giovedì 4 febbraio 2016




Limiti alla rappresentanza di genere nelle giunte comunali

Cons. di Stato, V, 3 febbraio 2016, n. 406

Il principio enunciato nell’art. 51, c. 1, secondo periodo, Cost. (a norma del quale “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”), ha trovato puntuale attuazione nell’art. 1, c. 137, della l. 56/2014 (secondo cui “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”)

Se è vero che la ratio dell’art. 1, c. 137, della l. 56/2014, è quella di garantire la parità tra i sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando che l’esercizio delle funzioni politico – amministrative sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile, d’altra parte, anche il continuato, ordinato e corretto svolgimento di quelle stesse funzioni politico - amministrativo costituisce un elemento cardine del vigente ordinamento giuridico, sia con riferimento al principio di democraticità, sancito dall’art. 1 Cost., sia in relazione al principio di legalità, imparzialità e di buon andamento, di cui al successivo art. 97; ne consegue che l’applicazione della novella del 2014 non può in alcun modo determinare un’interruzione dell’esercizio delle funzioni politico – amministrative, né provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi.


Il giusto contemperamento dei suddetti principi costituzionali che vengono in gioco risiede nella effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge, impossibilità che deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di un’accurata e approfondita istruttoria ed in un’altrettanto adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare.

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