Un lavoratore che ponga fine egli stesso al proprio rapporto di lavoro
ha diritto a un’indennità finanziaria se non ha potuto usufruire di una parte o
della totalità delle ferie annuali retribuite
Corte di Giustizia UE 20 luglio 2016, n. C-341/15
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva
2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali
retribuite – Collocamento a riposo su richiesta dell’interessato –
Lavoratore che non ha usufruito di tutte le ferie annuali retribuite prima
della fine del suo rapporto di lavoro – Normativa nazionale che esclude
l’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute – Congedo
per malattia – Dipendenti pubblici
L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso
che:
– esso osta a una
normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva
del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute
il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda
di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie
prima della fine di tale rapporto di lavoro;
– un lavoratore ha
diritto, al momento del pensionamento, all’indennità finanziaria per ferie
annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue
funzioni per malattia;
– un lavoratore il cui
rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il
suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse
tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato
antecedente il suo pensionamento non ha diritto all’indennità finanziaria per
ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non
abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;
– spetta, da un lato,
agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite
supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro
settimane previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi,
gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di
una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite
supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto
all’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta,
dall’altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.
Nella causa C‑341/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht
Wien (tribunale amministrativo di Vienna, Austria), con decisione del 22 giugno
2015, pervenuta in cancelleria l’8 luglio 2015, nel procedimento
Hans Maschek
contro
Magistratsdirektion der Stadt Wien –
Personalstelle Wiener Stadtwerke,
LA CORTE
(Decima Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente di
sezione, A. Borg Barthet e E. Levits, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da M. Kellerbauer e M. van Beek, in qualità di agenti,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7
della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di
lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il
sig. Hans Maschek e, dall’altro, la Magistratsdirektion
der Stadt Wien – Personalstelle Wiener Stadtwerke (direzione
dell’amministrazione comunale della città di Vienna – ufficio del
personale dei servizi tecnici della città di Vienna, Austria), suo datore di
lavoro, in merito all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non
godute dall’interessato prima della fine del suo rapporto di lavoro.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2003/88
3 L’articolo
7 della direttiva 2003/88, rubricato «Ferie annuali», è così redatto:
«1. Gli Stati membri
prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie
annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo
di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità
finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
Diritto austriaco
4 La
direttiva 2003/88 è stata recepita nel diritto austriaco e, più in particolare,
per quanto riguarda i dipendenti pubblici della città di Vienna, dall’articolo
41a del Gesetz über das Besoldungsrecht der Beamten der Bundeshauptstadt
Wien – Besoldungsordnung 1994 (legge relativa alla retribuzione dei
dipendenti pubblici della capitale federale Vienna, Norme sulla retribuzione 1994),
come modificata nel 2014 (in prosieguo: la «BO»):
«(1) A meno che non
sia immediatamente riassunto in un altro servizio della città di Vienna, il
dipendente pubblico ha diritto, quando lascia il servizio o quando il suo
rapporto di lavoro cessa, a un’indennità sostitutiva per la parte delle ferie
annuali di cui non ha ancora goduto (indennità [finanziaria per ferie annuali
retribuite non godute]). Ha diritto a tale indennità soltanto nei limiti in cui
egli non abbia, per fatto proprio, usufruito di tutte le proprie ferie annuali.
(2) Il dipendente
pubblico è responsabile per non aver usufruito di tutte le ferie annuali in
particolare quando lascia il servizio
1. in caso di
licenziamento (...) qualora sia licenziato per colpa;
2. nel caso di
cessazione del rapporto di lavoro, conformemente all’articolo 33, paragrafo 1
[assenza ingiustificata], all’articolo 73 [dimissioni] o all’articolo 74
[revoca] [del Gesetz über das Dienstrecht der Beamten der Bundeshauptstadt
Wien – Dienstordnung 1994 (legge sullo statuto dei dipendenti pubblici
della capitale federale Vienna – Norme sui servizi 1994) (in prosieguo: la
«DO»)], o
3. in caso di
ammissione al beneficio della pensione su sua richiesta in applicazione
dell’articolo 68b, paragrafo 1, punto 1), dell’articolo 68c, paragrafo 1, o
dell’articolo 115i della [DO].
(3) L’indennità
[finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] è calcolata separatamente
per ogni anno civile per il quale le ferie annuali non sono state godute e non
si sono prescritte.
(4) Il dipendente
pubblico ha diritto a un’indennità [finanziaria per ferie annuali non godute]
per il saldo dei suoi diritti rimborsabili restante dopo sottrazione dei giorni
effettivamente utilizzati durante tale anno civile.
(...)».
5 L’articolo
68c, paragrafo 1, della DO prevede che un dipendente che abbia raggiunto i 60
anni di età possa, su propria richiesta, essere collocato a riposo qualora il
suo pensionamento sia compatibile con l’interesse del servizio.
6 Conformemente
all’articolo 68b, paragrafo 1, della DO, il dipendente pubblico che ne faccia
domanda deve essere collocato a riposo:
«(1) qualora abbia
maturato una carriera di una durata di 540 mesi imputabili (...)
(2) qualora il
dipendente pubblico sia inabile al lavoro a causa di un’incapacità di lavoro ai
sensi dell’articolo 68a, paragrafo 2, della DO (...)».
7 L’articolo
115i, paragrafo 1, della DO prevede che il dipendente pubblico che ne ha fatto
domanda debba essere collocato a riposo se ha raggiunto un’età compresa tra 720
e 776 mesi e se ha maturato, prima del pensionamento, un numero sufficiente di
periodi da prendere in considerazione ai fini del calcolo della sua pensione di
anzianità.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8 Il
sig. Maschek, nato il 17 gennaio 1949, era un dipendente pubblico della
città di Vienna dal 3 gennaio 1978.
9 Tra
il 15 novembre 2010 e il 30 giugno 2012, data del suo pensionamento, non si è
presentato sul posto di lavoro.
10 Il
giudice del rinvio riferisce che dal fascicolo amministrativo del
sig. Maschek emerge che il suo datore di lavoro ha annotato nei propri
registri, come assenza per malattia, solo il periodo compreso tra il 15
novembre e il 31 dicembre 2010.
11 Il
datore di lavoro del sig. Maschek non si sarebbe opposto alle altre
assenze di quest’ultimo, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio
2011 e il 30 giugno 2012, poiché aveva concluso con il medesimo due convenzioni
vertenti su tali assenze e sulle loro conseguenze.
12 La
prima convenzione, conclusa il 20 ottobre 2010, è redatta come segue:
«1. Osservazioni
generali
La situazione non consente in alcun caso alla città di
Vienna di continuare a utilizzare i servizi del sig. Maschek in qualità di
capo unità oltre il periodo precisato di seguito.
Tenuto conto del pensionamento del sig. Maschek
previsto per il 1° ottobre 2011, la città di Vienna ha concordato con il
medesimo le seguenti disposizioni:
2. Domanda di
pensionamento in data 1° ottobre 2011
Il sig. Maschek presenterà entro la fine dell’anno
una domanda scritta di pensionamento a decorrere dal 1° ottobre 2011.
3. Funzioni di capo
unità
Per garantire una transizione agevole, il
sig. Maschek manterrà le funzioni di capo unità fino al 31 dicembre 2010.
Fino a tale data, si avvarrà delle sue ferie annuali per 5 o 6 settimane. La
ripartizione delle ferie sarà effettuata prima della fine di ottobre,
conformemente alle Wiener Linien.
Il 1° gennaio 2011, il sig. Maschek sarà
svincolato dalle sue funzioni di capo unità.
4. Rinuncia alla
prestazione del servizio
A partire dal 1° gennaio 2011, la
Magistratsdirektion-Personalstelle Wiener Stadtwerke rinuncia
ai servizi del sig. Maschek, il quale manterrà il proprio stipendio».
13 La
seconda convenzione, conclusa il 21 luglio 2011, che si sostituisce alla prima,
è redatta come segue:
«1. Osservazioni
generali
I firmatari della presente convenzione concordano che i
servizi del sig. Maschek nelle funzioni di capo unità non possano più essere
utilizzati oltre il periodo precisato di seguito.
Tenuto conto del pensionamento del sig. Maschek
previsto il 1° luglio 2012, la città di Vienna ha con lui concordato le
disposizioni seguenti:
2. Domanda di
pensionamento in data 1° luglio 2012
Il sig. Maschek presenterà una domanda scritta di
pensionamento a decorrere dal 1° luglio 2012. La decisione di collocamento
a riposo del sig. Maschek gli sarà quindi rilasciata personalmente (...).
Il sig. Maschek dichiara per iscritto di non proporre ricorso avverso tale
decisione.
3. Funzioni di capo
unità
Il sig. Maschek ha esercitato le funzioni di capo
unità fino al 31 dicembre 2010. È stato svincolato da tale funzione a decorrere
dal 1° gennaio 2011.
4. Rinuncia alla
prestazione del servizio
A partire dal 1° gennaio 2011, la
Magistratsdirektion-Personalstelle Wiener Stadtwerke, di
concerto con la Wiener
Linien GmbH & Co KG, rinuncia ai servizi del
sig. Maschek, che manterrà il proprio stipendio (...).
(...)
7. Condizione
sospensiva
La presente convenzione è sottoposta alla condizione
sospensiva che la dichiarazione di rinuncia del 21 luglio 2011 sia pienamente
produttiva di effetti giuridici e che il sig. Maschek renda la
dichiarazione, giuridicamente valida, di rinuncia a qualsiasi ricorso prevista
dall’articolo 2 della presente convenzione».
14 Al
momento della conclusione della seconda convenzione, il sig. Maschek ha
depositato altresì una domanda di pensionamento. Il suo datore di lavoro ha di
conseguenza adottato, il 21 luglio 2011, una decisione con cui il
sig. Maschek è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° luglio
2012, sul fondamento dell’articolo 115i, paragrafo 1, della DO. L’interessato
si è allora vincolato a rinunciare a qualsiasi ricorso avverso tale decisione.
15 Secondo
il giudice del rinvio, risulta pertanto accertato, da un lato, che dal 15
novembre 2010 fino al 31 dicembre 2010, l’assenza del sig. Maschek dal suo
luogo di lavoro era giustificata per un congedo per malattia e, dall’altro, che
dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2012, vale a dire fino alla cessazione
del suo rapporto di lavoro per collocamento a riposo, il sig. Maschek era
tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro a motivo dell’istruzione di
servizio derivante dall’applicazione della seconda convenzione.
16 Il
sig. Maschek sostiene tuttavia di essersi ammalato poco prima del 30
giugno 2012. Ritiene, pertanto, di aver diritto all’indennità finanziaria per
ferie annuali retribuite non godute e ha presentato domanda al riguardo al
proprio datore di lavoro.
17 Con
decisione del 1° luglio 2014 quest’ultimo ha respinto la sua domanda,
sulla base dell’articolo 41a, paragrafo 2, terzo comma, della BO.
18 Adito
con ricorso proposto dal sig. Maschek avverso tale decisione, il
Verwaltungsgericht Wien (tribunale amministrativo di Vienna) esprime, in primo
luogo, dei dubbi in merito alla compatibilità dell’articolo 41a, paragrafo 2,
della BO con l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
19 Infatti,
l’articolo 41a, paragrafo 2, della BO priverebbe il dipendente «responsabile
per non aver usufruito di tutte le proprie ferie annuali» del diritto a
percepire un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, in
particolare, se è collocato a riposo sul fondamento dell’articolo 115i,
paragrafo 1, della DO, come nella controversia di cui al procedimento
principale.
20 Pertanto,
il giudice del rinvio ritiene, tenuto conto di una situazione come quella di
cui al procedimento principale, che l’articolo 41a, paragrafo 2, della BO possa
essere contrario alla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 7 della
direttiva 2003/88, in quanto il dipendente pubblico che sia stato collocato a
riposo su sua richiesta è privato del diritto all’indennità finanziaria per
ferie annuali retribuite non godute, anche qualora, poco prima del suo
pensionamento, tale dipendente pubblico fosse malato e abbia presentato un
certificato medico al riguardo.
21 In
secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulle condizioni alle quali è
subordinata la concessione dell’indennità finanziaria per ferie annuali
retribuite non godute a un lavoratore che, come nel procedimento principale,
non abbia potuto, a causa di una malattia, usufruire delle proprie ferie
annuali retribuite prima della fine del suo rapporto di lavoro. Esso ritiene,
in particolare, che la concessione di tale indennità dovrebbe essere
subordinata al fatto che un simile lavoratore debba informare il proprio datore
di lavoro della sua malattia in tempo utile e fornirgli un certificato medico
che giustifichi quest’ultima.
22 In
terzo luogo, qualora la Corte
giudichi che l’articolo 41a, paragrafi 1 e 2, della BO è contrario al diritto
dell’Unione, il giudice del rinvio si chiede se la normativa nazionale, in
applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, debba prevedere a favore
dei lavoratori esclusi dal beneficio dell’indennità finanziaria per ferie
annuali retribuite non godute delle modalità di esercizio del diritto in
questione più favorevoli a quelle previste dalla summenzionata direttiva, in
particolare per quanto riguarda l’importo dell’indennità che deve essere
concessa a detti lavoratori.
23 Alla
luce di quanto sopra, il Verwaltungsgericht Wien (tribunale amministrativo di
Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia
compatibile con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE una disposizione
nazionale, come quella di cui all’articolo 41a, paragrafo 2, [della BO], che in
linea di principio non riconosce alcun diritto all’indennità [finanziaria per
le ferie annuali retribuite non godute] ai sensi di detto articolo 7 della
direttiva 2003/88 ad un lavoratore che, su propria richiesta, ponga fine al
rapporto di lavoro in un determinato momento.
In caso di risposta negativa, [se sia compatibile con
l’articolo 7 della direttiva 2003/88] una disposizione nazionale in base alla
quale il lavoratore che ponga fine su propria richiesta a un rapporto di lavoro
deve compiere ogni sforzo al fine di usufruire delle ferie non ancora godute
prima della cessazione del suddetto rapporto e secondo cui, in caso di
conclusione del rapporto di lavoro su richiesta del lavoratore, a questi spetta
il diritto all’[indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute]
solo quando lo stesso, anche richiedendo di beneficiare delle ferie a decorrere
dalla data della domanda di cessazione del rapporto stesso, non sarebbe stato
in grado di usufruire di ferie nella misura corrispondente a quella su cui si fonda
la domanda di indennità.
2) Se si debba
ritenere che il diritto all’indennità [finanziaria per ferie annuali retribuite
non godute] sussista solo quando il lavoratore che, a causa di un’inabilità al
lavoro, non poteva avvalersi del suo diritto alle ferie immediatamente prima
della cessazione del suo rapporto di lavoro, [da un lato,] ha informato il
proprio datore di lavoro senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima
della cessazione del rapporto di lavoro) della sua inabilità al lavoro (dovuta,
ad esempio, a una malattia), e [dall’altro,] ha comprovato (ad esempio mediante
un certificato medico di malattia) tale inabilità (dovuta, ad esempio, a una
malattia) senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione
del rapporto di lavoro).
In caso di risposta negativa, se sia compatibile con
l’articolo 7 della direttiva 2003/88 una disposizione nazionale in base alla
quale il diritto all’[indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non
godute] sussiste solo quando il lavoratore che, a causa di un’inabilità al
lavoro, non poteva avvalersi del suo diritto alle ferie immediatamente prima
della cessazione del suo rapporto di lavoro, [da un lato,] ha informato il suo
datore di lavoro senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della
cessazione del rapporto di lavoro) della sua inabilità al lavoro (dovuta, ad
esempio, a una malattia), e [,dall’altro,] ha comprovato (ad esempio mediante
un certificato medico di malattia) tale inabilità (dovuta, ad esempio, a una
malattia) senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione
del rapporto di lavoro).
3) In base
alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (v. sentenze
del 18 marzo 2004, Merino Gomez, C‑342/01, EU:C:2004:160, punto 31; del 24
gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punti 47‑50, e del 3 maggio
2012, Neidel, EU:C:2012:263, C‑337/10, punto 37), gli Stati membri possono
riconoscere per legge al lavoratore un diritto alle ferie o a un’[indennità
finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] più ampio rispetto al
diritto minimo garantito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. I diritti
riconosciuti da quest’ultima disposizione producono inoltre effetti diretti (v.
sentenze del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punti da 34 a
36, e del 12 giugno 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, punto 28).
Se, alla luce di una siffatta interpretazione dell’articolo
7 della direttiva 2003/88, la concessione da parte del legislatore nazionale a
una determinata categoria di persone di un diritto a un’[indennità finanziaria
per ferie annuali retribuite non godute] notevolmente più ampio rispetto a
quanto previsto dalla suddetta disposizione della direttiva comporti, in
ragione degli effetti diretti spiegati dall’articolo succitato, che anche alle
persone cui la legge nazionale ha negato – in violazione [di tale]
direttiva – il diritto a una [indennità finanziaria per ferie annuali
retribuite non godute] debba essere riconosciuto un tale diritto nella
misura – notevolmente più estesa rispetto a quanto previsto dalla
disposizione di cui trattasi [di tale] direttiva – accordata dalla
disciplina nazionale alle sole persone beneficiarie della disposizione in
parola».
Sulle questioni pregiudiziali
24 Con
le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale,
come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto
all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore
che, a seguito della sua domanda di pensionamento, ha posto fine al suo
rapporto di lavoro e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie
annuali retribuite prima della cessazione di tale rapporto di lavoro. In caso
di risposta affermativa, il giudice del rinvio chiede se la normativa nazionale
debba prevedere, in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, a
favore di un lavoratore che, in violazione di tale disposizione, non ha diritto
a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, delle
modalità di esercizio di tale diritto più favorevoli di quelle che risultano
dalla direttiva 2003/88, in particolare per quanto riguarda l’importo
dell’indennità che deve essergli concessa.
25 Al
fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre in primo
luogo rammentare che, come emerge dalla stessa formulazione dell’articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 2003/88, disposizione alla quale tale direttiva
non consente di derogare, ogni lavoratore beneficia di ferie annuali retribuite
di almeno quattro settimane. Tale diritto alle ferie annuali retribuite, che,
secondo giurisprudenza costante della Corte, deve essere considerato come un
principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, è dunque
conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute
(sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz‑Hoff e a., C‑350/06 e C‑520/06,
EU:C:2009:18, punto 54, nonché del 3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10,
EU:C:2012:263, punto 28).
26 Quando
è cessato il rapporto di lavoro e allorché, pertanto, la fruizione effettiva
delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l’articolo 7, paragrafo 2,
della direttiva 2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità
finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non
riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria
(v. sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C‑350/06 e C‑520/06,
EU:C:2009:18, punto 56; del 3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10, EU:C:2012:263,
punto 29, nonché del 12 giugno 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, punto
17).
27 Occorre
altresì rilevare che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, come
interpretato dalla Corte, non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria
ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione
del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del
lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale
rapporto è cessato (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C‑118/13,
EU:C:2014:1755, punto 23).
28 Ne
consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88,
che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le
ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto
a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine
è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.
29 Pertanto,
la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio
rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se
del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non
ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.
30 Alla
luce di quanto precede, si deve constatare che l’articolo 7, paragrafo 2, della
direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una
normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva
del diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute
il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito della sua domanda
di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle
ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro.
31 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, una situazione come quella di cui al
procedimento principale, occorre rammentare che l’articolo 7, paragrafo 2,
della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a
disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della
cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata nessun’indennità finanziaria
per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo
per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o
di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il
suo diritto alle ferie annuali retribuite (sentenze del 20 gennaio 2009,
Schultz-Hoff e a., C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 62, nonché del
3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10, EU:C:2012:263, punto 30).
32 Di
conseguenza, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere
interpretato nel senso che un lavoratore ha diritto, al momento del
pensionamento, a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non
godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per malattia (v., in
tal senso, sentenza del 3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10, EU:C:2012:263, punto
32).
33 Ne
consegue che, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 15 novembre e il
31 dicembre 2010, durante il quale è accertato che il sig. Maschek era in
congedo per malattia e che egli non ha potuto, per tale motivo, usufruire,
durante tale periodo, delle ferie annuali retribuite che aveva maturato,
quest’ultimo ha diritto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
34 Inoltre,
si deve rammentare che, secondo giurisprudenza costante, il diritto alle ferie
annuali, sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità,
ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto
all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro
e, dall’altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenze del 20
gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto
25, nonché del 22 novembre 2011, KHS, C‑214/10, EU:C:2011:761, punto 31).
35 Ciò
premesso, e al fine di assicurare l’effetto utile di tale diritto alle ferie
annuali, si deve constatare che un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia
cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur
continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi
sul posto di lavoro durante un periodo determinato che precedeva il suo
pensionamento, non ha diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali
retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto
usufruirne a causa di una malattia.
36 Pertanto,
spetta al giudice del rinvio stabilire se, conformemente alla seconda
convenzione conclusa tra il sig. Maschek e il suo datore di lavoro, in
data 21 luglio 2011, come riprodotta al punto 13 della presente sentenza, il
sig. Maschek fosse effettivamente tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro
durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2012, e
se continuasse a percepire il proprio stipendio. In caso affermativo, il
sig. Maschek non avrà diritto all’indennità finanziaria per le ferie
annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire durante tale periodo.
37 Se,
invece, durante tale medesimo periodo, il sig. Maschek non ha potuto
usufruire delle ferie annuali retribuite a causa di una malattia, circostanza
che spetta al giudice del rinvio verificare, quest’ultimo avrà diritto,
conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88,
all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
38 Per
quanto concerne, in terzo luogo, la questione se, in applicazione dell’articolo
7 della direttiva 2003/88, la normativa nazionale debba prevedere, a favore di
un lavoratore che, in violazione di tale disposizione, non ha diritto a
un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, delle
modalità di esercizio di tale diritto più favorevoli rispetto a quelle previste
dalla direttiva 2003/88, in particolare per quanto riguarda l’importo
dell’indennità che deve essergli concessa, occorre rammentare che, benché la
direttiva 2003/88 intenda stabilire prescrizioni minime di sicurezza e salute
in materia di organizzazione dell’orario di lavoro che gli Stati membri sono
tenuti a rispettare, questi ultimi dispongono, conformemente all’articolo 15 di
tale direttiva, della facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli per i
lavoratori. Pertanto, la direttiva 2003/88 non osta a disposizioni nazionali
che prevedano ferie annuali retribuite di durata superiore al periodo minimo di
quattro settimane garantito dall’articolo 7 di tale direttiva, attribuito
secondo le condizioni di ottenimento e di concessione stabilite dal diritto
nazionale (v., in particolare, sentenze del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10,
EU:C:2012:33, punto 47, nonché del 3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10,
EU:C:2012:263, punti 34 e 35).
39 Di
conseguenza, spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai
lavoratori ferie annuali retribuite supplementari che si aggiungono alle ferie
annuali minime di quattro settimane previste dall’articolo 7 della direttiva
2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un
lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le
ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di
lavoro, un diritto a un’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo
supplementare. Spetta, dall’altro lato, agli Stati membri determinare le
condizioni di tale concessione (v. sentenza del 3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10,
EU:C:2012:263, punto 36).
40 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni
poste dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 2, della
direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che:
– esso
osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale,
che priva del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite
non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della
sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte
le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;
– un
lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all’indennità finanziaria
per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le
sue funzioni per malattia;
– un
lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo
concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio
stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo
determinato antecedente il suo pensionamento, non ha diritto all’indennità
finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo
che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;
– spetta,
da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie
retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di
quattro settimane previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale
ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a
causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali
retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un
diritto all’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare.
Spetta, dall’altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale
concessione.
Sulle spese
41 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione)
dichiara:
L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve
essere interpretato nel senso che:
– esso
osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale,
che priva del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite
non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della
sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte
le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;
– un
lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all’indennità finanziaria
per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le
sue funzioni per malattia;
– un
lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo
concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio
stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo
determinato antecedente il suo pensionamento non ha diritto all’indennità finanziaria
per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli
non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;
– spetta,
da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie
retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di
quattro settimane previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale
ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a
causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali
retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un
diritto all’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare.
Spetta, dall’altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale
concessione.
Dal sito http://curia.europa.eu
Nessun commento:
Posta un commento