Il Parere del Consiglio di Stato sul DPCM in materia di unioni civili
Cons. di Stato, Sez. Cons. Atti
Normativi, 21 luglio 2016, n. 1695/2015 (adunanza del 15 luglio 2016, n.
1352/2015), Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Disposizioni transitorie
necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile ai sensi
dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.”.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione, prot. n. 7105,
in data 8 luglio 2016, con la quale il Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha chiesto il parere del
Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele
Carlotti;
PREMESSO:
1.) Con nota, prot. n. 7105, dell’8 luglio 2016, il
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (DAGL) ha trasmesso a questo Consiglio lo schema di
decreto in oggetto. Con tale decreto è data attuazione al comma 34
dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (d’ora in poi anche: legge),
là dove si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall’entrata
in vigore della legge, ossia entro il 5 luglio 2016, siano stabilite le
disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio
dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi
previsti nel citato comma 28, lettera a).
2.) Insieme al testo dell’articolato il DAGL ha successivamente
inviato anche la relazione ministeriale, la relazione sull’analisi di impatto
della regolamentazione (AIR) e la relazione tecnico-normativa (ATN).
3.) Lo schema si compone di 10 articoli, il cui contenuto è di
seguito illustrato.
L'articolo 1 (Richiesta di costituzione dell’unione civile)
disciplina la fase della presentazione delle richieste delle parti
all'ufficiale dello stato civile.
Il comma 1 stabilisce che, al fine di costituire un'unione
civile ai sensi della legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno
congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile.
Il comma 2 specifica che nella richiesta, per ciascuna parte,
devono essere dichiarati: il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita,
la cittadinanza, il luogo di residenza e l'insussistenza delle cause impeditive
alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.
Il comma 3 stabilisce che l'ufficiale dello stato civile,
verificati i presupposti di cui al comma 1, redige immediatamente processo
verbale della richiesta, e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita,
dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sé in una data, indicata
dalle parti, immediatamente successiva al termine di cui all'articolo 2, per
rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione.
Il comma 4 prevede che se una delle parti, per infermità o
altro comprovato impedimento, sia nell'impossibilità di recarsi alla casa
comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte
impedita e riceve la richiesta, ivi presentata congiuntamente da entrambe le
parti.
L'articolo 2 (Verifiche) disciplina le verifiche che
l'ufficio dello stato civile deve compiere a seguito del ricevimento della
richiesta disciplinata nell'articolo 1.
Il comma 1 prescrive che, entro quindici giorni dalla
presentazione della richiesta, l'ufficiale verifichi l'esattezza delle
dichiarazioni rese nella stessa e possa acquisire d'ufficio eventuali documenti
che ritenga necessari per provare l'inesistenza delle cause impeditive.
Il comma 2 stabilisce che, ai fini di cui al comma 1,
l'ufficiale adotti ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria e
che possa chiedere la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete nonché
l'esibizione di documenti.
Il comma 3 dispone che, se sia accertata l'insussistenza dei
presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva, l'ufficiale ne dia a
ciascuna delle parti immediata comunicazione.
L'articolo 3 (Costituzione dell’unione e registrazione degli
atti nell’archivio dello stato civile) disciplina la costituzione
dell'unione e la registrazione dei relativi atti nell'archivio dello stato
civile, adempimento cui l'ufficiale è chiamato a provvedere in virtù
dell'articolo 1, comma 3, della legge.
Il comma 1 stabilisce che le parti, nel giorno indicato
nell'invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due
testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata
presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile,
confermando l'assenza di cause impeditive della costituzione dell'unione.
Il comma 2 prescrive che l'ufficiale, ricevuta tale
dichiarazione, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1
della legge, relativi ai diritti e ai doveri che le parti assumono con la
costituzione dell'unione civile rediga apposito processo verbale, sottoscritto
unitamente alle parti e ai testimoni, allegando il verbale della richiesta.
Il comma 3 prevede che la registrazione degli atti dell'unione
civile, costituita ai sensi del comma precedente, sia eseguita mediante
iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili di cui all'art. 9,
ferme restando le successive annotazioni negli atti di nascita. Nel comma in
esame è altresì prescritto che, al fine dell'annotazione, l'ufficiale che ha
redatto il verbale lo trasmetta immediatamente al comune di nascita di ciascuna
delle parti, conservandone l'originale nei propri archivi, unitamente al
verbale della richiesta.
Il comma 4 prevede che nella dichiarazione costitutiva
dell'unione le parti possano rendere la dichiarazione di scelta del regime
patrimoniale della separazione dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 13,
della legge.
Il comma 5 equipara a rinuncia la mancata comparizione, senza
giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato
nell'invito, e stabilisce che di tale mancanza l'ufficiale rediga processo
verbale, sottoscritto anche dalla parte e dai testimoni ove presenti,
archiviandolo unitamente al verbale nel registro provvisorio.
Il comma 6 dispone che se una delle parti, per infermità o per
altro comprovato impedimento, sia nell'impossibilità di recarsi alla casa
comunale, l'ufficiale debba trasferirsi nel luogo in cui si trovi la parte
impedita e, alla presenza di quattro testimoni, ivi riceva la dichiarazione
costitutiva dell’unione.
Il comma 7, infine, prevede che nel caso di imminente pericolo
di vita di una delle parti, l'ufficiale dello stato civile riceva la
dichiarazione costitutiva anche in assenza di richiesta, previo giuramento
delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione
dell'unione e sull'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 1, comma 4,
della legge.
L'articolo 4 (Scelta del cognome comune) disciplina la
scelta del cognome comune, prevista dall'articolo 1, comma 10, della legge.
Il comma 1 prevede che le parti, nella dichiarazione
costitutiva dell'unione, possano indicare il cognome comune che abbiano stabilito
di assumere per l'intera durata dell'unione ai sensi del summenzionato comma
10, lasciando alla parte il cui cognome non sia stato assunto come cognome
comune di anteporre o posporre a quest'ultimo il proprio cognome.
Il comma 2 dispone che a seguito di tale dichiarazione i
competenti uffici procedano all'annotazione nell'atto di nascita ed
all'aggiornamento della scheda anagrafica.
L'articolo 5 (Unione costituita a seguito della
rettificazione di sesso di uno dei coniugi) disciplina l'unione civile che,
ai sensi dell'articolo 1, comma 27, della legge, si costituisce automaticamente
tra i coniugi i quali, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro,
abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non farne
cessare gli effetti civili.
Il comma 1 prevede che i coniugi che, a seguito della predetta
rettificazione di sesso, non intendano sciogliere il matrimonio o farne cessare
gli effetti civili, rendano personalmente apposita dichiarazione congiunta
all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto
l'atto di matrimonio.
Il comma 2 fa espresso rinvio all'applicazione della procedura
per l'eventuale scelta del cognome comune introdotta nell'articolo 4.
Il comma 3 stabilisce che gli atti dell'unione civile siano
annotati nell'atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.
L'articolo 6 (Scioglimento dell’unione civile per accordo
tra le parti) disciplina lo scioglimento dell'unione civile per accordo
delle parti ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge.
Il comma 1 stabilisce che per l'accordo di scioglimento è
competente l'ufficiale del comune di residenza di una delle parti o del comune
presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell'unione
civile. È previsto inoltre che l'accordo sia iscritto nel registro provvisorio
delle unioni civili e annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a
cura dei competenti uffici.
Secondo il comma 2, l'accordo seguito alla convenzione di
negoziazione assistita, conclusa ai sensi dell'art. 6 decreto-legge n.
132/2014, viene annotato nel registro provvisorio delle unioni civili, oltre
che negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti
uffici.
Il comma 3 prevede che, ove lo scioglimento abbia ad oggetto
l'unione costituita con le modalità di cui al precedente articolo 5 (per
rettificazione di sesso di uno dei coniugi), lo scioglimento sia annotato anche
nell'atto di matrimonio delle parti.
Infine, il comma 4 stabilisce che, per l'istituto dello scioglimento
previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge, si applicano le disposizioni,
contenute nello stesso articolo, che individuano l'ufficiale di stato civile
competente a ricevere le dichiarazioni e gli adempimenti a cui esso è
conseguentemente tenuto.
L'articolo 7 (Documento attestante la costituzione
dell’unione) riguarda il documento attestante la costituzione dell'unione,
atto "certificativo" dell'unione, disciplinato nell'articolo 1, comma
9, della legge che ne indica anche il contenuto: dati anagrafici delle parti,
regime patrimoniale, residenza, dati anagrafici e residenza dei testimoni.
Il comma 2 prevede che, a richiesta dell'interessato, negli
atti e nei documenti riportanti l'indicazione dello stato civile, sia indicata
la dicitura "unito civilmente" o "unita civilmente". Il
rilascio del documento spetta all'ufficiale dello stato civile.
L'articolo 8 (Trascrizioni e nulla osta) disciplina le
trascrizioni e il nulla osta all'unione civile presentato dallo straniero.
Il comma 1 stabilisce che sono trascritte negli archivi dello
stato civile le unioni civili costituite all'estero secondo la legge italiana
davanti al capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di
una delle due parti.
Il comma 2 prevede che lo straniero che vuole costituire in
Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile, nella
richiesta di cui all'articolo 1, anche una dichiarazione dell'autorità
competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è
sottoposto, nulla osta all'unione civile.
Con riferimento alla trascrivibilità nel registro provvisorio
di cui all'articolo 9 degli atti di matrimonio e di unione civile tra persone
dello stesso sesso formati all'estero davanti alle competenti autorità
straniere, il comma 3 fissa il principio secondo cui, nelle more dell’adozione
dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 28, lettera a), della
legge, l'autorità consolare trasmetta, ai fini della trascrizione, tali atti
secondo quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2,
comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127).
L'articolo 9 (Registro provvisorio delle unioni civili e
formule) riguarda le formule e l'istituzione del registro provvisorio delle
unioni civili.
Il comma 1 dispone l’istituzione presso ciascun comune il
registro provvisorio delle unioni civili.
Il comma 2 prevede che i fogli che costituiscono il registro
siano redatti secondo le apposite formule da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da adottare entro il termine di cinque
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui allo schema in
esame.
L'articolo 10 (Disposizioni finali) al comma 1
stabilisce che le disposizioni del provvedimento si applichino fino all'entrata
in vigore dei decreti legislativi previsti nell'articolo 1, comma 28, della
legge n. 76 del 2016.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
CONSIDERATO:
A) Il fondamento costituzionale del nuovo istituto. La
questione dell’”obiezione di coscienza”. La natura transitoria della disciplina
recata dal decreto di cui allo schema in oggetto.
4.) Con la legge 11 maggio 2016 n. 76, recante la “Regolamentazione
delle unioni civili dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, il
Parlamento ha regolato l’unione tra persone dello stesso sesso e ha a tal fine
delineato elementi e principi di un nuovo istituto giuridico, appunto l’“unione
civile”.
Il Legislatore ha individuato espressamente il fondamento
costituzionale della legge (articolo 1, comma 1) nel riconoscimento, ai sensi
degli articoli 2 e 3 della Costituzione, del carattere di “specifica
formazione sociale” delle unioni civili di persone omosessuali.
La fonte primaria coerentemente ha disciplinato l’istituto come
distinto, anche nei presupposti costituzionali, dal matrimonio, pur applicandosi
alla coppia omosessuale molti dei diritti e dei doveri che riguardano i
coniugi.
In attesa che, entro la fine del 2016, la decretazione
attuativa, “a regime”, della legge n. 76/2016 sia adottata dal Governo, è stata
prevista l’emanazione, su iniziativa del Ministro dell’interno, di un decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri – sul quale è richiesto il prescritto
parere di questo Consiglio – con cui, nella fase attuale di prima applicazione
della legge, sono dettate alcune disposizioni attuative con il circoscritto
fine di consentire l’immediata operatività dei registri delle unioni civili,
onde così corrispondere alle richieste presentate ai Comuni dalle coppie
omosessuali per l’applicazione ad esse del nuovo istituto.
L’esame del Consiglio di Stato sul decreto inviato per il
parere è volto, com’è evidente, a verificare se le disposizioni della norma
primaria siano ben attuate, senza che, ovviamente, il precetto normativo
regolamentare possa introdurre materie nuove o diversamente configurate
rispetto a quanto la legge stabilisce.
Una seconda questione di carattere generale, che attiene ai
doveri di adempimento da parte dei Comuni in ordine alle richieste formulate
dalle coppie omosessuali aventi diritto, riguarda la possibilità stessa, evocata
di recente da alcuni sindaci, di una “obiezione di coscienza” motivabile con il
rifiuto, in base a convinzioni culturali, religiose o morali, di concorrere –
appunto, nella qualità di sindaco – a rendere operativo l’istituto della unione
civile tra persone dello stesso sesso.
Ritiene il Consiglio di Stato che il rilievo giuridico di una
“questione di coscienza” - affinché soggetti pubblici o privati si sottraggano
legittimamente ad adempimenti cui per legge sono tenuti - può derivare soltanto
dal riconoscimento che di tale questione faccia una norma, sicché detto
rilievo, che esime dall’adempimento di un dovere, non può derivare da una
“auto-qualificazione” effettuata da chi sia tenuto, in forza di una legge, a un
determinato comportamento.
Il primato della “coscienza individuale” rispetto al dovere di
osservanza di prescrizioni normative è stato affermato – pur in assenza di
riconoscimento con legge – nei casi estremi di rifiuto di ottemperare a leggi
manifestamente lesive di principi assoluti e non negoziabili (si pensi alla
tragica esperienza delle leggi razziali). In un sistema costituzionale e
democratico, tuttavia, è lo stesso ordinamento che deve indicare come e in
quali termini la “coscienza individuale” possa consentire di non rispettare un
precetto vincolante per legge.
Allorquando il Legislatore ha contemplato (si pensi
all’obiezione di coscienza in materia di aborto o di sperimentazione animale)
l’apprezzamento della possibilità, caso per caso, di sottrarsi ad un compito
cui si è tenuti (ad esempio, l’interruzione anticipata di gravidanza), tale
apprezzamento è stato effettuato con previsione generale e astratta, di cui il
soggetto “obiettore” chiede l’applicazione.
Nel caso della legge n. 76/2016 una previsione del genere non è
stata introdotta; e, anzi, dai lavori parlamentari risulta che un emendamento
volto ad introdurre per i sindaci l’”obiezione di coscienza” sulla costituzione
di una unione civile è stato respinto dal Parlamento, che ha così fatto
constare la sua volontà contraria, non aggirabile in alcun modo nella fase di
attuazione della legge.
Del resto, quanto al riferimento alla “coscienza individuale”
adombrato per invocare la possibilità di “obiezione”, osserva il Consiglio di
Stato che la legge, e correttamente il decreto attuativo oggi in esame, pone
gli adempimenti a carico dell’“ufficiale di stato civile”, e cioè di un
pubblico ufficiale, che ben può essere diverso dalla persona del sindaco.
In tal modo il Legislatore ha affermato che detti adempimenti,
trattandosi di disciplina dello stato civile, costituiscono un dovere civico e,
al tempo stesso, ha posto tale dovere a carico di una ampia categoria di
soggetti – quella degli ufficiali di stato civile – proprio per tener conto
che, tra questi, vi possa essere chi affermi un “impedimento di coscienza”, in
modo che altro ufficiale di stato civile possa compiere gli atti stabiliti
nell’interesse della coppia richiedente.
Del resto, è prassi ampiamente consolidata già per i matrimoni
che le funzioni dell’ufficiale di stato civile possano essere svolte da persona
a ciò delegata dal sindaco, ad esempio tra i componenti del consiglio comunale,
sicché il problema della “coscienza individuale” del singolo ufficiale di stato
civile, ai fini degli adempimenti richiesti dalla legge n. 76/2016, può
agevolmente risolversi senza porre in discussione - il che la legge non
consentirebbe in alcun caso – il diritto fondamentale e assoluto della coppia
omosessuale a costituirsi in unione civile.
5.) Altra questione di carattere generale attiene alla natura
transitoria della fonte della disciplina in esame. Al riguardo osserva il
Consiglio di Stato che l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri per l’istituzione del registro dello stato civile può
giustificarsi soltanto nella prospettiva, che il Legislatore ha considerato, di
una immediata applicabilità di un nuovo istituto che tocca materia di estrema
sensibilità e di rilevanza anche costituzionale.
In tale quadro, si comprende anche la scelta di rinviare le “apposite
formule di rito” ad un decreto ministeriale, anziché inserirle come
allegato allo schema di decreto in esame.
Il Governo dovrà con i decreti delegati di cui all’articolo 1,
comma 28, della legge adottare scelte definitive e organiche, rivedendo,
integrando e, ove necessario, correggendo le previsioni stabilite per la fase
transitoria. Seppure, quindi, il futuro decreto disciplinerà – ma soltanto per
garantire l’avvio del nuovo istituto dello stato civile – materie che il
suddetto articolo 1, comma 28, lettera a), individua come oggetto di una
legislazione delegata, nondimeno tale anticipazione in via transitoria si regge
su un’autonoma giustificazione anche funzionale e non può pregiudicare
l’assetto definitivo delle scelte da definirsi con i decreti delegati.
Dalle superiori considerazioni discende, al contempo,
l’esigenza che il Legislatore delegato si adoperi per un tempestivo esercizio
della delega contenuta nel comma 28 della legge, dal momento che dalla
(scongiurata) mancata adozione di una disciplina a regime non potrebbe
scaturire, per le ragioni sopra accennate, l’effetto di una sopravvivenza delle
norme recate dal decreto di cui allo schema in esame; dette norme regolamentari
infatti, come già precisato, sono, per volontà legislativa, connotate da
un’intrinseca e insuperabile provvisorietà che preclude – almeno in assenza di
altri eventuali, futuri interventi normativi di rango primario - la stessa
concepibilità di una loro ultrattività dopo la data del 5 dicembre 2016
(termine ultimo, fissato dal comma 28 dell’articolo 1 della legge, per
l’esercizio della delega). In altri termini, la fonte regolamentare,
attualmente idonea in considerazione della sua provvisorietà, non potrebbe
considerarsi più tale ove destinata a rimanere, in un prossimo futuro, l’unica
disciplina dell’istituto.
B) Il quadro giuridico di riferimento.
6.) Muovendo da tali considerazioni di carattere generale, la Sezione ritiene che, per
un corretto vaglio dello schema in oggetto, occorra, nei limiti di quanto
rileva per il presente parere, dedicare ulteriori, brevi cenni alla legge 20
maggio 2016, n. 76, in vigore dal 5 giugno 2016.
7.) Dal punto di vista delle politiche normative, con
l’istituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, il
Legislatore italiano ha dato risposta alle esigenze di realizzazione
esistenziale e relazionale di molti cittadini, consentendo loro di ricondurre a
un rapporto giuridicamente regolato dallo Stato il desiderio di vivere
liberamente una condizione di coppia (Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138) nell’ambito
di una comunione di vita, presidiata dal riconoscimento dei connessi,
essenziali diritti in materia di regime patrimoniale, di alimenti e di
successioni e dei correlati doveri di assistenza reciproca e di solidarietà.
8.) Sul piano più strettamente giuridico, va nuovamente
ricordato che la legge, all'articolo 1, comma 28, ha delegato il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della legge delle disposizioni
dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto
internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione
civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie
formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero
matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario
coordinamento con la legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti
aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
I decreti legislativi dovranno essere emanati entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge (ovvero entro il 5 dicembre 2016), su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno, il Ministro del lavoro e il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
C) Lo scopo dello schema di decreto.
9.) Sennonché, nell’evidente consapevolezza dell’esigenza di
dare celere attuazione a una così rilevante modifica dell’ordinamento, il
Legislatore, come sopra accennato, ha inserito nel corpo dell’articolo 1 anche
un comma 34, dal seguente tenore: “Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio
dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi
previsti nel citato comma 28, lettera a).”. Tale comma ha acquistato
efficacia, per effetto di quanto disposto dal successivo comma 35, il giorno
stesso dell’entrata in vigore della legge, cioè dal 5 giugno 2016.
10.) Risulta chiara la ratio della previsione contenuta
nel ridetto comma 34. Il decreto, il cui schema è ora sottoposto al vaglio di
questo Consiglio, ha la finalità di introdurre - nelle more dell’approvazione e
della futura entrata in vigore dei decreti legislativi contemplati dal comma 28
e destinati a disciplinare in modo completo le unioni civili tra persone dello
stesso sesso - una normativa, di rango secondario, più circoscritta e di
carattere transitorio, necessaria ad assicurare l’immediato adeguamento della disciplina
degli archivi dello stato civile alla sopravvenienza normativa della quale si è
dato conto. Diversamente, rimarrebbe priva di concreta effettività e di
concreta fruibilità l’attuale vigenza del nuovo istituto.
Lo scopo del decreto è, dunque, quello di consentire lo
svolgimento del procedimento di costituzione dell'unione e altresì di
permettere la certificazione di quest’ultima, affinché i cittadini interessati
possano da subito invocare la tutela dei diritti loro riconosciuti ed esser
allo stesso tempo chiamati al rispetto dei correlati doveri.
In ogni caso le soluzioni normative contenute nel decreto,
stante la descritta temporaneità della disciplina “ponte”, non debbono né
possono essere considerate irreversibili, essendo le stesse suscettibili di
ripensamento e di miglioramento in occasione dell’attuazione della delega e ciò
anche grazie all’esperienza applicativa che seguirà all’entrata in vigore del
decreto di cui allo schema in oggetto.
D) L’incompletezza dello schema di decreto. Ragioni e rimedi.
Il ruolo dell’interpretazione ministeriale e dell’attività consultiva del
Consiglio di Stato.
11.) La prospettiva della transitorietà dell’intervento
regolamentare e l’esigenza di una rapida attuazione dell’istituto delle unioni
civili, volute dallo stesso Legislatore, giustificano l’incompletezza di molte
previsioni dello schema in esame, proiettato verso il fine dell’immediata
operatività. Di tale aspetto regolatorio la Sezione deve necessariamente tener conto e
condivide del pari, con riferimento all’individuazione del perimetro assegnato
al provvedimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la scelta di
focalizzare le nuove regole esclusivamente sulla disciplina della tenuta degli
archivi, come peraltro stabilito, a livello primario, dal Legislatore.
Non ignora tuttavia la Sezione che siffatta incompletezza possa dar
luogo a plurimi dubbi applicativi. A tali perplessità potrà, peraltro, porsi
rimedio in prima battuta attraverso il ricorso a una attenta, approfondita ed
equilibrata attività interpretativa delle Autorità amministrative statali,
nonché di questo Consiglio in sede consultiva (ove sollecitato in tal senso
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dagli altri Ministri
interessati); in seconda battuta non può poi escludersi che, là dove non arrivi
l’esegesi, il decreto in esame – pur nelle more dell’entrata in vigore dei
decreti delegati (ma non oltre tale data) – possa essere modificato e
integrato, sempre nel rispetto dell’alveo disciplinare delineato dal
Legislatore, come sopra precisato.
E) L’individuazione della fonte di rango secondario.
12.) Nel preambolo del provvedimento è espressamente richiamato
l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal modo la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha qualificato l’emanando decreto come regolamento
ministeriale. La Sezione
reputa corretta tale qualificazione, considerato che a) la legge ha
espressamente attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il relativo
potere, e b) lo schema di decreto contiene disposizioni innovative
dell’ordinamento giuridico e provviste di rilevanza esterna. Sebbene il comma
34 taccia sulla natura del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
non v’è dubbio, tuttavia, che detto decreto debba veicolare un regolamento,
atteso che l’oggetto delle sue disposizioni è rappresentato dalla tenuta dei
registri dello stato civile. Va difatti ricordato che la disciplina di tali
registri, con la quale interferiscono le nuove disposizioni qui scrutinate, è
attualmente contenuta nel succitato decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, ossia in un regolamento governativo riconducibile alla
previsione di cui al sunnominato articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.
La circostanza non è priva di rilievo, dal momento che eventuali previsioni
dello schema di decreto in oggetto, che non trovino una diretta copertura nei
richiamati commi 28 e 34 della legge, dovranno essere sottoposte a una verifica
di compatibilità con le norme regolamentari del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 396/2000 e ciò perché l’articolo 17, comma 3, della legge
n. 400/1988 stabilisce che i regolamenti ministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Il profilo testé
enunciato verrà approfondito infra con riferimento all’esame
dell’articolo 9 dello schema di decreto.
F) Il parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
13.) Non risulta che sullo schema di decreto sia stato
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, come
invece sarebbe stato necessario a norma dell’articolo 154, comma 4, del D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in
base al quale il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari
e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dal presente codice. Non a caso tale parere fu richiesto in occasione della
predisposizione del succitato decreto del Presidente della Repubblica n.
396/2000. Non è controvertibile, invero, che le attività disciplinate dallo
schema di decreto implichino il trattamento di dati personali.
Non ritiene tuttavia la Sezione che tale omissione possa comportare
alcuna futura illegittimità dell’emanando decreto. A tale conclusione si
perviene in forza della considerazione della ricordata urgenza della
introduzione di una disciplina transitoria, ben evidenziata dallo stesso
Legislatore con la configurazione di un meccanismo di doppio intervento
normativo, dapprima con un provvedimento “ponte” da adottare in tempi brevi e
successivamente attraverso l’esercizio di una delega legislativa. I previsti,
ristretti tempi di adozione del decreto sono infatti incompatibili con le
scansioni procedimentali indicate dal comma 5 del sunnominato articolo 154 del
Codice sulla privacy né l’articolo 1 della legge prescrive termini più brevi
per la richiesta di parere. Deve, pertanto, ritenersi che il decreto, di cui
allo schema in esame, possa essere emanato anche in assenza di parere
preventivo, potendosi rinvenirsi nel comma 34 della legge una deroga implicita
all’obbligo della richiesta del parere in questione. Nondimeno è opinione della
Sezione che sia comunque opportuno richiedere il parere del Garante, se del
caso, anche successivamente all’entrata in vigore dell’emanando decreto. Delle
eventuali criticità segnalate dal Garante la Presidenza del
Consiglio dei Ministri potrà tener conto in sede di esercizio della delega di
cui al ridetto comma 28, stante la natura anche correttiva di detti decreti.
G) Lo schema del procedimento di costituzione delle unioni
civili.
14.) Sotto il profilo strutturale il procedimento di
costituzione delle unioni civili, per come delineato nello schema di decreto,
si articola nelle seguenti fasi: a) presentazione delle richieste di
costituzione dell'unione civile; b) verifiche dell'ufficio; c) dichiarazione
costitutiva dell'unione civile; d) registrazione. Alla disciplina di ognuna di
queste fasi sono dedicate le previsioni degli articoli del regolamento.
H) L’esame dei singoli articoli.
15.) Sull’articolo 1 dello schema di decreto la Sezione non ha nulla da
rilevare, fatta eccezione per la previsione al comma 1 della possibilità di
presentare la richiesta, da parte delle persone intenzionate a unirsi
civilmente, “all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta”.
Nei termini riferiti il tenore della disposizione legittima gli interessati a
indirizzare la richiesta all’ufficiale dello stato civile di qualunque comune
italiano. La previsione, così interpretata, non presenta alcun profilo di
illegittimità e, anzi, si presenta ragionevole e opportuna e costituisce un
coerente sviluppo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, della legge;
essa, tuttavia, richiederebbe di essere meglio precisata con riferimento agli
adempimenti gravanti sugli ufficiali dello stato civile (nel caso in cui siano
scelti comuni diversi da quelli di residenza di uno o di entrambi i
dichiaranti) e posta in coordinamento con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 396/2000. La
Sezione si limita, pertanto, a richiamare l’attenzione sul
punto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rimettendo alla stessa
Presidenza la scelta regolatoria più opportuna.
16.) Sull’articolo 2 dello schema di decreto la Sezione non ha nulla da
rilevare.
17.) Sull’articolo 3 dello schema di decreto si osserva che il
comma 6 non è conforme al dettato legislativo nella parte in cui prescrive la
presenza di quattro testimoni nell’ipotesi in cui l’ufficiale dello stato
civile debba ricevere la dichiarazione costitutiva dell’unione civile nel luogo
ove si trovi la persona impedita a recarsi presso la casa comunale per
infermità o per altro comprovato impedimento. Sebbene, infatti, si sia inteso
in questo modo replicare in sede regolamentare quanto previsto dall’articolo
110 del codice civile, va nondimeno osservato che il numero dei testimoni che
devono presenziare alla dichiarazione in questione è espressamente stabilito
dal comma 2 dell’articolo 1 della legge; tale comma indica la necessità di soli
due testimoni né la legge contiene rinvii al suddetto articolo 110 del codice
civile e nemmeno contempla deroghe per casi particolari. La previsione della
presenza di quattro testimoni, al ricorrere dell’ipotesi descritta nel comma in
esame, si risolve dunque in un aggravamento per le parti (e per le
amministrazioni comunali) che non poggia su un solido aggancio normativo e che,
soprattutto, non trova un giustificato bilanciamento nell’esigenza di
rafforzare la solennità delle dichiarazioni costitutive ricevute dall’ufficiale
dello stato civile al di fuori della casa comunale.
18.) Sull’articolo 4 dello schema di decreto la Sezione non ha nulla da
rilevare.
19.) Nelle more dell’adozione dei decreti delegati di cui al
comma 28 dell’articolo 1 della legge, l’articolo 5 dello schema di decreto, nel
dare attuazione al comma 27 del ridetto articolo 1, precisa gli aspetti
operativi di una opportuna scelta legislativa di dare risposta ad esigenze di
riconoscimento dei rapporti di coppia giuridicamente regolati allorquando uno
dei due coniugi decida di cambiare sesso. Correttamente nella relazione si
richiama la sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170, con la
quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni
processuali in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, a norma
dell’articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 "…
nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione
dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento
del matrimonio o la cessazione degli effetti civili ..., consenta, comunque,
ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia
giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i
diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal
legislatore". Sennonché, onde rendere la previsione normativa di rango
secondario pienamente allineata al decisum del Giudice delle leggi e
anche nella prospettiva di un’interpretazione costituzionalmente orientata del
dato positivo di rango primario, la
Sezione suggerisce una riformulazione del comma 1
dell’articolo 5 nei seguenti termini: “I coniugi che, a seguito della
rettificazione di sesso di uno di loro, intendano avvalersi di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 27, della legge, rendono personalmente apposita
dichiarazione congiunta all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale
fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.”.
20.) L’articolo 6 disciplina, come riferito, i casi di
scioglimento dell’unione civile per accordo delle parti. La Sezione, al riguardo,
osserva che la disposizione si presenta legittimata da una necessità logica,
ancor prima che giuridica, discendente dalla considerazione che, anche nel
breve arco temporale occorrente per l’adozione dei decreti delegati, potrebbero
costituirsi e sciogliersi unioni civili; sicché sussiste l’esigenza - non
foss’altro per l’esistenza della causa impeditiva di cui all’articolo 1, comma
4, della legge – di registrare anche gli scioglimenti delle unioni civili. Al
contempo la Sezione
non può non osservare che l’articolo in esame reca una previsione che rivela
una intrinseca proiezione di durata e che si pone al limite della compatibilità
con la natura transitoria della fonte regolamentare; ciò in ragione della
previsione, nei commi 1 e 2, del richiamo di istituti, non strettamente
riconducibili all’ambito dell’intervento normativo secondario perimetrato dal
comma 34, se non per l’appunto in considerazione delle esigenze di una garanzia
dell’immediata operatività delle unioni civili. La Sezione, nel valutare
positivamente la disposizione, deve nondimeno tornare a ribadire l’importanza,
tanto più in relazione ad articoli come quello in esame, di un tempestivo
esercizio della delega.
21.) Sull’articolo 7 dello schema di decreto la Sezione non ha nulla da
rilevare.
22.) In ordine all’articolo 8 dello schema di decreto va
osservato che il comma 1, che impone la trascrivibilità negli archivi dello
stato civile delle unioni civili costituite all’estero, consente di superare
l’indirizzo giurisprudenziale contrario a tale possibilità, formatosi in epoca
anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76/2016 (tra le altre pronunce
si ricordano Corte di cassazione, sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184 e Cons. Stato,
sez. III, n. 4899 del 26 ottobre 2015).
La relazione ministeriale afferma poi che il comma 2
dell’articolo 8 è stato redatto sul modello dell'articolo 116, comma primo, del
codice civile e che la disposizione – in attesa della riforma in parte qua
del sistema italiano di diritto internazionale privato affidata ai decreti
delegati di cui al più volte richiamato comma 28 dell’articolo 1 della legge –
è ispirata al principio di non discriminazione degli stranieri e dei loro partner.
L’affermazione è sicuramente condivisibile a condizione che la dichiarazione,
resa dall’autorità competente dello Stato di appartenenza, di nulla osta
all’unione civile, che lo straniero deve presentare all’ufficiale dello stato
civile qualora intenda costituire in Italia un'unione civile, non venga
interpretata nel senso di includere nelle “leggi cui è sottoposto” lo
straniero medesimo anche quelle eventuali disposizioni dell’ordinamento dello
Stato di appartenenza che vietino le unioni civili tra persone dello stesso
sesso. Difatti il diritto di costituire un’unione civile tra persone dello
stesso sesso, in forza dell’entrata in vigore della legge, è divenuta una norma
di ordine pubblico e, dunque, prevale, secondo l’articolo 16 della legge 31
maggio 1995, n. 218 sulle eventuali differenti previsioni di ordinamenti
stranieri.
In ogni caso il comma 2 non travalica i limiti oggettivi
fissati dal comma 34 dell’articolo 1 della legge, dal momento che esso reca una
previsione meramente amministrativa che non modifica le regole vigenti in
materia di diritto internazionale privato, regole la cui modifica - al fine del
necessario adattamento delle stesse al nuovo istituto delle unioni civili – è riservata,
come ricordato, ai decreti delegati, a norma della lettera b) del comma 28
dell’articolo 1 della legge.
Sarebbe, infine, opportuno un adeguamento della regola dettata
dal comma 2 al caso degli apolidi.
Condivisibile e legittima è anche la previsione, contenuta nel
comma 3, della trasmissione all’autorità consolare, ai fini della trascrizione
nel registro provvisorio delle unioni civili, degli atti di matrimonio o di
unione civile tra persone dello stesso sesso, onde soddisfare l'interesse
pubblico ad acquisire nei registri italiani i suddetti atti di stato civile
contratti all'estero e ciò anche allo scopo di rendere certo, di fronte alla
legge italiana, lo stato civile delle persone interessate. Anche in questo caso
non si tratta di un intervento modificativo delle norme di conflitto contenute
nella citata legge n. 218/1995, ma dell’introduzione di un mero adempimento
amministrativo, con finalità di rilevazione e di certificazione, allo scopo di
accrescere la certezza del diritto sugli status personali. Si intende,
ovviamente, come sembra doversi dedurre dal senso complessivo della previsione,
che la trasmissione debba essere riferita agli atti di matrimoni o di unioni
civili, formati all’estero, tra persone dello stesso sesso di cui almeno una sia
cittadina italiana o comunque abbia un altro stabile collegamento
amministrativo con la
Repubblica Italiana.
23.) Presenta due specifiche criticità, segnalate anche nella
relazione ministeriale, l’articolo 9 della legge. Come sopra riferito, il comma
1 dispone l’istituzione presso ciascun comune del registro provvisorio dello
stato civile e che i fogli costituenti il registro siano redatti secondo le
formule da approvare con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000,
adottato entro il termine di cinque giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto, di cui allo schema in esame.
La prima criticità concerne la stessa istituzione del registro
delle unioni civili, espressamente definito “provvisorio” (atteso che la
disciplina definitiva sarà dettata, in futuro, dai decreti delegati). Al
riguardo nella relazione si osserva che gli attuali quattro registri dello
stato civile (nascita, matrimonio, cittadinanza, morte) sono previsti da norme
di rango primario (id est, il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238) e
che, tuttavia, manca, nella legge, una disposizione espressa istitutiva del
registro delle unioni civili (ancorché prevista nell'originario disegno di
legge). La Presidenza
del Consiglio dei Ministri osserva, però, che l’istituzione del registro
risulta comunque coerente con la delegificazione dell'ordinamento dello stato
civile avviata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
La Sezione
reputa che l’istituzione di un registro, sia pur provvisorio, delle unioni
civili costituisca, sul piano amministrativo, un adempimento indispensabile per
consentire l’operatività della riforma. Sennonché non è convincente il mero
richiamo alla delegificazione realizzata con la legge n. 127/1997 quale argomento
idoneo a giustificare l’istituzione di un nuovo registro dello stato civile. La
delegificazione attuata con il già ricordato decreto n. 396/2000 fu invero resa
possibile dall’esistenza di una previsione normativa recata dall’articolo 2,
comma 12, della legge n. 127/1997.
La rilevata debolezza dell’argomento spiegato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri a sostegno della previsione del comma 1
dell’articolo 9 non conduce però alla conclusione dell’illegittimità del comma
in parola. La Sezione
ritiene infatti che tale istituzione trovi copertura normativa, sebbene
implicita, in una fonte di rango primario, rappresentata dal comma 3
dell’articolo 1 della legge, là dove si stabilisce che l’ufficiale dello stato
civile “provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone
dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile”. Orbene la Sezione ritiene che non si
compia alcuna forzatura dell’esegesi legislativa nell’interpretare il
riferimento all’obbligo di registrazione (che si tratti di un obbligo è
circostanza resa palese dall’uso del verbo “provvedere” all’indicativo
presente), gravante sull’ufficiale dello stato civile, come un’implicita
istituzione di un registro dello stato civile da parte della stessa previsione
ora richiamata. Premesso infatti che ogni ermeneutica normativa deve
primariamente rispondere a un criterio di ragionevolezza, è del tutto evidente
che, diversamente opinando, risulterebbe impossibile per gli ufficiali dello
stato civile prestare osservanza al dato positivo o, quanto meno, sarebbe
impossibile l’adempimento fino all’entrata in vigore dei decreti delegati (che
un registro delle unioni civili dovrebbero istituire). Un’interpretazione del
genere però sarebbe in frontale contrasto con la illustrata ratio che
sorregge il comma 34 dell’articolo 1 della legge, mirante, come già chiarito, a
realizzare l’obiettivo di una subitanea operatività del nuovo istituto.
La seconda criticità dell’articolo 9 concerne la previsione
dettata dal comma 2. Sul punto, nella relazione, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha osservato che, ai sensi dell’articolo 12 del decreto
n. 396/2000, gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule
stabilite con decreto del Ministro dell’interno e che, anche nel caso dello
schema di decreto in esame, non si è inteso derogare a questa previsione,
sebbene, per intuibili ragioni di completezza e contestualità del processo
attuativo della legge nella fase transitoria e al fine di consentire il più
rapido avvio delle attività degli uffici dello stato civile, si sia fissato per
l’adozione del decreto ministeriale in questione un termine breve di cinque
giorni decorrente dall'entrata in vigore dell’emanando decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Nella stessa relazione, però, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha dato atto che, allo scopo di consentire con urgenza
l'esercizio dei diritti fondamentali derivanti dalla legge n. 76/2016, si
potrebbe addivenire, sulla base del disposto del comma 34 della medesima legge,
alla diversa soluzione, sostenuta dai Ministeri della giustizia e degli affari
esteri, della adozione contestuale delle formule provvisorie per la redazione
degli atti di stato civile nello stesso schema di decreto in oggetto.
In via preliminare la Sezione rileva che pure l’individuazione delle
formule è un adempimento essenziale per la costituzione effettiva del registro
provvisorio delle unioni civili.
Per quanto concerne le due soluzioni prospettate, la Sezione reputa che quella
suggerita dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri presenti
l’indubbio vantaggio di consentire la costituzione del registro
contemporaneamente all’entrata in vigore del futuro decreto di cui allo schema
in esame.
L’alternativa patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dà invece luogo a un pur breve differimento della effettiva
istituzione del registro, posto che il termine di cinque giorni per l’adozione
del decreto del Ministero dell’interno decorrerà dalla scadenza del termine di
quindici giorni della vacatio legis. Invero, l’entrata in vigore del
decreto si avrà soltanto dopo il decorso di quindici giorni dalla pubblicazione
del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (sul punto,
v. anche infra, sub §. 24). Nonostante ciò è indubbio che tale soluzione
sia quella legittima, dovendosi rispettare le regole dettate dal regolamento
governativo di cui all’articolo 12 del succitato decreto n. 396/2000.
Ovviamente l’esigenza di un urgente avvio operativo del nuovo
istituto impegna la responsabilità del Ministero dell’interno alla rigorosa
osservanza del termine di cinque giorni per l’adozione del decreto in parola,
quantunque detto termine abbia obiettivamente natura ordinatoria.
Risponderebbe, anzi, a criteri di correntezza amministrativa e di buona amministrazione,
la soluzione di elaborare il decreto del Ministro dell’interno durante il
periodo della vacatio in modo da renderlo efficace in coincidenza con
l’entrata in vigore del decreto di cui allo schema in esame.
Sul versante redazionale va, infine, osservato che la parola “fogli”
deve essere sostituita dalla parola “atti”, in conformità d’altronde a
quanto previsto dal richiamato articolo 12 del decreto n. 396/2000.
24.) La
Sezione non ha rilievi da formulare in ordine all’articolo 10
dello schema di decreto e si limita a prendere atto che, nonostante l’urgenza
del provvedimento, si è mantenuto, come sopra osservato, l’ordinario termine
della vacatio legis. Si ritiene, pertanto, che tale lasso temporale sia
stato opportunamente mantenuto al fine di predisporre tutti gli adempimenti
necessari al migliore avvio della nuova disciplina.
Con riferimento, infine, all’interpretazione applicativa del
comma 1 va necessariamente ribadito quanto sopra osservato sub §. 5, in
merito all’impossibilità giuridica di una sopravvivenza delle norme dettate dal
decreto, di cui allo schema, nel caso di un mancato esercizio della delega di
cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge.
I) Le attività amministrative successive all’entrata in
vigore del decreto.
25.) Così esaurito l’esame giuridico dello schema di decreto, la Sezione non può astenersi
dal considerare che il successo di qualunque intervento normativo non dipende
esclusivamente dalla qualità della regolazione, ma in parte ben più rilevante
dall’attento monitoraggio sulla sua attuazione concreta. In altre parole
qualunque riforma legislativa postula una indispensabile, successiva, accurata
attività amministrativa di valutazione dell’impatto della regolazione.
Calati nel caso di specie, i precedenti rilievi conducono la Sezione a raccomandare
alle Autorità centrali, preposte all’implementazione amministrativa delle norme
del decreto di cui allo schema in esame, di assicurare - accanto ad iniziative
di carattere informativo rivolte agli operatori - un controllo, di natura
collaborativa, sulla corretta osservanza della nuova disciplina, mediante una
continua vigilanza sull’esercizio delle funzioni di stato civile assegnate ai
comuni e agli uffici della rete diplomatica e consolare (in tal senso è il
condivisibile tenore della Sezione 1, lettera D, della relazione AIR),
soprattutto nella fase di prima applicazione del futuro decreto, durante la
quale potrebbero più facilmente manifestarsi incertezze applicative.
P.Q.M.
Con le osservazioni indicate nella suestesa motivazione è il
parere favorevole della Sezione.
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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Gabriele Carlotti
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Franco Frattini
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