Legge 28 giugno 2016, n. 130 (G.U.
15 luglio 2016, n. 164), Norme per la
regolazione dei rapporti tra
lo Stato e
l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
La Camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Rapporti tra lo Stato
e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
1. I rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka
Gakkai (IBISG) sono regolati dalle disposizioni della presente legge,
sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 27 giugno 2015.
Art. 2
Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente
organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio
statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della
persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei
ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia
disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza
alcuna ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con
la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo.
Art. 3
Liberta' religiosa
1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena liberta' di svolgere
la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e
umanitaria.
2. E' garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a
coloro che ne fanno parte, la piena liberta' religiosa, di riunione e
di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
Art. 4
Ministri di culto
1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del
proprio statuto e' assicurato il libero esercizio del loro ministero.
2. La qualifica di ministri di culto e' certificata dall'IBISG che
ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della
presente legge.
3. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il
segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria
funzione.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i
ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono
assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni
sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione
generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare,
sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi
sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
Art. 5
Assistenza spirituale
1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza
spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano
impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti
amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di
culto richiesti. A tali ministri e' assicurata la liberta' di accesso
alle strutture di cui al comma 1, affinche' possano garantire
l'assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti
penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei
ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto e' assicurato
l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare
autorizzazione.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei
ministri di culto e' tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti
amministrazioni.
5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui
al presente articolo sono a carico dell'IBISG.
6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militare
possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio,
opportuni permessi al fine di partecipare alle attivita' religiose
della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente piu'
vicina.
7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti
all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie
ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della
volonta' del defunto e della sua famiglia.
Art. 6
Insegnamento religioso nelle scuole
1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti,
riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto
e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da
coloro cui compete la responsabilita' su di essi.
2. L'IBISG fruisce delle possibilita' offerte dalla legislazione
vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e
dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della
dottrina religiosa della Soka Gakkai.
3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a
carico dell'IBISG.
Art. 7
Liberta' di insegnamento
1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione,
garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di
ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parita',
e' assicurata piena liberta', nel rispetto delle norme generali
sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello
Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli
esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di
istruzione.
Art. 8
Edifici di culto
1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono
essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi
ragioni e previo accordo con l'Istituto.
2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al
comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il
ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate
all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e
delle loro pertinenze, nonche' le collette raccolte nei predetti
luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione ne'
ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da
qualsiasi tributo.
4. Le competenti autorita' dell'IBISG informano la Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici
di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando
gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni
che si determinino.
5. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle
popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la
costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.
Art. 9
Trattamento delle salme e cimiteri
1. Agli appartenenti all'IBISG e' assicurato il rispetto delle
regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento
delle salme, in conformita' alle norme vigenti in materia.
2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi
della normativa vigente.
3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi
appartenenti di voler essere cremato e' equiparata alle dichiarazioni
ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni
alla cremazione.
Art. 10
Certificazione
dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
1. Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 8, l'IBISG rilascia
apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.
Art. 11
Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Istituto Buddista
Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG possono
essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con
decreto del Ministro dell'interno, purche' abbiano la sede in Italia
e perseguano fini di religione o di culto.
2. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta
in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12.
3. Il riconoscimento della personalita' di un ente dell'IBISG e'
concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e
previa delibera favorevole del consiglio nazionale.
4. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato
giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalita' giuridica
nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG
civilmente riconosciuti.
Art. 12
Attivita' di religione o di culto
1. Agli effetti civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto quelle dirette al rito del
Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio
dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin,
all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto,
alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e
compassione per tutte le forme di vita esistenti;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in
ogni caso, le attivita' commerciali o aventi scopo di lucro.
Art. 13
Regime tributario
1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente
riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le
attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine
di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere
attivita' diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte
da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle
finalita' di tali enti, alla normativa europea e alle leggi dello
Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per
le medesime.
Art. 14
Gestione degli enti
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria
amministrazione degli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti si
svolgono sotto il controllo delle competenti autorita' confessionali
senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.
Art. 15
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi
entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle
persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme
di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
Art. 16
Mutamento ed estinzione degli enti
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente
riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con
decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento
stesso e' revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito
l'IBISG.
3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente
riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia
civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche
del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime
l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione e' disposta
con decreto del Ministro dell'interno.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la
volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie.
Art. 17
Contributi deducibili agli effetti IRPEF
1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene
finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre
dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla
realizzazione delle finalita' istituzionali dell'Istituto e delle
attivita' di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).
3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 18
Ripartizione della quota dell'otto per mille
del gettito IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, l'IBISG concorre, con i soggetti e
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla
ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo
dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 17, comma 2, anche
ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonche' ad
iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della
vita in tutte le forme esistenti, nonche' per la difesa
dell'ambiente.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verra'
indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
(IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non
espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro
ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le
relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1
lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG
le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali
relative al terzo periodo di imposta precedente.
Art. 19
Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo
deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli
17 e 18, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata
dall'autorita' governativa e dall'IBISG.
Art. 20
Rendiconto annuale
1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un
rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui
agli articoli 17 e 18 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve comunque precisare gli
interventi operati per le finalita' previste dagli articoli 17 e 18.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 21
Beni culturali
1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela
e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale
dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 11, eventualmente
anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.
Art. 22
Festivita' religiose
1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro
richiesta, il diritto di osservare le festivita' del 16 febbraio, che
celebra la nascita del Budda Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre,
che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per
gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin.
Tale diritto e' esercitato nel quadro della flessibilita'
dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le
imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti
dall'ordinamento giuridico italiano.
Art. 23
Norme di attuazione
1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro
presenti dall'IBISG e avviano, se richieste, opportune consultazioni.
Art. 24
Cessazione di efficacia della normativa
sui culti ammessi e delle norme contrastanti
1. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei
riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli
organi e persone che li costituiscono.
2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere
efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno
parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
Art. 25
Ulteriori intese
1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche
al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale
fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito
disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione.
2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgano rapporti dell'IBISG con lo Stato sono promosse
previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le
intese del caso.
Art. 26
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro
1.846.000 per l'anno 2017 ed in euro 1.081.000 a decorrere dall'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA
GAKKAI
Preambolo.
La Repubblica e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (di
seguito denominato IBISG) richiamandosi ai principi di liberta'
religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di
coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950 e dal Protocollo
addizionale alla Convenzione stessa del 1952, ratificati con legge 4
agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai
Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e
culturali ed ai diritti civili, e politici del 1966, ratificati con
legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
Considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo,
della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato
sono regolati per legge sulla base di intesa con le relative
rappresentanze;
Ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930
non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;
Riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla prodotta intesa;
Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8
della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni
effetto, nel confronti dell'IBISG, la citata legislazione sui culti
ammessi;
Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica prende atto
che:
l'IBISG si ispira, idealmente e nelle sue attivita', ai principi
di nonviolenza e di rispetto e compassione verso tutte le forme di
vita esistenti, propri del buddismo e dell'insegnamento del maestro
di spiritualita' il Budda Nichiren Daishonin;
Art. 1.
Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente
organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio
statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della
persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei
ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia
disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza
alcuna ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con
la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo.
Art. 2.
Liberta' religiosa
1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena liberta' di svolgere
la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e
umanitaria.
2. E' garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a
coloro che ne fanno parte, la piena liberta' religiosa, di riunione e
di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
Art. 3.
Ministri di culto
1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del
proprio statuto e' assicurato il libero esercizio del loro ministero.
2. La qualifica di ministri di culto e' certificata dall'IBISG che
ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della
presente intesa.
3. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il
segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria
funzione.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i
ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono
assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni
sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione
generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare,
sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi
sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
Art. 4.
Assistenza spirituale
1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza
spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano
impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti
amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di
culto richiesti. A tali ministri e' assicurata la liberta' di accesso
alle strutture di cui al comma 1, affinche' possano garantire
l'assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti
penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei
ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto e' assicurato
l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare
autorizzazione.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei
ministri di culto e' tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti
amministrazioni.
5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui
al presente articolo sono a carico dell'IBISG.
6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militate
possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio,
opportuni permessi al fine di partecipare alle attivita' religiose
della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente piu'
vicina.
7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti
dell'IBISG, il comando militare competente adotta le misure
necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto
della volonta' del defunto e della sua famiglia.
Art. 5.
Insegnamento religioso nelle scuole
1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti,
riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto
e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato degli alunni e da
coloro cui compete la potesta' su di essi.
2. L'IBISG fruisce delle possibilita' alleate dalla legislazione
vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e
dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della
dottrina religiosa della Soka Gakkai.
3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a
carico dell'IBISG.
Art. 6.
Liberta' di insegnamento
1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione,
garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di
ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parita',
e' assicurata piena liberta', nel rispetto delle norme generali
sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62
e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello
Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli
esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di
istruzione.
Art. 7.
Edifici di culto
1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono
essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi
ragioni e previo accordo con l'Istituto.
2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al
comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il
ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate
all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e
delle loro pertinenze, nonche' le collette raccolte nei predetti
luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione ne'
ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da
qualsiasi tributo.
4. Le competenti autorita' dell'IBISG informano la Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici
di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando
gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni
che si determinino.
5. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle
popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la
costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.
Art. 8.
Trattamento delle salme e cimiteri
1. Agli appartenenti all'IBISG e' assicurato il rispetto delle
regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento
delle salme, in conformita' alle norme vigenti in materia.
2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi
della normativa vigente.
3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi
appartenenti di voler essere cremato e' equiparata alle dichiarazioni
ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni
alla cremazione.
Art. 9.
Certificazione
dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
1. Per i fini di' cui agli articoli 3, 4, 7, l'IBISG rilascia
apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.
Art. 10.
Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Istituto Buddista
Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG,
possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili con decreto del Ministro dell'interno, purche' abbiano la sede
in Italia e perseguano fini di religione o di culto.
2. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta
in conformita' alle disposizioni dell'articolo 11.
3. Il riconoscimento della personalita' di un ente dell'IBISG e'
concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e
previa delibera favorevole del Consiglio nazionale.
4. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato
giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalita' giuridica
nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG
civilmente riconosciuti.
Art. 11.
Attivita' di religione o di culto
1. Agli effetti civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto quelle dirette al rito del
Gongyo e al culto del Gohonzon, elle cerimonie religiose, allo studio
dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin,
all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto,
alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e
compassione per tutte le forme di vita esistenti;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficenza di istruzione, educazione e cultura e, in
ogni caso, le attivita' commerciali o aventi scopo di lucro.
Art. 12.
Regime tributario
1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente
riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le
attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine
di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere
attivita' diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte
da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle
finalita' di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali
attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
Art. 13.
Gestione degli enti
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria
amministrazione degli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti si
svolgono sotto il controllo delle competenti autorita' confessionali
senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.
Art. 14.
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi
entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle
persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme
di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
Art. 15.
Mutamento ed estinzione degli enti
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente
riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con
decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento
stesso e' revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito
l'IBISG.
3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente
riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia
civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche
del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime
l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione e' disposta
con decreto del Ministro dell'interno.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la
volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie.
Art. 16.
Contributi deducibili agli effetti IRPEF
1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene
finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le
persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni
liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore
dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalita'
istituzionali dell'Istituto e delle attivita' di cui all'articolo 11,
lettera a).
3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 17.
Ripartizione della quota
dell'otto per mille del gettito IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'IBISG
concorre, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla
normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali destinando le somme
devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui
all'articolo 16, ad interventi sociali e umanitari in Italia e
all'estero, nonche' ad iniziative per la promozione della pace, del
rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonche' per
la difesa dell'ambiente.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata
sulla base delle sede espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verra'
indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
(IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte espresse
dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro
ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le
relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1
lo Stato corrispondera' annualmente, entro il mese di giugno,
all'IBISG le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.
Art. 18.
Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo
deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli
16 e 17, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata
dall'autorita' governativa e dall'IBISG.
Art. 19.
Rendiconto annuale
1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un
rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui
agli articoli 16 e 17 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Il rendiconto di cui comma 1 deve comunque precisare gli
interventi operati per le finalita' previste dagli articoli 16 e 17.
3. Il Ministro dell'intero entro trenta giorni dal ricevimento dei
rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 20.
Beni culturali
1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela
e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale
dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 10, eventualmente
anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.
Art. 21.
Festivita' religiose
1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro
richiesta, il diritto di osservare le festivita' del 16 febbraio, che
celebra la nascita del Budda Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre,
che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per
gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin.
Tale diritto e' esercitato nel quadro della flessibilita'
dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le
imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti
dall'ordinamento giuridico italiano.
Art. 22.
Norme di attuazione
1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto
delle esigenze fatte loro presenti dall'IBISG e avvieranno, se
richieste, opportune consultazioni.
Art. 23.
Cessazione di efficacia della normativa
sui culti ammessi e delle norme contrastanti
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e
del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere
efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed
opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li
costituiscono.
2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere
efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno
parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di
entrata in vigore della legge di approvazione.
Art. 24.
Ulteriori intese
1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche
al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a
tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una
nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di
apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8
della Costituzione.
2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgono rapporti dell'IBISG con lo Stato verranno promosse
previamente, in conformita' dell'articolo 8 della Costituzione, le
intese del caso.
Art. 25.
Legge di approvazione della presente intesa
1. Il Governo presenta al Parlamento apposito disegno di legge di
approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione.
Firenze, 27 giugno 2015
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