giovedì 11 febbraio 2016




Benedizioni pasquali nei locali scolastici e principio di laicità dello Stato

Tar Emilia Romagna, Bologna, 9 febbraio 2016, n. 166


Il principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato, secondo una costante lettura della Corte costituzionale, non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa ma comporta piuttosto equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose. Ciò fa sì che anche la tutela della libertà religiosa non si risolve nell’esclusione totale dalle istituzioni scolastiche di tutto ciò che riguarda il credo confessionale della popolazione, purché l’attività formativa degli studenti si giovi della conoscenza di simili fenomeni se ed in quanto fatti culturali portatori di valori non in contrasto con i principi fondanti del nostro ordinamento e non incoerenti con le comuni regole del vivere civile, non potendo invece la scuola essere coinvolta nella celebrazione di riti religiosi che sono essi sì attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno – secondo scelte private di natura incomprimibile – e si rivelano quindi estranei ad un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni [Nell’enunciare il principio, il Collegio ha annullato l’autorizzazione del dirigente scolastico all’utilizzo di un locale (scolastico), per l’espletamento di “attività di benedizione pasquale”, in orario extrascolastico]

Le attività di culto religioso attengono alle pratiche di esercizio del credo confessionale di ciascun individuo e restano confinate nella sfera intima dei singoli, mentre una rilevanza culturale, non lesiva della libertà religiosa e non incompatibile con il principio di laicità dello Stato – quindi non escludente quanti professano una fede religiosa diversa o sono atei –, hanno tutte le attività che, nel diffondere elementi di conoscenza e approfondimento circa le religioni, la loro storia e le relazioni nel tempo intessute con la comunità, contribuiscono ad arricchire il sapere dei cittadini e ad assecondare in tal modo il progresso della società

contra
Tar Umbria 30 dicembre 2005, n. 677: E’ legittima la delibera del Consiglio di un Circolo didattico con la quale si autorizza la “benedizione pasquale” presso le scuole del Circolo, demandando ai Consigli di interclasse e di intersezione di determinare le relative modalità [osserva il Collegio che “la “benedizione pasquale” non arreca all’ordinato svolgimento della didattica e della vita scolastica perturbazioni maggiori di quelle arrecate dalle innumerevoli iniziative denominabili (in senso lato e generico) “parascolastiche” che abitualmente e pacificamente vengono programmate o autorizzate dagli organi di autonomia delle singole scuole - spesso anche senza che si ritenga necessaria una formale delibera”]

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