Legge 7 luglio 2016, n. 122 (G.U.
8 luglio 2016, n. 158), Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea -
Legge europea 2015-2016 (stralcio:
art. 10)
Art.
10
Permesso di soggiorno individuale
per minori stranieri
1. Al testo unico
delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998,
n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 31, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il figlio minore
dello straniero con
questo convivente e regolarmente soggiornante segue la
condizione giuridica del genitore con il
quale convive ovvero
la piu’ favorevole
tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore
che risulta affidato
ai sensi dell’articolo 4
della legge 4
maggio 1983, n.
184, segue la condizione giuridica dello straniero al
quale e’ affidato, se
piu’ favorevole. Al minore e’ rilasciato
un permesso di
soggiorno per motivi familiari
valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di
lungo periodo ai sensi
dell’articolo 9. L’assenza
occasionale e temporanea
dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza»;
b) all’articolo 31, il comma 2 e’ abrogato;
c) all’articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni di cui
all’articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite
dalle seguenti: «le disposizioni di cui all’articolo 31,
comma 1,».
2. All’articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni,
le parole: «, salvo l’iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso
di soggiorno del
genitore o dell’affidatario
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia»
sono soppresse.
3. Al minore di anni quattordici, già iscritto
nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario
alla data di
entrata in vigore della
presente legge, il
permesso di soggiorno
di cui all’articolo 31,
comma 1, del
testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come sostituito
dal comma 1, lettera a), del presente articolo,
e’ rilasciato al
momento del rinnovo del permesso
di soggiorno del genitore o dell’affidatario.
4. Per il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.a. nel periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico
rilasciato ai soggetti di cui al comma 3, decorrente dal dicembre 2013
fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ autorizzata la
spesa di 3,3 milioni di euro per l’anno 2016. Al
predetto onere si
fa fronte mediante corrispondente riduzione della
dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all’articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Nessun commento:
Posta un commento