Schema DPCM unioni
civili. Il parere del Consiglio di Stato (per singolo articolo)
Cons. di Stato, Sez. Cons. Atti
Normativi, 21 luglio 2016, n. 1695/2015 (adunanza del 15 luglio 2016, n.
1352/2015), Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Disposizioni transitorie
necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile ai sensi
dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.”.
PREMESSE
A) Il fondamento costituzionale del nuovo istituto. La questione
dell’”obiezione di coscienza”. La natura transitoria della disciplina recata
dal decreto di cui allo schema in oggetto.
4.) Con la legge 11 maggio 2016 n. 76, recante la “Regolamentazione
delle unioni civili dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, il
Parlamento ha regolato l’unione tra persone dello stesso sesso e ha a tal fine
delineato elementi e principi di un nuovo istituto giuridico, appunto l’“unione
civile”.
Il Legislatore ha individuato espressamente il fondamento
costituzionale della legge (articolo 1, comma 1) nel riconoscimento, ai sensi
degli articoli 2 e 3 della Costituzione, del carattere di “specifica
formazione sociale” delle unioni civili di persone omosessuali.
La fonte primaria coerentemente ha disciplinato l’istituto come
distinto, anche nei presupposti costituzionali, dal matrimonio, pur
applicandosi alla coppia omosessuale molti dei diritti e dei doveri che
riguardano i coniugi.
In attesa che, entro la fine del 2016, la decretazione
attuativa, “a regime”, della legge n. 76/2016 sia adottata dal Governo, è stata
prevista l’emanazione, su iniziativa del Ministro dell’interno, di un decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri – sul quale è richiesto il prescritto
parere di questo Consiglio – con cui, nella fase attuale di prima applicazione
della legge, sono dettate alcune disposizioni attuative con il circoscritto
fine di consentire l’immediata operatività dei registri delle unioni civili,
onde così corrispondere alle richieste presentate ai Comuni dalle coppie omosessuali
per l’applicazione ad esse del nuovo istituto.
L’esame del Consiglio di Stato sul decreto inviato per il
parere è volto, com’è evidente, a verificare se le disposizioni della norma
primaria siano ben attuate, senza che, ovviamente, il precetto normativo
regolamentare possa introdurre materie nuove o diversamente configurate
rispetto a quanto la legge stabilisce.
Una seconda questione di carattere
generale, che attiene ai doveri di adempimento da parte dei Comuni in ordine
alle richieste formulate dalle coppie omosessuali aventi diritto, riguarda la
possibilità stessa, evocata di recente da alcuni sindaci, di una “obiezione di
coscienza” motivabile con il rifiuto, in base a convinzioni culturali,
religiose o morali, di concorrere – appunto, nella qualità di sindaco – a
rendere operativo l’istituto della unione civile tra persone dello stesso
sesso.
Ritiene il Consiglio di Stato che il
rilievo giuridico di una “questione di coscienza” - affinché soggetti pubblici
o privati si sottraggano legittimamente ad adempimenti cui per legge sono
tenuti - può derivare soltanto dal riconoscimento che di tale questione faccia
una norma, sicché detto rilievo, che esime dall’adempimento di un dovere, non
può derivare da una “auto-qualificazione” effettuata da chi sia tenuto, in
forza di una legge, a un determinato comportamento.
Il primato della “coscienza
individuale” rispetto al dovere di osservanza di prescrizioni normative è stato
affermato – pur in assenza di riconoscimento con legge – nei casi estremi di
rifiuto di ottemperare a leggi manifestamente lesive di principi assoluti e non
negoziabili (si pensi alla tragica esperienza delle leggi razziali). In un
sistema costituzionale e democratico, tuttavia, è lo stesso ordinamento che
deve indicare come e in quali termini la “coscienza individuale” possa
consentire di non rispettare un precetto vincolante per legge.
Allorquando il Legislatore ha
contemplato (si pensi all’obiezione di coscienza in materia di aborto o di
sperimentazione animale) l’apprezzamento della possibilità, caso per caso, di
sottrarsi ad un compito cui si è tenuti (ad esempio, l’interruzione anticipata
di gravidanza), tale apprezzamento è stato effettuato con previsione generale e
astratta, di cui il soggetto “obiettore” chiede l’applicazione.
Nel caso della legge n. 76/2016 una
previsione del genere non è stata introdotta; e, anzi, dai lavori parlamentari
risulta che un emendamento volto ad introdurre per i sindaci l’”obiezione di
coscienza” sulla costituzione di una unione civile è stato respinto dal Parlamento,
che ha così fatto constare la sua volontà contraria, non aggirabile in alcun
modo nella fase di attuazione della legge.
Del resto, quanto al riferimento alla
“coscienza individuale” adombrato per invocare la possibilità di “obiezione”,
osserva il Consiglio di Stato che la legge, e correttamente il decreto
attuativo oggi in esame, pone gli adempimenti a carico dell’“ufficiale di stato
civile”, e cioè di un pubblico ufficiale, che ben può essere diverso dalla
persona del sindaco.
In tal modo il Legislatore ha affermato
che detti adempimenti, trattandosi di disciplina dello stato civile,
costituiscono un dovere civico e, al tempo stesso, ha posto tale dovere a
carico di una ampia categoria di soggetti – quella degli ufficiali di stato
civile – proprio per tener conto che, tra questi, vi possa essere chi affermi
un “impedimento di coscienza”, in modo che altro ufficiale di stato civile
possa compiere gli atti stabiliti nell’interesse della coppia richiedente.
Del resto, è prassi ampiamente
consolidata già per i matrimoni che le funzioni dell’ufficiale di stato civile
possano essere svolte da persona a ciò delegata dal sindaco, ad esempio tra i
componenti del consiglio comunale, sicché il problema della “coscienza
individuale” del singolo ufficiale di stato civile, ai fini degli adempimenti
richiesti dalla legge n. 76/2016, può agevolmente risolversi senza porre in
discussione - il che la legge non consentirebbe in alcun caso – il diritto
fondamentale e assoluto della coppia omosessuale a costituirsi in unione
civile.
5.) Altra questione di carattere generale attiene alla natura
transitoria della fonte della disciplina in esame. Al riguardo osserva il
Consiglio di Stato che l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri per l’istituzione del registro dello stato civile può
giustificarsi soltanto nella prospettiva, che il Legislatore ha considerato, di
una immediata applicabilità di un nuovo istituto che tocca materia di estrema
sensibilità e di rilevanza anche costituzionale.
In tale quadro, si comprende anche la scelta di rinviare le “apposite
formule di rito” ad un decreto ministeriale, anziché inserirle come
allegato allo schema di decreto in esame.
Il Governo dovrà con i decreti delegati di cui all’articolo 1,
comma 28, della legge adottare scelte definitive e organiche, rivedendo,
integrando e, ove necessario, correggendo le previsioni stabilite per la fase
transitoria. Seppure, quindi, il futuro decreto disciplinerà – ma soltanto per
garantire l’avvio del nuovo istituto dello stato civile – materie che il
suddetto articolo 1, comma 28, lettera a), individua come oggetto di una
legislazione delegata, nondimeno tale anticipazione in via transitoria si regge
su un’autonoma giustificazione anche funzionale e non può pregiudicare l’assetto
definitivo delle scelte da definirsi con i decreti delegati.
Dalle superiori considerazioni discende, al contempo,
l’esigenza che il Legislatore delegato si adoperi per un tempestivo esercizio
della delega contenuta nel comma 28 della legge, dal momento che dalla
(scongiurata) mancata adozione di una disciplina a regime non potrebbe
scaturire, per le ragioni sopra accennate, l’effetto di una sopravvivenza delle
norme recate dal decreto di cui allo schema in esame; dette norme regolamentari
infatti, come già precisato, sono, per volontà legislativa, connotate da
un’intrinseca e insuperabile provvisorietà che preclude – almeno in assenza di
altri eventuali, futuri interventi normativi di rango primario - la stessa
concepibilità di una loro ultrattività dopo la data del 5 dicembre 2016
(termine ultimo, fissato dal comma 28 dell’articolo 1 della legge, per
l’esercizio della delega). In altri termini, la fonte regolamentare,
attualmente idonea in considerazione della sua provvisorietà, non potrebbe
considerarsi più tale ove destinata a rimanere, in un prossimo futuro, l’unica
disciplina dell’istituto.
OMISSIS
D) L’incompletezza dello schema di decreto. Ragioni e
rimedi. Il ruolo dell’interpretazione ministeriale e dell’attività consultiva
del Consiglio di Stato.
11.) La prospettiva della transitorietà dell’intervento
regolamentare e l’esigenza di una rapida attuazione dell’istituto delle unioni
civili, volute dallo stesso Legislatore, giustificano
l’incompletezza di molte previsioni dello schema in esame, proiettato verso il
fine dell’immediata operatività. Di tale aspetto regolatorio la Sezione deve
necessariamente tener conto e condivide del pari, con riferimento
all’individuazione del perimetro assegnato al provvedimento dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la scelta di focalizzare le nuove regole
esclusivamente sulla disciplina della tenuta degli archivi, come peraltro
stabilito, a livello primario, dal Legislatore.
Non ignora tuttavia la Sezione che siffatta
incompletezza possa dar luogo a plurimi dubbi applicativi. A tali perplessità
potrà, peraltro, porsi rimedio in prima battuta attraverso il ricorso a una
attenta, approfondita ed equilibrata attività interpretativa delle Autorità
amministrative statali, nonché di questo Consiglio in sede consultiva (ove
sollecitato in tal senso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dagli
altri Ministri interessati); in seconda battuta non può poi escludersi
che, là dove non arrivi l’esegesi, il decreto in esame – pur nelle more
dell’entrata in vigore dei decreti delegati (ma non oltre tale data) – possa
essere modificato e integrato, sempre nel rispetto dell’alveo disciplinare
delineato dal Legislatore, come sopra precisato.
OMISSIS
F) Il parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
13.) Non risulta che sullo schema di
decreto sia stato acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, come invece sarebbe stato necessario a norma dell’articolo 154,
comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), in base al quale il Presidente del Consiglio
dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice. Non a
caso tale parere fu richiesto in occasione della predisposizione del succitato
decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000. Non è controvertibile,
invero, che le attività disciplinate dallo schema di decreto implichino il
trattamento di dati personali.
Non ritiene tuttavia la Sezione che tale omissione
possa comportare alcuna futura illegittimità dell’emanando decreto. A
tale conclusione si perviene in forza della considerazione della ricordata
urgenza della introduzione di una disciplina transitoria, ben evidenziata dallo
stesso Legislatore con la configurazione di un meccanismo di doppio intervento
normativo, dapprima con un provvedimento “ponte” da adottare in tempi brevi e
successivamente attraverso l’esercizio di una delega legislativa. I previsti,
ristretti tempi di adozione del decreto sono infatti incompatibili con le
scansioni procedimentali indicate dal comma 5 del sunnominato articolo 154 del
Codice sulla privacy né l’articolo 1 della legge prescrive termini più brevi
per la richiesta di parere. Deve, pertanto, ritenersi che il decreto, di cui
allo schema in esame, possa essere emanato anche in assenza di parere
preventivo, potendosi rinvenirsi nel comma 34 della legge una deroga implicita
all’obbligo della richiesta del parere in questione. Nondimeno è opinione della
Sezione che sia comunque opportuno richiedere il parere del Garante, se del
caso, anche successivamente all’entrata in vigore dell’emanando decreto. Delle
eventuali criticità segnalate dal Garante la Presidenza del
Consiglio dei Ministri potrà tener conto in sede di esercizio della delega di
cui al ridetto comma 28, stante la natura anche correttiva di detti decreti.
OMISSIS
ARTICOLO 1
Richiesta di costituzione dell’unione
civile
L'articolo 1 (Richiesta di costituzione dell’unione civile)
disciplina la fase della presentazione delle richieste delle parti
all'ufficiale dello stato civile.
Il comma 1 stabilisce che, al fine di costituire un'unione
civile ai sensi della legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno
congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile.
Il comma 2 specifica che nella richiesta, per ciascuna parte,
devono essere dichiarati: il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita,
la cittadinanza, il luogo di residenza e l'insussistenza delle cause impeditive
alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.
Il comma 3 stabilisce che l'ufficiale dello stato civile,
verificati i presupposti di cui al comma 1, redige immediatamente processo verbale
della richiesta, e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone
conto nel verbale, a comparire di fronte a sé in una data, indicata dalle
parti, immediatamente successiva al termine di cui all'articolo 2, per rendere
congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione.
Il comma 4 prevede che se una delle parti, per infermità o
altro comprovato impedimento, sia nell'impossibilità di recarsi alla casa
comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte
impedita e riceve la richiesta, ivi presentata congiuntamente da entrambe le
parti.
|
15.) Sull’articolo 1 dello
schema di decreto la Sezione
non ha nulla da rilevare, fatta eccezione per la previsione al comma 1 della
possibilità di presentare la richiesta, da parte delle persone intenzionate a
unirsi civilmente, “all’ufficiale dello stato civile
del comune di loro scelta”. Nei termini riferiti il tenore della disposizione
legittima gli interessati a indirizzare la richiesta all’ufficiale dello
stato civile di qualunque comune italiano. La previsione, così interpretata,
non presenta alcun profilo di illegittimità e, anzi, si presenta ragionevole
e opportuna e costituisce un coerente sviluppo di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 2, della legge; essa,
tuttavia, richiederebbe di essere meglio precisata con riferimento agli
adempimenti gravanti sugli ufficiali dello stato civile (nel caso in cui
siano scelti comuni diversi da quelli di residenza di uno o di entrambi i
dichiaranti) e posta in coordinamento con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 396/2000. La
Sezione si limita, pertanto,
a richiamare l’attenzione sul punto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, rimettendo alla stessa Presidenza la scelta
regolatoria più opportuna.
|
ARTICOLO 2
Verifiche
L'articolo 2 (Verifiche) disciplina le verifiche che
l'ufficio dello stato civile deve compiere a seguito del ricevimento della
richiesta disciplinata nell'articolo 1.
Il comma 1 prescrive che, entro quindici giorni dalla
presentazione della richiesta, l'ufficiale verifichi l'esattezza delle
dichiarazioni rese nella stessa e possa acquisire d'ufficio eventuali documenti
che ritenga necessari per provare l'inesistenza delle cause impeditive.
Il comma 2 stabilisce che, ai fini di cui al comma 1,
l'ufficiale adotti ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria e
che possa chiedere la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete nonché
l'esibizione di documenti.
Il comma 3 dispone che, se sia accertata l'insussistenza dei
presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva, l'ufficiale ne dia a
ciascuna delle parti immediata comunicazione.
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16.) Sull’articolo 2 dello
schema di decreto la Sezione
non ha nulla da rilevare.
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ARTICOLO 3
Costituzione dell’unione e registrazione
degli atti nell’archivio dello stato civile
L'articolo 3 (Costituzione dell’unione e registrazione degli
atti nell’archivio dello stato civile) disciplina la costituzione
dell'unione e la registrazione dei relativi atti nell'archivio dello stato
civile, adempimento cui l'ufficiale è chiamato a provvedere in virtù
dell'articolo 1, comma 3, della legge.
Il comma 1 stabilisce che le parti, nel giorno indicato
nell'invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due
testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata
presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile,
confermando l'assenza di cause impeditive della costituzione dell'unione.
Il comma 2 prescrive che l'ufficiale, ricevuta tale
dichiarazione, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1
della legge, relativi ai diritti e ai doveri che le parti assumono con la
costituzione dell'unione civile rediga apposito processo verbale, sottoscritto
unitamente alle parti e ai testimoni, allegando il verbale della richiesta.
Il comma 3 prevede che la registrazione degli atti dell'unione
civile, costituita ai sensi del comma precedente, sia eseguita mediante
iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili di cui all'art. 9,
ferme restando le successive annotazioni negli atti di nascita. Nel comma in
esame è altresì prescritto che, al fine dell'annotazione, l'ufficiale che ha
redatto il verbale lo trasmetta immediatamente al comune di nascita di ciascuna
delle parti, conservandone l'originale nei propri archivi, unitamente al
verbale della richiesta.
Il comma 4 prevede che nella dichiarazione costitutiva
dell'unione le parti possano rendere la dichiarazione di scelta del regime
patrimoniale della separazione dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 13,
della legge.
Il comma 5 equipara a rinuncia la mancata comparizione, senza
giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato
nell'invito, e stabilisce che di tale mancanza l'ufficiale rediga processo
verbale, sottoscritto anche dalla parte e dai testimoni ove presenti,
archiviandolo unitamente al verbale nel registro provvisorio.
Il comma 6 dispone che se una delle parti, per infermità o per
altro comprovato impedimento, sia nell'impossibilità di recarsi alla casa
comunale, l'ufficiale debba trasferirsi nel luogo in cui si trovi la parte
impedita e, alla presenza di quattro testimoni, ivi riceva la dichiarazione
costitutiva dell’unione.
Il comma 7, infine, prevede che nel caso di imminente pericolo
di vita di una delle parti, l'ufficiale dello stato civile riceva la
dichiarazione costitutiva anche in assenza di richiesta, previo giuramento
delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione
dell'unione e sull'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 1, comma 4,
della legge.
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17.) Sull’articolo 3 dello schema di decreto si osserva che il comma 6 non è conforme al dettato legislativo nella
parte in cui prescrive la presenza di quattro testimoni nell’ipotesi in cui
l’ufficiale dello stato civile debba ricevere la dichiarazione costitutiva
dell’unione civile nel luogo ove si trovi la persona impedita a recarsi
presso la casa comunale per infermità o per altro comprovato impedimento.
Sebbene, infatti, si sia inteso in questo modo replicare in sede regolamentare
quanto previsto dall’articolo 110 del codice civile, va nondimeno osservato
che il numero dei testimoni che devono presenziare alla dichiarazione in
questione è espressamente stabilito dal comma 2 dell’articolo 1 della legge;
tale comma indica la necessità di soli due testimoni né la legge contiene
rinvii al suddetto articolo 110 del codice civile e nemmeno contempla deroghe
per casi particolari. La previsione della presenza di quattro
testimoni, al ricorrere dell’ipotesi descritta nel comma in esame, si risolve
dunque in un aggravamento per le parti (e per le amministrazioni comunali)
che non poggia su un solido aggancio normativo e che, soprattutto, non trova
un giustificato bilanciamento nell’esigenza di rafforzare la solennità delle
dichiarazioni costitutive ricevute dall’ufficiale dello stato civile al di
fuori della casa comunale.
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ARTICOLO 4
Scelta del cognome comune
L'articolo 4 (Scelta del cognome comune) disciplina la
scelta del cognome comune, prevista dall'articolo 1, comma 10, della legge.
Il comma 1 prevede che le parti, nella dichiarazione
costitutiva dell'unione, possano indicare il cognome comune che abbiano
stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione ai sensi del
summenzionato comma 10, lasciando alla parte il cui cognome non sia stato
assunto come cognome comune di anteporre o posporre a quest'ultimo il proprio
cognome.
Il comma 2 dispone che a seguito di tale dichiarazione i
competenti uffici procedano all'annotazione nell'atto di nascita ed
all'aggiornamento della scheda anagrafica.
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18.) Sull’articolo 4 dello
schema di decreto la Sezione
non ha nulla da rilevare.
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ARTICOLO 5
Unione costituita a seguito della
rettificazione di sesso di uno dei coniugi
L'articolo 5 (Unione costituita a seguito della
rettificazione di sesso di uno dei coniugi) disciplina l'unione civile che,
ai sensi dell'articolo 1, comma 27, della legge, si costituisce automaticamente
tra i coniugi i quali, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro,
abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non farne
cessare gli effetti civili.
Il comma 1 prevede che i coniugi che, a seguito della predetta
rettificazione di sesso, non intendano sciogliere il matrimonio o farne cessare
gli effetti civili, rendano personalmente apposita dichiarazione congiunta
all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto
l'atto di matrimonio.
Il comma 2 fa espresso rinvio all'applicazione della procedura
per l'eventuale scelta del cognome comune introdotta nell'articolo 4.
Il comma 3 stabilisce che gli atti dell'unione civile siano
annotati nell'atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.
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19.) Nelle more dell’adozione dei
decreti delegati di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge, l’articolo 5
dello schema di decreto, nel dare attuazione al comma 27 del ridetto articolo
1, precisa gli aspetti operativi di una opportuna scelta legislativa di dare
risposta ad esigenze di riconoscimento dei rapporti di coppia giuridicamente
regolati allorquando uno dei due coniugi decida di cambiare sesso.
Correttamente nella relazione si richiama la sentenza della Corte
costituzionale 11 giugno 2014, n. 170, con la quale è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale delle disposizioni processuali in materia di
rettificazione di attribuzione di sesso, a norma dell’articolo 31, comma 6,
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 "… nella parte in
cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso
di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la
cessazione degli effetti civili ..., consenta, comunque, ove entrambi lo
richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente
regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed
obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal
legislatore". Sennonché, onde rendere la
previsione normativa di rango secondario pienamente allineata al decisum
del Giudice delle leggi e anche nella prospettiva di un’interpretazione costituzionalmente
orientata del dato positivo di rango primario, la Sezione suggerisce una
riformulazione del comma 1 dell’articolo 5 nei seguenti termini: “I
coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro,
intendano avvalersi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 27, della
legge, rendono personalmente apposita dichiarazione congiunta all’ufficiale
dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di
matrimonio.”.
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ARTICOLO 6
Scioglimento dell’unione civile per
accordo tra le parti
L'articolo 6 (Scioglimento dell’unione civile per accordo
tra le parti) disciplina lo scioglimento dell'unione civile per accordo
delle parti ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge.
Il comma 1 stabilisce che per l'accordo di scioglimento è
competente l'ufficiale del comune di residenza di una delle parti o del comune
presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell'unione
civile. È previsto inoltre che l'accordo sia iscritto nel registro provvisorio
delle unioni civili e annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a
cura dei competenti uffici.
Secondo il comma 2, l'accordo seguito alla convenzione di
negoziazione assistita, conclusa ai sensi dell'art. 6 decreto-legge n.
132/2014, viene annotato nel registro provvisorio delle unioni civili, oltre
che negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti
uffici.
Il comma 3 prevede che, ove lo scioglimento abbia ad oggetto
l'unione costituita con le modalità di cui al precedente articolo 5 (per
rettificazione di sesso di uno dei coniugi), lo scioglimento sia annotato anche
nell'atto di matrimonio delle parti.
Infine, il comma 4 stabilisce che, per l'istituto dello
scioglimento previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge, si applicano le
disposizioni, contenute nello stesso articolo, che individuano l'ufficiale di
stato civile competente a ricevere le dichiarazioni e gli adempimenti a cui
esso è conseguentemente tenuto.
|
20.) L’articolo 6 disciplina, come
riferito, i casi di scioglimento dell’unione civile per accordo delle parti. La Sezione, al riguardo, osserva che la disposizione si presenta legittimata da una
necessità logica, ancor prima che giuridica, discendente dalla considerazione
che, anche nel breve arco temporale occorrente per l’adozione dei decreti
delegati, potrebbero costituirsi e sciogliersi unioni civili; sicché sussiste
l’esigenza - non foss’altro per l’esistenza della causa impeditiva di cui
all’articolo 1, comma 4, della legge – di registrare anche gli scioglimenti
delle unioni civili. Al contempo la Sezione non può non osservare che l’articolo in esame reca una
previsione che rivela una intrinseca proiezione di durata e che si pone al
limite della compatibilità con la natura transitoria della fonte
regolamentare; ciò in ragione della previsione, nei commi 1 e 2, del richiamo
di istituti, non strettamente riconducibili all’ambito dell’intervento
normativo secondario perimetrato dal comma 34, se non per l’appunto in
considerazione delle esigenze di una garanzia dell’immediata operatività
delle unioni civili. La
Sezione, nel valutare positivamente la disposizione, deve
nondimeno tornare a ribadire l’importanza, tanto più in relazione ad articoli
come quello in esame, di un tempestivo esercizio della delega.
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ARTICOLO 7
Documento attestante la costituzione
dell’unione
L'articolo 7 (Documento attestante la costituzione
dell’unione) riguarda il documento attestante la costituzione dell'unione,
atto "certificativo" dell'unione, disciplinato nell'articolo 1, comma
9, della legge che ne indica anche il contenuto: dati anagrafici delle parti,
regime patrimoniale, residenza, dati anagrafici e residenza dei testimoni.
Il comma 2 prevede che, a richiesta dell'interessato, negli
atti e nei documenti riportanti l'indicazione dello stato civile, sia indicata
la dicitura "unito civilmente" o "unita civilmente". Il
rilascio del documento spetta all'ufficiale dello stato civile.
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21.) Sull’articolo 7 dello
schema di decreto la Sezione
non ha nulla da rilevare.
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ARTICOLO 8
Trascrizioni e nulla osta
L'articolo 8 (Trascrizioni e nulla osta) disciplina le
trascrizioni e il nulla osta all'unione civile presentato dallo straniero.
Il comma 1 stabilisce che sono trascritte negli archivi dello
stato civile le unioni civili costituite all'estero secondo la legge italiana
davanti al capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di
una delle due parti.
Il comma 2 prevede che lo straniero che vuole costituire in
Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile, nella
richiesta di cui all'articolo 1, anche una dichiarazione dell'autorità
competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è
sottoposto, nulla osta all'unione civile.
Con riferimento alla trascrivibilità nel registro
provvisorio di cui all'articolo 9 degli atti di matrimonio e di unione civile
tra persone dello stesso sesso formati all'estero davanti alle competenti
autorità straniere, il comma 3 fissa il principio secondo cui, nelle more
dell’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 28, lettera
a), della legge, l'autorità consolare trasmetta, ai fini della trascrizione,
tali atti secondo quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma
dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127).
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22.) In ordine all’articolo 8
dello schema di decreto va osservato che il comma 1,
che impone la trascrivibilità negli archivi dello stato civile delle unioni
civili costituite all’estero, consente di superare l’indirizzo
giurisprudenziale contrario a tale possibilità, formatosi in epoca anteriore
all’entrata in vigore della legge n. 76/2016 (tra le altre pronunce si
ricordano Corte di cassazione, sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184 e Cons. Stato,
sez. III, n. 4899 del 26 ottobre 2015).
La
relazione ministeriale afferma poi che il comma 2 dell’articolo 8 è stato
redatto sul modello dell'articolo 116, comma primo, del codice civile e che
la disposizione – in attesa della riforma in parte qua del sistema italiano
di diritto internazionale privato affidata ai decreti delegati di cui al più
volte richiamato comma 28 dell’articolo 1 della legge – è ispirata al principio
di non discriminazione degli stranieri e dei loro partner. L’affermazione è sicuramente condivisibile a condizione che
la dichiarazione, resa dall’autorità competente dello Stato di appartenenza,
di nulla osta all’unione civile, che lo straniero deve presentare
all’ufficiale dello stato civile qualora intenda costituire in Italia
un'unione civile, non venga interpretata nel senso di includere nelle “leggi
cui è sottoposto” lo straniero medesimo anche quelle eventuali disposizioni
dell’ordinamento dello Stato di appartenenza che vietino le unioni civili tra
persone dello stesso sesso. Difatti il diritto di costituire un’unione civile
tra persone dello stesso sesso, in forza dell’entrata in vigore della legge,
è divenuta una norma di ordine pubblico e, dunque, prevale, secondo
l’articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218 sulle eventuali differenti
previsioni di ordinamenti stranieri.
In ogni caso il comma 2 non
travalica i limiti oggettivi fissati dal comma 34 dell’articolo 1 della
legge, dal momento che esso reca una previsione meramente amministrativa che
non modifica le regole vigenti in materia di diritto internazionale privato,
regole la cui modifica - al fine del necessario adattamento delle stesse al
nuovo istituto delle unioni civili – è riservata, come ricordato, ai decreti
delegati, a norma della lettera b) del comma 28 dell’articolo 1 della legge.
Sarebbe,
infine, opportuno un adeguamento della regola dettata dal comma 2 al caso
degli apolidi.
Condivisibile
e legittima è anche la previsione, contenuta nel comma 3, della trasmissione
all’autorità consolare, ai fini della trascrizione nel registro provvisorio
delle unioni civili, degli atti di matrimonio o di unione civile tra persone
dello stesso sesso, onde soddisfare l'interesse pubblico ad acquisire nei
registri italiani i suddetti atti di stato civile contratti all'estero e ciò
anche allo scopo di rendere certo, di fronte alla legge italiana, lo stato
civile delle persone interessate. Anche in questo caso non si tratta
di un intervento modificativo delle norme di conflitto contenute nella citata
legge n. 218/1995, ma dell’introduzione di un mero adempimento
amministrativo, con finalità di rilevazione e di certificazione, allo scopo
di accrescere la certezza del diritto sugli status personali. Si intende, ovviamente, come sembra doversi dedurre dal
senso complessivo della previsione, che la trasmissione debba essere riferita
agli atti di matrimoni o di unioni civili, formati all’estero, tra persone
dello stesso sesso di cui almeno una sia cittadina italiana o comunque abbia
un altro stabile collegamento amministrativo con la Repubblica Italiana.
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ARTICOLO 9
Registro provvisorio delle unioni civili
e formule
L'articolo 9 (Registro provvisorio delle unioni civili e
formule) riguarda le formule e l'istituzione del registro provvisorio delle
unioni civili.
Il comma 1 dispone l’istituzione presso ciascun comune il
registro provvisorio delle unioni civili.
Il comma 2 prevede che i fogli che costituiscono il registro
siano redatti secondo le apposite formule da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da adottare entro il termine di cinque
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui allo schema in
esame.
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23.) Presenta due specifiche
criticità, segnalate anche nella relazione ministeriale, l’articolo 9 della
legge. Come sopra riferito, il comma 1 dispone l’istituzione presso ciascun
comune del registro provvisorio dello stato civile e che i fogli costituenti
il registro siano redatti secondo le formule da approvare con decreto del
Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 396/2000, adottato entro il termine di cinque giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto, di cui allo schema in esame.
La
prima criticità concerne la stessa istituzione del registro delle unioni
civili, espressamente definito “provvisorio” (atteso che la disciplina
definitiva sarà dettata, in futuro, dai decreti delegati). Al riguardo nella
relazione si osserva che gli attuali quattro registri dello stato civile
(nascita, matrimonio, cittadinanza, morte) sono previsti da norme di rango
primario (id est, il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238) e che, tuttavia,
manca, nella legge, una disposizione espressa istitutiva del registro delle
unioni civili (ancorché prevista nell'originario disegno di legge). La Presidenza del
Consiglio dei Ministri osserva, però, che l’istituzione del registro risulta
comunque coerente con la delegificazione dell'ordinamento dello stato civile
avviata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
La Sezione reputa che l’istituzione di un registro, sia pur
provvisorio, delle unioni civili costituisca, sul piano amministrativo, un
adempimento indispensabile per consentire l’operatività della riforma.
Sennonché non è convincente il mero richiamo alla delegificazione realizzata
con la legge n. 127/1997 quale argomento idoneo a giustificare l’istituzione
di un nuovo registro dello stato civile. La delegificazione attuata
con il già ricordato decreto n. 396/2000 fu invero resa possibile
dall’esistenza di una previsione normativa recata dall’articolo 2, comma 12,
della legge n. 127/1997.
La
rilevata debolezza dell’argomento spiegato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri a sostegno della previsione del comma 1 dell’articolo 9 non conduce
però alla conclusione dell’illegittimità del comma in parola. La Sezione ritiene infatti che tale istituzione trovi copertura
normativa, sebbene implicita, in una fonte di rango primario, rappresentata
dal comma 3 dell’articolo 1 della legge, là dove si stabilisce che
l’ufficiale dello stato civile “provvede alla registrazione degli atti di
unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato
civile”. Orbene la
Sezione ritiene che non si compia alcuna forzatura
dell’esegesi legislativa nell’interpretare il riferimento all’obbligo di
registrazione (che si tratti di un obbligo è circostanza resa palese dall’uso
del verbo “provvedere” all’indicativo presente), gravante sull’ufficiale
dello stato civile, come un’implicita istituzione di un registro dello stato
civile da parte della stessa previsione ora richiamata. Premesso infatti che
ogni ermeneutica normativa deve primariamente rispondere a un criterio di
ragionevolezza, è del tutto evidente che, diversamente opinando, risulterebbe
impossibile per gli ufficiali dello stato civile prestare osservanza al dato
positivo o, quanto meno, sarebbe impossibile l’adempimento fino all’entrata
in vigore dei decreti delegati (che un registro delle unioni civili
dovrebbero istituire). Un’interpretazione del genere però sarebbe in frontale
contrasto con la illustrata ratio che sorregge il comma 34 dell’articolo 1
della legge, mirante, come già chiarito, a realizzare l’obiettivo di una
subitanea operatività del nuovo istituto.
La
seconda criticità dell’articolo 9 concerne la previsione dettata dal comma 2.
Sul punto, nella relazione, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha osservato che, ai
sensi dell’articolo 12 del decreto n. 396/2000, gli atti dello stato civile
sono redatti secondo le formule stabilite con decreto del Ministro
dell’interno e che, anche nel caso dello schema di decreto in esame, non si è
inteso derogare a questa previsione, sebbene, per intuibili ragioni di
completezza e contestualità del processo attuativo della legge nella fase
transitoria e al fine di consentire il più rapido avvio delle attività degli
uffici dello stato civile, si sia fissato per l’adozione del decreto
ministeriale in questione un termine breve di cinque giorni decorrente
dall'entrata in vigore dell’emanando decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Nella
stessa relazione, però, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato atto che,
allo scopo di consentire con urgenza l'esercizio dei diritti fondamentali
derivanti dalla legge n. 76/2016, si potrebbe addivenire, sulla base del
disposto del comma 34 della medesima legge, alla diversa soluzione, sostenuta
dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri, della adozione
contestuale delle formule provvisorie per la redazione degli atti di stato
civile nello stesso schema di decreto in oggetto.
In via
preliminare la Sezione
rileva che pure l’individuazione delle formule è un adempimento essenziale
per la costituzione effettiva del registro provvisorio delle unioni civili.
Per
quanto concerne le due soluzioni prospettate, la Sezione reputa che
quella suggerita dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri presenti
l’indubbio vantaggio di consentire la costituzione del registro
contemporaneamente all’entrata in vigore del futuro decreto di cui allo
schema in esame.
L’alternativa
patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dà invece luogo a un
pur breve differimento della effettiva istituzione del registro, posto che il
termine di cinque giorni per l’adozione del decreto del Ministero
dell’interno decorrerà dalla scadenza del termine di quindici giorni della
vacatio legis. Invero, l’entrata in vigore del decreto si avrà soltanto dopo
il decorso di quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (sul punto, v. anche infra, sub
§. 24). Nonostante ciò è indubbio che tale soluzione sia quella legittima,
dovendosi rispettare le regole dettate dal regolamento governativo di cui
all’articolo 12 del succitato decreto n. 396/2000.
Ovviamente l’esigenza di un
urgente avvio operativo del nuovo istituto impegna la responsabilità del
Ministero dell’interno alla rigorosa osservanza del termine di cinque giorni per
l’adozione del decreto in parola, quantunque detto termine abbia
obiettivamente natura ordinatoria. Risponderebbe, anzi, a criteri di
correntezza amministrativa e di buona amministrazione, la soluzione di
elaborare il decreto del Ministro dell’interno durante il periodo della
vacatio in modo da renderlo efficace in coincidenza con l’entrata in vigore
del decreto di cui allo schema in esame.
Sul
versante redazionale va, infine, osservato che la parola “fogli” deve essere
sostituita dalla parola “atti”, in conformità d’altronde a quanto previsto
dal richiamato articolo 12 del decreto n. 396/2000.
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ARTICOLO 10
Disposizioni finali
L'articolo 10 (Disposizioni finali) al comma 1
stabilisce che le disposizioni del provvedimento si applichino fino all'entrata
in vigore dei decreti legislativi previsti nell'articolo 1, comma 28, della
legge n. 76 del 2016.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
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24.) La Sezione non ha rilievi
da formulare in ordine all’articolo 10 dello schema di decreto e si limita a
prendere atto che, nonostante l’urgenza del provvedimento, si è mantenuto,
come sopra osservato, l’ordinario termine della vacatio legis. Si ritiene, pertanto, che tale lasso temporale sia stato
opportunamente mantenuto al fine di predisporre tutti gli adempimenti
necessari al migliore avvio della nuova disciplina.
Con riferimento, infine,
all’interpretazione applicativa del comma 1 va necessariamente ribadito
quanto sopra osservato sub §. 5, in merito all’impossibilità giuridica di una
sopravvivenza delle norme dettate dal decreto, di cui allo schema, nel caso
di un mancato esercizio della delega di cui al comma 28 dell’articolo 1 della
legge.
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