venerdì 15 luglio 2016





Legge 28 giugno 2016, n. 130 (G.U. 15 luglio 2016, n. 164), Norme per la regolazione dei  rapporti  tra  lo  Stato  e  l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo  8,  terzo comma, della Costituzione
 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della  repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Rapporti tra lo Stato 
             e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 
 
  1. I rapporti tra lo Stato  e  l'Istituto  Buddista  Italiano  Soka
Gakkai (IBISG) sono regolati dalle disposizioni della presente legge,
sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 27 giugno 2015. 
                               Art. 2 
 
 
        Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 
 
  1. La Repubblica da' atto  dell'autonomia  dell'IBISG,  liberamente
organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato  dal  proprio
statuto. 
  2.  La  Repubblica,  richiamandosi  ai  diritti  inviolabili  della
persona garantiti dalla Costituzione, riconosce  che  le  nomine  dei
ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia
disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono  senza
alcuna ingerenza statale. 
  3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG  con
la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo. 
                               Art. 3 
 
 
                         Liberta' religiosa 
 
  1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena liberta' di  svolgere
la  sua  missione  religiosa,  spirituale,  educativa,  culturale   e
umanitaria. 
  2. E' garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a
coloro che ne fanno parte, la piena liberta' religiosa, di riunione e
di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione. 
                               Art. 4 
 
 
                          Ministri di culto 
 
  1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del
proprio statuto e' assicurato il libero esercizio del loro ministero. 
  2. La qualifica di ministri di culto e' certificata dall'IBISG  che
ne tiene apposito elenco e ne rilascia  attestazione  ai  fini  della
presente legge. 
  3. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere  il
segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento  della  propria
funzione. 
  4. Nel caso di ripristino del  servizio  obbligatorio  di  leva,  i
ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio  militare,  sono
assegnati, su  loro  richiesta  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
sull'obiezione di coscienza, al servizio civile. 
  5. In caso di richiamo in servizio per  esigenze  di  mobilitazione
generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare,
sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile  o  ai  servizi
sanitari, in relazione alle esigenze di servizio. 
                               Art. 5 
 
 
                        Assistenza spirituale 
 
  1.  Gli  appartenenti  all'IBISG   hanno   diritto   all'assistenza
spirituale  da  parte  dei  ministri  di  culto  anche  quando  siano
impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali. 
  2. Gli interessati o i loro congiunti  comunicano  alle  competenti
amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di
culto richiesti. A tali ministri e' assicurata la liberta' di accesso
alle strutture  di  cui  al  comma  1,  affinche'  possano  garantire
l'assistenza spirituale. 
  3.  Gli   appartenenti   all'IBISG,   se   detenuti   in   istituti
penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale  da  parte  dei
ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto  e'  assicurato
l'accesso    agli    istituti    penitenziari    senza    particolare
autorizzazione. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito  elenco  dei
ministri di culto e' tenuto dall'IBISG e  trasmesso  alle  competenti
amministrazioni. 
  5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale  di  cui
al presente articolo sono a carico dell'IBISG. 
  6.  Gli  appartenenti  all'IBISG  che  prestano  servizio  militare
possono  ottenere,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,
opportuni permessi al fine di partecipare  alle  attivita'  religiose
della Soka  Gakkai  nella  sede  dell'Istituto  geograficamente  piu'
vicina. 
  7.  In  caso  di  decesso  in  servizio  di  militari  appartenenti
all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie
ad assicurare che le  esequie  siano  celebrate  nel  rispetto  della
volonta' del defunto e della sua famiglia. 
                               Art. 6 
 
 
                 Insegnamento religioso nelle scuole 
 
  1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di  tutti,
riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine  e  grado
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.  Tale  diritto
e' esercitato ai sensi delle leggi dello  Stato  dagli  alunni  e  da
coloro cui compete la responsabilita' su di essi. 
  2. L'IBISG fruisce delle possibilita'  offerte  dalla  legislazione
vigente per rispondere alle  richieste  provenienti  dagli  alunni  e
dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza  e  allo  studio  della
dottrina religiosa della Soka Gakkai. 
  3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono  comunque  a
carico dell'IBISG. 
                               Art. 7 
 
 
                      Liberta' di insegnamento 
 
  1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta'  della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione,
garantisce all'IBISG il diritto di istituire  liberamente  scuole  di
ogni ordine e grado e istituti di educazione. 
  2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la  parita',
e' assicurata piena  liberta',  nel  rispetto  delle  norme  generali
sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10  marzo  2000,  n.
62, e successive modificazioni, ed  ai  loro  alunni  un  trattamento
scolastico equipollente a quello  degli  alunni  delle  scuole  dello
Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne  gli
esami  di  Stato  conclusivi  del  primo  e  del  secondo  ciclo   di
istruzione. 
                               Art. 8 
 
 
                          Edifici di culto 
 
  1. Gli edifici dell'IBISG aperti  al  culto  pubblico  non  possono
essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non  per  gravi
ragioni e previo accordo con l'Istituto. 
  2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica  non  puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui  al
comma 1, senza averne dato previo  avviso  e  preso  accordi  con  il
ministro di culto responsabile dell'edificio. 
  3. Le affissioni e la distribuzione  di  pubblicazioni  e  stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione  dell'IBISG,  effettuate
all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e
delle loro pertinenze, nonche'  le  collette  raccolte  nei  predetti
luoghi, continuano ad  essere  effettuate  senza  autorizzazione  ne'
ingerenza da parte degli organi dello Stato e  ad  essere  esenti  da
qualsiasi tributo. 
  4. Le competenti autorita' dell'IBISG  informano  la  Prefettura  -
Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici
di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando
gli spazi specificamente dedicati al culto  ed  eventuali  variazioni
che si determinino. 
  5. L'autorita' civile tiene conto delle  esigenze  religiose  delle
popolazioni  fatte  presenti  dall'IBISG  per  quanto   concerne   la
costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto. 
                               Art. 9 
 
 
                 Trattamento delle salme e cimiteri 
 
  1. Agli appartenenti all'IBISG  e'  assicurato  il  rispetto  delle
regole della propria tradizione per quanto  riguarda  il  trattamento
delle salme, in conformita' alle norme vigenti in materia. 
  2. Possono essere previste nei cimiteri  aree  riservate  ai  sensi
della normativa vigente. 
  3. La  dichiarazione  individuale  rilasciata  all'IBISG  dai  suoi
appartenenti di voler essere cremato e' equiparata alle dichiarazioni
ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai  fini  delle  autorizzazioni
alla cremazione. 
                               Art. 10 
 
 
                           Certificazione 
             dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 
 
  1. Per i fini di cui agli articoli  4,  5  e  8,  l'IBISG  rilascia
apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto. 
                               Art. 11 
 
 
          Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 
 
  1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Istituto  Buddista
Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del  Presidente  della
Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG possono
essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti  civili  con
decreto del Ministro dell'interno, purche' abbiano la sede in  Italia
e perseguano fini di religione o di culto. 
  2. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta  in  volta
in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12. 
  3. Il riconoscimento della personalita' di un  ente  dell'IBISG  e'
concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli  statuti  e
previa delibera favorevole del consiglio nazionale. 
  4. L'ente non puo' essere  riconosciuto  se  non  e'  rappresentato
giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia. 
  5.  Gli  enti  dell'IBISG  che  hanno  la  personalita'   giuridica
nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG
civilmente riconosciuti. 
                               Art. 12 
 
 
                  Attivita' di religione o di culto 
 
  1. Agli effetti civili si considerano comunque: 
  a) attivita' di religione o di culto quelle  dirette  al  rito  del
Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio
dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren  Daishonin,
all'assistenza spirituale, alla formazione  dei  ministri  di  culto,
alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto  e
compassione per tutte le forme di vita esistenti; 
  b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto,  quelle  di
assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura  e,  in
ogni caso, le attivita' commerciali o aventi scopo di lucro. 
                               Art. 13 
 
 
                          Regime tributario 
 
  1.  Agli  effetti  tributari   gli   enti   dell'IBISG   civilmente
riconosciuti aventi fine di  religione  o  di  culto,  come  pure  le
attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi  fine
di beneficenza o di istruzione. 
  2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti,  possono  svolgere
attivita' diverse da quelle di religione o di culto. 
  3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di  culto,  svolte
da tali enti, sono soggette, nel rispetto  della  struttura  e  delle
finalita' di tali enti, alla normativa europea  e  alle  leggi  dello
Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto  per
le medesime. 
                               Art. 14 
 
 
                         Gestione degli enti 
 
  1.  La   gestione   ordinaria   e   gli   atti   di   straordinaria
amministrazione degli  enti  dell'IBISG  civilmente  riconosciuti  si
svolgono sotto il controllo delle competenti autorita'  confessionali
senza alcuna ingerenza da parte dello Stato. 
                               Art. 15 
 
 
          Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 
 
  1. Gli enti dell'IBISG civilmente  riconosciuti  devono  iscriversi
entro i termini previsti dalla normativa vigente nel  registro  delle
persone giuridiche. 
  2. Nel registro delle persone giuridiche,  oltre  alle  indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le  norme
di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. 
                               Art. 16 
 
 
                 Mutamento ed estinzione degli enti 
 
  1. Ogni mutamento sostanziale  nel  fine,  nella  destinazione  del
patrimonio e nel modo di esistenza di un ente  dell'IBISG  civilmente
riconosciuto acquista efficacia civile  mediante  riconoscimento  con
decreto del Ministro dell'interno. 
  2. In caso  di  mutamento  che  faccia  perdere  all'ente  uno  dei
requisiti prescritti per il  suo  riconoscimento,  il  riconoscimento
stesso e' revocato con decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentito
l'IBISG. 
  3. La  soppressione  di  un  ente  aderente  all'IBISG,  civilmente
riconosciuto, o la sua estinzione per  altra  causa  hanno  efficacia
civile mediante l'iscrizione nel registro  delle  persone  giuridiche
del provvedimento  del  competente  organo  dell'IBISG  che  sopprime
l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione e'  disposta
con decreto del Ministro dell'interno. 
  4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso  o  estinto  avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la
volonta' dei disponenti,  i  diritti  dei  terzi  e  le  disposizioni
statutarie. 
                               Art. 17 
 
 
              Contributi deducibili agli effetti IRPEF 
 
  1.  La   Repubblica   prende   atto   che   l'IBISG   si   sostiene
finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli. 
  2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata
in vigore della presente legge, le persone  fisiche  possono  dedurre
dal  proprio  reddito  complessivo,  agli  effetti  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di euro 1.032,91, a  favore  dell'IBISG,  destinate  alla
realizzazione delle finalita'  istituzionali  dell'Istituto  e  delle
attivita' di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a). 
  3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 18 
 
 
            Ripartizione della quota dell'otto per mille 
                          del gettito IRPEF 
 
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, l'IBISG concorre, con  i  soggetti  e
secondo  le  modalita'  previste  dalla   normativa   vigente,   alla
ripartizione della quota pari all'otto  per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, destinando le somme  devolute  a  tale  titolo
dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 17, comma 2, anche
ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonche'  ad
iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa  della
vita  in  tutte  le  forme   esistenti,   nonche'   per   la   difesa
dell'ambiente. 
  2. L'attribuzione delle somme di cui al comma  1  viene  effettuata
sulla  base  delle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo  l'Istituto  verra'
indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
(IBISG)». Per quanto riguarda  le  quote  relative  alle  scelte  non
espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla  loro
ripartizione in proporzione  alle  scelte  espresse,  utilizzando  le
relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1. 
  3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1
lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno,  all'IBISG
le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della  legge
23 dicembre 1998, n. 448,  sulla  base  delle  dichiarazioni  annuali
relative al terzo periodo di imposta precedente. 
                               Art. 19 
 
 
                       Commissione paritetica 
 
  1. Su richiesta di una delle due  parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali modifiche, si puo' procedere  alla  revisione  dell'importo
deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli
17 e 18, ad opera  di  un'apposita  Commissione  paritetica  nominata
dall'autorita' governativa e dall'IBISG. 
                               Art. 20 
 
 
                         Rendiconto annuale 
 
  1.  L'IBISG  trasmette  annualmente  al  Ministro  dell'interno  un
rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle  somme  di  cui
agli articoli 17 e 18 e ne diffonde adeguata informazione. 
  2. Il rendiconto di cui al comma  1  deve  comunque  precisare  gli
interventi operati per le finalita' previste dagli articoli 17 e 18. 
  3. Il Ministro dell'interno, entro trenta  giorni  dal  ricevimento
dei  rendiconti,  ne  trasmette  copia,  con  propria  relazione,  al
Ministro dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 21 
 
 
                           Beni culturali 
 
  1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela
e la  valorizzazione  dei  beni  afferenti  al  patrimonio  culturale
dell'Istituto e dei soggetti di cui  all'articolo  11,  eventualmente
anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista. 
                               Art. 22 
 
 
                        Festivita' religiose 
 
  1. La Repubblica riconosce agli  appartenenti  all'IBISG,  su  loro
richiesta, il diritto di osservare le festivita' del 16 febbraio, che
celebra la nascita del Budda Nichiren Daishonin, e  del  12  ottobre,
che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto  per
gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin.
Tale  diritto  e'   esercitato   nel   quadro   della   flessibilita'
dell'organizzazione   del   lavoro.   Restano   comunque   salve   le
imprescindibili   esigenze   dei    servizi    essenziali    previsti
dall'ordinamento giuridico italiano. 
                               Art. 23 
 
 
                         Norme di attuazione 
 
  1. Le autorita' competenti, nell'emanare  le  norme  di  attuazione
della  presente  legge,  tengono  conto  delle  esigenze  fatte  loro
presenti dall'IBISG e avviano, se richieste, opportune consultazioni. 
                               Art. 24 
 
 
               Cessazione di efficacia della normativa 
            sui culti ammessi e delle norme contrastanti 
 
  1. Con l'entrata in vigore della  presente  legge  le  disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28  febbraio
1930, n. 289,  cessano  di  avere  efficacia  ed  applicabilita'  nei
riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte  e  degli
organi e persone che li costituiscono. 
  2. Ogni norma contrastante con la presente  legge  cessa  di  avere
efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne  fanno
parte e degli organi e persone che li costituiscono,  dalla  data  di
entrata in vigore della legge medesima. 
                               Art. 25 
 
 
                          Ulteriori intese 
 
  1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunita'  di  modifiche
al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi  a  tale
fine. Alle modifiche si procede con  la  stipulazione  di  una  nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento  di  apposito
disegno di legge di approvazione,  ai  sensi  dell'articolo  8  della
Costituzione. 
  2. In  occasione  di  disegni  di  legge  relativi  a  materie  che
coinvolgano  rapporti  dell'IBISG  con   lo   Stato   sono   promosse
previamente, in conformita' all'articolo  8  della  Costituzione,  le
intese del caso. 
                               Art. 26 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'articolo  17,  valutati  in   euro
1.846.000 per l'anno 2017 ed in euro 1.081.000 a decorrere  dall'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2016-2018,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                                             Allegato 
 
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA
                               GAKKAI 
 
Preambolo. 
  La Repubblica  e  l'Istituto  Buddista  Italiano  Soka  Gakkai  (di
seguito denominato  IBISG)  richiamandosi  ai  principi  di  liberta'
religiosa sanciti dalla Costituzione e  ai  diritti  di  liberta'  di
coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali del  1950  e  dal  Protocollo
addizionale alla Convenzione stessa del 1952, ratificati con legge  4
agosto 1955, n. 848, e successive  integrazioni  e  ratifiche  e  dai
Patti  internazionali  relativi  ai  diritti  economici,  sociali   e
culturali ed ai diritti civili, e politici del 1966,  ratificati  con
legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea; 
  Considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo  e  terzo,
della  Costituzione,  le  confessioni  religiose  hanno  diritto   di
organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non  contrastino  con
l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo  Stato
sono regolati  per  legge  sulla  base  di  intesa  con  le  relative
rappresentanze; 
  Ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del  1930
non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; 
  Riconosciuta l'opportunita' di  addivenire  alla  prodotta  intesa;
Convengono che la legge di approvazione,  ai  sensi  dell'articolo  8
della  Costituzione,  della  presente  intesa  sostituisce  ad   ogni
effetto, nel confronti dell'IBISG, la citata legislazione  sui  culti
ammessi; 
  Nell'addivenire alla presente intesa,  la  Repubblica  prende  atto
che: 
    l'IBISG si ispira, idealmente e nelle sue attivita', ai  principi
di nonviolenza e di rispetto e compassione verso tutte  le  forme  di
vita esistenti, propri del buddismo e dell'insegnamento  del  maestro
di spiritualita' il Budda Nichiren Daishonin; 
 
                               Art. 1. 
        Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 
 
  1. La Repubblica da' atto  dell'autonomia  dell'IBISG,  liberamente
organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato  dal  proprio
statuto. 
  2.  La  Repubblica,  richiamandosi  ai  diritti  inviolabili  della
persona garantiti dalla Costituzione, riconosce  che  le  nomine  dei
ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia
disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono  senza
alcuna ingerenza statale. 
  3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG  con
la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo. 
 
                               Art. 2. 
                         Liberta' religiosa 
 
  1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena liberta' di  svolgere
la  sua  missione  religiosa,  spirituale,  educativa,  culturale   e
umanitaria. 
  2. E' garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a
coloro che ne fanno parte, la piena liberta' religiosa, di riunione e
di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione. 
 
                               Art. 3. 
                          Ministri di culto 
 
  1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del
proprio statuto e' assicurato il libero esercizio del loro ministero. 
  2. La qualifica di ministri di culto e' certificata dall'IBISG  che
ne tiene apposito elenco e ne rilascia  attestazione  ai  fini  della
presente intesa. 
  3. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere  il
segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento  della  propria
funzione. 
  4. Nel caso di ripristino del  servizio  obbligatorio  di  leva,  i
ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio  militare,  sono
assegnati, su  loro  richiesta  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
sull'obiezione di coscienza, al servizio civile. 
  5. In caso di richiamo in servizio per  esigenze  di  mobilitazione
generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare,
sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile  o  ai  servizi
sanitari, in relazione alle esigenze di servizio. 
 
                               Art. 4. 
                        Assistenza spirituale 
 
  1.  Gli  appartenenti  all'IBISG   hanno   diritto   all'assistenza
spirituale  da  parte  dei  ministri  di  culto  anche  quando  siano
impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali. 
  2. Gli interessati o i loro congiunti  comunicano  alle  competenti
amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di
culto richiesti. A tali ministri e' assicurata la liberta' di accesso
alle strutture  di  cui  al  comma  1,  affinche'  possano  garantire
l'assistenza spirituale. 
  3.  Gli   appartenenti   all'IBISG,   se   detenuti   in   istituti
penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale  da  parte  dei
ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto  e'  assicurato
l'accesso    agli    istituti    penitenziari    senza    particolare
autorizzazione. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito  elenco  dei
ministri di culto e' tenuto dall'IBISG e  trasmesso  alle  competenti
amministrazioni. 
  5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale  di  cui
al presente articolo sono a carico dell'IBISG. 
  6.  Gli  appartenenti  all'IBISG  che  prestano  servizio  militate
possono  ottenere,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,
opportuni permessi al fine di partecipare  alle  attivita'  religiose
della Soka  Gakkai  nella  sede  dell'Istituto  geograficamente  piu'
vicina. 
  7.  In  caso  di  decesso  in  servizio  di  militari  appartenenti
dell'IBISG,  il  comando  militare  competente   adotta   le   misure
necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel  rispetto
della volonta' del defunto e della sua famiglia. 
 
                               Art. 5. 
                 Insegnamento religioso nelle scuole 
 
  1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di  tutti,
riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine  e  grado
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.  Tale  diritto
e' esercitato ai sensi delle leggi dello  Stato  degli  alunni  e  da
coloro cui compete la potesta' su di essi. 
  2. L'IBISG fruisce delle possibilita'  alleate  dalla  legislazione
vigente per rispondere alle  richieste  provenienti  dagli  alunni  e
dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza  e  allo  studio  della
dottrina religiosa della Soka Gakkai. 
  3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono  comunque  a
carico dell'IBISG. 
 
                               Art. 6. 
                      Liberta' di insegnamento 
 
  1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta'  della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione,
garantisce all'IBISG il diritto di istituire  liberamente  scuole  di
ogni ordine e grado e istituti di educazione. 
  2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la  parita',
e' assicurata piena  liberta',  nel  rispetto  delle  norme  generali
sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62
e  successive  modificazioni,  ed  ai  loro  alunni  un   trattamento
scolastico equipollente a quello  degli  alunni  delle  scuole  dello
Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne  gli
esami  di  Stato  conclusivi  del  primo  e  del  secondo  ciclo   di
istruzione. 
 
                               Art. 7. 
                          Edifici di culto 
 
  1. Gli edifici dell'IBISG aperti  al  culto  pubblico  non  possono
essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non  per  gravi
ragioni e previo accordo con l'Istituto. 
  2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica  non  puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui  al
comma 1, senza averne dato previo  avviso  e  preso  accordi  con  il
ministro di culto responsabile dell'edificio. 
  3. Le affissioni e la distribuzione  di  pubblicazioni  e  stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione  dell'IBISG,  effettuate
all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e
delle loro pertinenze, nonche'  le  collette  raccolte  nei  predetti
luoghi, continuano ad  essere  effettuate  senza  autorizzazione  ne'
ingerenza da parte degli organi dello Stato e  ad  essere  esenti  da
qualsiasi tributo. 
  4. Le competenti autorita' dell'IBISG  informano  la  Prefettura  -
Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici
di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando
gli spazi specificamente dedicati al culto  ed  eventuali  variazioni
che si determinino. 
  5. L'autorita' civile tiene conto delle  esigenze  religiose  delle
popolazioni  fatte  presenti  dall'IBISG  per  quanto   concerne   la
costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto. 
 
                               Art. 8. 
                 Trattamento delle salme e cimiteri 
 
  1. Agli appartenenti all'IBISG  e'  assicurato  il  rispetto  delle
regole della propria tradizione per quanto  riguarda  il  trattamento
delle salme, in conformita' alle norme vigenti in materia. 
  2. Possono essere previste nei cimiteri  aree  riservate  ai  sensi
della normativa vigente. 
  3. La  dichiarazione  individuale  rilasciata  all'IBISG  dai  suoi
appartenenti di voler essere cremato e' equiparata alle dichiarazioni
ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai  fini  delle  autorizzazioni
alla cremazione. 
 
                               Art. 9. 
                           Certificazione 
             dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 
 
  1. Per i fini di' cui agli  articoli  3,  4,  7,  l'IBISG  rilascia
apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto. 
 
                              Art. 10. 
          Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 
 
  1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Istituto  Buddista
Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del  Presidente  della
Repubblica  20  novembre  2000,  altri  enti  costituiti  dall'IBISG,
possono essere riconosciuti  come  persone  giuridiche  agli  effetti
civili con decreto del Ministro dell'interno, purche' abbiano la sede
in Italia e perseguano fini di religione o di culto. 
  2. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta  in  volta
in conformita' alle disposizioni dell'articolo 11. 
  3. Il riconoscimento della personalita' di un  ente  dell'IBISG  e'
concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli  statuti  e
previa delibera favorevole del Consiglio nazionale. 
  4. L'ente non puo' essere  riconosciuto  se  non  e'  rappresentato
giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia. 
  5.  Gli  enti  dell'IBISG  che  hanno  la  personalita'   giuridica
nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG
civilmente riconosciuti. 
 
                              Art. 11. 
                  Attivita' di religione o di culto 
 
  1. Agli effetti civili si considerano comunque: 
    a) attivita' di religione o di culto quelle dirette al  rito  del
Gongyo e al culto del Gohonzon, elle cerimonie religiose, allo studio
dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren  Daishonin,
all'assistenza spirituale, alla formazione  dei  ministri  di  culto,
alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto  e
compassione per tutte le forme di vita esistenti; 
    b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficenza di istruzione, educazione e  cultura  e,  in
ogni caso, le attivita' commerciali o aventi scopo di lucro. 
 
                              Art. 12. 
                          Regime tributario 
 
  1.  Agli  effetti  tributari   gli   enti   dell'IBISG   civilmente
riconosciuti aventi fine di  religione  o  di  culto,  come  pure  le
attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi  fine
di beneficenza o di istruzione. 
  2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti,  possono  svolgere
attivita' diverse da quelle di religione o di culto. 
  3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di  culto,  svolte
da tali enti, sono soggette, nel rispetto  della  struttura  e  delle
finalita' di tali enti,  alle  leggi  dello  Stato  concernenti  tali
attivita' e al regime tributario previsto per le medesime. 
 
                              Art. 13. 
                         Gestione degli enti 
 
  1.  La   gestione   ordinaria   e   gli   atti   di   straordinaria
amministrazione degli  enti  dell'IBISG  civilmente  riconosciuti  si
svolgono sotto il controllo delle competenti autorita'  confessionali
senza alcuna ingerenza da parte dello Stato. 
 
                              Art. 14. 
          Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 
 
  1. Gli enti dell'IBISG civilmente  riconosciuti  devono  iscriversi
entro i termini previsti dalla normativa vigente nel  registro  delle
persone giuridiche. 
  2. Nel registro delle persone giuridiche,  oltre  alle  indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le  norme
di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. 
 
                              Art. 15. 
                 Mutamento ed estinzione degli enti 
 
  1. Ogni mutamento sostanziale  nel  fine,  nella  destinazione  del
patrimonio e nel modo di esistenza di un ente  dell'IBISG  civilmente
riconosciuto, acquista efficacia civile mediante  riconoscimento  con
decreto del Ministro dell'interno. 
  2. In caso  di  mutamento  che  faccia  perdere  all'ente  uno  dei
requisiti prescritti per il  suo  riconoscimento,  il  riconoscimento
stesso e' revocato con decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentito
l'IBISG. 
  3. La  soppressione  di  un  ente  aderente  all'IBISG,  civilmente
riconosciuto, o la sua estinzione per  altra  causa  hanno  efficacia
civile mediante l'iscrizione nel registro  delle  persone  giuridiche
del provvedimento  del  competente  organo  dell'IBISG  che  sopprime
l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione e'  disposta
con decreto del Ministro dell'interno. 
  4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso  o  estinto  avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la
volonta' dei disponenti,  i  diritti  dei  terzi  e  le  disposizioni
statutarie. 
 
                              Art. 16. 
              Contributi deducibili agli effetti IRPEF 
 
  1.  La   Repubblica   prende   atto   che   l'IBISG   si   sostiene
finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli. 
  2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata
in vigore della legge  di  approvazione  della  presente  intesa,  le
persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni
liberali in denaro, fino  all'importo  di  euro  1.032,91,  a  favore
dell'IBISG,   destinate   alla    realizzazione    delle    finalita'
istituzionali dell'Istituto e delle attivita' di cui all'articolo 11,
lettera a). 
  3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
                              Art. 17. 
                      Ripartizione della quota 
                dell'otto per mille del gettito IRPEF 
 
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa,  l'IBISG
concorre, con i  soggetti  e  secondo  le  modalita'  previste  dalla
normativa vigente, alla ripartizione della quota  pari  all'otto  per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata  dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni  annuali  destinando  le  somme
devolute a tale  titolo  dallo  Stato,  oltre  che  ai  fini  di  cui
all'articolo 16, ad  interventi  sociali  e  umanitari  in  Italia  e
all'estero, nonche' ad iniziative per la promozione della  pace,  del
rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonche' per
la difesa dell'ambiente. 
  2. L'attribuzione delle somme di cui al comma  1  viene  effettuata
sulla  base  delle  sede  espresse  dai  contribuenti  in   sede   di
dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo  l'Istituto  verra'
indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
(IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte  espresse
dai  contribuenti,  l'IBISG  dichiara  di   partecipare   alla   loro
ripartizione in proporzione  alle  scelte  espresse,  utilizzando  le
relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1. 
  3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1
lo  Stato  corrispondera'  annualmente,  entro  il  mese  di  giugno,
all'IBISG le somme determinate ai sensi  dell'articolo  45,  comma  7
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle  dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo di imposta precedente. 
 
                              Art. 18. 
                       Commissione paritetica 
 
  1. Su richiesta di una delle due  parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione  dell'importo
deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli
16 e 17, ad opera  di  un'apposita  Commissione  paritetica  nominata
dall'autorita' governativa e dall'IBISG. 
 
                              Art. 19. 
                         Rendiconto annuale 
 
  1.  L'IBISG  trasmette  annualmente  al  Ministro  dell'interno  un
rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle  somme  di  cui
agli articoli 16 e 17 e ne diffonde adeguata informazione. 
  2. Il rendiconto  di  cui  comma  1  deve  comunque  precisare  gli
interventi operati per le finalita' previste dagli articoli 16 e 17. 
  3. Il Ministro dell'intero entro trenta giorni dal ricevimento  dei
rendiconti, ne trasmette copia, con propria  relazione,  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
 
                              Art. 20. 
                           Beni culturali 
 
  1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela
e la  valorizzazione  dei  beni  afferenti  al  patrimonio  culturale
dell'Istituto e dei soggetti di cui  all'articolo  10,  eventualmente
anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista. 
 
                              Art. 21. 
                        Festivita' religiose 
 
  1. La Repubblica riconosce agli  appartenenti  all'IBISG,  su  loro
richiesta, il diritto di osservare le festivita' del 16 febbraio, che
celebra la nascita del Budda Nichiren Daishonin, e  del  12  ottobre,
che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto  per
gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin.
Tale  diritto  e'   esercitato   nel   quadro   della   flessibilita'
dell'organizzazione   del   lavoro.   Restano   comunque   salve   le
imprescindibili   esigenze   dei    servizi    essenziali    previsti
dall'ordinamento giuridico italiano. 
 
                              Art. 22. 
                         Norme di attuazione 
 
  1. Le autorita' competenti, nell'emanare  le  norme  di  attuazione
della legge di approvazione della  presente  intesa,  terranno  conto
delle esigenze  fatte  loro  presenti  dall'IBISG  e  avvieranno,  se
richieste, opportune consultazioni. 
 
                              Art. 23. 
               Cessazione di efficacia della normativa 
            sui culti ammessi e delle norme contrastanti 
 
  1. Con l'entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione  della
presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e
del regio  decreto  28  febbraio  1930,  n.  289,  cessano  di  avere
efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'IBISG,  degli  enti  ed
opere  che  ne  fanno  parte  e  degli  organi  e  persone   che   li
costituiscono. 
  2. Ogni norma contrastante con la presente intesa  cessa  di  avere
efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne  fanno
parte e degli organi e persone che li costituiscono,  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di approvazione. 
 
                              Art. 24. 
                          Ulteriori intese 
 
  1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunita'  di  modifiche
al testo della presente intesa, le parti torneranno  a  convocarsi  a
tale fine. Alle modifiche si procedera' con la  stipulazione  di  una
nuova intesa e con la  conseguente  presentazione  al  Parlamento  di
apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi  dell'articolo  8
della Costituzione. 
  2. In  occasione  di  disegni  di  legge  relativi  a  materie  che
coinvolgono  rapporti  dell'IBISG  con  lo  Stato  verranno  promosse
previamente, in conformita' dell'articolo 8  della  Costituzione,  le
intese del caso. 
 
                              Art. 25. 
             Legge di approvazione della presente intesa 
 
  1. Il Governo presenta al Parlamento apposito disegno di  legge  di
approvazione della presente intesa, ai sensi  dell'articolo  8  della
Costituzione. 
    Firenze, 27 giugno 2015 
 
              

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