Separazione/divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile –
Circolare Min. Interno 24 aprile 2015, n. 6 – Illegittimità parziale
Tar Lazio, Roma, 7 luglio 2016,
n. 7613
E’ illegittima la circolare del Ministero dell’Interno n. 6 del 24
aprile 2015, nella parte in cui, interpretando la locuzione giuridica “patti di
trasferimento patrimoniale”, in presenza dei quali non può farsi ricorso alla
procedura semplificata di cui all’art. 12 del d.l. 132/2014, ha ritenuto di
doverne limitare la portata, facendovi rientrare solo l’ipotesi di assegno una
tantum ed escludendo invece l’assegno mensile di mantenimento [osserva il
Collegio: a) “che la portata della norma primaria in esame è invece ampia ed
omnicomprensiva”, ricomprendendo “ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale,
intendendosi per tale il trasferimento avente ad oggetto beni ben individuati o
una somma di denaro”, posto che “sia che si tratti di uno o più beni ben
individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determina un
accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento
viene eseguito” , accrescimento che “può avvenire una tantum, in un’unica
soluzione, o mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità
stabilita non vale a modificare la natura dell’operazione, che rimane sempre
quella di trasferimento patrimoniale”; b) che “ la scelta di escludere
dall’ambito applicativo dell’art. 12 del d.l. n. 132/2014 l’ipotesi di patti di
trasferimento patrimoniale è tesa a garantire il soggetto più debole della
coppia, che altrimenti sarebbe fortemente penalizzato, stante la procedura
particolarmente accelerata e semplificata, che peraltro vede la presenza solo
eventuale – e non già obbligatoria – di avvocati e che attribuisce
all’ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo tra
le parti”]
FATTO e DIRITTO
I - Le ricorrenti Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori –
AIAF e DONNA CHIAMA DONNA Onlus, entrambe associazioni senza scopo di lucro che
operano nell’ambito della tutela della famiglia e dei diritti civili della
persona, espongono che la materia del diritto processuale di famiglia è stata
oggetto di un’importante riforma operata con il d.l. n. 132 del 12.9.2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014, rilevando che le norme
di specifico interesse familiare, oggetto del nuovo testo normativo, sono
rappresentate dagli artt. 6 e 12 del predetto d.l. n. 132/2014.
I.1 - In particolare, per quanto qui interessa, l’art. 12
disciplina la nuova procedura di separazione e divorzio e relative
modificazioni innanzi all’ufficiale dello stato civile, richiedendo, quale
condizione per potervi fare ricorso, che non vi siano figli minori, figli
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente
non autosufficienti.
In questo caso l’accordo tra le parti tiene luogo dei
provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
I.2 - Ulteriore condizione posta è la seguente: “L’accordo
non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”.
I.3 - Con una prima Circolare - la n. 19/2014 del 28.11.2014-,
il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali
- Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha interpretato il menzionato
art. 12 del d.l. n. 132/2014, escludendo “dall’accordo davanti all’ufficiale
qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come -
ad esempio – l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero
qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti”.
I.4 - Con successiva Circolare n. 6 del 24.4.2015, il Ministero
dell’Interno, nel fornire ulteriori “indicazioni” circa l’applicazione di detta
disposizione normativa, ha espressamente modificato il proprio precedente
orientamento, affermando: “Non rientra… nel divieto della norma la
previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di
un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico,
sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel
caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento
del matrimonio (c.d. assegno divorzile)”.
La circolare ha poi previsto: “... Le parti possono
richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di
separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l’attribuzione
di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora
la sua revisione quantitativa. Si tratta infatti di disposizioni negoziali che
determinano tra i coniugi l’insorgenza di un rapporto obbligatorio che non
produce effetti traslativi su di un bene determinato preclusi dalla norma. Al
riguardo, appare opportuno precisare che l’ufficiale dello stato civile è
tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della
somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa. Non può invece
costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica
soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in
quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare)”.
II - La citata Circolare n. 6/2015 è stata impugnata col
ricorso introduttivo in esame in parte qua, vale a dire proprio nella
parte in cui fornisce detta interpretazione della previsione normativa che
esclude i patti di trasferimento patrimoniale dalle ipotesi di separazione o
divorzio semplificati, sopra indicati.
III - I motivi di diritto dedotti sono i seguenti:
1) Violazione dell’art. 12, comma 3, del d.l. n. 132/2014,
convertito in legge n. 162/2014 - violazione dell’art. 24 Cost. - eccesso di
potere per travisamento dei presupposti di diritto.
L’art. 12 del d.l. n. 132/2014 prevede, al comma 3, che
l’accordo di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio dinanzi all’ufficiale dello stato civile “...non
può contenere patti di trasferimento patrimoniale”.
Tale preclusione è prevista dalla norma al chiaro scopo di
tutelare i soggetti coinvolti nell’accordo, dinanzi all’utilizzo di una
procedura di separazione e divorzio che, in ragione della sua semplificazione,
sarebbe suscettibile di provocare storture e potenziali violazioni dei diritti
fondamentali dei coniugi stessi.
La disposizione di cui al paragrafo 2 della circolare
impugnata, laddove ricomprende nell’ambito degli accordi conclusi dinanzi agli
ufficiali dello stato civile anche la disciplina concordata degli obblighi di
pagamento di assegni ovvero la modifica, revoca o revisione delle relative
condizioni, sarebbe illegittima.
Essa avrebbe carattere innovativo rispetto alla norma di legge
cui fa riferimento.
Infatti l’art. 12 del d.l. n. 132/2014 precluderebbe qualsiasi
patto “di trasferimento patrimoniale”, non limitandosi a vietare patti
dispositivi di beni determinati e non distinguendo, come arbitrariamente
farebbe la Circolare,
tra prestazioni una tantum e prestazioni periodiche.
Si aggiunge in ricorso che, ai sensi dell’art. 9 della legge n.
898/1970, il coniuge che sia titolare di assegno divorzile ha diritto alla
pensione di reversibilità, in caso di morte dell’ex coniuge ed in assenza di
coniuge superstite.
Inoltre, in base al successivo art. 9 bis, “A colui al quale
è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di
denaro …, qualora versi in stato di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso
dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità...”.
Ancora, il coniuge al quale è stato assegnato l’assegno
suddetto, ha diritto, secondo l’art. 12 bis della legge n. 898/1970, “...ad
una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a
maturare dopo la sentenza”.
Infine, l’art. 12 sexies della legge sul divorzio prevede
l’applicazione delle pene previste dall’art. 570 c.p. al coniuge che si sottrae
all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile.
L’interpretazione estensiva o manipolativa dell’art. 12, comma
3, terzo periodo, del d.l. n. 132/2014, contenuta nella circolare n. 6/2014 del
Ministero, contrasterebbe anche con l’art. 24 Cost., per palese violazione del
diritto alla difesa di quei soggetti che, trovandosi in posizione di debolezza
o soggezione verso il proprio coniuge o verso l’ambiente sociale in cui vivono
e in cui operano gli ufficiali dello stato civile abilitati a certificare i
patti, potrebbero essere indotti ad accordi di tipo patrimoniale lesivi dei
propri interessi in un ambito nel quale mancano adeguate garanzie di tutela e
dove anzi l’ufficiale di stato civile non può “entrare nel merito della
somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa”.
Nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che la Circolare impugnata non
violi direttamente l’art. 12, comma 3, del d.l. n. 132/2014, in ricorso si
chiede a questo Tribunale di sollevare la questione di legittimità
costituzionale della predetta disposizione, come interpretata dal Ministero,
per violazione dell’art. 24 della Costituzione.
2) Violazione art. 17 della legge n. 400/1988 - nullità per carenza
assoluta di potere - eccesso di potere per incompetenza.
La Circolare
impugnata amplierebbe l’ambito applicativo del menzionato art. 12, comma 3, del
d.l. n. 132/2014 e, perciò, andrebbe qualificata come circolare regolamento,
trattandosi di atto avente la forma tipica della circolare, ma contenuto
generale e astratto, idoneo a produrre effetti normativi esterni
all’Amministrazione ed innovativo dell’ordinamento giuridico, al pari di un
atto regolamentare.
Essa non sarebbe così dotata dei requisiti procedurali, formali
e sostanziali prescritti per i regolamenti dalla legge n. 400/1988.
IV - Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con
una memoria con la quale, nel contestare le censure proposte dalle ricorrenti
avverso la Circolare
n. 6/15, ha richiamato a sostegno delle proprie ragioni il contenuto di una
nota del 31.3.2015 del Ministero della Giustizia, allo stesso indirizzata e che
ha depositato.
V - Fissata la camera di consiglio del 21.7.2015 per la
trattazione della domanda cautelare, il ricorso è stato cancellato dal ruolo
del giudizio cautelare, su richiesta di ambedue le parti.
VI - Avverso la predetta nota del Ministero della Giustizia le
Associazioni ricorrenti hanno poi proposto i seguenti motivi aggiunti:
3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per sviamento
- difetto di motivazione - violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241
- incompetenza del Ministero della Giustizia.
Il Ministero dell’Interno, all’atto di costituzione in
giudizio, avrebbe riconosciuto di aver assunto la diversa interpretazione
dell’art. 12, comma 3, del d.l. n. 132/2014 contenuta nella impugnata circolare
n. 6/2015, in tal modo ribaltando il proprio originario convincimento espresso
nella precedente Circolare, esclusivamente a seguito del parere proveniente dal
Ministero della Giustizia.
Il mutamento di orientamento non risulterebbe peraltro motivato
dal Ministero dell’Interno, il quale avrebbe dovuto, quanto meno, spiegare le
ragioni per cui dalle tesi giuridiche espresse con Circolare n. 19/2014 poco
dopo, con la Circolare
n. 6/2015, qui gravata, sia passato ad avvalorare una tesi del tutto opposta.
Il parere del Ministero della Giustizia sarebbe illegittimo,
oltre che le ragioni suesposte, altresì in ragione della sua invasione della sfera
di competenza di altra Amministrazione, unica competente a disciplinare
l’azione degli ufficiali dello stato civile.
VII - La parte ricorrente ha prodotto una memoria difensiva, in
vista della pubblica udienza del 3.5.2016, nella quale il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
VIII - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
VIII.1 - Si rammenta che con il presente giudizio, comprensivo
di gravame introduttivo e di motivi aggiunti, l’Associazione Italiana degli
Avvocati per la Famiglia
e per i Minori – AIAF – e la
DONNA CHIAMA DONNA Onlus impugnano, rispettivamente, in
parte qua la Circolare
del Ministero dell’Interno n. 6/15 del 24.4.2015, laddove interpreta l’art. 12,
comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 132/2014, e la nota dell’Ufficio
legislativo del Ministero della Giustizia del 31.3.2015, che fornisce la
medesima interpretazione – di cui si dirà dappresso - della citata disposizione
normativa.
IX - Va detto preliminarmente che, con il d.l. 12.9.2014, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, sono state
introdotte due modalità per addivenire alla separazione o divorzio o per
modificarne le condizioni, senza l’intervento del giudice.
In particolare, l’art. 6 riguarda l’ipotesi della procedura di
negoziazione assistita da un avvocato per le “soluzioni consensuali di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”,
mentre l’art. 12 disciplina la nuova procedura di separazione, divorzio e
relative modificazioni innanzi all’ufficiale dello stato civile.
IX.1 - L’interpretazione ministeriale controversa riguarda
l’art. 12, il quale prevede la possibilità, per i coniugi, di concludere,
innanzi al Sindaco del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso
cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, quale ufficiale dello stato
civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione
personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Si tratta di un’ipotesi estremamente semplificata, che richiede
in primo luogo, quale condizione, che vi sia un accordo tra le parti e che non
vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
ovvero economicamente non autosufficienti.
Per perfezionarsi l’accordo, è necessario che esso sia
confermato dalle parti dinanzi all’ufficiale di stato civile.
X - L’attenzione si appunta sulla previsione contenuta
nell’art. 12, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 132/2014, che così recita “L’accordo
non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”.
Il Ministero dell’Interno, dopo aver, con la Circolare n. 19/2014 del
28.11.2014, interpretato la suddetta disposizione normativa nel senso che
rimaneva “esclusa dall’accordo davanti all’ufficiale qualunque clausola
avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio – l’uso
della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità
economica tra i coniugi dichiaranti”, con la successiva Circolare n. 6 del
24.4.2015, impugnata in parte qua in questa sede, sulla scorta del
parere reso dall’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, ha
affermato: “Non rientra… nel divieto della norma la previsione, nell’accordo
concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento
di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di
separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di
richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del
matrimonio (c.d. assegno divorzile)”.
In altre parole, l’intimato Ministero, nell’interpretare la
locuzione giuridica “patti di trasferimento patrimoniale”, in presenza dei
quali non può farsi ricorso alla procedura semplificata di cui all’art. 12 del
d.l. n. 132/2014, ha ritenuto di doverne limitare la portata, facendovi
rientrare solo l’ipotesi di assegno una tantum ed escludendo invece
l’assegno mensile di mantenimento.
Detto Dicastero ha quindi ritenuto di dover operare un
distinguo, riconducendo ai patti di trasferimento patrimoniale, la cui presenza
impedisce l’accordo dinanzi all’ufficiale di stato civile, con gli effetti
sopra illustrati, unicamente la previsione, nell’accordo tra i coniugi, del
pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno una tantum.
Pertanto, secondo tale interpretazione, sarebbe, al contrario, possibile il
ricorso alla suindicata procedura semplificata laddove l’accordo comprenda invece
la spettanza e/o l’entità dell’assegno mensile di mantenimento.
XI - Non può condividersi la posizione assunta al riguardo dal
Ministero dell’Interno, atteso che la portata della norma primaria in esame è
invece ampia ed omnicomprensiva.
Detta norma ricomprende ogni ipotesi di trasferimento
patrimoniale, intendendosi per tale il trasferimento avente ad oggetto beni ben
individuati o una somma di denaro. Infatti sia che si tratti di uno o più beni
ben individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determina
un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento
viene eseguito.
Esso può avvenire una tantum, in un’unica soluzione, o
mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita non vale
a modificare la natura dell’operazione, che rimane sempre quella di
trasferimento patrimoniale.
XII - D’altra parte, una tale previsione normativa è conforme
alla ratio sottesa alla procedura semplificata di separazione o divorzio
o di modifica delle condizioni dell’una o dell’altro, che è quella di rendere
estremamente agevolato l’iter per pervenire a tale risultato, ma solo in
presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli.
Si è visto che è pacifico che, ove vi siano figli minori o
maggiorenni non autosufficienti della coppia, non sia possibile seguire tale
strada.
Ma anche la scelta di escludere dall’ambito applicativo
dell’art. 12 del d.l. n. 132/2014 l’ipotesi di patti di trasferimento
patrimoniale è tesa a garantire il soggetto più debole della coppia, che
altrimenti sarebbe fortemente penalizzato, stante la procedura particolarmente
accelerata e semplificata, che peraltro vede la presenza solo eventuale – e non
già obbligatoria – di avvocati e che attribuisce all’ufficiale di stato civile
un ruolo meramente certificatore dell’accordo tra le parti.
XII.1 - Solo un’interpretazione letterale della norma assicura
la tutela del soggetto debole, che, in caso contrario, potrebbe essere di fatto
“costretto” ad accettare condizioni patrimoniali imposte dalla controparte più
forte.
XIII - Alla luce di quanto rilevato e considerato, il presente
ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento
dell’illegittima Circolare impugnata.
XIV - La peculiarità della questione sottoposta al Collegio lo
induce a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio,
ravvisandovi giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Prima Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la Circolare impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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