Limiti alla
rappresentanza di genere nelle giunte comunali
Cons. di Stato, V, 3 febbraio 2016, n. 406
Il principio enunciato nell’art. 51, c. 1,
secondo periodo, Cost. (a norma del quale “la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”), ha trovato
puntuale attuazione nell’art. 1, c. 137, della l. 56/2014 (secondo cui “nelle
giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due
sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con
arrotondamento aritmetico”)
Se è vero che la ratio dell’art. 1, c. 137,
della l. 56/2014, è quella di garantire la parità tra i sessi e
conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando che l’esercizio delle
funzioni politico – amministrative sia precluso ad uno dei due generi, maschile
o femminile, d’altra parte, anche il continuato, ordinato e corretto
svolgimento di quelle stesse funzioni politico - amministrativo costituisce un
elemento cardine del vigente ordinamento giuridico, sia con riferimento al
principio di democraticità, sancito dall’art. 1 Cost., sia in relazione al
principio di legalità, imparzialità e di buon andamento, di cui al successivo
art. 97; ne consegue che l’applicazione della novella del 2014 non può in alcun
modo determinare un’interruzione dell’esercizio delle funzioni politico –
amministrative, né provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo
esplicitarsi.
Il giusto contemperamento dei suddetti
principi costituzionali che vengono in gioco risiede nella effettiva
impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la
presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge, impossibilità che
deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di
un’accurata e approfondita istruttoria ed in un’altrettanto adeguata e puntuale
motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella
percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare.
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