Corte Dei Conti – Sezione di controllo
per la Liguria
22 giugno 2016, n. 71, Rimborso spese di
viaggio consigliere comunale
E’ rimessa alla Sezione per le Autonomie – previa valutazione del
Presidente della Corte dei Conti – l’interpretazione dell’art. 84, c. 3, del d.
lgs. 267/2000, in relazione alla seguente questione: se l’art. 84, comma 3, del
d.lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere il rimborso delle spese effettivamente
sostenute dagli amministratori locali residenti fuori dal comune in cui
espletano il proprio mandato, escluda la possibilità, in caso di utilizzo
necessitato e motivato di mezzo proprio, di riconoscere un rimborso parametrato
ad un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri
percorsi
Il Sindaco del Comune di C. ha formulato una
richiesta di parere in merito alle modalità di calcolo del rimborso delle spese
di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori dal territorio
comunale, il quale, in assenza di mezzi pubblici idonei, utilizza il mezzo proprio
per raggiungere la sede ove è chiamato a svolgere le proprie funzioni
politico-istituzionali.
OMISSIS
Il consigliere comunale (che
ricopre anche la carica di vicesindaco e di assessore) risiede nel Comune di S.
e, per espletare il proprio mandato, deve raggiungere il Comune di C. e, a tal
fine, prosegue l’istanza, è costretto ad utilizzare il veicolo di proprietà,
dal momento che non vi è concreta disponibilità di mezzi pubblici di trasporto
che gli consentano di raggiungere il Comune in orari conciliabili con lo
svolgimento delle sedute degli organi assembleari. Il Sindaco ritiene doveroso
evidenziare, come già avvenuto nella precedente istanza del 13 gennaio 2014,
che la presenza dell'assessore, che ricopre anche la carica di vicesindaco,
risulta molto spesso indispensabile per lo svolgimento delle sedute della
giunta, dal momento che, a seguito delle riduzioni imposte dalla recente
normativa, l'organo collegiale esecutivo del Comune risulta composto da n. 4
assessori, oltre al Sindaco.
L’istanza sottolinea, altresì,
come la modalità di calcolo adottata per il rimborso (costo dei pedaggi
autostradali debitamente documentati e indennità chilometrica pari ad un quinto
del prezzo di un litro di benzina), osservata in quanto conforme a normativa
(art. 77-bis, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla
legge n. 133 del 2008), produce comunque una riduzione della misura del reale
rimborso dei costi in quanto esclude dal computo i costi di esercizio e quelli
relativi all'usura del veicolo utilizzato, nonché altri eventuali (quali le
spese di parcheggio e di custodia del mezzo).
L'art. 84, comma 3, del d.lgs. n.
267 del 2000 prevede, espressamente, che "agli amministratori che
risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta
il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la
partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed
esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate".
OMISSIS
Esame nel merito
L’art. 84, comma 3, del d.lgs. n.
267 del 2000 dispone che “agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo
del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese
di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle
sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza
necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni
proprie o delegate”. Tale norma prevede, e disciplina, il rimborso delle spese
spettanti agi amministratori che risiedono fuori dal comune dove sono stati
chiamati a prestare il proprio mandato (limitandolo alle spese effettivamente
sostenute). La fattispecie è distinta rispetto a quella prevista dal comma 1
del medesimo articolo 84, che riguarda, invece, il caso di un qualunque
amministratore (risieda o meno nel territorio comunale), che, in ragione del
mandato, sia comandato a recarsi fuori dal comune ove ha sede il rispettivo
ente (a cui spetta il rimborso delle spese di viaggio, sempre effettivamente
sostenute, nella misura fissata con l’apposito decreto del Ministro
dell'interno del 4 agosto 2011).
Mentre la norma posta dal comma
3, dell’art. 84 è finalizzata ad assicurare il concreto esercizio dello status
di amministratore locale, garantendo il diritto costituzionale all’accesso, in
condizioni di eguaglianza, alle cariche elettive (la cui effettività viene
assicurata dal rimborso delle spese sostenute per svolgere i relativi compiti),
il comma 1 della medesima disposizione riguarda la differente fattispecie del
rimborso delle spese per le missioni discrezionalmente decise dagli organi di
governo dell’ente locale (risiedano o meno nel territorio del comune).
Sulla base della differente
natura e funzione delle due norme (pur aventi oggetto similare, il rimborso di
spese di viaggio), la scrivente Sezione, nella deliberazione n. 11/2014/PAR,
citata dal Comune istante, ha avuto modo di precisare, confermando un
precedente parere (deliberazione n. 10/2011/PAR), che la spesa sostenuta per il
rimborso dei viaggi all’amministratore locale che si reca dal proprio luogo di
residenza all’ente presso cui espleta il mandato, in quanto non costituente
spesa di missione, ma onere finalizzato all’effettivo esercizio della funzione
di amministratore, non rientra nelle limitazioni finanziarie alle spese di
missione, poste dall’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla
legge n. 122 del 2010 (ma, ove e quando previste, nelle limitazioni alle spese
per gli organi elettivi e di amministrazione. Si rinvia alle plurime norme di
finanza pubblica, intervenute, nel recente passato, a modificare o integrare
gli artt. 82-86 del d.lgs. n. 267 del 2000).
Il dubbio all’odierno esame
attiene alla misura del rimborso delle spese di viaggio, posto che il Comune,
in sede applicativa, ha specificato la generica formulazione dell’art. 84,
comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (“rimborso per le sole spese di viaggio
effettivamente sostenute”), rimborsando al consigliere/assessore residente
fuori dal territorio comunale un importo pari al pedaggio autostradale e ad
un’indennità kilometrica pari ad un quinto del costo della benzina
(circoscrivendo, peraltro, tale possibilità, in aderenza alla prassi generalmente
riconosciuta presso le pubbliche amministrazioni, alla dimostrata oggettiva
assenza o difficoltà di utilizzo di mezzi pubblici). Tale modus operandi,
aderente a quanto previsto, altresì, dall’art. 77-bis, comma 13, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, è stato
ritenuto legittimo dalla scrivente Sezione, nel citato parere n. 11/2014,
nonché dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella
deliberazione n. 91/2014/PAR.
Recentemente, tuttavia, come
precisato nell’istanza di parere, è emerso un orientamento in parte differente.
Alcune Sezioni, infatti (può farsi rinvio, in particolare, a SRC
Emilia-Romagna, deliberazione n. 65/2015/PAR e SRC Puglia, deliberazione n.
58/2016/PAR), hanno ritenuto che, sia per il rimborso delle spese di viaggio
sostenute dall’amministratore per accedere alla sede dell’ente (art. 84, comma
3), che per la diversa ipotesi dell’amministratore che si reca per ragioni di
mandato in un luogo diverso dalla sede dell’ente di appartenenza (art. 84,
comma 1), alla luce di un principio di effettività della spesa di viaggio da
rimborsare, desunto dal quadro normativo vigente, sarebbe esclusa la
possibilità di procedere ad un rimborso di carattere forfetario (quale
ritenuto, secondo le deliberazioni indicate quello parametrato ad un quinto del
prezzo di un litro di benzina). In entrambi i casi, di conseguenza, non
troverebbe applicazione il citato art. 77-bis, comma 13, del decreto-legge n.
112 del 2008 (che prevede, appunto, quale parametro di rimborso, per le
trasferte dei consiglieri comunali e provinciali, in caso di utilizzo di mezzo
proprio, un’indennità pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per
ogni chilometro percorso). I riferiti orientamenti trovano il loro fondamento,
altresì, in un’interpretazione teleologica della normativa, posto che, a
giudizio delle sezioni da ultimo citate, risulterebbe evidente la volontà del
legislatore, manifestata con la modifica di precedenti disposizioni, di
ancorare i rimborsi delle spese di viaggio, sostenute dagli amministratori
locali, ad elementi effettivi e predeterminati, escludendo ipotesi di
forfetizzazione (quali ritenute le indennità chilometriche in caso di uso di
mezzo proprio).
Gli orientamenti indicati,
tuttavia (si rinvia a SRC Emilia Romagna, deliberazione n. 118/2015/PAR), hanno
riconosciuto la possibilità di rimborsare, in caso di utilizzo di
un’autovettura da parte di un amministratore, un importo corrispondente al
costo del biglietto del mezzo di trasporto pubblico (in conformità al
principio, affermato dalla giurisprudenza contabile in materia di missioni del
personale dipendente, secondo il quale è possibile rifondere i costi sostenuti
per l’utilizzo del proprio veicolo in misura non superiore agli oneri che
l’ente pubblico avrebbe sostenuto per le sole spese di trasporto pubblico).
La scrivente Sezione regionale
ritiene che l’orientamento manifestato nelle deliberazioni sopra citate (SRC
Emilia Romagna, deliberazione n. 65/2015/PAR e n. 118/2015/PAR e SRC Puglia,
deliberazione n. 58/2016/PAR) non possa trovare applicazione, in ragione della
diversità della fattispecie (oggetto di autonoma previsione normativa, fondata
su una differente ratio e finalità), alle spese sostenute dall’amministratore
che, risiedendo in altro comune, debba raggiungere la sede dell’ente in cui è
stato chiamato ad espletare il proprio mandato (disciplinata dall’art. 84,
comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, oggetto dei dubbi interpretativi del
Comune istante)
In primo luogo, va ribadito, come
affermato nei precedenti pareri della Sezione (deliberazioni n. 11/2014/PAR e
n. 10/2011/PAR) che la fattispecie del rimborso delle spese all’amministratore
che risiede fuori comune è differente, per natura e funzione, da quella
dell’amministratore comandato in missione. Nel primo caso, la previsione
legislativa del rimborso delle spese sostenute (art. 84, comma 3) è funzionale
all’effettivo espletamento del mandato (che, in assenza, sarebbe impedito o
reso meno libero); nel secondo, invece, è volta al ristoro di spese,
altrettanto destinate all’esercizio del mandato, ma discrezionalmente decise
dagli organi di governo dell’ente locale (art. 84, commi 1 e 2) e riferibili a
tutti gli amministratori, siano o meno residenti nel comune di espletamento del
mandato. Pertanto, pur avendo il medesimo oggetto, la prima tipologia di
rimborso (disciplinata dall’art. 84, comma 3) non è qualificabile come spesa di
missione (come già affermato dalla Sezione, nella deliberazione n. 2014), e, di
conseguenza, non è soggetta all’applicazione della relativa disciplina,
amministrativa e finanziaria. In particolare non è sottoposta alle limitazioni
previste dall’art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito
dalla legge n. 122 del 2010 (la fattispecie è simile alla spesa che un
qualunque ente pubblico sostiene per consentire ai propri organi di
amministrazione e controllo, residenti fuori dal comune in cui ha sede l’ente,
di accedere agli uffici per espletare la propria funzione). In quanto spesa
funzionale all’espletamento del mandato politico-amministrativo è soggetta,
invece, alle norme, amministrative e finanziarie, sue proprie (quali, lo stesso
art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 o le numerose norme di finanza
pubblica che, negli ultimi anni, hanno novellato gli artt. 82-86 del medesimo
decreto).
Inoltre, va ricordato come la
disciplina delle spese per l’effettivo espletamento del mandato da parte
dell’amministratore residente fuori comune (84, comma 3) non sia stata
modificata dal legislatore, né dal citato decreto-legge n. 112 del 2008 (che ha
introdotto l’art. 77-bis, che si riferisce alle “trasferte” dei consiglieri
comunali), né dal successivo decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla
legge n. 122 del 2010. Quest’ultimo corpo normativo, in particolare, su cui le
delibere delle Sezioni Emilia-Romagna e Puglia fondano il proprio orientamento,
ha riformulato il solo comma 1, dell’art. 84 (non il successivo comma 3,
rimasto immutato), vale a dire la sola disciplina delle spese sostenute in caso
di missione fuori dal territorio comunale, escludendo la possibilità di
erogare, oltre al “rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute”,
nella misura fissata con decreto ministeriale, anche “un rimborso forfetario
onnicomprensivo per le altre spese” (inciso quest’ultimo, per l’appunto,
soppresso).
L’indicato art. 84, comma 1
(disciplinante, come detto, la fattispecie degli amministratori inviati in
missione), è stato modificato, inoltre, dall’art. 5 del decreto-legge n. 78 del
2010 (che riguarda le “Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli
apparati politici”), non dal successivo art. 6 (che afferisce alla “Riduzione
dei costi degli apparati amministrativi”). Anche la collocazione sistematica
della novella (che, peraltro, si ribadisce, riguarda norma diversa da quella
oggetto dei dubbi posti dal Comune di C.), pur non vincolante per l’interprete,
rafforza la tesi volta a ritenere il rimborso delle spese agli amministratori
locali come un corpo normativo autonomo rispetto a quello del rimborso delle
spese per le missioni del personale dipendente. In tale prospettiva, ammesso
che il principio di non rimborsabilità delle spese per l’uso del mezzo proprio
(desunto dalle deliberazioni sopra indicate dal combinato disposto della
formulazione letterale dell’art. 84 con l’art. 6, comma 12, del decreto legge
n. 78 del 2010) possa trovare applicazione per le spese delle trasferte degli
amministratori locali (con abrogazione tacita dell’art. 77-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008, non oggetto di alcuna novella normativa), appare
impropria, invece, l’estensione di tale principio (in assenza di alcun
intervento normativo in proposito) alla fattispecie del rimborso delle spese
all’amministratore residente fuori dal comune in cui espleta il mandato. Il
decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, ha modificato la disciplina delle
trasferte degli amministratori (art. 84, comma 1), mentre non è intervenuto su
quella degli amministratori residenti fuori comune (art. 84, comma 3), pur
trattandosi di fattispecie disciplinate nella medesima norma di legge.
Va evidenziato, altresì, come
accennato, che l’art. 77-bis, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008 (che
limita il rimborso delle spese di trasferta degli amministratori locali
effettuate con il mezzo proprio) non è stato mai abrogato, né dal decreto-legge
n. 78 del 2010, né da norme successive. Si tratta di norma inserita
nell’ordinamento in un momento in cui l’art. 84 del d.lgs. n. 267 del 2000 era
già formulato, per quanto interessa in questa sede (“rimborso delle spese
effettivamente sostenute”), nella versione attuale, sia nel primo comma che nel
terzo (non oggetto, peraltro, come detto, di alcun’altra modifica neppure in
seguito). Pertanto, il legislatore, in un momento in cui l’art. 84 faceva già
riferimento al rimborso delle spese “effettivamente sostenute”, sia per le
trasferte (comma 1) che per le spese dei residenti fuori comune (art. 84, comma
3), ha introdotto una norma (l’art. 77-bis, comma 13, del decreto-legge n. 112
del 2008) che ha previsto che “al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei
consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del
costo di un litro di benzina”.
In base all’esposta evoluzione legislativa,
dedurre un’abrogazione implicita della possibilità per gli amministratori
locali di ottenere il rimborso delle spese per il mezzo proprio, in caso di
trasferte, dalla limitazione posta per le missioni dei dipendenti pubblici
dall’art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 appare
un’interpretazione ispirata ad un orientamento eccessivamente restrittivo
(posto che il tenore letterale dell’art. 84, comma 1, che parla di spese
effettivamente sostenute, era tale anche al momento dell’introduzione dell’art.
77-bis del decreto-legge n. 78 del 2010). Tuttavia, trattandosi, in entrambi i
casi, di spese di missione, discrezionalmente decise dall’amministrazione
locale (che si tratti di amministratori o dipendenti), l’estensione del
principio può avere un suo fondamento. Non si tratta, comunque, della
fattispecie oggetto del presente parere, alla quale, invece, le Sezioni
Emilia-Romagna e Puglia estendono il medesimo principio. L’art. 84, comma 3,
infatti, non disciplina il rimborso di spese di missione, ma la diversa
fattispecie, per natura e funzione, degli oneri sostenuti dall’amministratore
residente fuori comune per l’effettivo adempimento del mandato in condizioni di
libertà e parità, costituente “spesa per gli organi politici”, soggetta ad autonoma
disciplina, ed eventuale limitazione, rispetto a quella dei dipendenti
pubblici.
Infine, anche sul mero piano
letterale, la limitazione dei rimborsi alle “spese effettivamente sostenute”,
presente nel comma 3 dell’art. 84 del d.lgs. n. 267 del 2000 (come nel
precedente comma 1), non sembra poter escludere la possibilità di attribuire,
in caso di necessitato e motivato utilizzo del mezzo proprio, un rimborso
forfetario, ancorato a parametri oggettivi e predeterminati (comunemente
utilizzati da tutte le PA). Con il rimborso, in caso di uso del mezzo proprio,
in misura pari ad un quinto del prezzo della benzina il percipiente viene
ristorato di una spesa, quella di trasporto con la propria autovettura,
“effettivamente sostenuta”. Tale modalità di rimborso non costituisce
un’indennità differente o aggiuntiva (né una causa di eventuale guadagno), ma
la quantificazione, oggettiva e predeterminata (oltre che congrua, in quanto
ancorata a parametri normativi, quale l’art. 77-bis del decreto-legge n. 112
del 2008) del rimborso di una spesa “effettivamente sostenuta”, in assenza del
pagamento del biglietto ad un terzo vettore.
P.Q.M.
la Sezione, considerata
l’esigenza di un’interpretazione uniforme della normativa disciplinante la
misura del rimborso della spesa spettante ad un amministratore di ente locale,
in caso di utilizzo, necessitato e motivato, di mezzo proprio, sospende la
decisione sul parere richiesto dal Comune di C. (SV) e sottopone al Presidente
della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174
del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012,
l’opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie la seguente questione
di massima: “se l’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere il
rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli amministratori locali
residenti fuori dal comune in cui espletano il proprio mandato, escluda la
possibilità, in caso di utilizzo necessitato e motivato di mezzo proprio, di
riconoscere un rimborso parametrato ad un quinto del prezzo di un litro di
benzina moltiplicato per i chilometri percorsi”.
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