Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 11 maggio 2016, Art. 43 del d.
lgs. n. 267/2000. Diritto di accesso dei consiglieri comunali.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale, in
relazione alle intervenute modifiche al regolamento del consiglio comunale di
., è stato posto un quesito in materia di diritto di accesso esercitabile dai
consiglieri comunali. In particolare, è stato chiesto se siano legittime: la
norma regolamentare che impone al consigliere comunale di motivare la propria
richiesta di accesso agli atti, la norma che affida al sindaco il potere di
verificare che l'informazione richiesta attenga al mandato del consigliere e la
limitazione del diritto di visione degli atti quando ciò si traduca in 'un
potere di inchiesta, di ispezione o di verifica'. Al riguardo, come è stato
evidenziato da codesta Prefettura, il 'diritto di accesso' ed il 'diritto di
informazione' dei consiglieri comunali in ordine agli atti in possesso
dell'Amministrazione comunale, utili all'espletamento del proprio mandato,
trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del decreto legislativo n.
267/2000, che si differenzia rispetto al pur ampio diritto di accesso
riconosciuto al cittadino dall'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.
Anche la Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi, con parere reso in data 9 aprile
2014, ha specificato che l'accesso del Consigliere non può essere soggetto ad
alcun onere motivazionale, giacché diversamente opinando sarebbe introdotta una
sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del
mandato del consigliere comunale. Peraltro, il termine "utili",
contenuto nell'articolo 43 del citato decreto legislativo, garantisce
l'estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per
l'esercizio del mandato (cfr. C.d.S. n.6963/2010) senza che alcuna limitazione
possa derivare dall'eventuale natura riservata delle informazioni richieste (v.
anche Consiglio di Stato, sentenza n. 4525 del 5 settembre 2014, che ha
richiamato C.d.S., sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963 e 9 ottobre 2007, n.
5264),. Essendo il consigliere vincolato al segreto d'ufficio, la citata
Commissione sia con il predetto parere del 9 aprile 2014 e sia con il
precedente plenum in data 6 aprile 2011, (conforme a C.d.S., sez. V, 4 maggio
2004, n. 2716, Tar Trentino Alto Adige, Trento, Sez.I, 7 maggio 2009, n.143),
ha ritenuto che gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri
comunali si rinvengono, per un verso, nel fatto che esso non deve sostanziarsi
in richieste assolutamente generiche, ovvero meramente emulative (fermo
restando che la sussistenza di tali caratteri necessita di attento e
approfondito vaglio, al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili
limitazioni al diritto stesso), nonché, per altro verso, nel fatto che esso
debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici
comunali. Conseguentemente gli Uffici comunali e il sindaco non hanno il potere
di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di
informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del
munus da questi espletato. Ciò, anche nel rispetto della separazione dei poteri
(art. 4 e art. 14 del decreto legislativo n. 165/01) sancita per gli enti
locali dall'art. 107 del decreto legislativo n. 267/00 che richiama il
principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
spettano agli organi di governo, essendo riservata ai dirigenti la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica. Peraltro, ai sensi dell'art. 42, comma 1
del T.U.O.E.L. il consiglio è l'organo di indirizzo e 'di controllo politico -
amministrativo'; sicché, il controllo del sindaco sull'operato anche dei
singoli consiglieri si porrebbe in contrasto alla predetta normativa.
Rendendosi, dunque, opportuna la revisione delle disposizioni che impongono
l'obbligo motivazionale a carico dei consiglieri richiedenti l'accesso e che
affidano al sindaco il potere di verifica, l'Ente, comunque, con il regolamento
può individuare, tra le varie opzioni possibili, le regole che, in concreto,
meglio contemperino esigenze concorrenti. In particolare quelle di garanzia
delle condizioni più adeguate all'espletamento del mandato da parte dei
consiglieri comunali e quelle di salvaguardia della funzionalità degli uffici e
del normale espletamento del servizio da parte del personale dipendente, nonché
quella di tutela della sicurezza degli uffici, del personale e del patrimonio.
http://incomune.interno.it/pareri/art-43-del-d-lgs-n-2672000-diritto-di-accesso-dei-consiglieri-comunali-0
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