sabato 30 luglio 2016






Natura della convivenza (anche ai sensi dell’art. 36 della l. 76/2016)


Trib. Milano 31 maggio 2016  (ord.)

Avendo la convivenza una natura “fattuale”,  la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo


OMISSIS

Va premesso che l’esistenza di una convivenza di fatto tra la … e il .. deve ritenersi in questa sede provata. Il fatto stesso che i conviventi abbiano avuto due figli è sintomo di un habitat familiare formatosi al di fuori di un vincolo matrimoniale. La prova si ricava, comunque, anche dal certificato anagrafico in atti che attesta lo stato di famiglia, nel periodo in cui si è realizzata la morte del …. Val la pena di precisare che, comunque, avendo la convivenza una natura “fattuale”, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall’art. 1 comma 36 della Legge 76 del 2016, in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali: “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. In altri termini, il convivere è un “fatto” giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant’è che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del 2016 «per l’accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l’effettiva esistenza fattuale. Ai fini dell’odierno procedimento, pertanto, è provato che, al momento del decesso, la …, il … e i loro figli, costituivano una famiglia non fondata sul matrimonio.


OMISSIS

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