Benedizioni pasquali nei locali scolastici e principio di laicità dello
Stato
Tar Emilia Romagna, Bologna, 9
febbraio 2016, n. 166
Il principio costituzionale della laicità o
non-confessionalità dello Stato, secondo una costante lettura della Corte costituzionale,
non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa ma comporta
piuttosto equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni
religiose. Ciò fa sì che anche la tutela della libertà religiosa non si risolve
nell’esclusione totale dalle istituzioni scolastiche di tutto ciò che riguarda
il credo confessionale della popolazione, purché l’attività formativa degli
studenti si giovi della conoscenza di simili fenomeni se ed in quanto fatti
culturali portatori di valori non in contrasto con i principi fondanti del
nostro ordinamento e non incoerenti con le comuni regole del vivere civile, non
potendo invece la scuola essere coinvolta nella celebrazione di riti religiosi
che sono essi sì attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno –
secondo scelte private di natura incomprimibile – e si rivelano quindi estranei
ad un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni
[Nell’enunciare il principio, il Collegio ha annullato l’autorizzazione del
dirigente scolastico all’utilizzo di un locale (scolastico), per l’espletamento
di “attività di benedizione pasquale”, in orario extrascolastico]
Le attività di culto religioso attengono
alle pratiche di esercizio del credo confessionale di ciascun individuo e
restano confinate nella sfera intima dei singoli, mentre una rilevanza
culturale, non lesiva della libertà religiosa e non incompatibile con il
principio di laicità dello Stato – quindi non escludente quanti professano una
fede religiosa diversa o sono atei –, hanno tutte le attività che, nel
diffondere elementi di conoscenza e approfondimento circa le religioni, la loro
storia e le relazioni nel tempo intessute con la comunità, contribuiscono ad
arricchire il sapere dei cittadini e ad assecondare in tal modo il progresso della
società
contra
contra
Tar Umbria 30 dicembre 2005, n. 677: E’ legittima la delibera del
Consiglio di un Circolo didattico con la quale si autorizza la “benedizione
pasquale” presso le scuole del Circolo, demandando ai Consigli di interclasse e
di intersezione di determinare le relative modalità [osserva il Collegio che “la
“benedizione pasquale” non arreca all’ordinato svolgimento della didattica e
della vita scolastica perturbazioni maggiori di quelle arrecate dalle
innumerevoli iniziative denominabili (in senso lato e generico) “parascolastiche”
che abitualmente e pacificamente vengono programmate o autorizzate dagli organi
di autonomia delle singole scuole - spesso anche senza che si ritenga
necessaria una formale delibera”]
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