Natura della convivenza (anche ai sensi dell’art. 36 della l. 76/2016)
Trib. Milano 31 maggio 2016 (ord.)
Avendo la convivenza una natura “fattuale”, la dichiarazione anagrafica è strumento
privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo
OMISSIS
Va premesso che l’esistenza di
una convivenza di fatto tra la … e il .. deve ritenersi in questa sede provata.
Il fatto stesso che i conviventi abbiano avuto due figli è sintomo di un
habitat familiare formatosi al di fuori di un vincolo matrimoniale. La prova si
ricava, comunque, anche dal certificato anagrafico in atti che attesta lo stato
di famiglia, nel periodo in cui si è realizzata la morte del …. Val la pena di
precisare che, comunque, avendo la convivenza una natura “fattuale”, e, cioè,
traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un
vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di
prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall’art. 1 comma
36 della Legge 76 del 2016, in materia di “regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La definizione
normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni
riferimento ad adempimenti formali: “si intendono per «conviventi di fatto» due
persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. In altri
termini, il convivere è un “fatto” giuridicamente rilevante da cui discendono
effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant’è che la
dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del 2016 «per
l’accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno
dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l’effettiva esistenza
fattuale. Ai fini dell’odierno procedimento, pertanto, è provato che, al
momento del decesso, la …, il … e i loro figli, costituivano una famiglia non
fondata sul matrimonio.
OMISSIS
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