autorità consolare, ai fini della trascrizione nel registro provvisorio delle unioni civili, degli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso, onde soddisfare l'interesse pubblico ad acquisire nei registri italiani i suddetti atti di stato civile contratti all'estero e ciò anche allo scopo di rendere certo, di fronte alla legge italiana, lo stato civile delle persone interessate. Anche in questo caso non si tratta di un intervento modificativo delle norme di conflitto contenute nella citata legge n. 218/1995, ma dell’introduzione di un mero adempimento amministrativo, con finalità di rilevazione e di certificazione, allo scopo di accrescere la certezza del diritto sugli status personali. Si intende, ovviamente, come sembra doversi dedurre dal senso complessivo della previsione, che la trasmissione debba essere riferita agli atti di matrimoni o di unioni civili, formati all’estero, tra persone dello stesso sesso di cui almeno una sia cittadina italiana o comunque abbia un altro stabile collegamento amministrativo con la Repubblica Italiana.




Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144

Art. 8
Trascrizioni e nulla osta

1.         Sono trascritte negli  archivi  dello  stato  civile  le  unioni civili costituite all’estero secondo la  legge  italiana  davanti  al capo dell’ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.

2.         Lo straniero che vuole costituire  in  Italia  un’unione  civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile, nella richiesta  di cui all’articolo 1, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta  le  leggi  cui  e’ sottoposto, nulla osta all’unione civile.

3.  Nelle  more  dell’adozione  dei  decreti  legislativi  di   cui all’articolo 1, comma  28,  lettera  a),  della  legge  gli  atti  di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso  formati all’estero,  sono  trasmessi  dall’autorità  consolare,   ai   sensi dell’articolo 17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 novembre 2000, n.  396,  ai  fini  della  trascrizione  nel  registro provvisorio di cui all’articolo 9.




-----


L'articolo 9 (Registro provvisorio delle unioni civili e formule) riguarda le formule e l'istituzione del registro provvisorio delle unioni civili.

Il comma 1 dispone l’istituzione presso ciascun comune il registro provvisorio delle unioni civili.

Il comma 2 prevede che i fogli che costituiscono il registro siano redatti secondo le apposite formule da approvare con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da adottare entro il termine di cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui allo schema in esame.


23.) Presenta due specifiche criticità, segnalate anche nella relazione ministeriale, l’articolo 9 della legge. Come sopra riferito, il comma 1 dispone l’istituzione presso ciascun comune del registro provvisorio dello stato civile e che i fogli costituenti il registro siano redatti secondo le formule da approvare con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, adottato entro il termine di cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui allo schema in esame.
La prima criticità concerne la stessa istituzione del registro delle unioni civili, espressamente definito “provvisorio” (atteso che la disciplina definitiva sarà dettata, in futuro, dai decreti delegati). Al riguardo nella relazione si osserva che gli attuali quattro registri dello stato civile (nascita, matrimonio, cittadinanza, morte) sono previsti da norme di rango primario (id est, il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238) e che, tuttavia, manca, nella legge, una disposizione espressa istitutiva del registro delle unioni civili (ancorché prevista nell'originario disegno di legge). La Presidenza del Consiglio dei Ministri osserva, però, che l’istituzione del registro risulta comunque coerente con la delegificazione dell'ordinamento dello stato civile avviata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
La Sezione reputa che l’istituzione di un registro, sia pur provvisorio, delle unioni civili costituisca, sul piano amministrativo, un adempimento indispensabile per consentire l’operatività della riforma. Sennonché non è convincente il mero richiamo alla delegificazione realizzata con la legge n. 127/1997 quale argomento idoneo a giustificare l’istituzione di un nuovo registro dello stato civile. La delegificazione attuata con il già ricordato decreto n. 396/2000 fu invero resa possibile dall’esistenza di una previsione normativa recata dall’articolo 2, comma 12, della legge n. 127/1997.
La rilevata debolezza dell’argomento spiegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a sostegno della previsione del comma 1 dell’articolo 9 non conduce però alla conclusione dell’illegittimità del comma in parola. La Sezione ritiene infatti che tale istituzione trovi copertura normativa, sebbene implicita, in una fonte di rango primario, rappresentata dal comma 3 dell’articolo 1 della legge, là dove si stabilisce che l’ufficiale dello stato civile “provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile”. Orbene la Sezione ritiene che non si compia alcuna forzatura dell’esegesi legislativa nell’interpretare il riferimento all’obbligo di registrazione (che si tratti di un obbligo è circostanza resa palese dall’uso del verbo “provvedere” all’indicativo presente), gravante sull’ufficiale dello stato civile, come un’implicita istituzione di un registro dello stato civile da parte della stessa previsione ora richiamata. Premesso infatti che ogni ermeneutica normativa deve primariamente rispondere a un criterio di ragionevolezza, è del tutto evidente che, diversamente opinando, risulterebbe impossibile per gli ufficiali dello stato civile prestare osservanza al dato positivo o, quanto meno, sarebbe impossibile l’adempimento fino all’entrata in vigore dei decreti delegati (che un registro delle unioni civili dovrebbero istituire). Un’interpretazione del genere però sarebbe in frontale contrasto con la illustrata ratio che sorregge il comma 34 dell’articolo 1 della legge, mirante, come già chiarito, a realizzare l’obiettivo di una subitanea operatività del nuovo istituto.
La seconda criticità dell’articolo 9 concerne la previsione dettata dal comma 2. Sul punto, nella relazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha osservato che, ai sensi dell’articolo 12 del decreto n. 396/2000, gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule stabilite con decreto del Ministro dell’interno e che, anche nel caso dello schema di decreto in esame, non si è inteso derogare a questa previsione, sebbene, per intuibili ragioni di completezza e contestualità del processo attuativo della legge nella fase transitoria e al fine di consentire il più rapido avvio delle attività degli uffici dello stato civile, si sia fissato per l’adozione del decreto ministeriale in questione un termine breve di cinque giorni decorrente dall'entrata in vigore dell’emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nella stessa relazione, però, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato atto che, allo scopo di consentire con urgenza l'esercizio dei diritti fondamentali derivanti dalla legge n. 76/2016, si potrebbe addivenire, sulla base del disposto del comma 34 della medesima legge, alla diversa soluzione, sostenuta dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri, della adozione contestuale delle formule provvisorie per la redazione degli atti di stato civile nello stesso schema di decreto in oggetto.
In via preliminare la Sezione rileva che pure l’individuazione delle formule è un adempimento essenziale per la costituzione effettiva del registro provvisorio delle unioni civili.
Per quanto concerne le due soluzioni prospettate, la Sezione reputa che quella suggerita dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri presenti l’indubbio vantaggio di consentire la costituzione del registro contemporaneamente all’entrata in vigore del futuro decreto di cui allo schema in esame.
L’alternativa patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dà invece luogo a un pur breve differimento della effettiva istituzione del registro, posto che il termine di cinque giorni per l’adozione del decreto del Ministero dell’interno decorrerà dalla scadenza del termine di quindici giorni della vacatio legis. Invero, l’entrata in vigore del decreto si avrà soltanto dopo il decorso di quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (sul punto, v. anche infra, sub §. 24). Nonostante ciò è indubbio che tale soluzione sia quella legittima, dovendosi rispettare le regole dettate dal regolamento governativo di cui all’articolo 12 del succitato decreto n. 396/2000.
Ovviamente l’esigenza di un urgente avvio operativo del nuovo istituto impegna la responsabilità del Ministero dell’interno alla rigorosa osservanza del termine di cinque giorni per l’adozione del decreto in parola, quantunque detto termine abbia obiettivamente natura ordinatoria. Risponderebbe, anzi, a criteri di correntezza amministrativa e di buona amministrazione, la soluzione di elaborare il decreto del Ministro dell’interno durante il periodo della vacatio in modo da renderlo efficace in coincidenza con l’entrata in vigore del decreto di cui allo schema in esame.
Sul versante redazionale va, infine, osservato che la parola “fogli” deve essere sostituita dalla parola “atti”, in conformità d’altronde a quanto previsto dal richiamato articolo 12 del decreto n. 396/2000.



Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144


Art. 9
Registro provvisorio delle unioni civili e formule

1.         E’ istituito presso ciascun comune il registro provvisorio delle unioni civili.

2.         Gli atti di stato civile di cui al presente decreto sono redatti secondo le apposite formule da approvare  con  decreto  del  Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 12 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, adottato entro  il  termine di cinque giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.



-----



L'articolo 10 (Disposizioni finali) al comma 1 stabilisce che le disposizioni del provvedimento si applichino fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti nell'articolo 1, comma 28, della legge n. 76 del 2016.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

24.) La Sezione non ha rilievi da formulare in ordine all’articolo 10 dello schema di decreto e si limita a prendere atto che, nonostante l’urgenza del provvedimento, si è mantenuto, come sopra osservato, l’ordinario termine della vacatio legis. Si ritiene, pertanto, che tale lasso temporale sia stato opportunamente mantenuto al fine di predisporre tutti gli adempimenti necessari al migliore avvio della nuova disciplina.
Con riferimento, infine, all’interpretazione applicativa del comma 1 va necessariamente ribadito quanto sopra osservato sub §. 5, in merito all’impossibilità giuridica di una sopravvivenza delle norme dettate dal decreto, di cui allo schema, nel caso di un mancato esercizio della delega di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge.



Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144


Art. 10
Disposizioni finali

1.         Le disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti  nell’articolo 1, comma 28, della legge.

2.         All’attuazione delle disposizioni del  presente  regolamento  si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica.



-----




24.) La Sezione non ha rilievi da formulare in ordine all’articolo 10 dello schema di decreto e si limita a prendere atto che, nonostante l’urgenza del provvedimento, si è mantenuto, come sopra osservato, l’ordinario termine della vacatio legis. Si ritiene, pertanto, che tale lasso temporale sia stato opportunamente mantenuto al fine di predisporre tutti gli adempimenti necessari al migliore avvio della nuova disciplina.



Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144


Art. 11
Entrata in vigore

1.         Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.











Nessun commento:

Posta un commento