sabato 9 luglio 2016






Legge 7 luglio 2016, n. 122 (G.U. 8 luglio 2016, n. 158),  Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea 2015-2016 (stralcio: art. 10)
 
 
    Art. 10
Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri

1.         Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)         all’articolo 31, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il figlio  minore  dello  straniero  con  questo  convivente  e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del  genitore con il quale  convive  ovvero  la  piu’  favorevole  tra  quelle  dei genitori con cui convive. Il minore che  risulta  affidato  ai  sensi dell’articolo  4  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  segue  la condizione giuridica dello straniero al quale e’  affidato,  se  piu’ favorevole. Al minore e’ rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo  periodo  ai sensi  dell’articolo  9.  L’assenza  occasionale  e  temporanea   dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza»;
b)         all’articolo 31, il comma 2 e’ abrogato;
c)         all’articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni  di  cui all’articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1,».
2.         All’articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e successive modificazioni, le parole: «, salvo l’iscrizione del minore degli anni quattordici nel  permesso  di  soggiorno  del  genitore  o dell’affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia»  sono soppresse.
3.         Al minore di anni quattordici, già  iscritto  nel  permesso  di soggiorno del genitore o dell’affidatario alla  data  di  entrata  in vigore  della  presente  legge,  il  permesso  di  soggiorno  di  cui all’articolo  31,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  come  sostituito  dal  comma  1, lettera a), del presente  articolo,  e’  rilasciato  al  momento  del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario.
4.         Per il rimborso dei costi di produzione sostenuti  dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. nel periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai soggetti  di  cui al comma 3, decorrente dal dicembre 2013 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ autorizzata la spesa di  3,3  milioni di euro per l’anno 2016. Al predetto  onere  si  fa  fronte  mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo  41-bis  della  legge  24 dicembre 2012, n. 234.


 

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