Bozza DPCM sulle
unioni civili (versione ufficiosa)
Articolo 1 – Richiesta
1.Al fine di costituire
un’unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di seguito
denominata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno
congiuntamente richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro
scelta.
2.Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: a)il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; b)l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge.
3.L’ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di cui comma 1, redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sé in una data, indicata dalle parti, immediatamente successiva al termine di cui all’articolo 2, comma 1, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.
4. Se una delle parti, per infermità o altro comprovato impedimento, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e riceve la richiesta di cui al presente articolo, ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti.
Articolo 2 – Verifiche
Entro quindici giorni dalla
presentazione della richiesta», l’ufficiale dello stato civile verifichi
l’esattezza delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e acquisisca
d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza
delle cause impeditive indicate nell’articolo 1, comma 4, della legge
Articolo 3 – Costituzione
1.Le parti, nel giorno indicato
nell’invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due
testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune ove è stata
presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile.
2.L’ufficiale, ricevuta la
dichiarazione di cui al comma 1, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12
dell’articolo 1 della legge, redige apposito processo verbale, sottoscritto
unitamente alle parti e ai testimoni, cui allega il verbale della richiesta.
3.La registrazione degli atti
dell’unione civile, costituita ai sensi del comma 2, è eseguita mediante
iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili di cui all’articolo 9.
Gli atti iscritti sono inoltre oggetto di annotazione nell’atto di nascita di
ciascuna delle parti. A tal fine, l’ufficiale che ha redatto il processo
verbale di cui al comma 2 lo trasmette immediatamente al comune di nascita di
ciascuna delle parti, conservandone l’originale nei propri archivi.
4.Nella dichiarazione di cui al
presente articolo le parti possono rendere la dichiarazione di scelta del
regime patrimoniale della separazione dei beni ai sensi dell’articolo 1, comma
13, della legge
Articolo 4 – Scelta del cognome
Le parti possono indicare il
cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione
ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge. La parte può dichiarare
all’ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome,
se diverso, a quello comune
Articolo 5 – Cambio di sesso
I coniugi che, a seguito della
rettificazione di sesso di uno di loro, non intendano sciogliere il matrimonio
o cessarne gli effetti civili ai sensi dell’articolo 1, comma 27, della legge,
rendono personalmente apposita dichiarazione congiunta all’ufficiale dello
stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio
Articolo 6 – Scioglimento
1.L’accordo delle parti concluso,
ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ai fini
dello scioglimento dell’unione civile è ricevuto dall’ufficiale di stato civile
del comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui è iscritta o
trascritta la dichiarazione costitutiva dell’unione. L’accordo è iscritto nel
registro provvisorio delle unioni civili ed è annotato negli atti di nascita di
ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici.
2.L’accordo raggiunto a seguito
della convenzione di negoziazione assistita, conclusa ai sensi dell’articolo 6
del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, deve
essere trascritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed annotato
negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici
Articolo 7 – Documenti
1.Spetta all’ufficiale dello
stato civile il rilascio del documento attestante la costituzione dell’unione,
recante i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e
della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni ai sensi
dell’articolo 1, comma 9, della legge.
2.Nei documenti e atti in cui è
prevista l’indicazione dello stato civile, per le parti dell’unione civile sono
riportate, a richiesta degli interessati, le seguenti formule: “unito
civilmente” o “unita civilmente”
Articolo 8 – Trascrizione dei matrimoni all’estero
Nelle
more dell’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 28,
lettera a) della legge 76/2016, i matrimoni e le unioni civili contratte
all’estero verranno trascritti nel registro provvisorio delle unioni civili.
Articolo 9 – Registro
Entro
il termine di cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto é istituito presso ciascun comune il registro provvisorio delle unioni
civili
Articolo 10 – Entrata in vigore
1.Le disposizioni del presente
regolamento si applicano fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi
previsti nell’articolo 1, comma 28, della legge.
2.All’attuazione delle
disposizioni del presente regolamento si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
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