Prevalenza degli scopi difensivi nell’esercizio del diritto di accesso
Tar Lombardia, Milano, 27 gennaio
2016, n. 151
L’art. 24, c. 7, della l. 241/1990 – ai sensi del quale “deve comunque
essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici”, consente “comunque” l'accesso a scopi difensivi dei propri
interessi giuridici, anche nei casi in cui sia stata disposta l'esclusione
dell'accesso (nel caso deciso: ai sensi del precedente comma) [aggiunge il
Collegio che il legislatore ha “operato
a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle
esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi
dell'istante, ove i documenti risultino perciò necessari”]
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha presentato istanza di accesso alla
relazione di servizio redatta dai carabinieri in occasione di un intervento,
effetto su richiesta del legale dello stesso sig. -OMISSIS-, presso la casa
coniugale assegnata alla sig.ra -OMISSIS- in sede di giudizio di separazione
dei coniugi, allorché un autotrasportatore, incaricato dalla signora, avrebbe
asportato dall’appartamento dei beni di proprietà del sig. -OMISSIS-.
2. Nell’istanza di accesso si afferma che l’interesse ad
ottenere copia del verbale di intervento è legato alla necessità di produrlo
nell’udienza fissata per il mese di ottobre 2015 nella causa di separazione
dinanzi al Tribunale di Milano.
3. Dopo un primo diniego del 3 settembre 2015, motivato per la
ragione che il documento contiene dati sensibili riferiti a terzi, con il
provvedimento indicato in epigrafe, il comando provinciale dei carabinieri di
Milano ha negato l’accesso in applicazione di quanto disposto dall’art. 24, c.
6, lett. c), l. n. 241/1990 e dall’art. 1049, c. 1, lett. d), d.P.R. n. 210 n.
90.
4. Il ricorrente ne lamenta l’illegittimità per violazione e
falsa applicazione degli artt. 1, 3, 22, c. 2, 24, c. 6, lett. c) e c. 7, l. n.
241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 1049, c. 1, lett. d),
d.P.R. n. 90/2010 in relazione all’art. 24, c. 7, l. n. 241/1990; violazione
degli artt. 24 e 97 Cost.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti;
illegittimità dell’art. 1049, c. 1, lett. d), d.P.R. n. 90/2010 per violazione
dell’art. 5, l. n. 2248/1865 All. E e dell’art. 4 disp. preliminari al cod.civ.
5. Quanto al primo diniego, esso è da ritenersi superato dal
secondo provvedimento.
6. Le censure di violazione dell’art. 24, c. 6, lett. c), l. n.
241/1990 e dell’art. 1049, c. 1, lett. d), d.P.R. n. 210 n. 90 sono fondate.
L’articolo 24, c. 6, l. n. 241/1990, così dispone: “con
regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso
di documenti amministrativi: […] c) quando i documenti riguardino le strutture,
i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla
tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della
criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone
coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.
L’art. 1049, c. 1, lett. d), d.P.R. n. 90/2010 sottrae
all’accesso per cinquanta anni “le relazioni di servizio e altri atti o
documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità
nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di
legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a
pubblicità”.
Ad avviso del Collegio, la relazione di servizio oggetto del
presente giudizio non può ritenersi ricompresa nella previsione di cui agli
articoli sopra richiamati, trattandosi di un mero verbale di intervento con
riferimento al quale la difesa erariale si è limitata ad un generico richiamo
delle norme citate, senza tuttavia chiarire quale sia il collegamento di tale
atto con specifiche indagini compiute dalla polizia giudiziaria o le notizie
relative ad attività di prevenzione e repressione della criminalità che in esso
sarebbero contenute.
In ogni caso, anche ove volesse ritenersi che il documento in
questione rientri tra quelli indicati nelle norme sopra richiamate, l'art. 24
c. 7 della L. 241/1990 stabilisce che “deve comunque essere garantito ai
richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Il significato della norma è quello di consentire “comunque”
l'accesso a scopi difensivi dei propri interessi giuridici e ciò anche nei casi
in cui sia stata disposta l'esclusione dell'accesso ai sensi, appunto, del
comma 6 dell'art. 24 L. 241/1990.
Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli
interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza,
dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell'istante, ove i documenti
risultino perciò necessari (Consiglio di Stato, sez. IV, 03/09/2014, n. 4493).
Ebbene, nel caso di specie tale è la finalità del ricorrente
che ha richiesto l'ostensione dell’atto per tutelare i propri interessi
giuridici nel giudizio di separazione dei coniugi.
7. Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e va pertanto
accolto. Le ulteriori censure dedotte possono essere assorbite. Per l’effetto
dovrà essere consentito l'accesso alla relazione di servizio oggetto
dell’istanza presentata dal ricorrente.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all'amministrazione di
consentire l'accesso alla relazione oggetto dell’istanza presentata dal ricorrente.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese di
giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma
2 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della
parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente
e la controinteressata.
Nessun commento:
Posta un commento