lunedì 29 febbraio 2016





Diritto di accesso alle ‘movimentazioni’ Postamat

Tar Sicilia, Catania, 26 febbraio 2016, n. 597

Documentazione amministrativa – Accesso (diritto di) – Soggetti passivi – Poste italiane s.p.a.




La normativa sull’accesso, ex l. 241/1990, è inapplicabile all’attività creditizia –  sottesa alla titolarità del libretto di risparmio e della natura strettamente privatistica del rapporto al quale la pretesa attiene – svolta da Poste Italiane s.p.a. [nel caso deciso, il Collegio ha reputato legittimo il diniego, opposto da Poste Italiane s.p.a. al “giornale di fondo ovvero dei registri di tutte le operazioni poste in essere dal dispositivo” Postamat]













FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, titolare di un libretto di risparmio postale presso la filiale postale “Catania 4”, sita in Catania, via … - attesa la contabilizzazione di un prelievo di euro 600,00 dal dispositivo automatico ivi presente e la mancata erogazione il 7 maggio 2015 del relativo danaro contante - avanzava a Poste Italiane s.p.a., tramite posta elettronica certificata del 27 luglio 2015, specifica istanza di accesso mediante estrazione e rilascio di copia del “giornale di fondo ovvero dei registri di tutte le operazioni poste in essere dal dispositivo” in questione “ove si evinca la quadratura di cassa”.
La società resistente, con la nota impugnata, respingeva l’istanza del ricorrente sulla scorta della motivazione che “i giornali di fondo in questione dell’apparato informatico rappresentano documenti operativi interni, per altro contenenti dati sensibili di soggetti terzi”.
Il ricorrente, dunque – sul presupposto che Poste Italiane s.p.a., nel gestire attività di pubblico interesse, sia soggetta alla normativa in tema di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 - insorge proponendo, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., il ricorso in epigrafe, sostenendo l’illegittimità del rifiuto opposto ed evidenziando l’indispensabilità di detta documentazione in relazione all’esigenza di agire giudizialmente nei confronti della resistente al fine di ottenere il rimborso della somma indebitamente prelevata dal suo conto.
La società resistente si costituiva in giudizio eccependo, tra l’altro, come gli atti in questione non afferirebbero alla gestione del servizio pubblico postale demandato alla società medesima, bensì a un rapporto privatistico nel cui ambito non può essere evocato il diritto di accesso, invece invocato dal ricorrente.
Parte ricorrente, con memoria depositata il 13 gennaio 2016, insisteva nell’accoglimento del ricorso precisando come “l’esigenza che ha legittimato la richiesta della domanda di accesso è scaturita da un problema nella procedura di prelevamento da un distributore automatico di denaro contante, tentato tramite l’uso di una carta magnetica” e “la richiesta di accesso è quindi finalizzata a dimostrare, in ulteriore sede giudiziaria, dinanzi l’Autorità ordinaria, che Poste Italiane non ha erogato banconote, come avrebbe dovuto, nonostante l’avvenuto addebito”.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2016, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato per insussistenza del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, condividendosi la prospettazione nel merito della società intimata circa l’inapplicabilità alla fattispecie in esame di tale normativa, in ragione della non riferibilità al servizio pubblico postale (svolto dalla società resistente) dell’attività creditizia sottesa alla titolarità del libretto di risparmio e della natura strettamente privatistica del rapporto al quale la pretesa attiene (in tal senso, ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sezione II, n. 455/2015 e T.A.R. Campania, Napoli, sezione VI, n. 25187/2010).
Osserva, infatti, preliminarmente il Collegio come l’astratta accessibilità - per effetto della riforma di cui alla l. n. 15/2005 - anche agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”, debba essere correttamente circoscritta onde evitare indebite estensioni del sotteso diritto all’ostensione, valorizzando la necessità della sussistenza, a tal fine, di uno specifico “collegamento, anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva ed un pubblico interesse che soddisfi la ratio legis della trasparenza della sfera d’azione amministrativa” (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 7977/2010).
Orbene, nel caso di specie, l’istanza avanzata dal ricorrente - quale privato cliente di Poste Italiane, titolare di un libretto di risparmio postale - al solo fine di meglio tutelare le proprie (asserite) ragioni creditorie nei confronti della società intimata, non appare sorretta da un tale ineludibile e necessario collegamento con l’attività di gestione del servizio pubblico postale svolta dalla medesima società né con atti “funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi”, bensì inerente un rapporto di carattere strettamente privatistico sotteso alla titolarità di tale libretto di risparmio (di deposito, di conto corrente o similia), riferibile all’attività creditizia esercitata da Poste Italiane non diversamente dagli altri istituti di credito (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1119/2007 relativa ad un caso del tutto analogo al presente).
Ben si comprende, dunque, come tale attività di carattere finanziario, integrando a pieno titolo attività di diritto privato, sia integralmente assoggettata alle regole di diritto privato e non anche alla normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, “dato che altrimenti sarebbe necessario, per evidente par condicio e per non falsare il gioco della concorrenza, assoggettare alla medesima disciplina anche gli analoghi rapporti … in essere presso istituti di credito diversi da Poste italiane s.p.a., i quali svolgono analoga attività creditizia (non potendo certo essere valido criterio discretivo, ai fini che qui interessano, il fatto che Poste italiane s.p.a., a differenza degli altri istituti creditizi privati, sia una società in titolarità pubblica)” (in tal senso, cit. Consiglio di Stato, sezione VI, n. 7977/2010).
Ne consegue che l’interesse del ricorrente a conoscere i prelievi eseguiti dal dispositivo in questione potrà, quindi, trovare eventuale tutela solo sul piano degli specifici obblighi derivanti dal contratto relativo al collocamento del libretto di risparmio postale e secondo le regole civilistiche applicabili a tale genere di rapporti, ivi comprese quelle volte ad assicurare la trasparenza nell’attività creditizia (si confronti, l’art. 119, u.c., del d. lgs. n. 385/1993).
In conclusione, per tutte le considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere rigettato, attesa la radicale insussistenza del diritto di accesso invocato, con conseguente infondatezza della relativa domanda di ostensione.
Sussistono, comunque, giusti motivi, valutate le concrete modalità di svolgimento della vicenda, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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