Accesso agli ‘identificativi’ di una
raccomandata
Tar Piemonte 18 febbraio 2016, n.
207
Sussiste il diritto dell’interessato di ottenere copia del registro di
consegna delle raccomandate, detenuto da Poste Italiane [ciò, osserva il
Collegio, ancorché si siano indicati (solamente) mittente, destinatario e
(presumibile) data di inoltro, in virtù del fatto che “si poneva …in capo
all’Amministrazione l’obbligo di avviare una ricerca, presumibilmente
consultando un registro in cui sono trascritti giornalmente i dati della
corrispondenza (mittente, destinatario, data di consegna), quindi di porre in
essere una attività non di elaborazione, ma di ricerca, consistente nel
consultare il registro, estrarre il dato richiesto, anche effettuando
semplicemente la fotocopia della pagine in cui sono stati trascritti i dati”]
FATTO e DIRITTO
I) Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2015 e depositato
in data 23 ottobre 2015, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio
serbato da Poste Italiane in ordine alla sua istanza inoltrata in data 16
luglio 2015, con cui chiedeva copia di una lettera raccomandata inviatale dalla
Società S. in data successiva al 12 gennaio 2013.
Espone di aver ricevuto una raccomandata A.R.
dall’Assicurazione S. datata 11 gennaio 2013, della quale ha smarrito la busta,
con il timbro della data di ricevimento e il relativo numero di
identificazione.
Una prima richiesta presentata in data 15.4.2015 all’Ufficio
Postale è stata riscontrata con la nota delle Poste del 19.6.2015, in cui si informava
l’interessata che in assenza di precise indicazione non era possibile
effettuare una “verifica mirata”.
Ha quindi chiesto, in data 25 giugno 2015, tramite il legale,
di poter avere copia della suddetta raccomandata, informazioni in ordine alla
data di consegna della suddetta raccomandata.
La Posta
ha riscontrato la richiesta con la nota del 28.8.2015 (in cui erroneamente è
stato riportato l’anno 2014), rappresentando la necessità di indicare il numero
della raccomandata e la data di spedizione.
Con nota del 16 luglio 2015 la ricorrente ha fatto presente
l’impossibilità di trasmettere i dati richiesti, che erano proprio quelli per i
quali aveva inviato la precedente istanza.
A tale scopo reiterava la domanda di accesso agli atti.
Non avendo ulteriore riscontro, ha notificato il seguente
ricorso, chiedendo l’annullamento del silenzio serbato sulla domanda inoltrata
il 16 luglio 2015, lamentando i seguenti profili di illegittimità:
1) violazione di legge in riferimento all’art 2 L. 241/90;
eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, carenza dei presupposti,
contraddittorietà: Poste Italiane è tenuta a garantire l’accesso agli atti, per
cui nel caso di specie avrebbe dovuto dare riscontro alla domanda volta ad
ottenere copia degli atti e indicazioni in ordine alla data di avvenuta
consegna della raccomandata inviata alla ricorrente;
2) violazione dell’art 3 L. 241/90, essendo l’inerzia
dell’Amministrazione immotivata.
In via istruttoria viene chiesta l’acquisizione degli atti del
procedimento conclusosi con l’adozione dell’atto impugnato e nel merito,
l’accoglimento del ricorso, con ordine alle Poste Italiane di comunicare alla
ricorrente eventualmente consegnando copia dei registri di consegna e dunque di
avvenuto ricevimento della raccomandata della Società So.Ge.S.A. datata 11
gennaio 2013.
Si è costituita in giudizio la Società Poste
Italiane spa, rilevando l’inammissibilità del ricorso, in quanto il diritto di
accesso non è mai stato rifiutato, ma solo subordinato alla presentazione di
dati necessari per consentire il rilascio dell’informazione richiesta.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso poiché ai sensi
dell’art 5 comma 2 del DPR n. 184/2006, il richiedente deve indicare gli
estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne
consentano l’individuazione, specificare e ove occorra, comprovare l’interesse
connesso all’oggetto della richiesta; pertanto la domanda non poteva essere
accolta, in assenza di dette indicazioni.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2016 il difensore di
parte ricorrente ha prodotto una nota di Poste Italiane, in cui si dichiara che
i documenti relativi all’accettazione e alla consegna sono conservati in
giacenza per tre anni. Trascorso tale periodo non è più possibile effettuare
verifiche e fornire le relative informazioni.
La difesa di Poste Italiane si è opposto alla produzione di
detto documento.
Alla medesima camera di consiglio, il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
II) Il Collegio osserva in via preliminare che la ricorrente ha
chiesto l’annullamento del silenzio serbato sulla domanda di accesso, e per
l’effetto l’ordine alle Poste di comunicare alla ricorrente la data di consegna
della raccomandata, consegnando quindi copia dei registri di consegna.
Si osserva tuttavia che le istanze sono state riscontrate, per
cui non si può parlare di azione avverso il silenzio, ma il presente ricorso va
qualificato come domanda di accertamento del diritto alla copia degli atti
richiesti, e quindi come azione al fine di ottenere una risposta positiva sulla
domanda di accesso.
Quindi l’esatto petitum è l’accertamento del diritto ad
ottenere copia degli atti (presumibilmente copia del registro di consegna delle
raccomandate), da cui ricavare il dato richiesto.
La ricorrente assume che non poteva essere posto a suo carico
l’onere di specificare gli estremi della raccomandata e che dall’istanza
sarebbero stati comunque ricavabili elementi idonei a individuare i documenti
di interesse.
Il ricorso è fondato, nei limiti che verranno precisati.
Va premesso che la ricorrente chiede l’accesso ad una
raccomandata, al fine di dimostrare l’intervenuta interruzione dei termini di
prescrizioni nell’ambito di una causa in materia assicurativa.
Ricopre quindi una posizione qualificata all'esercizio del
diritto di accesso, a tutela di un interesse evidentemente funzionale ad una
eventuale azione giudiziaria.
Va ricordato che secondo l’orientamento prevalente l’accesso
deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile; la domanda non
può essere generica e deve riferirsi a specifici documenti senza necessità di
un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della
richiesta.
Se non può in linea di principio pretendersi che l’istante in
sede di accesso agli atti indichi specifici dati (quali il numero di protocollo
e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, deve in ogni caso
rilevarsi come l'Amministrazione, in detta sede, sia tenuta a produrre
documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non anche
a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi.
Ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con
l'esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto
di accesso, il buon andamento dell'Amministrazione, riversando sulla stessa
l'onere di reperire documentazione inerente un determinato segmento di
attività.
Richieste generiche, infatti, sottoporrebbero l'Amministrazione
a ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei plessi, sia con
l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa.
In altri termini, a prescindere dalla specifica indicazione
della data e del numero di protocollo attribuito agli atti richiesti, non v’è
dubbio come l'accesso non possa costringere l'Amministrazione ad attività di
elaborazione dati, di guisa che la relativa istanza non può essere generica,
eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati.
Nel caso di specie la difficoltà risiede proprio nel fatto che
la ricorrente chiede copia di un documento, proprio perché interessata a
conoscere i dati identificativi dello stesso, mentre l’Amministrazione ritiene
di non poter risalire all’atto senza detti elementi identificativi.
Si poneva quindi in capo all’Amministrazione l’obbligo di
avviare una ricerca, presumibilmente consultando un registro in cui sono
trascritti giornalmente i dati della corrispondenza (mittente, destinatario,
data di consegna), quindi di porre in essere una attività non di elaborazione,
ma di ricerca, consistente nel consultare il registro, estrarre il dato
richiesto, anche effettuando semplicemente la fotocopia della pagine in cui
sono stati trascritti i dati.
In tal senso probabilmente la domanda di accesso poteva essere
soddisfatta, poiché non richiedeva una attività di elaborazione di dati, ma
solo una attività di ricerca, fase connaturale ad ogni domanda di accesso.
Per tale ragione il ricorso va accolto, poiché il diniego
all’accesso è illegittimo in quanto sorretto da un interesse giuridicamente
rilevante e diretto ad ottenere un atto, il cui rinvenimento non implica una
attività elaborativa.
La particolarità della questione trattata giustifica la
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e per l’effetto ordina alle Poste Italiane di rilasciare copia degli
atti oggetto della richiesta del 25.6.2015, entro il termine di giorni trenta
dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Nessun commento:
Posta un commento