giovedì 14 luglio 2016






Bozza DPCM sulle unioni civili (versione ufficiosa)


Articolo 1 – Richiesta

1.Al fine di costituire un’unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di seguito denominata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

2.Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: a)il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; b)l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge.

3.L’ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di cui comma 1, redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sé in una data, indicata dalle parti, immediatamente successiva al termine di cui all’articolo 2, comma 1, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.

4. Se una delle parti, per infermità o altro comprovato impedimento, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e riceve la richiesta di cui al presente articolo, ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti.


Articolo 2 – Verifiche

Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta», l’ufficiale dello stato civile verifichi l’esattezza delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e acquisisca d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza delle cause impeditive indicate nell’articolo 1, comma 4, della legge



Articolo 3 – Costituzione


1.Le parti, nel giorno indicato nell’invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile.

2.L’ufficiale, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 1, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell’articolo 1 della legge, redige apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni, cui allega il verbale della richiesta.

3.La registrazione degli atti dell’unione civile, costituita ai sensi del comma 2, è eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili di cui all’articolo 9. Gli atti iscritti sono inoltre oggetto di annotazione nell’atto di nascita di ciascuna delle parti. A tal fine, l’ufficiale che ha redatto il processo verbale di cui al comma 2 lo trasmette immediatamente al comune di nascita di ciascuna delle parti, conservandone l’originale nei propri archivi.

4.Nella dichiarazione di cui al presente articolo le parti possono rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge




Articolo 4 – Scelta del cognome

Le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge. La parte può dichiarare all’ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune



Articolo 5 – Cambio di sesso

I coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro, non intendano sciogliere il matrimonio o cessarne gli effetti civili ai sensi dell’articolo 1, comma 27, della legge, rendono personalmente apposita dichiarazione congiunta all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio


Articolo 6 – Scioglimento

1.L’accordo delle parti concluso, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ai fini dello scioglimento dell’unione civile è ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell’unione. L’accordo è iscritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed è annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici.

2.L’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita, conclusa ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, deve essere trascritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici


Articolo 7 – Documenti


1.Spetta all’ufficiale dello stato civile il rilascio del documento attestante la costituzione dell’unione, recante i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge.

2.Nei documenti e atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, per le parti dell’unione civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le seguenti formule: “unito civilmente” o “unita civilmente”


Articolo 8 – Trascrizione dei matrimoni all’estero

Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 28, lettera a) della legge 76/2016, i matrimoni e le unioni civili contratte all’estero verranno trascritti nel registro provvisorio delle unioni civili.



Articolo 9 – Registro

Entro il termine di cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto é istituito presso ciascun comune il registro provvisorio delle unioni civili


Articolo 10 – Entrata in vigore


1.Le disposizioni del presente regolamento si applicano fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti nell’articolo 1, comma 28, della legge.

2.All’attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica


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