domenica 21 febbraio 2016





Rigetto della richiesta di iscrizione anagrafica

Tar Lazio, Latina, 15 dicembre 2015, n. 827

Legittima il rigetto della richiesta di iscrizione anagrafica il (mero) soggiorno nel Comune con una certa continuità (solamente) nel periodo estivo

Visto, il ricorso notificato il 19-22 giugno 2009 e depositato il successivo 1° luglio con cui la sig.ra M.R.T., premesso di avere acquistato in data 3.8.2007 un appartamento nel Comune di F. sito in via OMISSIS., ha impugnato i provvedimenti descritti in epigrafe con i quali il Comune di F. e la Prefettura di Latina hanno respinto la domanda di trasferimento di residenza e di iscrizione all’anagrafe della popolazione del Comune di F. in ragione della mancanza del requisito della permanenza oggettiva e soggettiva nel Comune;
Considerato, che a sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
- omessa comunicazione del preavviso di rigetto;
- illegittimità del presupposto dell’insussistenza della dimora abituale;
- sussistenza del requisito della permanenza abituale nell’abitazione;
- formazione del silenzio assenso per inosservanza del termine per concludere il procedimento;
Visto, l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno depositato l’11 settembre 2009;
Considerato, che con i provvedimenti impugnati prima il Comune di F. e poi la Prefettura di Latina hanno respinto la domanda di residenza con la motivazione della mancanza della permanenza soggettiva e oggettiva nel Comune in quanto “non ci sono le consuetudini di vita e non è stato accertato lo svolgimento di normali relazioni sociali; il Comune quindi non risulta essere il centro delle proprie relazioni familiari e sociali; inoltre, l’Amministrazione statale ha evidenziato che numerosi accertamenti dell’Ufficio Anagrafe hanno avuto esito negativo, tranne uno ricadente nel periodo di ferie”;
Ritenuto, che il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto, in quanto:
- contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Comune di F. ha inviato il preavviso di rigetto della domanda in argomento mediante spedizione postale all’indirizzo di F. Via OMISSIS, ma non essendovi nessuno per il ritiro è stato restituito al mittente;
- in ogni caso, sul punto, la giurisprudenza condivisa dal Collegio afferma che l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, in violazione della regola fissata dall'art. 10- bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, non è causa di annullamento del provvedimento, ai sensi dell'art. 21- octies della stessa legge; l'istituto del cd. preavviso di rigetto, di cui al cit. art. 10- bis, ha lo scopo di far conoscere alle Amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti; tuttavia, tale scopo viene meno ed è di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché vincolato, sia perché sebbene discrezionale sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità (cfr. Consiglio di Stato sez. III 28 settembre 2015 n. 4532;
- riguardo al possesso del requisito della abituale permanenza nel Comune, a fronte delle mere affermazioni della ricorrente prive di alcun concreto elemento probatorio a sostegno, si pongono elementi di senso contrario che fanno ragionevolmente ritenere che la ricorrente, sposata e con figli, viva e lavori nel Comune di Marano di Napoli e che soggiorni nel Comune di F. con una certa continuità solamente nel periodo estivo; tant’è che gli accessi effettuati dalla Polizia Municipale hanno avuto tutti esito negativo tranne uno;
- in materia la giurisprudenza spiega che "la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; pertanto, qualora la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, è di questa che bisogna tener conto con riferimento alla residenza effettiva, quale si desume dall'art. 43 c.c., e la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con esse (cfr. TAR Lazio Latina n. 321 dell’8.4.2015);
Ritenuto, che il ricorso è destituito di giuridico fondamento posto che a fronte di quanto risultante dagli accertamenti effettuati dall'Amministrazione la ricorrente non ha prodotto alcun elemento idoneo a sostenere l'affermata corrispondenza tra la residenza anagrafica e quella di fatto;
Ritenuto, infine, che la successiva iscrizione all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di F. ottenuta dalla ricorrente il 20.5.2010 non assume rilevanza riguardo al merito delle valutazioni precedentemente espresse con i provvedimenti impugnati;
Ritenuto, che le spese del giudizio devono essere compensate in ragione dell’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione costituita;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 566/2015 lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Nessun commento:

Posta un commento