mercoledì 13 luglio 2016



Corte Dei Conti – Sezione di controllo per il Veneto 5 luglio 2016, n. 321, Gettone di presenza ex art. 6, c. 2, d.l. 78/2010

La somma massima conferibile, pari a 30 euro giornaliere, quale tetto normativamente previsto, ai sensi dell’art. 6, c. 2, d.l. 78/2010, si riferisce al lordo della somma stabilita, atteso che detto gettone di presenza può ben essere annoverato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, stabiliti all’articolo 50 del Testo unico sulla dichiarazioni dei redditi (TUIR)


FATTO

La richiesta di parere formulata dal Comune di V. ha per oggetto la corretta interpretazione del comma 2 dell'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, ai sensi del quale "la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera..".
In ordine all’operatività di detta disposizione, che si pone tra quelle finalizzate ad introdurre vincoli alla spesa corrente delle pubbliche amministrazioni, il Comune formula i seguenti quesiti:
 “…..se l'importo dei gettoni di presenza stabilito dal legislatore nella misura massima di 30 euro a seduta giornaliera debba considerarsi lordo o netto, nonché riferirsi alla sola partecipazione a sedute di organi collegiali o, considerata l'espressione "giornaliera", anche a giorni di effettiva attività e presenza dei componenti l'organo all'interno dell'Ente.

OMISSIS

DIRITTO

In relazione, invece al primo dei quesiti formulati, si tratta di verificare la corretta applicazione pratica della misura vincolistica di cui all’articolo 6, comma 2 del D.L. 78/2010.
Detta norma come già evidenziato in precedenza, al primo periodo prevede che: “2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera”. Inoltre, al fine di assegnare precipua cogenza al precetto normativo, al secondo periodo vien previsto che: “La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli”.
Giova premettere che l’operatività della disposizione di cui trattasi è stata oggetto di numerosi interventi interpretativi da parte delle Sezioni regionali e centrali della Corte dei conti anche in relazione alla correlazione con l’operatività di altra disposizione vincolistica del medesimo decreto 78/2010 che interviene limitando l’importo da corrispondere ai soggetti che partecipano ad organi collegiali ma nello svolgimento di una attività elettiva. In particolare ci si riferisce all’articolo 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 il quale dispone che: “Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta”.
Il Collegio, sul punto, non può esimersi dal richiamare in ogni caso la giurisprudenza nomofilattica, onde delimitare in modo esatto l’ambito oggettivo della normativa vincolistica di cui agli art. 5 e 6 del D.L. 78/2010 (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 29/SEZAUT/2015/QMIG del 14 settembre 2015; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG): essendo la finalità perseguita dal legislatore quella di “operare sensibili riduzioni di spesa a carico della pubblica amministrazione” (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 13/2011/PAR), la disciplina limitativa non può che riferirsi a “tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti degli organi collegiali e ai titolari di incarico di qualsiasi tipo”. Come è stato ulteriormente chiarito dalla Sezione Campania in sede di rimessione alla Sezione delle Autonomie (deliberazione del 15 luglio 2015, n. 199/2015/QMIG), il parametro soggettivo (amministratori pubblici e componenti degli organi collegiali degli apparati amministrativi) costituisce l’unico elemento di diversificazione delle due disposizioni vincolistiche (rispettivamente, art. 6, comma 3, ed art. 5 del D.L. n. 78/2010), e ad esse sarebbe estranea ogni altra distinzione (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 29/SEZAUT/2015/QMIG).
Il Collegio ritiene, al riguardo, di poter sottolineare che l’esegesi della locuzione “svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni”, contenuta nel testo dell’art. 5 del D.L. 78/2010, evidenzia chiaramente come la norma di cui all’articolo 5 comma 5 sia riferibile ai soggetti che svolgono attività elettive, come sottolineato dalla recente deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2016/QMIG. Infatti in detta deliberazione si evidenzia come “..La Corte Costituzionale ha, peraltro, già avuto modo di affermare (sentenza n. 151/2012) che la norma di cui al comma 5 dell’art. 5 del d.l. n. 78/2010 «introduce il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), in forza del quale i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Lo stesso comma prevede inoltre che gli “eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”. Detto principio di gratuità risponde alla ratio di evitare il cumulo di incarichi retribuiti e di perseguire in tal modo, attraverso un risparmio della spesa corrente, l’equilibrio della finanza pubblica complessiva. L’impugnata normativa è, pertanto, espressione di una scelta di fondo, diretta a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari delle cariche elettive e, nel contempo, a ridurre gli oneri della finanza pubblica. Costituisce, quindi, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica…». Va evidenziato che il dispositivo normativo de qua persegue una duplice finalità: di contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni, e di contenimento delle retribuzioni corrisposte ai titolari di cariche elettive…”.
Di contro, la disposizione di cui all’articolo 6, comma 2 non appare destinata a coloro che partecipano ad organi collegiali nello svolgimento di attività elettiva ma a tutti gli altri soggetti che vi partecipano prescindendo dallo svolgimento di detta attività.
Occorre evidenziare poi, che l’art. 35, comma 2 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” all’articolo 35, comma 2-bis dispone: “La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti”.
Come ricordato in precedenza, sull’operatività della disposizione di cui all’art. 6, comma 2 si sono pronunciate in sede consultiva numerose sezioni regionali di controllo affrontando le più svariate problematiche che possono scaturire in ordine all’applicazione dei primi 4 commi dello stesso articolo 6, tra i quali si annovera la norma in questione. Ciò che è emerso dalle posizioni interpretative in oggetto e che conferma la ratio del decreto 78/2010 è la volontà di conseguire una riduzione dei costi degli apparati amministrativi, quali attori di spesa pubblica. Volontà, palesata oltremodo dalla richiamata disposizione interpretativa dell’articolo 35, comma 2 bis, sopra richiamata dalla cui lettura emerge la mancata previsione di eccezioni limitative, se non quella oggetto della deroga interpretativa, in ordine alla categoria funzionale dei soggetti potenzialmente destinatari di emolumenti, comunque denominati, corrisposti dagli Enti Locali contemplati, così rafforzando la portata generale e indifferenziata della riduzione (cfr. sul punto, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna deliberazione n. 2012/471/PAR). La norma in questione che “…afferma in modo incontrovertibile il principio di gratuità della partecipazione ad organi di enti che «comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche..»” (Corte costituzionale sentenza n. 161/2012), infatti, “…si inquadra nelle misure di coordinamento della finanza pubblica ed assume una posizione autonoma e distinta dalle altre norme di analoga natura contenute nel medesimo art. 6, in ordine alle quali questa Corte ha avuto modo di affermare che l’articolo stesso «al fine di ridurre il costo degli apparati amministrativi, ha prescritto un taglio, secondo percentuali prestabilite, di numerose voci di spesa proprie delle amministrazioni statali, stabilendo altresì, al comma 20, che le singole disposizioni con cui tali tagli sono stati indicati nel corpo dello stesso art. 6 costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica per Regioni, Province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale» (sentenza n. 182 del 2011) e che «Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti» (sentenza n. 132 del 2012)…”, (Corte costituzionale, sentenza n. 161/2012).
Emerge dunque dalle stesse pronunce della Corte costituzionale che la norma in oggetto del presente parere è “….norma di coordinamento della finanza pubblica …(e)……si ispira alla finalità di contenimento dei costi della politica e degli apparati amministrativi così come il successivo comma 3 del medesimo art. 6, ma si differenzia da quest’ultimo sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo” (Corte costituzionale sentenza 161/2012 citata).
Se la ratio del legislatore in relazione alle disposizioni vincolistiche dell’articolo 6, comma 2 appare quella finalizzata ad un riduzione della spesa corrente, a tale logica deve essere orientata ogni interpretazione circa l’effettiva operatività della disposizione di cui trattasi. Da tale approdo interpretativo discende, in relazione al primo quesito prospettato dal Comune di V., che la retribuzione giornaliera fissata dalla disposizione non può che essere riferita all’attività collegiale dell’organo ovvero alla formale seduta che lo stesso ha tenuto nell’ambito dello svolgimento della specifica attività intendendosi la locuzione “giornaliera” come limite temporale finalizzato ad ancorare la retribuzione al tetto massimo giornaliero di 30 euro stabilito dalla norma. La mera presenza dei componenti dell’organo collegiale all’interno dell’amministrazione alla quale detto organo sia riferibile non appare sufficiente a giustificare l’erogazione del gettone di presenza proprio perché viene meno l’operatività formale che trova nella collegialità la sua espressione operativa. Altresì, si evidenzia che la somma massima conferibile pari a 30 euro giornaliere quale tetto normativamente previsto non può che riferirsi al lordo della somma stabilita nella citata disposizione atteso che detto gettone di presenza può ben essere annoverato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente stabiliti all’articolo 50 del Testo unico sulla dichiarazioni dei redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22/12/1986. In base alle predetta normativa, infatti, i redditi da lavoro dipendente ed assimilati vengono soggetti ad imposizione fiscale in relazione al loro importo stabilito al lordo, ai sensi dell’articolo 3 del medesimo TUIR relativo alla determinazione della base imponibile che recita: “L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”. Rientrano, infatti, quali redditi assimilabili al lavoro dipendente anche quelli derivanti da partecipazione a collegi e commissioni. Recita, infatti, la lettera c-bis) del comma 1 del richiamato art. 50 che: “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni,…”.
PQM
La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara il secondo quesito formulato dal Comune di V. inammissibile sotto il profilo oggettivo. Rende il parere in ordine al primo quesito nei termini sopra richiamati.


Nessun commento:

Posta un commento