Istanza di accesso sottoscritta dal (solo) difensore
Tar Campania. Napoli, 18 febbraio
2016, n. 907
Qualora l'istanza di accesso sia formulata dal difensore, è necessario
che la stessa o sia sottoscritta anche dal diretto interessato, e in tal caso
allo stesso se ne imputa la provenienza, ovvero che l'istanza sia accompagnata
dal mandato al difensore, che acquisisce in tal modo il potere di avanzare la
stessa in luogo dell'interessato, mentre in mancanza di sottoscrizione
congiunta o di atto procuratorio l'istanza deve considerarsi inammissibile e
con essa il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe, la parte ricorrente, sezione
territoriale di un’associazione sindacale di cui fanno parte gli iscritti agli
ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, impugna il silenzio rigetto serbato
dall’Amministrazione intimata sull’istanza di accesso presentata in data
11.8.2015 ed avente ad oggetto la seguente documentazione:
- atti aventi ad oggetto la turnazione dei medici di emergenza,
al fine di verificare la congruità del numero degli stessi;
- delibere istitutive del servizio di emergenza territoriali –
118 presso l’ASL di C.;
- tutti gli atti di natura provvedimentale con i quali è
avvenuta la nomina dei medici (dr. G. e dott. P.) quali responsabili del
servizio 118, al fine di verificare la competenza funzionale di chi ha firmato
gli atti interlocutori.
A giustificazione della suddetta pretesa ostensiva il sindacato
ricorrente lamenta la criticità più volte registrata (ed oggetto di
interlocuzioni con l’ASL qui intimata) nell’espletamento del servizio in
argomento con conseguente aggravio per i medici titolari del servizio di
continuità assistenziale sovente costretti a salire in ambulanza per sopperire
all’assenza del medico del servizio d’emergenza a ciò preposto.
Resiste in giudizio l’ASL di Caserta.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
A tal riguardo vale preliminarmente osservare che, nel corso
dell’odierna adunanza camerale, il difensore dell’associazione ricorrente è
stato avvertito, ex art. 73, comma 3, c.p.a., dei profili di inammissibilità
rilevati d’ufficio dal Collegio (mancata allegazione all’istanza di accesso
della procura nonché, nei limiti di quanto di seguito evidenziato, omessa
notifica del ricorso ad almeno un controinteressato) ed è stato, quindi,
ascoltato anche sul punto.
Deve, altresì, soggiungersi che va disattesa l’istanza di
rinvio avanzata dal difensore nel corso della discussione onde integrare
l’originaria produzione documentale e sanare il rilevato difetto di procura.
Sul punto, in accoglimento dell’opposizione manifestata da
controparte, deve rilevarsi che l’invocato differimento della causa contrasta
con l’esigenza di sollecita trattazione del tipo di procedimento qui in rilievo,
soggetto nel codice di rito ad una rigorosa tempistica. D’altro canto, la
concessione dell’invocato differimento si risolverebbe nella sostanziale
elusione della regula iuris di cui al combinato disposto di cui agli artt. 73 e
87 del c.p.a., comportando una sostanziale riammissione in termini che non
trova però fondamento in valide ragioni giustificative.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l'istanza di accesso
azionata in giudizio risulta presentata a mezzo di procuratore, senza però che
il medesimo patrono abbia allegato all’istanza medesima il mandato o la procura
dell'interessato, in nome e per conto del quale dichiarava di agire; né nel
presente giudizio è stato dimostrato che il conferimento dei poteri
rappresentativi fosse avvenuto al tempo della presentazione dell'istanza di
accesso.
Di contro, è stato efficacemente evidenziato in giurisprudenza
che il funzionario che riceve la richiesta di ostensione deve essere posto in
condizioni di poter accertare con sicurezza l'imputazione della stessa al fine
di poter verificare la sussistenza dell'interesse all'ostensione; pertanto
l'istanza deve provenire dal diretto interessato o da soggetto che possa
spenderne il nome.
Ne discende che, nel caso in cui l'istanza di accesso sia
formulata dal difensore, è necessario che la stessa o sia sottoscritta anche
dal diretto interessato, e in tal caso allo stesso se ne imputa la provenienza,
ovvero che l'istanza sia accompagnata dal mandato al difensore, che acquisisce
in tal modo il potere di avanzare la stessa in luogo dell'interessato, mentre
in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio l'istanza deve
considerarsi inammissibile e con essa il ricorso avverso il silenzio
dell'Amministrazione (C. d. S., sez. V, 30 settembre 2013, nº4839; C. d. S., Sez.
V, 5 settembre 2006, n. 5116; T.A.R. Cagliari, (Sardegna), sez. II, 12/06/2015,
n. 860; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 9 marzo 2009, n. 1331; TAR Lazio, sez.
III, 2 luglio 2008, n. 6365; T.A.R. Latina Lazio, Sez. I, 13 novembre 2007;
T.A.R. Napoli, Sez. V, 24 novembre 2008, n. 19980).
Per completezza, occorre in via aggiuntiva evidenziare un
ulteriore profilo di inammissibilità, in parte qua, del ricorso, segnatamente
nella parte in cui la pretesa azionata involge “ gli atti di natura
provvedimentale con i quali è avvenuta la nomina dei medici (dr. G. e dott. P.)
quali responsabili del servizio 118, al fine di verificare la competenza
funzionale di chi ha firmato gli atti interlocutori”.
Dirimente si rileva al riguardo la mancata notifica del ricorso
ad almeno uno dei suddetti controinteressati (dr. G. e dott. P.), che non
risultano evocati in giudizio.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso
va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
Sesta), sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte
intimata costituita delle spese processuali, liquidate complessivamente in €
1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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