domenica 17 luglio 2016





Raccolta di firme referendarie nei giorni delle operazioni elettorali relative ad altro referendum


Tar Lazio, Roma, xx giugno 2016, n. xx

E’ illegittimo il provvedimento del Questore, con il quale si dispone(va)  il divieto della raccolta firme – nei giorni 16 e 17 aprile 2016 –  per i quesiti referendari, proposti dal “Comitato Per il Si Nei Due Referendum Abrogativi Relativi Alla L 6/5/2015 N 52”, motivato dalla necessità di prevenire il rischio, da un lato,  di confusione tra l’iniziativa di raccolta di firme e la contestuale apertura dei seggi per l’espressione del voto in relazione al c.d. referendum delle trivelle, dall’altro di ordine pubblico [il Collegio non ravvisa, in particolare, “che tra i due eventi (quello del voto per il predetto referendum e quello della contestuale raccolta di firme per altro e ben diverso referendum, quale appunto quello sulla legge elettorale …) potessero esservi ragionevoli margini di confusione reciproca, con l’effetto che la manifestazione di raccolta di firme potesse risultare quale forma di propaganda elettorale indiretta in favore di una delle due scelte praticabili in occasione del voto sul referendum c.d. delle trivelle….”; senza contare “la sostanziale sfiducia – che la tesi della confondibilità comunque comporta – nei riguardi della capacità del corpo elettorale (ormai sufficientemente maturo, anche in funzione dell’ampia informazione mediatica che tradizionalmente lo raggiunge) di saper distinguere tra occasioni di voto ben diverse fra loro”]

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4365 del 2016, proposto dal “Comitato Per il Si Nei Due Referendum Abrogativi Relativi Alla L 6/5/2015 N 52”, rappresentato e difeso dall'avv. P.A., con domicilio eletto presso lo stesso in xxx;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Questura di Roma con cui è stato disposto il divieto della raccolta firme per i quesiti referendari proposti dalla ricorrente nei giorni 16 e 17 aprile 2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2016 il dott. Italo Volpe e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Col ricorso in epigrafe l’Associazione ivi pure indicata ha chiesto, previe misure cautelari, anche nella forma presidenziale inaudita altera parte, l’annullamento del provvedimento della Questura di Roma in data 14.4.2016 col quale le si vietava la raccolta di firme per i quesiti referendari (riguardanti il referendum c.d. Trivelle) proposti dalla ricorrente nei giorni 16 e 17 aprile 2016.
La parte denunciava vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, subordinatamente chiedendo il risarcimento del danno, reputando illegittimo l’atto gravato nella parte in cui, nella sostanza, a giustificazione del divieto:
- adduceva il fatto che, a causa della denominazione del Comitato e della tematica promossa, la raccolta delle firme si sarebbe concretizzata in una forma di propaganda indiretta delle prossime consultazioni elettorali, di per sé vietata sulla base della normativa vigente in materia;
- valutava che l’iniziativa sarebbe stata possibilmente presa a pretesto, da parte di gruppi contrapposti, per l’attuazione di contro iniziative suscettibili di ricadute pesanti sull’ordine e la sicurezza pubblica.
2. Con decreto presidenziale n. 1808/2016 del 15.4.2016, ravvisate le ragioni di estrema gravità ed urgenza previste dall’art. 56 c.p.a., veniva accolta la domanda cautelare e fissata la camera di consiglio collegiale per il 17.5.2016.
3. Si costituiva quindi in giudizio il Ministero dell’interno che in particolare, con memoria depositata il 13.5.2016, difendendo il proprio operato, illustrava i motivi per le quali, all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, potevano risultare plausibili le valutazioni che avevano condotto al divieto.
4. La causa è stata chiamata all’odierna camera di consiglio ed ivi trattenuta in decisione, previa informazione alle parti che essa poteva essere definita con sentenza in forma semplificata.
5. Il ricorso risulta fondato e conseguentemente meritevole di accoglimento.
5.1. La difesa dell’Amministrazione resistente individua bene i due sostanziali motivi che hanno condotto all’impugnato divieto, ossia:
a) la prevenzione del rischio di confusione tra l’iniziativa di raccolta di firme promossa da parte ricorrente e la contestuale apertura (nel giorno 17 aprile dell’anno in corso) dei seggi per l’espressione del voto in relazione al c.d. referendum delle trivelle;
b) la prevenzione di un possibile rischio per l’ordine pubblico.
A tale ultimo riguardo, in particolare, la difesa evoca un precedente (relativo all’attività di gazebi autorizzati in favore del movimento “Noi con Salvini”) in occasione del quale, appunto, si sono verificati disordini tra contrapposte fazioni e conseguente turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica.
5.2. In proposito, però, il Collegio:
a) per un verso, come del resto condivisibilmente messo in evidenza da parte ricorrente, non ravvisa che tra i due eventi (quello del voto per il predetto referendum e quello della contestuale raccolta di firme per altro e ben diverso referendum, quale appunto quello sulla legge elettorale, per il quale s’è adoperata parte ricorrente) potessero esservi ragionevoli margini di confusione reciproca, con l’effetto che la manifestazione di raccolta di firme potesse risultare quale forma di propaganda elettorale indiretta in favore di una delle due scelte praticabili in occasione del voto sul referendum c.d. delle trivelle. Ciò senza contare la sostanziale sfiducia – che la tesi della confondibilità comunque comporta – nei riguardi della capacità del corpo elettorale (ormai sufficientemente maturo, anche in funzione dell’ampia informazione mediatica che tradizionalmente lo raggiunge) di saper distinguere tra occasioni di voto ben diverse fra loro;
b) peraltro verso, non può non rilevare la sostanziale inconferenza dell’esempio portato dalla difesa erariale, citando il precedente dei disordini sopra citati, tenuto quanto meno conto del fatto che, in occasione del precedente, i gazebo attrezzati puntavano a coagulare consenso su una personalità politica ben individuata, a differenza invece dei più semplici punti di raccolta di firma che intendeva allestire parte ricorrente, senza riferimento alcuno ad un personaggio o parte politica specifica.
Per quanto poi non incidente specificamente sullo scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato (di per sé da condurre con valutazione ex ante), vale non tralasciare che, alla prova dei fatti, ex post, è stato possibile constatare l’insussistenza dei timori per l’ordine pubblico e la sicurezza avvertiti dall’Amministrazione, nei termini suddetti e al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
6. Il provvedimento impugnato deve perciò essere annullato.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00 a favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, condannando parte resistente al pagamento in favore di quella ricorrente delle spese del giudizio, liquidate come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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