Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 12 maggio 2016, Richiesta di
parere sulla fattibilità di una consultazione referendaria comunale
E' stato chiesto un parere in ordine all'ammissibilità di un
referendum comunale proposto da un cittadino che - pur in assenza di specifica
disciplina regolamentare di dettaglio, come indicata dall'articolo 66 dello
Statuto comunale - ha già depositato, per la vidimazione, i moduli per la raccolta
delle firme. In particolare, è stato chiesto: 1) se la mancanza del regolamento
sia da considerarsi presupposto imprescindibile per l'attivazione della
consultazione; 2) se l'eventuale approvazione del regolamento da parte del
Consiglio comunale, con la previsione di norme transitorie per lo svolgimento
della citata consultazione referendaria, ferma restando la verifica
dell'ammissibilità del quesito da demandare all'esame di un organismo che
sostituisca l'abrogato difensore civico, potrebbe sanare tale mancanza. Al
riguardo, si osserva che l'ordinamento presta una particolare attenzione alla
partecipazione diretta del cittadino nella vita delle Istituzioni locali. Giova
ricordare in proposito, che l'Italia ha fatto propri i principi della Carta
Europea dell'autonomia locale a cui ha aderito sottoscrivendo la relativa
convenzione, poi ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439. Gli istituti
di partecipazione e gli organismi consultivi del cittadino trovano una loro
concretizzazione nel T.U.O.E.L. n. 267/00 e, indipendentemente dalla dimensione
demografica dell'ente, fanno parte del contenuto necessario e non meramente
facoltativo dello statuto. Un rinvio allo statuto è previsto dal comma 3
dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 267/000 in merito alla previsione
di forme di consultazione della popolazione, nonché alle procedure per
l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi
con la determinazione delle garanzie per il loro tempestivo esame. La norma
dispone che 'possono' essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta
di un adeguato numero di cittadini, che (comma 4) devono comunque riguardare
materie di esclusiva competenza locale. Fermo restando l'obbligo di previsione
degli istituti di partecipazione, il referendum, si configura, dunque, quale
elemento meramente eventuale e facoltativo dello statuto comunale che una volta
previsto deve, però, essere compiutamente disciplinato dal regolamento. Ciò
premesso, si osserva che lo statuto del Comune di ., all'articolo 66, rimanda
ad apposito regolamento comunale la disciplina delle modalità operative del
referendum, fornendo peraltro una serie di indicazioni di dettaglio che dovrebbero
essere recepite dal medesimo regolamento. In merito, nel confermare i pregressi
orientamenti formulati da questa Direzione Centrale, in relazione a fattispecie
analoghe, si ritiene che il regolamento conformemente al parere del Consiglio
di Stato, Sez. I, 8 luglio 1998, n. 464, reso su richiesta di questa
Amministrazione, in relazione ad una fattispecie analoga, si prospetta in
funzione complementare ed integrativa rispetto alle previsioni statutarie,
tanto da rendere inapplicabile l'istituto del referendum consultivo in mancanza
dello stesso. Il predetto orientamento è stato successivamente confermato dallo
stesso Consiglio di Stato - sez. IV - con la sentenza n. 3769/2008. La
giurisprudenza amministrativa formatasi in materia ritiene, infatti, che debba
essere la fonte regolamentare a 'prevedere le varie fasi nelle quali si
articola la consultazione, dall'iniziativa sino alla proclamazione dei
risultati..' inclusi i sistemi con cui sindacare l'ammissibilità della
consultazione. Del resto, i cittadini interessati all'approvazione del
regolamento potranno sensibilizzare l'Ente affinché proceda in tal senso,
atteso che le previsioni dello statuto, non consentono alcun margine
discrezionale da parte dell'Amministrazione. Ferma restando l'ammissibilità
dell'adozione di un regolamento attuativo per consentire – con specifiche norme
transitorie – anche il regolare espletamento della procedura già avviata, si
ritiene comunque che debba essere garantito ai promotori l'effettivo esercizio
entro i termini previsti dallo statuto. Peraltro, occorre evidenziare che la
verifica di possibili soluzioni tecniche da adottare con le norme transitorie,
in assenza delle modifiche statutarie, debbono comunque essere coerenti con le
disposizioni di tale ultimo strumento. In particolare, si ricorda che l'art. 2,
comma 186, lett. a) della legge 23.12.2009, n. 191, pur avendo soppresso la
figura del difensore civico comunale ha stabilito che le relative funzioni
possono essere attribuite, mediante convenzione, al difensore civico della
provincia. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'Ente
interessato.
http://incomune.interno.it/pareri/richiesta-di-parere-sulla-fattibilit-di-una-consultazione-referendaria-comunale
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