Tar Lombardia, Brescia, xx
luglio 2016, n. xx
In tema di
controversie relative all’ iscrizione/cancellazione nei/dai registri anagrafici
della popolazione, sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. anche qualora sia
stato esperito ricorso amministrativo al prefetto [osserva il Collegio trattarsi
di “provvedimento di secondo grado che si colloca nell’ambito del medesimo
procedimento, che ha ad oggetto la medesima posizione giuridica soggettiva e
che si caratterizza per l’assoluta assenza di discrezionalità dell’Amministrazione,
a fronte della situazione di diritto soggettivo fatta valere”]
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame è stata dedotta l’illegittimità del
provvedimento con cui al ricorrente è stata negata l’iscrizione nell’anagrafe
del Comune di C., a causa dell’irreperibilità dello stesso presso quella che
era stata indicata come la sua abitazione, imputabile, secondo quanto sostenuto
in ricorso, al periodo di ferie che il sig. G. avrebbe, in quel periodo,
trascorso fuori C..
Secondo il ricorrente, sussisterebbe, nel caso di specie, la
giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto ciò di cui si controverte
sarebbe l’illegittimità di un provvedimento, quello del Prefetto, con cui è
stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso l’illegittimo
provvedimento comunale, laddove il Prefetto avrebbe dovuto dichiarare
inammissibile il ricorso stesso. L’indicazione contenuta nel diniego comunale,
relativa alla possibilità di proporre il ricorso amministrativo in questione,
infatti, sarebbe, sempre secondo il ricorrente, non conforme alla legge e,
quindi, il Prefetto avrebbe dovuto dichiararsi incompetente, dal momento che
egli potrebbe pronunciarsi solo nei casi di conflitti tra due amministrazioni
per l’iscrizione nell’anagrafe di una delle due.
L’Amministrazione insiste, invece, per la declaratoria del
difetto di giurisdizione.
L’eccezione merita accoglimento, in quanto, con riguardo alla
domanda formulata nell’atto introduttivo del presente giudizio, non sussiste la
giurisdizione del giudice amministrativo.
La situazione fatta valere dal ricorrente, infatti, risulta
afferente alla materia dell’iscrizione nei registri anagrafici della
popolazione ed ha, dunque, natura di diritto soggettivo, come costantemente
affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, da
ultimo: TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 11217 del 2015; TAR Abruzzo, L’Aquila, n.
253 del 2015, TAR Piemonte, sez. II,. n. 913 del 2011, TAR Lombardia, Milano,
sez. IV, n. 1737 del 2010, TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 5172 del 2009, TAR
Marche, sez. I, n. 187 del 2008), con conseguente radicamento della
giurisdizione in capo al giudice ordinario.
L’ordinamento anagrafico della popolazione residente, infatti,
è predisposto nell'interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei
singoli individui e tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata
in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le
iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, con la conseguenza che la
suddetta regolamentazione non contiene norme sull'azione amministrativa, ma
norme di relazione a disciplina di rapporti intersoggettivi, senza alcun potere
per l’amministrazione di degradare i diritti soggettivi così attribuiti ai
singoli individui.
Né a diversa conclusione può condurre il fatto che, a parere
del ricorrente, ciò di cui si controverte sarebbe un provvedimento adottato dal
Prefetto senza che questi ne avesse la legittimazione.
L’orientamento giurisprudenziale già ricordato porta a
declinare la giurisdizione anche nel caso in cui sia stato esperito il ricorso
amministrativo al Prefetto (TAR Roma, II, n. 5043/2016 e 11217/2015). Si
tratta, infatti, di un provvedimento di secondo grado che si colloca
nell’ambito del medesimo procedimento, che ha ad oggetto la medesima posizione
giuridica soggettiva e che si caratterizza per l’assoluta assenza di
discrezionalità dell’Amministrazione, a fronte della situazione di diritto
soggettivo fatta valere.
Deve, conseguentemente, essere declinata la giurisdizione del
giudice adito e, in applicazione dell'art. 11 c.p.a., viene indicato il giudice
ordinario quale giudice fornito di giurisdizione per la suindicata
controversia, davanti al quale il processo potrà essere riproposto nel termine
perentorio previsto dal medesimo art. 11, comma 2, con salvezza degli effetti
processuali e sostanziali della domanda, ferme rimanendo le preclusioni e le
decadenze già intervenute.
Le spese di giudizio, tenuto conto del tenore della pronuncia,
possono essere equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione
staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Assegna alla parte ricorrente il termine di tre mesi per la
riassunzione della controversia avanti il competente giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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