Diritto di accesso alle ‘movimentazioni’ Postamat
Tar Sicilia, Catania, 26 febbraio
2016, n. 597
Documentazione amministrativa – Accesso
(diritto di) – Soggetti passivi – Poste italiane s.p.a.
La normativa sull’accesso, ex l. 241/1990, è inapplicabile all’attività
creditizia – sottesa alla titolarità del
libretto di risparmio e della natura strettamente privatistica del rapporto al
quale la pretesa attiene – svolta da Poste Italiane s.p.a. [nel caso deciso, il
Collegio ha reputato legittimo il diniego, opposto da Poste Italiane s.p.a. al
“giornale di fondo ovvero dei registri di tutte le operazioni poste in essere
dal dispositivo” Postamat]
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, titolare di un libretto di risparmio postale
presso la filiale postale “Catania 4”, sita in Catania, via … - attesa
la contabilizzazione di un prelievo di euro 600,00 dal dispositivo automatico
ivi presente e la mancata erogazione il 7 maggio 2015 del relativo danaro
contante - avanzava a Poste Italiane s.p.a., tramite posta elettronica
certificata del 27 luglio 2015, specifica istanza di accesso mediante
estrazione e rilascio di copia del “giornale di fondo ovvero dei registri di
tutte le operazioni poste in essere dal dispositivo” in questione “ove
si evinca la quadratura di cassa”.
La società resistente, con la nota impugnata, respingeva
l’istanza del ricorrente sulla scorta della motivazione che “i giornali di
fondo in questione dell’apparato informatico rappresentano documenti operativi
interni, per altro contenenti dati sensibili di soggetti terzi”.
Il ricorrente, dunque – sul presupposto che Poste Italiane
s.p.a., nel gestire attività di pubblico interesse, sia soggetta alla normativa
in tema di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della
l. n. 241/1990 - insorge proponendo, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., il
ricorso in epigrafe, sostenendo l’illegittimità del rifiuto opposto ed
evidenziando l’indispensabilità di detta documentazione in relazione
all’esigenza di agire giudizialmente nei confronti della resistente al fine di
ottenere il rimborso della somma indebitamente prelevata dal suo conto.
La società resistente si costituiva in giudizio eccependo, tra
l’altro, come gli atti in questione non afferirebbero alla gestione del
servizio pubblico postale demandato alla società medesima, bensì a un rapporto
privatistico nel cui ambito non può essere evocato il diritto di accesso,
invece invocato dal ricorrente.
Parte ricorrente, con memoria depositata il 13 gennaio 2016,
insisteva nell’accoglimento del ricorso precisando come “l’esigenza che ha
legittimato la richiesta della domanda di accesso è scaturita da un problema
nella procedura di prelevamento da un distributore automatico di denaro
contante, tentato tramite l’uso di una carta magnetica” e “la richiesta
di accesso è quindi finalizzata a dimostrare, in ulteriore sede giudiziaria,
dinanzi l’Autorità ordinaria, che Poste Italiane non ha erogato banconote, come
avrebbe dovuto, nonostante l’avvenuto addebito”.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2016, la causa veniva
trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato per insussistenza del diritto di accesso
di cui agli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, condividendosi la
prospettazione nel merito della società intimata circa l’inapplicabilità alla
fattispecie in esame di tale normativa, in ragione della non riferibilità al
servizio pubblico postale (svolto dalla società resistente) dell’attività
creditizia sottesa alla titolarità del libretto di risparmio e della natura
strettamente privatistica del rapporto al quale la pretesa attiene (in tal
senso, ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sezione II, n. 455/2015 e
T.A.R. Campania, Napoli, sezione VI, n. 25187/2010).
Osserva, infatti, preliminarmente il Collegio come l’astratta
accessibilità - per effetto della riforma di cui alla l. n. 15/2005 - anche
agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi,
“limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o comunitario”, debba essere correttamente circoscritta
onde evitare indebite estensioni del sotteso diritto all’ostensione,
valorizzando la necessità della sussistenza, a tal fine, di uno specifico “collegamento,
anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva ed un
pubblico interesse che soddisfi la ratio legis della trasparenza della sfera
d’azione amministrativa” (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione VI, n.
7977/2010).
Orbene, nel caso di specie, l’istanza avanzata dal ricorrente -
quale privato cliente di Poste Italiane, titolare di un libretto di risparmio
postale - al solo fine di meglio tutelare le proprie (asserite) ragioni
creditorie nei confronti della società intimata, non appare sorretta da un tale
ineludibile e necessario collegamento con l’attività di gestione del servizio
pubblico postale svolta dalla medesima società né con atti “funzionalmente
inerenti alla gestione di interessi collettivi”, bensì inerente un rapporto
di carattere strettamente privatistico sotteso alla titolarità di tale libretto
di risparmio (di deposito, di conto corrente o similia), riferibile
all’attività creditizia esercitata da Poste Italiane non diversamente dagli
altri istituti di credito (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione VI, n.
1119/2007 relativa ad un caso del tutto analogo al presente).
Ben si comprende, dunque, come tale attività di carattere
finanziario, integrando a pieno titolo attività di diritto privato, sia
integralmente assoggettata alle regole di diritto privato e non anche alla
normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, “dato che
altrimenti sarebbe necessario, per evidente par condicio e per non falsare il
gioco della concorrenza, assoggettare alla medesima disciplina anche gli
analoghi rapporti … in essere presso istituti di credito diversi da Poste
italiane s.p.a., i quali svolgono analoga attività creditizia (non potendo
certo essere valido criterio discretivo, ai fini che qui interessano, il fatto
che Poste italiane s.p.a., a differenza degli altri istituti creditizi privati,
sia una società in titolarità pubblica)” (in tal senso, cit. Consiglio di
Stato, sezione VI, n. 7977/2010).
Ne consegue che l’interesse del ricorrente a conoscere i
prelievi eseguiti dal dispositivo in questione potrà, quindi, trovare eventuale
tutela solo sul piano degli specifici obblighi derivanti dal contratto relativo
al collocamento del libretto di risparmio postale e secondo le regole
civilistiche applicabili a tale genere di rapporti, ivi comprese quelle volte
ad assicurare la trasparenza nell’attività creditizia (si confronti, l’art.
119, u.c., del d. lgs. n. 385/1993).
In conclusione, per tutte le considerazioni sin qui svolte, il
ricorso deve essere rigettato, attesa la radicale insussistenza del diritto di
accesso invocato, con conseguente infondatezza della relativa domanda di
ostensione.
Sussistono, comunque, giusti motivi, valutate le concrete
modalità di svolgimento della vicenda, per compensare integralmente fra le
parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata
di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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