Raccolta di firme referendarie nei giorni delle operazioni elettorali
relative ad altro referendum
Tar Lazio, Roma, xx giugno 2016,
n. xx
E’ illegittimo il provvedimento del Questore, con il quale si
dispone(va) il divieto della raccolta
firme – nei giorni 16 e 17 aprile 2016 –
per i quesiti referendari, proposti dal “Comitato Per il Si Nei Due
Referendum Abrogativi Relativi Alla L 6/5/2015 N 52”, motivato dalla necessità
di prevenire il rischio, da un lato, di
confusione tra l’iniziativa di raccolta di firme e la contestuale apertura dei
seggi per l’espressione del voto in relazione al c.d. referendum delle
trivelle, dall’altro di ordine pubblico [il Collegio non ravvisa, in
particolare, “che tra i due eventi (quello del voto per il predetto referendum e quello della contestuale
raccolta di firme per altro e ben diverso referendum, quale appunto quello sulla legge elettorale …)
potessero esservi ragionevoli margini di confusione reciproca, con l’effetto
che la manifestazione di raccolta di firme potesse risultare quale forma di
propaganda elettorale indiretta in favore di una delle due scelte praticabili
in occasione del voto sul referendum
c.d. delle trivelle….”; senza contare “la sostanziale sfiducia – che la tesi
della confondibilità comunque comporta – nei riguardi della capacità del corpo
elettorale (ormai sufficientemente maturo, anche in funzione dell’ampia
informazione mediatica che tradizionalmente lo raggiunge) di saper distinguere
tra occasioni di voto ben diverse fra loro”]
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4365 del 2016, proposto dal “Comitato Per il Si Nei Due Referendum Abrogativi Relativi Alla L 6/5/2015 N 52”, rappresentato e difeso dall'avv. P.A., con domicilio eletto presso lo stesso in xxx;
sul ricorso numero di registro generale 4365 del 2016, proposto dal “Comitato Per il Si Nei Due Referendum Abrogativi Relativi Alla L 6/5/2015 N 52”, rappresentato e difeso dall'avv. P.A., con domicilio eletto presso lo stesso in xxx;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Roma, rappresentati e
difesi per legge dalla Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del
provvedimento della Questura di Roma con cui è stato disposto il divieto della
raccolta firme per i quesiti referendari proposti dalla ricorrente nei giorni
16 e 17 aprile 2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2016 il
dott. Italo Volpe e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Col ricorso in epigrafe l’Associazione ivi pure indicata ha
chiesto, previe misure cautelari, anche nella forma presidenziale inaudita
altera parte, l’annullamento del provvedimento della Questura di Roma in
data 14.4.2016 col quale le si vietava la raccolta di firme per i quesiti
referendari (riguardanti il referendum c.d. Trivelle) proposti dalla
ricorrente nei giorni 16 e 17 aprile 2016.
La parte denunciava vizi di violazione di legge e di eccesso di
potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, subordinatamente
chiedendo il risarcimento del danno, reputando illegittimo l’atto gravato nella
parte in cui, nella sostanza, a giustificazione del divieto:
- adduceva il fatto che, a causa della denominazione del
Comitato e della tematica promossa, la raccolta delle firme si sarebbe
concretizzata in una forma di propaganda indiretta delle prossime consultazioni
elettorali, di per sé vietata sulla base della normativa vigente in materia;
- valutava che l’iniziativa sarebbe stata possibilmente presa a
pretesto, da parte di gruppi contrapposti, per l’attuazione di contro
iniziative suscettibili di ricadute pesanti sull’ordine e la sicurezza
pubblica.
2. Con decreto presidenziale n. 1808/2016 del 15.4.2016,
ravvisate le ragioni di estrema gravità ed urgenza previste dall’art. 56
c.p.a., veniva accolta la domanda cautelare e fissata la camera di consiglio
collegiale per il 17.5.2016.
3. Si costituiva quindi in giudizio il Ministero dell’interno
che in particolare, con memoria depositata il 13.5.2016, difendendo il proprio
operato, illustrava i motivi per le quali, all’epoca dell’adozione del
provvedimento impugnato, potevano risultare plausibili le valutazioni che
avevano condotto al divieto.
4. La causa è stata chiamata all’odierna camera di consiglio ed
ivi trattenuta in decisione, previa informazione alle parti che essa poteva
essere definita con sentenza in forma semplificata.
5. Il ricorso risulta fondato e conseguentemente meritevole di
accoglimento.
5.1. La difesa dell’Amministrazione resistente individua bene i
due sostanziali motivi che hanno condotto all’impugnato divieto, ossia:
a) la prevenzione del rischio di confusione tra l’iniziativa di
raccolta di firme promossa da parte ricorrente e la contestuale apertura (nel
giorno 17 aprile dell’anno in corso) dei seggi per l’espressione del voto in
relazione al c.d. referendum delle trivelle;
b) la prevenzione di un possibile rischio per l’ordine
pubblico.
A tale ultimo riguardo, in particolare, la difesa evoca un
precedente (relativo all’attività di gazebi autorizzati in favore del movimento
“Noi con Salvini”) in occasione del quale, appunto, si sono verificati
disordini tra contrapposte fazioni e conseguente turbativa dell’ordine e della
sicurezza pubblica.
5.2. In proposito, però, il Collegio:
a) per un verso, come del resto condivisibilmente messo in evidenza
da parte ricorrente, non ravvisa che tra i due eventi (quello del voto per il
predetto referendum e quello della contestuale raccolta di firme per
altro e ben diverso referendum, quale appunto quello sulla legge
elettorale, per il quale s’è adoperata parte ricorrente) potessero esservi
ragionevoli margini di confusione reciproca, con l’effetto che la
manifestazione di raccolta di firme potesse risultare quale forma di propaganda
elettorale indiretta in favore di una delle due scelte praticabili in occasione
del voto sul referendum c.d. delle trivelle. Ciò senza contare la
sostanziale sfiducia – che la tesi della confondibilità comunque comporta – nei
riguardi della capacità del corpo elettorale (ormai sufficientemente maturo,
anche in funzione dell’ampia informazione mediatica che tradizionalmente lo
raggiunge) di saper distinguere tra occasioni di voto ben diverse fra loro;
b) peraltro verso, non può non rilevare la sostanziale
inconferenza dell’esempio portato dalla difesa erariale, citando il precedente
dei disordini sopra citati, tenuto quanto meno conto del fatto che, in
occasione del precedente, i gazebo attrezzati puntavano a coagulare consenso su
una personalità politica ben individuata, a differenza invece dei più semplici
punti di raccolta di firma che intendeva allestire parte ricorrente, senza
riferimento alcuno ad un personaggio o parte politica specifica.
Per quanto poi non incidente specificamente sullo scrutinio di
legittimità del provvedimento impugnato (di per sé da condurre con valutazione ex
ante), vale non tralasciare che, alla prova dei fatti, ex post, è
stato possibile constatare l’insussistenza dei timori per l’ordine pubblico e
la sicurezza avvertiti dall’Amministrazione, nei termini suddetti e al momento
dell’adozione del provvedimento impugnato.
6. Il provvedimento impugnato deve perciò essere annullato.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
in euro 1.000,00 a favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-Ter),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, condannando
parte resistente al pagamento in favore di quella ricorrente delle spese del
giudizio, liquidate come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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