Infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 57 d.P.R. 570/1960
Cons. di Stato, V, 3 febbraio 2016, n. 419
E’ infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 57
del d.P.R. 570/1960, nella parte in cui stabilisce l’assegnazione del
solo voto di lista, quando l’elettore barri il segno di una certa lista e
scriva al contempo il nome del candidato di altra lista [osserva il Collegio:
“La norma, in presenza di dati significanti fra loro contraddittori,
nell’intento di salvaguardare l’utilità del voto, vi annette ope legis
significato: stabilisce che il voto vada assegnato alla lista. L’opposto
soluzione patrocinata dal ricorrente, oltre a collidere con l’opzione legislativa
in sé razionale in quanto la sua ratio ispiratrice (dare senso utile al voto)
coincide con la ratio del principio costituzionale di tutela del voto (cfr.
artt. 1 e 48 cost.), non consentirebbe di utilizzare il voto dato che la
preferenza attribuita al candidato comporterebbe di fatto l’assegnazione del
voto alla lista non prescelta dall’elettore”]
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