venerdì 19 febbraio 2016




Giurisdizione in tema di controversie anagrafiche

Tar Friuli Venezia Giulia  22 dicembre 2015, n. 565


Le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, in quanto l'ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto, non solo nell'interesse della p.a. alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche nell'interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici; inoltre tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti. Conseguentemente dette controversie rientrano nella giurisdizione dell'AGO e la giurisdizione non muta per il fatto che siano presenti vizi del procedimento amministrativo [evidenzia il Collegio che “il fatto che siano in gioco anche attività inerenti procedimenti e atti amministrativi non impedisce certo al giudice ordinario, nell’ambito della sua giurisdizione, di conoscerli ed eventualmente disapplicarli ove li ritenesse illegittimi, secondo i ben noti principi”]


I ricorrenti, in proprio e quali genitori del figlio minore, agiscono in giudizio per l’annullamento della nota del sindaco del comune che ha annullato d’ufficio il provvedimento di verifica della dimora abituale dei ricorrenti e quindi di conseguenza ha cancellato in via di autotutela l’iscrizione anagrafica già disposta nei loro confronti.
Dopo aver illustrato la vicenda riguardante la loro residenza e dopo aver dichiarato di essere consapevoli della giurisprudenza relativa alla giurisdizione in materia, generalmente considerata di spettanza del giudice ordinario, tuttavia chiedono l’annullamento dei provvedimenti per i motivi inerenti ai vizi del procedimento amministrativo.
Osservano innanzitutto che l’annullamento d’ufficio disposto dal sindaco si pone in violazione degli articoli 21 octies e 21 nonies della legge 241 del 1990.
Con gli ulteriori motivi osservano come manca un’esternazione dei motivi di pubblico interesse per l’annullamento, non risulta applicato l’articolo 7 della legge 241 del 1990, è stata male interpretata la legge di cui al d.p.r. numero 223 del 1989 articolo 18 bis; deducono poi la violazione dell’articolo 4 della legge anagrafica e dell’articolo 22 del d.p.r. 124 del 2004, e infine ulteriore violazione del regolamento anagrafico d.p.r. 223 del 1989, articolo 17, nonché dell’articolo 1 del d.p.r. 154 del 2012, ingiustizia manifesta.
Resiste in giudizio il Ministero il quale eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; inoltre il ricorso sarebbe inammissibile per mancata notifica al comune di Lignano Sabbiadoro.
Nel corso della Camera di consiglio il patrono dei ricorrenti ha insistito sulla giurisdizione del TAR.
Il Collegio ritiene innanzitutto sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come preannunciato alle parti nel corso della discussione.
Ciò premesso, questo collegio non può fare a meno di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.
Infatti, come evidenziato dagli stessi ricorrenti, la giurisprudenza pressoché unanime considera la questione dell’iscrizione o meno nei registri anagrafici come di spettanza del giudice ordinario, trattandosi di questione di status.
In altri termini, le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, in quanto l'ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto, non solo nell'interesse della p.a. alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche nell'interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici; inoltre tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti. Conseguentemente dette controversie rientrano nella giurisdizione dell'AGO (ex plurimis, T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 14/09/2015, n. 11217; T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo), sez. I, 09/04/2015, n. 253).
Parte ricorrente, pur evidenziando alcuni vizi del procedimento amministrativo che ha portato al provvedimento del sindaco quale ufficiale di governo, tuttavia non spiega la ragione per cui la giurisdizione dovrebbe essere del giudice amministrativo. Il fatto che siano in gioco anche attività inerenti procedimenti e atti amministrativi non impedisce certo al giudice ordinario, nell’ambito della sua giurisdizione, di conoscerli ed eventualmente disapplicarli ove li ritenesse illegittimi, secondo i ben noti principi.
In sostanza, questo collegio non trova ragioni per discostarsi dalla prevalente giurisprudenza e declina la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario, naturalmente con l’applicazione delle usuali regole sulla traslatio judicii.
Le spese del presente giudizio si possono tuttavia compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


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