mercoledì 3 febbraio 2016






Prevalenza degli scopi difensivi nell’esercizio del diritto di accesso

Tar Lombardia, Milano, 27 gennaio 2016, n. 151

L’art. 24, c. 7, della l. 241/1990 – ai sensi del quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, consente “comunque” l'accesso a scopi difensivi dei propri interessi giuridici, anche nei casi in cui sia stata disposta l'esclusione dell'accesso (nel caso deciso: ai sensi del precedente comma) [aggiunge il Collegio che il legislatore ha  “operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell'istante, ove i documenti risultino perciò necessari”]




FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha presentato istanza di accesso alla relazione di servizio redatta dai carabinieri in occasione di un intervento, effetto su richiesta del legale dello stesso sig. -OMISSIS-, presso la casa coniugale assegnata alla sig.ra -OMISSIS- in sede di giudizio di separazione dei coniugi, allorché un autotrasportatore, incaricato dalla signora, avrebbe asportato dall’appartamento dei beni di proprietà del sig. -OMISSIS-.
2. Nell’istanza di accesso si afferma che l’interesse ad ottenere copia del verbale di intervento è legato alla necessità di produrlo nell’udienza fissata per il mese di ottobre 2015 nella causa di separazione dinanzi al Tribunale di Milano.
3. Dopo un primo diniego del 3 settembre 2015, motivato per la ragione che il documento contiene dati sensibili riferiti a terzi, con il provvedimento indicato in epigrafe, il comando provinciale dei carabinieri di Milano ha negato l’accesso in applicazione di quanto disposto dall’art. 24, c. 6, lett. c), l. n. 241/1990 e dall’art. 1049, c. 1, lett. d), d.P.R. n. 210 n. 90.
4. Il ricorrente ne lamenta l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 22, c. 2, 24, c. 6, lett. c) e c. 7, l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 1049, c. 1, lett. d), d.P.R. n. 90/2010 in relazione all’art. 24, c. 7, l. n. 241/1990; violazione degli artt. 24 e 97 Cost.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti; illegittimità dell’art. 1049, c. 1, lett. d), d.P.R. n. 90/2010 per violazione dell’art. 5, l. n. 2248/1865 All. E e dell’art. 4 disp. preliminari al cod.civ.
5. Quanto al primo diniego, esso è da ritenersi superato dal secondo provvedimento.
6. Le censure di violazione dell’art. 24, c. 6, lett. c), l. n. 241/1990 e dell’art. 1049, c. 1, lett. d), d.P.R. n. 210 n. 90 sono fondate.
L’articolo 24, c. 6, l. n. 241/1990, così dispone: “con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: […] c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.
L’art. 1049, c. 1, lett. d), d.P.R. n. 90/2010 sottrae all’accesso per cinquanta anni “le relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.
Ad avviso del Collegio, la relazione di servizio oggetto del presente giudizio non può ritenersi ricompresa nella previsione di cui agli articoli sopra richiamati, trattandosi di un mero verbale di intervento con riferimento al quale la difesa erariale si è limitata ad un generico richiamo delle norme citate, senza tuttavia chiarire quale sia il collegamento di tale atto con specifiche indagini compiute dalla polizia giudiziaria o le notizie relative ad attività di prevenzione e repressione della criminalità che in esso sarebbero contenute.
In ogni caso, anche ove volesse ritenersi che il documento in questione rientri tra quelli indicati nelle norme sopra richiamate, l'art. 24 c. 7 della L. 241/1990 stabilisce che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Il significato della norma è quello di consentire “comunque” l'accesso a scopi difensivi dei propri interessi giuridici e ciò anche nei casi in cui sia stata disposta l'esclusione dell'accesso ai sensi, appunto, del comma 6 dell'art. 24 L. 241/1990.
Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell'istante, ove i documenti risultino perciò necessari (Consiglio di Stato, sez. IV, 03/09/2014, n. 4493).
Ebbene, nel caso di specie tale è la finalità del ricorrente che ha richiesto l'ostensione dell’atto per tutelare i propri interessi giuridici nel giudizio di separazione dei coniugi.
7. Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Le ulteriori censure dedotte possono essere assorbite. Per l’effetto dovrà essere consentito l'accesso alla relazione di servizio oggetto dell’istanza presentata dal ricorrente.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all'amministrazione di consentire l'accesso alla relazione oggetto dell’istanza presentata dal ricorrente.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 2 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la controinteressata.

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