Rigetto della
richiesta di iscrizione anagrafica
Tar Lazio, Latina, 15 dicembre 2015, n. 827
Legittima il rigetto
della richiesta di iscrizione anagrafica il (mero) soggiorno nel Comune con una
certa continuità (solamente) nel periodo estivo
Visto, il ricorso notificato il 19-22 giugno 2009 e depositato
il successivo 1° luglio con cui la sig.ra M.R.T., premesso di avere acquistato
in data 3.8.2007 un appartamento nel Comune di F. sito in via OMISSIS., ha impugnato
i provvedimenti descritti in epigrafe con i quali il Comune di F. e la Prefettura di Latina
hanno respinto la domanda di trasferimento di residenza e di iscrizione
all’anagrafe della popolazione del Comune di F. in ragione della mancanza del
requisito della permanenza oggettiva e soggettiva nel Comune;
Considerato, che a sostegno del gravame il ricorrente deduce le
seguenti censure:
- omessa comunicazione del preavviso di rigetto;
- illegittimità del presupposto dell’insussistenza della dimora
abituale;
- sussistenza del requisito della permanenza abituale
nell’abitazione;
- formazione del silenzio assenso per inosservanza del termine
per concludere il procedimento;
Visto, l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno
depositato l’11 settembre 2009;
Considerato, che con i provvedimenti impugnati prima il Comune
di F. e poi la Prefettura
di Latina hanno respinto la domanda di residenza con la motivazione della
mancanza della permanenza soggettiva e oggettiva nel Comune in quanto “non ci sono
le consuetudini di vita e non è stato accertato lo svolgimento di normali
relazioni sociali; il Comune quindi non risulta essere il centro delle proprie
relazioni familiari e sociali; inoltre, l’Amministrazione statale ha
evidenziato che numerosi accertamenti dell’Ufficio Anagrafe hanno avuto esito
negativo, tranne uno ricadente nel periodo di ferie”;
Ritenuto, che il ricorso è infondato e come tale deve essere
respinto, in quanto:
- contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Comune
di F. ha inviato il preavviso di rigetto della domanda in argomento mediante
spedizione postale all’indirizzo di F. Via OMISSIS, ma non essendovi nessuno
per il ritiro è stato restituito al mittente;
- in ogni caso, sul punto, la giurisprudenza condivisa dal
Collegio afferma che l’omessa comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento della domanda, in violazione della regola fissata dall'art.
10- bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, non è causa di annullamento del
provvedimento, ai sensi dell'art. 21- octies della stessa legge; l'istituto del
cd. preavviso di rigetto, di cui al cit. art. 10- bis, ha lo scopo di far
conoscere alle Amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche
dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti
una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli
interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra
le parti; tuttavia, tale scopo viene meno ed è di per sé inidoneo a
giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo contenuto
non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché
vincolato, sia perché sebbene discrezionale sia raggiunta la prova della sua
concreta e sostanziale non modificabilità (cfr. Consiglio di Stato sez. III 28
settembre 2015 n. 4532;
- riguardo al possesso del requisito della abituale permanenza
nel Comune, a fronte delle mere affermazioni della ricorrente prive di alcun
concreto elemento probatorio a sostegno, si pongono elementi di senso contrario
che fanno ragionevolmente ritenere che la ricorrente, sposata e con figli, viva
e lavori nel Comune di Marano di Napoli e che soggiorni nel Comune di F. con
una certa continuità solamente nel periodo estivo; tant’è che gli accessi effettuati
dalla Polizia Municipale hanno avuto tutti esito negativo tranne uno;
- in materia la giurisprudenza spiega che "la residenza di
una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un
determinato luogo, ossia dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo
e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata
dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali;
pertanto, qualora la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, è
di questa che bisogna tener conto con riferimento alla residenza effettiva,
quale si desume dall'art. 43 c.c., e la prova della sua sussistenza può essere
fornita con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o in
contrasto con esse (cfr. TAR Lazio Latina n. 321 dell’8.4.2015);
Ritenuto, che il ricorso è destituito di giuridico fondamento
posto che a fronte di quanto risultante dagli accertamenti effettuati
dall'Amministrazione la ricorrente non ha prodotto alcun elemento idoneo a
sostenere l'affermata corrispondenza tra la residenza anagrafica e quella di
fatto;
Ritenuto, infine, che la successiva iscrizione all’anagrafe
della popolazione residente nel Comune di F. ottenuta dalla ricorrente il
20.5.2010 non assume rilevanza riguardo al merito delle valutazioni
precedentemente espresse con i provvedimenti impugnati;
Ritenuto, che le spese del giudizio devono essere compensate in
ragione dell’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione costituita;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione
staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 566/2015 lo
rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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