Corte Dei Conti – Sezione di controllo
per il Veneto 5 luglio 2016, n. 321, Gettone
di presenza ex art. 6, c. 2, d.l. 78/2010
La somma massima conferibile, pari a 30 euro
giornaliere, quale tetto normativamente previsto, ai sensi dell’art. 6, c. 2,
d.l. 78/2010, si riferisce al lordo della somma stabilita, atteso che detto
gettone di presenza può ben essere annoverato tra i redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente, stabiliti all’articolo 50 del Testo unico sulla
dichiarazioni dei redditi (TUIR)
FATTO
La richiesta di parere formulata
dal Comune di V. ha per oggetto la corretta interpretazione del comma 2
dell'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge n.
122/2010, ai sensi del quale "la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico
delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è
onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute
ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera..".
In ordine all’operatività di
detta disposizione, che si pone tra quelle finalizzate ad introdurre vincoli
alla spesa corrente delle pubbliche amministrazioni, il Comune formula i
seguenti quesiti:
“…..se l'importo dei gettoni di
presenza stabilito dal legislatore nella misura massima di 30 euro a seduta
giornaliera debba considerarsi lordo o netto, nonché riferirsi alla sola
partecipazione a sedute di organi collegiali o, considerata l'espressione
"giornaliera", anche a giorni di effettiva attività e presenza dei
componenti l'organo all'interno dell'Ente.
OMISSIS
DIRITTO
In relazione, invece al primo dei
quesiti formulati, si tratta di verificare la corretta applicazione pratica
della misura vincolistica di cui all’articolo 6, comma 2 del D.L. 78/2010.
Detta norma come già evidenziato
in precedenza, al primo periodo prevede che: “2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi
collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei
predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle
spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già
previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a
seduta giornaliera”. Inoltre, al fine di assegnare precipua cogenza al precetto
normativo, al secondo periodo vien previsto che: “La violazione di quanto
previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti
adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli”.
Giova premettere che
l’operatività della disposizione di cui trattasi è stata oggetto di numerosi
interventi interpretativi da parte delle Sezioni regionali e centrali della
Corte dei conti anche in relazione alla correlazione con l’operatività di altra
disposizione vincolistica del medesimo decreto 78/2010 che interviene limitando
l’importo da corrispondere ai soggetti che partecipano ad organi collegiali ma
nello svolgimento di una attività elettiva. In particolare ci si riferisce
all’articolo 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 il quale dispone che: “Ferme le
incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di
cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi
tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali
gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta”.
Il Collegio, sul punto, non può
esimersi dal richiamare in ogni caso la giurisprudenza nomofilattica, onde
delimitare in modo esatto l’ambito oggettivo della normativa vincolistica di
cui agli art. 5 e 6 del D.L. 78/2010 (Sezione delle Autonomie, deliberazione n.
29/SEZAUT/2015/QMIG del 14 settembre 2015; Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG): essendo la finalità perseguita dal
legislatore quella di “operare sensibili riduzioni di spesa a carico della
pubblica amministrazione” (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione
n. 13/2011/PAR), la disciplina limitativa non può che riferirsi a “tutte le
possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti
degli organi collegiali e ai titolari di incarico di qualsiasi tipo”. Come è
stato ulteriormente chiarito dalla Sezione Campania in sede di rimessione alla
Sezione delle Autonomie (deliberazione del 15 luglio 2015, n. 199/2015/QMIG),
il parametro soggettivo (amministratori pubblici e componenti degli organi
collegiali degli apparati amministrativi) costituisce l’unico elemento di
diversificazione delle due disposizioni vincolistiche (rispettivamente, art. 6,
comma 3, ed art. 5 del D.L. n. 78/2010), e ad esse sarebbe estranea ogni altra
distinzione (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 29/SEZAUT/2015/QMIG).
Il
Collegio ritiene, al riguardo, di poter sottolineare che l’esegesi della
locuzione “svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche
amministrazioni”, contenuta nel testo dell’art. 5 del D.L. 78/2010, evidenzia
chiaramente come la norma di cui all’articolo 5 comma 5 sia riferibile ai
soggetti che svolgono attività elettive, come sottolineato dalla recente
deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2016/QMIG. Infatti in
detta deliberazione si evidenzia come “..La Corte Costituzionale
ha, peraltro, già avuto modo di affermare (sentenza n. 151/2012) che la norma
di cui al comma 5 dell’art. 5 del d.l. n. 78/2010 «introduce il principio di
gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche
amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad
organi collegiali di qualsiasi tipo), in forza del quale i soggetti che
svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute. Lo stesso comma prevede inoltre che gli “eventuali gettoni di
presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”. Detto principio
di gratuità risponde alla ratio di evitare il cumulo di incarichi retribuiti e
di perseguire in tal modo, attraverso un risparmio della spesa corrente,
l’equilibrio della finanza pubblica complessiva. L’impugnata normativa è,
pertanto, espressione di una scelta di fondo, diretta a connotare la disciplina
settoriale degli incarichi conferiti ai titolari delle cariche elettive e, nel
contempo, a ridurre gli oneri della finanza pubblica. Costituisce, quindi, un
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica…». Va
evidenziato che il dispositivo normativo de qua persegue una duplice finalità:
di contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni, e di contenimento
delle retribuzioni corrisposte ai titolari di cariche elettive…”.
Di
contro, la disposizione di cui all’articolo 6, comma 2 non appare destinata a
coloro che partecipano ad organi collegiali nello svolgimento di attività
elettiva ma a tutti gli altri soggetti che vi partecipano prescindendo dallo
svolgimento di detta attività.
Occorre evidenziare poi, che
l’art. 35, comma 2 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” all’articolo
35, comma 2-bis dispone: “La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico
della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli
enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è
previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali
e dai revisori dei conti”.
Come ricordato in precedenza,
sull’operatività della disposizione di cui all’art. 6, comma 2 si sono
pronunciate in sede consultiva numerose sezioni regionali di controllo
affrontando le più svariate problematiche che possono scaturire in ordine
all’applicazione dei primi 4 commi dello stesso articolo 6, tra i quali si
annovera la norma in questione. Ciò che è emerso dalle posizioni interpretative
in oggetto e che conferma la ratio del decreto 78/2010 è la volontà di
conseguire una riduzione dei costi degli apparati amministrativi, quali attori
di spesa pubblica. Volontà, palesata oltremodo dalla richiamata disposizione
interpretativa dell’articolo 35, comma 2 bis, sopra richiamata dalla cui
lettura emerge la mancata previsione di eccezioni limitative, se non quella
oggetto della deroga interpretativa, in ordine alla categoria funzionale dei
soggetti potenzialmente destinatari di emolumenti, comunque denominati,
corrisposti dagli Enti Locali contemplati, così rafforzando la portata generale
e indifferenziata della riduzione (cfr. sul punto, Sezione regionale di
controllo per l’Emilia Romagna deliberazione n. 2012/471/PAR). La norma in
questione che “…afferma in modo incontrovertibile il principio di gratuità
della partecipazione ad organi di enti che «comunque ricevono contributi a
carico delle finanze pubbliche..»” (Corte costituzionale sentenza n. 161/2012),
infatti, “…si inquadra nelle misure di coordinamento della finanza pubblica ed
assume una posizione autonoma e distinta dalle altre norme di analoga natura
contenute nel medesimo art. 6, in ordine alle quali questa Corte ha avuto modo
di affermare che l’articolo stesso «al fine di ridurre il costo degli apparati
amministrativi, ha prescritto un taglio, secondo percentuali prestabilite, di
numerose voci di spesa proprie delle amministrazioni statali, stabilendo
altresì, al comma 20, che le singole disposizioni con cui tali tagli sono stati
indicati nel corpo dello stesso art. 6 costituiscono principi di coordinamento
della finanza pubblica per Regioni, Province autonome ed enti del Servizio sanitario
nazionale» (sentenza n. 182 del 2011) e che «Il legislatore statale può, con
una disciplina di principio, legittimamente imporre agli enti autonomi, per
ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali,
condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di
bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni
indirette all’autonomia di spesa degli enti» (sentenza n. 132 del 2012)…”,
(Corte costituzionale, sentenza n. 161/2012).
Emerge dunque dalle stesse
pronunce della Corte costituzionale che la norma in oggetto del presente parere
è “….norma di coordinamento della finanza pubblica …(e)……si ispira alla
finalità di contenimento dei costi della politica e degli apparati
amministrativi così come il successivo comma 3 del medesimo art. 6, ma si
differenzia da quest’ultimo sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo”
(Corte costituzionale sentenza 161/2012 citata).
Se la
ratio del legislatore in relazione alle disposizioni vincolistiche dell’articolo
6, comma 2 appare quella finalizzata ad un riduzione della spesa corrente, a
tale logica deve essere orientata ogni interpretazione circa l’effettiva
operatività della disposizione di cui trattasi. Da tale approdo
interpretativo discende, in relazione al primo quesito prospettato dal Comune
di V., che la retribuzione giornaliera fissata dalla
disposizione non può che essere riferita all’attività collegiale dell’organo
ovvero alla formale seduta che lo stesso ha tenuto nell’ambito dello
svolgimento della specifica attività intendendosi la locuzione “giornaliera”
come limite temporale finalizzato ad ancorare la retribuzione al tetto massimo
giornaliero di 30 euro stabilito dalla norma. La mera presenza dei
componenti dell’organo collegiale all’interno dell’amministrazione alla quale
detto organo sia riferibile non appare sufficiente a giustificare l’erogazione
del gettone di presenza proprio perché viene meno l’operatività formale che
trova nella collegialità la sua espressione operativa. Altresì,
si evidenzia che la somma massima conferibile pari a 30 euro giornaliere quale
tetto normativamente previsto non può che riferirsi al lordo della somma
stabilita nella citata disposizione atteso che detto gettone di presenza può
ben essere annoverato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
stabiliti all’articolo 50 del Testo unico sulla dichiarazioni dei redditi
(TUIR) di cui al D.P.R. 22/12/1986. In base alle predetta normativa,
infatti, i redditi da lavoro dipendente ed assimilati vengono soggetti ad
imposizione fiscale in relazione al loro importo stabilito al lordo, ai sensi
dell’articolo 3 del medesimo TUIR relativo alla determinazione della base
imponibile che recita: “L'imposta si applica sul reddito complessivo del
soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli
oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da
quelli prodotti nel territorio dello Stato”. Rientrano, infatti, quali redditi
assimilabili al lavoro dipendente anche quelli derivanti da partecipazione a
collegi e commissioni. Recita, infatti, la lettera c-bis) del comma 1 del
richiamato art. 50 che: “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione
agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e
altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni,…”.
PQM
La Sezione regionale di
controllo per il Veneto dichiara il secondo quesito formulato dal Comune di V.
inammissibile sotto il profilo oggettivo. Rende il parere in ordine al primo
quesito nei termini sopra richiamati.
Nessun commento:
Posta un commento