Mantenimento del
diritto di soggiorno da parte del familiare, cittadino di uno Stato terzo
Corte di Giustizia UE 30 giugno 2016, n. C-115/15
Rinvio pregiudiziale – Articoli 20 e 21 TFUE – Direttiva
2004/38/CE – Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c) –
Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Articolo 12 – Diritto di
soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione – Matrimonio tra un
cittadino dell’Unione e un cittadino di uno Stato terzo – Atti di violenza
coniugale – Divorzio preceduto dalla partenza del cittadino
dell’Unione – Mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di uno
Stato terzo che ha l’affidamento dei figli in comune, cittadini dell’Unione
1) L’articolo
13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato
terzo, divorziato da un cittadino dell’Unione, da cui ha subito atti di
violenza domestica durante il matrimonio, non può beneficiare del mantenimento
del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in base a tale
disposizione, qualora l’inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia
successivo alla partenza del coniuge cittadino dell’Unione da detto Stato
membro.
2) L’articolo
12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968,
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità,
deve essere interpretato nel senso che un figlio e il genitore cittadino di uno
Stato terzo che ne ha l’affidamento esclusivo beneficiano di un diritto di
soggiorno nello Stato membro ospitante, ai sensi di tale disposizione, in una
situazione, quale quella di cui al procedimento principale, in cui l’altro
genitore è cittadino dell’Unione e ha lavorato in tale Stato membro, ma ha
cessato di risiedervi prima che il minore abbia iniziato a frequentarvi la
scuola.
3) L’articolo
20 TFUE deve essere interpretato nel senso che non conferisce un diritto
di soggiorno nello Stato membro ospitante né a un cittadino dell’Unione
minorenne, che risiede dalla nascita in tale Stato membro del quale non ha la
cittadinanza, né al genitore, cittadino di uno Stato terzo, che ne ha
l’affidamento esclusivo, qualora gli stessi beneficino di un diritto di
soggiorno in tale Stato membro ai sensi di una disposizione del diritto
derivato dell’Unione.
4) L’articolo
21 TFUE deve essere interpretato nel senso che conferisce a detto
cittadino dell’Unione minorenne un diritto di soggiorno nello Stato membro
ospitante, purché soddisfi le condizioni enunciate all’articolo 7, paragrafo 1,
della direttiva 2004/38, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare. In un caso siffatto, la stessa disposizione consente al genitore
che ha l’effettivo affidamento di tale cittadino dell’Unione di soggiornare con
quest’ultimo nello Stato membro ospitante.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
30 giugno 2016
Nella causa C‑115/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of
Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e
Galles) (divisione civile), Regno Unito], con decisione del 25 febbraio 2015,
pervenuta in cancelleria il 6 marzo 2015, nel procedimento
Secretary
of State for the Home Department,
contro
NA,
con l’intervento di:
Aire Centre,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta (relatore),
presidente di sezione, A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot,
C.G. Fernlund, e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 18 febbraio 2016,
considerate le osservazioni presentate:
– per NA,
da A. Gonzalez, solicitor, B. Asanovic, barrister e T. de la Mare, QC;
– per
l’Aire Centre, da T. Buley, barrister, e R. Drabble, QC, incaricati
da L. Barratt, solicitor;
– per il
governo del Regno Unito, da V. Kaye e M. Holt, in qualità di agenti,
assistiti da B. Kennelly e B. Lask, barristers;
– per il
governo danese, da C. Thorning e M.S. Wolff, in qualità di agenti;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e C. Schillemans, in qualità
di agenti;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da M. Kellerbauer, M. Wilderspin, E. Montaguti e
C. Tufvesson, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 14 aprile 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 20
e 21, TFUE, dell’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e
rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35 e GU 2005, L 197,
pag. 34), nonché dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68
del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei
lavoratori all’interno della Comunità (GU 1968, L 257, pag. 2).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Secretary of
State for the Home Department (Ministro dell’Interno) e NA, cittadina
pachistana, in merito al diritto di soggiorno di quest’ultima nel Regno Unito.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La direttiva 2004/38
3 Ai
sensi del considerando 15 della direttiva 2004/38:
«È necessario inoltre tutelare giuridicamente i
familiari in caso di decesso del cittadino dell’Unione, di divorzio, di
annullamento del matrimonio o di cessazione di una unione registrata. È quindi
opportuno adottare misure volte a garantire che, in tali ipotesi, nel dovuto
rispetto della vita familiare e della dignità umana e a determinate condizioni
intese a prevenire gli abusi, i familiari che già soggiornano nel territorio
dello Stato membro ospitante conservino il diritto di soggiorno esclusivamente su
base personale».
4 L’articolo
2 di tale direttiva, rubricato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) “cittadino
dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
2) “familiare”:
a) il coniuge;
(…)
3) “Stato
membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca
al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno».
5 L’articolo
3, paragrafo 1, della suddetta direttiva, rubricato «Aventi diritto», così
dispone:
«La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino
dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di
cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2,
punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo».
6 L’articolo
7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno per un
periodo superiore a tre mesi», ha il seguente tenore:
«1. Ciascun cittadino
dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi
nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
a) di essere
lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
b) di
disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale
dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di
un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro
ospitante; o
c) - di
essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o
finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi
amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una
formazione professionale,
- di disporre
di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro
ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una
dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se
stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché
non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro
ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o
d) di essere
un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente
alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).
2. Il diritto di
soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato
membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda alle
condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c)».
7 Ai
sensi dell’articolo 12 della direttiva 2004/38, intitolato «Conservazione del
diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del
cittadino dell’Unione»:
«1. Senza pregiudizio
delle disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell’Unione o la
sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul
diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato
membro.
Prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno
permanente, gli interessati devono soddisfare le condizioni previste
all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).
2. Senza pregiudizio
delle disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell’Unione non
comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro e che hanno soggiornato nello Stato membro
ospitante per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell’Unione.
Prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno
permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane
subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un’attività
lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di
risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di
assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di
una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro
ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello
Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse
sufficienti sono quelle indicate all’articolo 8, paragrafo 4.
I familiari in questione conservano il diritto di
soggiorno esclusivamente a titolo personale.
3. La partenza del
cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante o il suo decesso non
comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha
l’effettivo affidamento, indipendentemente dalla sua cittadinanza, se essi
risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto
scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi».
8 L’articolo
13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, rubricato «Mantenimento del diritto
di soggiorno dei familiari in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio
o di scioglimento dell’unione registrata», stabilisce quanto segue:
«Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma,
il divorzio, l’annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell’unione
registrata di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), non comportano la
perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:
a) il
matrimonio o l’unione registrata sono durati almeno tre anni, di cui almeno un
anno nello Stato membro ospitante, prima dell’inizio del procedimento
giudiziario di divorzio o annullamento o dello scioglimento dell’unione
registrata di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b); o
b) il coniuge
o partner non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto
l’affidamento dei figli del cittadino dell’Unione in base ad accordo tra i
coniugi o i partner di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), o decisione
giudiziaria; o
c) situazioni
particolarmente difficili, come il fatto di aver subito violenza domestica
durante il matrimonio o l’unione registrata, esigono la conservazione del
diritto di soggiorno;
d) il coniuge
o il partner non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base
ad un accordo tra i coniugi o conviventi di cui all’articolo 2, punto 2,
lettera b), o decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore,
a condizione che l’organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono
obbligatoriamente essere effettuate nello Stato membro ospitante, e fintantoché
siano considerate necessarie.
Prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno
permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane
subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un’attività
lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di
risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di
assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di
una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro
ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello
Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse
sufficienti sono quelle indicate all’articolo 8, paragrafo 4.
I familiari in questione conservano il diritto di
soggiorno esclusivamente a titolo personale».
9 L’articolo
14, paragrafo 2, di detta direttiva, intitolato «Mantenimento del diritto di
soggiorno», prevede quanto segue:
«I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano
del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le
condizioni fissate negli stessi.
(…)».
Il regolamento n. 1612/68
10 Ai
sensi dell’articolo 12, primo comma, del regolamento n. 1612/68:
«I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o
sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a
frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione
professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se
i figli stessi vi risiedono».
Diritto nazionale
11 Dalla
decisione di rinvio risulta che l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva
2004/38 è stato recepito nel diritto nazionale dall’articolo 10
dell’Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 [regolamento del
2006 relativo all’immigrazione nello Spazio economico europeo; in prosieguo: il
«regolamento del 2006»].
12 In
particolare, in forza dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento del 2006,
per conservare il suo diritto di soggiorno in caso di divorzio, la persona
interessata deve soddisfare alcune condizioni, tra le quali quella di cessare
di essere un familiare, o di una persona avente diritto, o di un cittadino
dello Spazio economico europeo (SEE) titolare, alla data del divorzio, di un
diritto di soggiorno permanente.
13 Conformemente
al regolamento del 2006, va inteso per «persona avente diritto», un cittadino
del SEE che risiede nel Regno Unito in qualità di persona in cerca di
occupazione, lavoratore subordinato, lavoratore autonomo, persona
economicamente autosufficiente o studente.
14 Risulta
altresì dalla decisione di rinvio che, nel diritto nazionale, il diritto
derivato di soggiorno del genitore di un figlio che ricade nell’articolo 12 del
regolamento n. 1612/68 è riconosciuto dall’articolo 15 A del regolamento
del 2006 che prevede essenzialmente quanto segue:
«(1) Una persona (in
prosieguo: “P”) che non è una persona esente e che soddisfa le condizioni
enunciate ai paragrafi (2), (3), (4), (4 A) o (5) del presente regolamento ha
il diritto di soggiornare nel Regno Unito fino a quando P soddisfa le
condizioni pertinenti.
(…)
(3) P soddisfa le
condizioni di cui al presente paragrafo se:
(a) P è il
figlio di un cittadino del SEE (in prosieguo: il “genitore cittadino del SEE”);
(b) P
risiedeva nel Regno Unito quando il genitore cittadino del SEE risiedeva nel
Regno Unito come lavoratore; e
(c) P
frequenta la scuola nel Regno Unito e la frequentava già quando il genitore
cittadino del SEE si trovava nel Regno Unito.
(4) P soddisfa le
condizioni di cui al presente paragrafo se:
(a) P ha
l’affidamento di una persona che soddisfa le condizioni enunciate al paragrafo
3 (in prosieguo: la “persona pertinente”); e
(b) la persona
pertinente non potrebbe proseguire l’istruzione nel Regno Unito se P dovesse
lasciare il paese.
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15 NA
è una cittadina pachistana che, nel mese di settembre 2003, ha sposato KA,
cittadino tedesco, e la coppia, nel marzo 2004, si è trasferita nel Regno
Unito.
16 La
relazione coniugale si è in seguito deteriorata. NA ha subito diversi episodi
di violenza domestica.
17 Nell’ottobre
del 2006, KA ha abbandonato il domicilio coniugale e, nel dicembre 2006, ha
lasciato il Regno Unito.
18 Quando
risiedeva nel Regno Unito, KA ha avuto lo status sia di lavoratore dipendente
sia di lavoratore autonomo.
19 I
coniugi hanno due figlie, MA e IA. Esse sono nate nel Regno Unito,
rispettivamente, il 14 novembre 2005 e il 3 febbraio 2007, e hanno la
cittadinanza tedesca.
20 KA
ha affermato di avere divorziato da NA mediante un talaq pronunciato a
Karachi (Pakistan) il 13 marzo 2007. Nel settembre 2008, NA ha avviato un
procedimento di divorzio nel Regno Unito. Il divorzio è divenuto definitivo il
4 agosto 2009. NA ha ottenuto l’affidamento esclusivo di entrambe le figlie.
21 MA
e IA frequentano la scuola nel Regno Unito, rispettivamente, dal gennaio 2009 e
dal settembre 2010.
22 Con
una decisione adottata nell’ambito dell’esame di una domanda presentata da NA
intesa ad ottenere un diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito, il
ministro dell’Interno, autorità competente in materia di soggiorno, ha deciso
che NA non beneficiava di un diritto di soggiorno nel Regno Unito.
23 Il
ricorso presentato da NA contro tale decisione è stato respinto.
24 NA
ha adito l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunale superiore
(sezione immigrazione e asilo)] che ha esaminato i tre fondamenti giuridici
avanzati da NA a sostegno della sua richiesta di diritto di soggiorno nel
territorio del Regno Unito.
25 In
primo luogo, tale giudice ha disposto che NA non aveva titolo al mantenimento
del suo diritto di soggiorno nel Regno Unito in forza dell’articolo 13,
paragrafo 2, della direttiva 2004/38, per il motivo che, alla data del
divorzio, KA non esercitava più i suoi diritti conferiti dai trattati in detto
Stato membro, e tale condizione emergeva dalla citata disposizione nonché dalla
sentenza del 13 febbraio 1985, Diatta (267/83, EU:C:1985:67).
26 NA,
ritenendo che una siffatta condizione non fosse tuttavia prevista per poter
legittimamente avvalersi del mantenimento del suo diritto di soggiorno ai sensi
dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, ha impugnato detta
decisione su tale punto dinanzi al giudice del rinvio.
27 In
secondo luogo, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunale
superiore (sezione immigrazione e asilo)] ha statuito che NA disponeva tuttavia
di un diritto di soggiorno nel Regno Unito derivante dal diritto dell’Unione,
in forza, da un lato, dell’articolo 20 TFUE, come interpretato dalla Corte
nella sentenza dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124) e,
dall’altro, dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68.
28 Il
ministro dell’Interno ha impugnato su tale punto la sentenza dell’Upper
Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunale superiore (sezione
immigrazione e asilo)] dinanzi al giudice del rinvio. Pur riconoscendo,
infatti, la sussistenza dei diritti che MA e IA traggono dagli articoli 20 e
21 TFUE nella loro qualità di cittadini dell’Unione, il ministro
dell’Interno, basandosi sulla sentenza del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou
(C‑86/12, EU:C:2013:645), ritiene che tali diritti sarebbero violati solo se MA
e IA si vedessero «di fatto costrett[e] a lasciare il territorio dell’Unione
nel suo insieme», condizione che non ricorre nella specie, poiché tali figlie
hanno il diritto di soggiornare nello Stato membro di cui hanno la
cittadinanza, ossia la
Repubblica federale di Germania. Per quanto riguarda il
diritto di soggiorno fondato sull’articolo 12 del regolamento n. 1612/68,
secondo il ministro dell’Interno, tale disposizione richiede che il genitore
cittadino dell’Unione si trovi nello Stato membro ospitante alla data nella
quale il figlio ha iniziato gli studi, condizione che parimenti non ricorre
nella specie.
29 Infine,
in terzo luogo, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunale
superiore (sezione immigrazione e asilo)], considerando, da un lato, che il
diniego del diritto di soggiorno nel Regno Unito a NA costringerebbe le figlie,
MA e IA, a lasciare tale Stato membro insieme alla madre, in quanto a
quest’ultima ne è stato concesso l’affidamento esclusivo e, dall’altro, che un
provvedimento di espulsione di tali figlie violerebbe i diritti ad esse
spettanti in forza dell’articolo 8 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, ha accolto il ricorso proposto da NA in forza di tale
disposizione. Il ministro dell’Interno non ha impugnato tale parte della
decisione.
30 In
tali circostanze, la Court
of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra
e Galles) (divisione civile), Regno Unito] ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, al
fine di mantenere il diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 13, paragrafo
2, della direttiva 2004/38, il cittadino di un[o Stato] terzo, ex coniuge di un
cittadino dell’Unione, debba essere in grado di dimostrare che il suo ex
coniuge stava esercitando, al momento del loro divorzio, i diritti conferiti
dai Trattati nello Stato membro ospitante.
2) Se un
cittadino dell’Unione abbia, in base al diritto dell’Unione, il diritto di
soggiornare in uno Stato membro ospitante ai sensi degli articoli 20 e 21 del
TFUE nel caso in cui l’unico Stato all’interno dell’Unione in cui esso ha
diritto di soggiornare sia lo Stato di cui ha la cittadinanza, ma un giudice
competente ha accertato che l’espulsione del cittadino dallo Stato membro
ospitante verso il suo Stato di cittadinanza violerebbe i suoi diritti ai sensi
dell’articolo 8 della [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali] o dell’articolo 7 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”).
3) Nel caso in
cui il cittadino dell’UE di cui alla seconda questione pregiudiziale (...) sia
un figlio, se il genitore che ne ha l’affidamento in via esclusiva abbia un
diritto di soggiorno derivato nello Stato membro ospitante qualora il figlio
debba accompagnare il genitore in caso di espulsione di quest’ultimo dallo
Stato membro ospitante.
4) Se un
figlio abbia diritto di soggiornare nello Stato membro ospitante a norma
dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 [divenuto articolo 10 del
regolamento (UE) n. 492/2011] qualora il genitore cittadino dell’Unione
che sia stato occupato nello Stato membro ospitante abbia smesso di
soggiornarvi prima che il figlio iniziasse a frequentare ivi la scuola».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
31 Con
la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2004/38
debba essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato terzo,
divorziato da un cittadino dell’Unione da cui ha subito atti di violenza
domestica durante il matrimonio, può beneficiare del mantenimento del diritto
di soggiorno nello Stato membro ospitante in base a tale disposizione, qualora
il divorzio sia successivo alla partenza del coniuge cittadino dell’Unione da
detto Stato membro.
32 In
forza dell’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva
2004/38, il divorzio non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei
familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro se «situazioni particolarmente difficili, come il fatto di aver subito
violenza domestica durante il matrimonio o l’unione registrata, esigono la
conservazione del diritto di soggiorno».
33 Occorre
esaminare quali siano le condizioni per l’applicazione di tale disposizione e,
in particolare, se, qualora, come nel procedimento principale, un cittadino di
uno Stato terzo sia stato vittima durante il matrimonio di atti di violenza
domestica commessi da un cittadino dell’Unione da cui è divorziato,
quest’ultimo debba soggiornare nello Stato membro ospitante, conformemente
all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, fino alla data del
divorzio, affinché detto cittadino possa legittimamente avvalersi dell’articolo
13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), di tale direttiva.
34 A
tale proposito, per quanto riguarda l’articolo 13, paragrafo 2, primo comma,
lettera a), della direttiva 2004/38, la Corte ha già dichiarato che, qualora il coniuge
cittadino dell’Unione lasci lo Stato membro ospitante, per stabilirsi in un
altro Stato membro o in uno Stato terzo, prima della data d’inizio del
procedimento giudiziario di divorzio, il diritto di soggiorno derivato del
coniuge cittadino di uno Stato terzo, sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo
2, della direttiva 2004/38, cessa nel momento in cui il coniuge cittadino
dell’Unione è partito e, di conseguenza, non può più essere mantenuto sulla
base dell’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva
(v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Singh e a., C‑218/14,
EU:C:2015:476, punto 62).
35 Infatti,
in siffatte circostanze, la partenza del coniuge cittadino dell’Unione ha già
comportato la perdita del diritto di soggiorno del coniuge cittadino di uno
Stato terzo che risieda nello Stato membro ospitante. Orbene, un’istanza di divorzio
successiva non può determinare il ripristino di tale diritto, dal momento che
l’articolo 13 della direttiva 2004/38 parla solamente di «mantenimento» di un
diritto di soggiorno sussistente (v. sentenza del 16 luglio 2015, Singh
e a., C‑218/14, EU:C:2015:476, punto 67).
36 In
tale contesto, la Corte
ha dichiarato che il coniuge cittadino dell’Unione di un cittadino di uno Stato
terzo deve soggiornare nello Stato membro ospitante, conformemente all’articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, fino alla data di inizio del
procedimento giudiziario di divorzio, affinché tale cittadino di uno Stato
terzo possa avvalersi del mantenimento del suo diritto di soggiorno in tale
Stato membro, sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, di detta direttiva (sentenza
del 16 luglio 2015, Singh e a., C‑218/14, EU:C:2015:476, punto 66).
37 Tali
considerazioni sono trasponibili alle circostanze del procedimento principale,
per quanto attiene all’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, primo
comma, lettera c), della direttiva 2004/38.
38 Infatti,
occorre tener conto del fatto che tale disposizione fa parte dell’articolo 13,
paragrafo 2, della direttiva 2004/38, cosicché la stessa deve essere oggetto,
non già di un’interpretazione autonoma bensì di un’interpretazione alla luce
dello stesso articolo 13, paragrafo 2, primo comma.
39 A
tale riguardo, si deve ricordare che, per determinare la portata di una
disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto allo stesso tempo del
suo tenore letterale, del suo contesto e delle sue finalità (sentenza del 10
ottobre 2013, Spedition Welter, C‑306/12, EU:C:2013:650, punto 17).
40 Emerge,
innanzitutto, dai termini impiegati sia nella rubrica sia nel testo
dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 che il mantenimento del
diritto di soggiorno di cui beneficiano, sulla base di tale disposizione, i
familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro è previsto in particolare in caso di divorzio e che, conseguentemente,
quando le condizioni enunciate in tale disposizione sono soddisfatte, un
siffatto divorzio non comporta la perdita di un tale diritto di soggiorno.
41 Inoltre,
per quanto riguarda il contesto di tale disposizione, l’articolo 13, paragrafo
2, della direttiva 2004/38 costituisce una deroga al principio secondo cui a
trarre dalla direttiva 2004/38 diritti di ingresso e soggiorno in uno Stato
membro non sono tutti i cittadini di Stati terzi, bensì unicamente quelli che
risultino «familiar[i]», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di detta direttiva,
di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato il suo diritto alla libera
circolazione, stabilendosi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di
cui egli ha la cittadinanza e un siffatto principio è stato stabilito dalla
giurisprudenza costante della Corte (v., in particolare, sentenza del 16 luglio
2015, Singh e a., C‑40/11, EU:C:2015:476, punto 51).
42 Infatti,
l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 riguarda i casi eccezionali
in cui il divorzio non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei
cittadini di Stati terzi interessati, ai sensi della direttiva 2004/38, quando,
a seguito del divorzio, detti cittadini non soddisfano più le condizioni
enunciate all’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva, e in particolare,
quella relativa alla condizione di «familiare» di un cittadino dell’Unione, ai
sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera a), della stessa direttiva.
43 Va
aggiunto che l’articolo 12 della direttiva 2004/38, che riguarda specificamente
il mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di
partenza del cittadino dell’Unione, da un lato, prevede il mantenimento del
diritto di soggiorno dei suoi familiari che non hanno la cittadinanza di uno
Stato membro solo per il caso di decesso del cittadino dell’Unione, e non per
quello della sua partenza dallo Stato membro ospitante.
44 Dall’altro
lato, si deve così necessariamente constatare che, al momento dell’adozione di
tale direttiva, il legislatore dell’Unione si è astenuto dal prevedere, per il
caso della partenza dallo Stato membro ospitante del cittadino dell’Unione, una
tutela specifica, a motivo, segnatamente, di situazioni particolarmente
difficili, dei suoi familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato
membro, analoga a quella prevista all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),
della direttiva 2004/38.
45 Infine,
per quanto riguarda la finalità dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva
2004/38, tale disposizione risponde all’obiettivo, enunciato al considerando 15
della citata direttiva, di tutelare giuridicamente i familiari in caso di
divorzio, di annullamento del matrimonio o di cessazione di un’unione
registrata, adottando a questo proposito le misure volte a garantire che, in
tali ipotesi, i familiari che già soggiornano nel territorio dello Stato membro
ospitante conservino il diritto di soggiorno su base personale.
46 A
tale riguardo, dai lavori preparatori della direttiva 2004/38 e, più in particolare,
dall’esposizione dei motivi che accompagna la proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri [COM/2001/0257 (final)], risulta che, in forza
del diritto dell’Unione anteriore alla direttiva 2004/38, il coniuge divorziato
poteva essere privato del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante.
47 In
tale contesto, detta proposta di direttiva precisa che la disposizione
prevista, divenuta l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, mira ad
offrire una certa tutela giuridica ai cittadini di Stati terzi il cui diritto
di soggiorno discende dal vincolo familiare rappresentato dal matrimonio e che
potrebbero, per questo motivo, essere ricattati con la minaccia del divorzio, e
che tale tutela è necessaria solo in caso di sentenza irrevocabile di divorzio,
poiché, in caso di separazione di fatto, il diritto di soggiorno del coniuge
cittadino di uno Stato terzo non è affatto pregiudicato.
48 Da
quanto precede deriva che dal tenore letterale, dal contesto e dalla finalità
dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 emerge che
l’applicazione di tale disposizione, ivi compreso il diritto derivante
dall’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva
2004/38, è subordinata al divorzio degli interessati.
49 Ne
deriva altresì che un’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, primo
comma, lettera c), della direttiva 2004/38, secondo la quale un cittadino di
uno Stato terzo potrebbe legittimamente avvalersi del diritto derivante da tale
disposizione qualora il suo coniuge, cittadino dell’Unione, abbia soggiornato
nello Stato membro ospitante, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della
direttiva 2004/38, non già fino alla data dell’inizio del procedimento
giudiziario di divorzio, bensì, al più tardi, fino a quella in cui gli atti di
violenza domestica hanno avuto luogo, è contraria all’interpretazione
letterale, sistematica e teleologica dell’articolo 13, paragrafo 2, della
direttiva 2004/38.
50 Così,
qualora, come nel procedimento principale, un cittadino di uno Stato terzo sia
stato vittima durante il matrimonio di atti di violenza domestica commessi da
un cittadino dell’Unione da cui è divorziato, quest’ultimo deve soggiornare
nello Stato membro ospitante, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della
direttiva 2004/38, fino alla data dell’inizio del procedimento di divorzio,
affinché detto cittadino possa legittimamente avvalersi dell’articolo 13,
paragrafo 2, primo comma, lettera c), di tale direttiva.
51 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima
questione dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c),
della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un cittadino di
uno Stato terzo, divorziato da un cittadino dell’Unione, da cui ha subito atti
di violenza domestica durante il matrimonio, non può beneficiare del mantenimento
del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in base a tale
disposizione, qualora l’inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia
successivo alla partenza del coniuge cittadino dell’Unione da detto Stato
membro.
Sulla quarta questione
52 Con
la sua quarta questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12 del regolamento n. 1612/68
debba essere interpretato nel senso che un figlio e il genitore cittadino di
uno Stato terzo che ne abbia l’affidamento esclusivo beneficiano di un diritto
di soggiorno nello Stato membro ospitante, ai sensi di tale disposizione, in
una situazione, quale quella di cui al procedimento principale, in cui l’altro
genitore è cittadino dell’Unione e ha lavorato in tale Stato membro, ma ha
cessato di risiedervi prima che il figlio abbia iniziato a frequentarvi la
scuola.
53 Conformemente
all’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, i figli di un cittadino di uno
Stato membro che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato
membro sono ammessi a frequentare i corsi di insegnamento generale, di
apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per
i cittadini di quest’ultimo Stato membro, se i figli stessi risiedono nel
territorio di tale Stato.
54 Il
diritto di accesso all’istruzione nello Stato membro ospitante dei figli di
lavoratori migranti, ai sensi di tale disposizione, dipende dalla previa
installazione del figlio di cui trattasi nello Stato membro ospitante, di modo
che i figli che si siano stabiliti in detto Stato membro nella loro qualità di
familiari di un lavoratore migrante, al pari dei figli di un lavoratore
migrante che risiedano fin dalla nascita nello Stato membro in cui il padre o
la madre sia o sia stato occupato, possono avvalersi di un siffatto diritto in
tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2010, Teixeira, C‑480/08,
EU:C:2010:83, punto 45).
55 L’articolo
12 del regolamento n. 1612/68 è diretto, segnatamente, a garantire che i
figli di un cittadino lavoratore di uno Stato membro possano intraprendere e,
all’occorrenza, terminare le scuole nello Stato membro ospitante, ancorché il
genitore non eserciti più attività di lavoro dipendente nel detto Stato membro
(sentenza del 23 febbraio 2010, Teixeira, C‑480/08, EU:C:2010:83, punto 51).
56 Come
risulta dallo stesso disposto dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68,
infatti, tale diritto non è limitato ai figli dei lavoratori migranti attivi,
ma si applica parimenti ai figli degli ex lavoratori migranti. Ne consegue
pertanto che il diritto dei figli alla parità di trattamento con riguardo
all’accesso all’istruzione non dipende dalla circostanza che il padre o la
madre mantengano lo status di lavoratore migrante nello Stato membro ospitante
(v. in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2010, Teixeira, C‑480/08,
EU:C:2010:83, punto 50).
57 Peraltro,
la Corte ha
dichiarato che il diritto derivante ai figli dall’articolo 12 del regolamento
n. 1612/68 non è subordinato al diritto di soggiorno dei loro genitori
nello Stato membro ospitante, poiché tale disposizione esige unicamente che il
figlio abbia vissuto con i suoi genitori o con uno di essi in uno Stato membro
mentre almeno uno dei genitori vi risiedeva in qualità di lavoratore (v., in
tal senso, sentenza del 23 febbraio 2010, Ibrahim e Secretary of State for the
Home Department, C‑310/08, EU:C:2010:80, punto 40).
58 A
tale riguardo, riconoscere che i figli degli ex lavoratori migranti possono proseguire
i loro studi nello Stato membro ospitante mentre i loro genitori non vi
risiedono più equivale a riconoscere loro un diritto di soggiorno indipendente
da quello attribuito ai loro genitori, trovando tale diritto il suo fondamento
nel predetto articolo 12 (sentenza del 23 febbraio 2010, Ibrahim e Secretary of
State for the Home Department, C‑310/08, EU:C:2010:80, punto 41).
59 Dalla
giurisprudenza della Corte risulta così che l’articolo 12 del regolamento
n. 1612/68 non esige, affinché un figlio possa beneficiare del diritto
previsto da tale disposizione, che il genitore, ex lavoratore migrante, risieda
ancora nello Stato membro ospitante alla data in cui il figlio inizia a
frequentare la scuola o gli studi, né che tale genitore rimanga presente nel
territorio di detto Stato membro durante la frequenza della scuola o degli
studi.
60 Nella
specie, dalla decisione di rinvio risulta che KA, il coniuge della ricorrente
nel procedimento principale, ha risieduto nel Regno Unito in qualità di lavoratore
subordinato o autonomo dalla data dell’arrivo della coppia in tale Stato membro
fino a quella della sua partenza dal Regno Unito, ossia durante tutto il
periodo che va dal mese di marzo 2004 al mese di dicembre 2006.
61 Risulta
altresì dalla decisione di rinvio che le figlie della coppia, MA e IA, sono
nate nel Regno Unito e vivono in tale Stato membro dalla nascita.
62 Così,
in quanto figlie di un ex lavoratore migrante, residenti dalla nascita nello
Stato membro nel quale il padre è stato occupato, MA e IA soddisfano le
condizioni richieste per avvalersi dell’articolo 12 del regolamento
n. 1612/68.
63 Pertanto,
in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, il figlio di un
ex lavoratore migrante, che risiede dalla nascita nello Stato membro ospitante,
beneficia del diritto, da un lato, di iniziare o di proseguire i propri studi
in tale Stato membro, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68
e, dall’altro, conseguentemente, di un diritto di soggiorno fondato sulla
stessa disposizione. Il fatto che il genitore, ex lavoratore migrante, risieda
o non risieda più in detto Stato membro alla data in cui tale figlio ha
iniziato a frequentare la scuola non incide minimamente a tale riguardo.
64 Infine,
secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di accesso all’istruzione
implica un autonomo diritto di soggiorno del figlio di un lavoratore migrante o
di un ex lavoratore migrante, qualora tale figlio intenda proseguire i suoi
studi nello Stato membro ospitante, nonché un corrispondente diritto di
soggiorno a favore del genitore che ha l’affidamento effettivo di tale figlio
(sentenza del 13 giugno 2013, Hadj Ahmed, C‑45/12, EU:C:2013:390, punto 46).
65 Infatti,
in circostanze quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, in cui
i figli godono, in forza dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, del
diritto di proseguire le scuole nello Stato membro ospitante, mentre il
genitore affidatario rischia di perdere il diritto di soggiorno, il diniego nei
confronti di tale genitore della possibilità di restare nello Stato membro
ospitante per il periodo di durata delle scuole dei figli potrebbe risultare
tale da privare questi ultimi di un diritto loro riconosciuto dal legislatore
dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2002, Baumbast e R, C‑413/99,
EU:C:2002:493, punto 71).
66 Nella
specie, dalla decisione di rinvio risulta che NA ha ottenuto l’affidamento
esclusivo delle sue figlie.
67 Di
conseguenza, in quanto genitore avente l’effettivo affidamento di MA e di IA,
NA beneficia parimenti di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 12 del
regolamento n. 1612/68.
68 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta
questione dichiarando che l’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 deve
essere interpretato nel senso che un figlio e il genitore cittadino di uno
Stato terzo che ne ha l’affidamento esclusivo, beneficiano di un diritto di
soggiorno nello Stato membro ospitante, ai sensi di tale disposizione, in una
situazione, quale quella di cui al procedimento principale, in cui l’altro
genitore è cittadino dell’Unione e ha lavorato in tale Stato membro, ma ha
cessato di risiedervi prima che il figlio abbia iniziato a frequentarvi la scuola.
Sulla seconda e sulla terza questione
69 Con
le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 20 e/o 21 TFUE
debbano essere interpretati nel senso che essi conferiscono un diritto di
soggiorno nello Stato membro ospitante tanto a un cittadino dell’Unione
minorenne, che risiede dalla nascita in tale Stato membro del quale non ha la
cittadinanza, quanto al genitore, cittadino di uno Stato terzo, che ne ha
l’affidamento esclusivo, qualora gli interessati beneficino di un diritto di
soggiorno in detto Stato membro ai sensi del diritto nazionale o del diritto
internazionale.
70 A
titolo preliminare, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante
della Corte, l’articolo 20 TFUE conferisce a chiunque possegga la
cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione, il quale è
destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v.
sentenze del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, punto 31, e
dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, punto 41 e
giurisprudenza ivi citata).
71 Su
tale fondamento, la Corte
ha già dichiarato che l’articolo 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali
che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento
effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dal loro status di
cittadini dell’Unione (sentenza dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09,
EU:C:2011:124, punto 42).
72 Il
criterio relativo alla privazione del nucleo essenziale dei diritti conferiti
dallo status di cittadino dell’Unione riveste un carattere molto particolare in
quanto concerne situazioni in cui, malgrado la circostanza che il diritto
derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di Stati terzi non sia
applicabile, un diritto di soggiorno non può, in via eccezionale, essere negato
al cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino di uno Stato membro,
pena pregiudicare l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione di cui gode
quest’ultimo cittadino, se, come conseguenza di un siffatto diniego, tale
cittadino dell’Unione si trovasse obbligato, di fatto, ad abbandonare il
territorio dell’Unione considerata nel suo complesso, venendo così privato del
godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status
suddetto (v. sentenza del 15 novembre 2011, Dereci e a., C‑256/11,
EU:C:2011:734, punti 66 e 67).
73 Per
quanto riguarda una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, occorre, innanzitutto, tener conto del fatto che sia la ricorrente
nel procedimento principale sia le sue figlie beneficiano di un diritto di
soggiorno nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 12 del regolamento
n. 1612/68, com’è stato constatato al punto 68 della presente sentenza.
74 Orbene,
la prima condizione richiesta per far valere un diritto di soggiorno nello
Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 20 TFUE, come interpretato
dalla Corte nei termini della sentenza dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09,
EU:C:2011:124), ossia che l’interessato non benefici di un diritto di soggiorno
in tale Stato membro ai sensi del diritto secondario dell’Unione, non ricorre
nel caso di specie.
75 Per
quanto riguarda l’articolo 21 TFUE, si deve ricordare che, in forza di
tale disposizione, il diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri,
è riconosciuto ad ogni cittadino dell’Unione «fatte salve le limitazioni e le
condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione
degli stessi».
76 In
particolare, siffatte limitazioni e condizioni sono quelle previste
all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 e, segnatamente, quella di
disporre di risorse economiche sufficienti, al fine di non diventare un onere a
carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo
di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva.
77 A
tale riguardo, la Corte
ha già statuito che l’espressione «dispongano» di risorse sufficienti,
figurante a tale disposizione, deve essere interpretata nel senso che è
sufficiente che i cittadini dell’Unione dispongano di siffatte risorse, senza
che tale disposizione contenga il minimo requisito in merito alla provenienza
delle medesime, che possono essere fornite, segnatamente, dal cittadino di un
paese terzo (sentenza del 16 luglio 2015, Singh e a., C‑218/14,
EU:C:2015:476, punto 74).
78 Ne
consegue che, a patto che soddisfino le condizioni fissate da tale direttiva e,
in particolare all’articolo 7, paragrafo 1, della stessa, sia esse stesse, sia
tramite la loro madre, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare,
in quanto cittadine tedesche, MA e IA possono beneficiare di un diritto di
soggiorno nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 21 TFUE e della
direttiva 2004/38.
79 Infine,
la Corte ha
dichiarato che, nel conferire un diritto di soggiorno nello Stato membro
ospitante al cittadino minore in tenera età di un altro Stato membro il quale
soddisfi le condizioni fissate dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di
tale direttiva, l’articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38 consentono al
genitore che abbia effettivamente l’affidamento di tale cittadino di
soggiornare con lui nello Stato membro ospitante (v. sentenza del 10 ottobre
2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 29).
80 La Corte ha, infatti,
constatato che il rifiuto di consentire al genitore, cittadino di uno Stato
membro o di uno Stato terzo, che abbia effettivamente l’affidamento di un
cittadino dell’Unione minorenne, al quale l’articolo 21 TFUE e la
direttiva 2004/38 riconoscono un diritto di soggiorno, di soggiornare insieme a
tale cittadino nello Stato membro ospitante priverebbe di ogni efficacia il
diritto di soggiorno di quest’ultimo, dal momento che il godimento di detto
diritto da parte di un minore in tenera età implica necessariamente che tale
minore abbia la facoltà di essere accompagnato dalla persona che ne ha
effettivamente l’affidamento e, quindi, che detta persona possa risiedere con
lui nello Stato membro ospitante durante tale soggiorno (v., sentenze del 19
ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 45, nonché del 10
ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 28).
81 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla
terza questione nel modo seguente:
– L’articolo
20 TFUE deve essere interpretato nel senso che non conferisce un diritto
di soggiorno nello Stato membro ospitante né a un cittadino dell’Unione
minorenne, che risiede dalla nascita in tale Stato membro del quale non ha la
cittadinanza, né al genitore, cittadino di uno Stato terzo, che ne ha
l’affidamento esclusivo, qualora gli stessi beneficino di un diritto di
soggiorno in tale Stato membro ai sensi di una disposizione del diritto
derivato dell’Unione.
– L’articolo
21 TFUE deve essere interpretato nel senso che conferisce a detto
cittadino dell’Unione minorenne un diritto di soggiorno nello Stato membro
ospitante, purché soddisfi le condizioni enunciate all’articolo 7, paragrafo 1,
della direttiva 2004/38, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare. In un caso siffatto, la stessa disposizione consente al genitore
che ha l’effettivo affidamento di tale cittadino dell’Unione di soggiornare con
quest’ultimo nello Stato membro ospitante.
Sulle spese
82 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’articolo 13,
paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)
n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve
essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato terzo, divorziato
da un cittadino dell’Unione, da cui ha subito atti di violenza domestica
durante il matrimonio, non può beneficiare del mantenimento del diritto di
soggiorno nello Stato membro ospitante in base a tale disposizione, qualora
l’inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia successivo alla partenza
del coniuge cittadino dell’Unione da detto Stato membro.
2) L’articolo 12
del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968,
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità,
deve essere interpretato nel senso che un figlio e il genitore cittadino di uno
Stato terzo che ne ha l’affidamento esclusivo beneficiano di un diritto di
soggiorno nello Stato membro ospitante, ai sensi di tale disposizione, in una
situazione, quale quella di cui al procedimento principale, in cui l’altro
genitore è cittadino dell’Unione e ha lavorato in tale Stato membro, ma ha
cessato di risiedervi prima che il minore abbia iniziato a frequentarvi la
scuola.
3) L’articolo
20 TFUE deve essere interpretato nel senso che non conferisce un diritto
di soggiorno nello Stato membro ospitante né a un cittadino dell’Unione
minorenne, che risiede dalla nascita in tale Stato membro del quale non ha la cittadinanza,
né al genitore, cittadino di uno Stato terzo, che ne ha l’affidamento
esclusivo, qualora gli stessi beneficino di un diritto di soggiorno in tale
Stato membro ai sensi di una disposizione del diritto derivato dell’Unione.
4) L’articolo 21 TFUE
deve essere interpretato nel senso che conferisce a detto cittadino dell’Unione
minorenne un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, purché soddisfi
le condizioni enunciate all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. In un caso siffatto,
la stessa disposizione consente al genitore che ha l’effettivo affidamento di
tale cittadino dell’Unione di soggiornare con quest’ultimo nello Stato membro
ospitante.
Dal sito http://curia.europa.eu
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