Giurisdizione in tema di controversie anagrafiche
Tar Friuli Venezia Giulia
22 dicembre 2015, n. 565
Le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri
anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, in
quanto l'ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto, non
solo nell'interesse della p.a. alla certezza sulla composizione ed i movimenti
della popolazione, ma anche nell'interesse dei singoli individui ad ottenere le
certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti
civili e politici; inoltre tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è
disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per
le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l'amministrazione
non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti
presupposti. Conseguentemente dette controversie rientrano nella giurisdizione
dell'AGO e la giurisdizione non muta per il fatto che siano presenti vizi del
procedimento amministrativo [evidenzia il Collegio che “il fatto che siano in
gioco anche attività inerenti procedimenti e atti amministrativi non impedisce
certo al giudice ordinario, nell’ambito della sua giurisdizione, di conoscerli
ed eventualmente disapplicarli ove li ritenesse illegittimi, secondo i ben noti
principi”]
I ricorrenti, in proprio e quali genitori del figlio minore,
agiscono in giudizio per l’annullamento della nota del sindaco del comune che
ha annullato d’ufficio il provvedimento di verifica della dimora abituale dei
ricorrenti e quindi di conseguenza ha cancellato in via di autotutela
l’iscrizione anagrafica già disposta nei loro confronti.
Dopo aver illustrato la vicenda riguardante la loro residenza e
dopo aver dichiarato di essere consapevoli della giurisprudenza relativa alla
giurisdizione in materia, generalmente considerata di spettanza del giudice
ordinario, tuttavia chiedono l’annullamento dei provvedimenti per i motivi
inerenti ai vizi del procedimento amministrativo.
Osservano innanzitutto che l’annullamento d’ufficio disposto
dal sindaco si pone in violazione degli articoli 21 octies e 21 nonies della
legge 241 del 1990.
Con gli ulteriori motivi osservano come manca un’esternazione
dei motivi di pubblico interesse per l’annullamento, non risulta applicato
l’articolo 7 della legge 241 del 1990, è stata male interpretata la legge di
cui al d.p.r. numero 223 del 1989 articolo 18 bis; deducono poi la violazione
dell’articolo 4 della legge anagrafica e dell’articolo 22 del d.p.r. 124 del
2004, e infine ulteriore violazione del regolamento anagrafico d.p.r. 223 del
1989, articolo 17, nonché dell’articolo 1 del d.p.r. 154 del 2012, ingiustizia
manifesta.
Resiste in giudizio il Ministero il quale eccepisce il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo; inoltre il ricorso sarebbe
inammissibile per mancata notifica al comune di Lignano Sabbiadoro.
Nel corso della Camera di consiglio il patrono dei ricorrenti
ha insistito sulla giurisdizione del TAR.
Il Collegio ritiene innanzitutto sussistenti i presupposti di
legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare con sentenza in
forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come preannunciato alle
parti nel corso della discussione.
Ciò premesso, questo collegio non può fare a meno di dichiarare
il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.
Infatti, come evidenziato dagli stessi ricorrenti, la
giurisprudenza pressoché unanime considera la questione dell’iscrizione o meno
nei registri anagrafici come di spettanza del giudice ordinario, trattandosi di
questione di status.
In altri termini, le controversie in materia di iscrizione e
cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni
di diritto soggettivo, in quanto l'ordinamento anagrafico della popolazione
residente è predisposto, non solo nell'interesse della p.a. alla certezza sulla
composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche nell'interesse dei
singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie
per l'esercizio dei diritti civili e politici; inoltre tutta l'attività
dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente
definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni
anagrafiche, onde l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare
la sussistenza dei detti presupposti. Conseguentemente dette controversie
rientrano nella giurisdizione dell'AGO (ex plurimis, T.A.R. Roma, (Lazio), sez.
I, 14/09/2015, n. 11217; T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo), sez. I, 09/04/2015, n.
253).
Parte ricorrente, pur evidenziando alcuni vizi del procedimento
amministrativo che ha portato al provvedimento del sindaco quale ufficiale di
governo, tuttavia non spiega la ragione per cui la giurisdizione dovrebbe
essere del giudice amministrativo. Il fatto che siano in gioco anche attività
inerenti procedimenti e atti amministrativi non impedisce certo al giudice
ordinario, nell’ambito della sua giurisdizione, di conoscerli ed eventualmente
disapplicarli ove li ritenesse illegittimi, secondo i ben noti principi.
In sostanza, questo collegio non trova ragioni per discostarsi
dalla prevalente giurisprudenza e declina la propria giurisdizione a favore del
giudice ordinario, naturalmente con l’applicazione delle usuali regole sulla
traslatio judicii.
Le spese del presente giudizio si possono tuttavia compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia
Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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