Rilevanza della
volontà dei coniugi in materia di separazione e divorzio
Cass. 3 febbraio 2016, n. 2111
Gli artt. 6 e 12 del d.l. 132/2014, Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione
dell'arretrato in materia di processo civile,
convertito, con modificazioni dalla l. 162/2014, riducendo drasticamente
l'intervento dell'organo giurisdizionale in procedimenti tradizionalmente
segnati da vasta area di diritti indisponibili legati allo status coniugale ed
alla tutela della prole minore, hanno di fatto, nel quadro di interventi
definiti di degiurisdizionalizzazione,
attribuito al consenso tra i coniugi un valore ben più pregnante rispetto a
quello che, anche a seguito dell'introduzione del divorzio a domanda congiunta
delle parti, aveva pur sempre indotto unanimemente dottrina e giurisprudenza ad
escludere che nel nostro ordinamento giuridico potesse avere cittadinanza il
c.d. divorzio consensuale.
1.
Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate censura la sentenza
impugnata
per "falsa applicazione dell 'art. 19 L. n. 74/1987, e violazione
dell
'art. 8 della Tariffa allegata al. D.P.R. n. 131/1986, degli artt. 159 e ss.
c.c.
e degli artt. 1100 e ss. c.c. in relazione all'art. 360n. 3 c.p.c.".
L'Amministrazione
ricorrente deduce l'erroneità in diritto della decisione
impugnata,
che ha ritenuto applicabile nella fattispecie in esame il regime di
esenzione
previsto dall'art. 19 della L. n. 74/1987, considerando il
trasferimento
immobiliare in questione, per il quale l'avviso di liquida7ione
impugnato
aveva disposto l'assoggettamento a tassazione ordinaria, come
disposto
in attuazione degli accordi di separazione consensuale tra i coniugi
Andrea
Guidi e Rita Donati; ciò senza considerare — circostanza questa
pacifica
in fatto — che l'acquisto da parte del Guidi della metà del terreno
oggetto
di trasferimento dalla moglie Rita Donati al prezzo convenuto di €
74.886,25
non era conseguenza dell'avvenuto scioglimento della comunione
legale
tra i coniugi, vigendo già tra questi il regime della separazione dei beni
ed
essendo stato acquistato il terreno dai coniugi nel 2000 ciascuno per 1/2 in
regime
dunque di comunione ordinaria; sicché — conclude la ricorrente
richiamando
la pronuncia di questa Corte, Cass. civ. sez. V 3 dicembre 2001,
n.
15231 — trattandosi di atto solo occasionalmente generato dalla separazione
personale
tra i coniugi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice tributario,
non
può trovare applicazione nella fattispecie il regime di esenzione previsto
dall'art.
19 della L. n. 74/1987.
L'illustrazione
del motivo è conclusa da idoneo quesito di diritto, risultando
ancora
applicabile, nella presente controversia, ratione ternporis, il disposto
dell'art.
366 bis c.p.c. 1.1. Ritiene la
Corte che il ricorso debba tuttavia essere disatteso, alla
stregua
delle
considerazioni che seguono, che giustificano, a giudizio di questa Corte,
un
mutamento d'indirizzo rispetto al precedente richiamato dalla difesa
erariale
a sostegno del ricorso proposto, ciò non solo in virtù di una
rivalutazione
critica di talune argomenta7ioni ivi espresse, ma soprattutto alla
stregua
del mutato quadro normativo di riferimento che, nel contesto di
un'evoluzione
verosimilmente non ancora del tutto conclusa, ha fortemente
valorizzato
la centralità dell'accordo tra le parti nella definizione della crisi
coniugale.
1.2.
La citata Cass. n. 15231/2001 ha, come è noto, recepito, quanto alle
conseguenze
che se ne assumono derivanti in ambito tributario, la distinzione,
che
risale ad autorevole, per quanto ormai remoto indirizzo dottrinale, tra
contenuto
necessario ed eventuale degli accordi di separazione, nel primo
dovendo
ricomprendersi il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento
dei
figli, l'assegnazione della casa familiare in funzione del preminente
interesse
della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di
uno
dei coniugi in favore dell'altro, ove ne ricorrano i presupposti.
Nel
secondo vanno invece ricompresi i patti che trovino solo occasione nella
separazione,
costituiti da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi
concludono
in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata.
Detta
distinzione, che si trova ribadita anche nella più recente giurisprudenza
della
I sezione civile di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 19 agosto 2015, n.
16909;
Cass. 22 novembre 2007, n. 24321), è sostanzialmente finalizzata a
distinguere
tra i patti, riflettenti il contenuto necessario della separazione, che
sono
soggetti alla procedura di modifica o revoca, ex art. 156 ultimo comma
c.c.
e 710 c.p.c., e quelli viceversa che abbiano trovato solo occasione nella
separazione, la cui efficacia tra le parti trova il proprio riferimento
normativo
nell'art.
1372 c.c.
La
giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte, non solo nella
succitata
pronuncia, ma anche in altre successive decisioni volte a riconoscere
l'applicabilità
dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987 "a tutti gli
atti
e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare
sotto
il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo
scioglimento
del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli
accordi
che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà
esclusiva
di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge", (cfr., tra le
altre,
Cass. 22 maggio 2002, n. 7493; Cass. 28 ottobre 2003, n. 16171) o
anche
in favore dei figli (più di recente cfr. Cass. 17 gennaio 2014, n. 860) ha
pur
sempre avuto modo di chiarire che "l'esenzione non opera quando si
tratti
di
atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione
tra
coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente
generati
dalla separazione" (cosi, testualmente, la citata Cass. n. 7493/2002).
In
particolare la menzionata Cass. n. 15231/2001, che si riferiva al recupero a
tassazione
di atto dispositivo del trasferimento da un coniuge all'altro di quota
nella
misura del 20% della nuda proprietà di bene acquistato in precedenza
'dai
coniugi in regime di separazione, nell'escludere nella fattispecie
l'applicabilità
dell'esenzione invocata dal contribuente ex art. 19 della L. n.
74/1987,
osservava che in parte qua l'accordo era solo occasionalmente
generato
dalla separazione tra i coniugi, senza integrarne il naturale contenuto
patrimoniale.
I coniugi, infatti — cosi motivava la citata sentenza --avrebbero
potuto
legittimamente mantenere il regime di comunione ordinario, pur se
separati,
in tal senso deponendo "l'esame del testo dell 'art. 8 della tariffa
allegata al D.P.R. 131/86, che parla di attribuzione di beni già facenti parte
di
comunione tra i coniugi, con un richiamo evidentemente solo alla
'comunione
caratterizzata dal rapporto coniugale tra le parti, di cui agli arti.
159
e ss. c.c.".
Se
così non fosse, concludeva in tal senso la decisione richiamata dalla difesa
erariale,
"è intuitivo che atti di diversa natura si presterebbero facilmente ad
intenti
elusivi".
1.2.1.
Entrambe le affermazioni, ove riferite al caso analogo qui all'esame del
collegio,
relativo ad atto dispositivo di quota del 50% — che la difesa
dell'Amministrazione
finanziaria qualifica tout court, senza peraltro
trascrivere
il contenuto dell'atto dispositivo del diritto immobiliare, come
scioglimento
di comunione ordinaria nel quadro degli accordi di separazione
di
cui al verbale di udienza di comparizione dei coniugi all'udienza
presidenziale
del procedimento di separazione consensuale - non sembrano
idonee
a giustificare l'esclusione dell'applicazione dell'esenzione prevista
dall'art.
19 della L. n. 74/1987, nel testo conseguente alla declaratoria
d'illegittimità
costituzionale operata da Corte cost. 10 maggio 1999, n. 154,
"nella
parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i
documenti
ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione
personale
dei coniugi".
Si
tratta di sentenza additiva pura che - ponendosi nel solco della precedente
Corte
cost. 15 aprile 1992, n. 176, espressamente richiamata, che aveva già
dichiarato
l'illegittimità della norma con riferimento alla mancata previsione
dell'estensione
dell'esenzione al solo provvedimento d'iscrizione d'ipoteca a
garanzia
delle obbligazioni assunte dal coniuge separato - osservava che il
profilo
tributario non potesse ragionevolmente riflettere un momento di
diversifidazione tra il giudizio di divorzio e la procedura di separazione,
"atteso
che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che
motiva
e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio
divorzi/e,
è con più accentuata evidenza presente nel giudizio di
separazione".
La
scelta operata dalla citata Cass. n. 15231/2001 di non ritenere
sovrapponibili,
sul piano dell'interpretazione letterale, la dizione di "atti
stipulati
in occasione della separazione e del divorzio" a quella di "atti
relativi
al
procedimento di separazione o divorzio", conseguente alla portata additiva
della
sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999 al testo dell' art. 19 della
L. n.
74/1987, che porrebbe come limite all'accesso del trattamento di favore
il
nesso causale necessario dell'atto col procedimento, poggia peraltro su due
argomenti
che non possono ritenersi decisivi.
Il
primo si pone, come si è visto, in relazione all'art. 8 (lett. f) della
Tariffa,
parte
I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, norma da intendersi non più
applicabile
proprio per effetto della citata Corte cost. n. 154/1999 (si ricordi
anche
la successiva declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 8 lett. b
della
medesima Tariffa, parte I, ad opera della pronuncia della Corte
costituzionale
n. 202 depositata 1'11 giugno 2003, nella parte in cui non
esenta
dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione
dell'art.
148 c.c. nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli).
1.2.2.
Il secondo è riferito alla possibile finalità elusiva di accordi estranei al
contenuto
essenziale della separazione, che trovino occasione d'inserimento
nel
relativo procedimento unicamente per il conseguimento di un indebito
risparmio fiscale.
Con
riferimento a tale ultimo profilo, in generale deve osservarsi che se anche
l'interpretazione
di una disposizione di legge consenta scelte di strumenti
attuativi
di volontà delle parti potenzialmente tali da realizzare intenti elusivi,
ciò
non sembra ' motivo sufficiente 'perché essa venga necessariamente
compiuta,
essendo il fenomeno dell'elusione, la sua prevenzione e la sua
repressione
oggetto di specifica regolamentazione normativa, che oggi trova il
suo
fondamentale riferimento nell'art. 10 bis della
L. n. 212/2000, quale
introdotto
dall'art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.
In
particolare deve poi osservarsi, riguardo alla fattispecie oggetto della
controversia
qui sottoposta all'esame della Corte, che l'avviso di liquidazione
così
come riportato in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del
ricorso
per cassazione, non contesta minimamente, sotto il profilo
motivazionale,
la finalità elusiva dell'atto, pacificamente facente parte del
quadro
globale degli accordi di separazione quali convenuti tra i coniugi, ma
giustifica
la ripresa a tassazione unicamente in ragione dell'insussistenza di
un
rapporto di causalità necessaria con il procedimento di separazione
medesimo.
1.3.
Ciò che appare tuttavia di maggior rilievo nel senso di addivenire al
superamento
del precedente indirizzo è il mutato contesto normativa di
riferimento.
È
noto come un ormai quasi ventennale orientamento dottrinale abbia
sottoposto
a serrata critica la distinzione tra accordi di separazione
propriamente
detti ed accordi stipulati "in occasione della, separazione",
affermando
che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una
separazione
tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno
all'altro
coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell'ambito delle
"condizioni della separazione" di cui all'art. 711 comma 4 c.p.c., in
considerazione
del carattere di "negoziazione globale"
che la coppia in crisi
attribuisce
al momento della "liquidazione" del
rapporto coniugale,
attribuendo
quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici,
denominati
"contratti della crisi coniugale", la
cui causa è proprio quella di
definire
in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.
La
tesi innanzi ricordata trae certamente nuova linfa in un contesto normativo
che —
quantunque in modo non sempre consapevole e soprattutto coerente —
ha
certamente attribuito all'elemento del consenso tra i coniugi il ruolo
centrale
nella definizione della crisi coniugale.
Non è
questa la sede per un'approfondita disamina delle tappe attraverso le
quali
è stato scandito detto percorso, che culmina certamente nelle
disposizioni
degli artt. 6 e 12 del D. L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito
con
modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, che hanno,
rispettivamente,
esteso il procedimento di negoziazione assistita da avvocati
alla
separazione consensuale, al divorzio ed alla modifica delle condizioni di
separazione
e di divorzio (art. 6) e previsto che "i coniugi possono
concludere,
innaiwi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile.., un accordo
di
separazione personale, di divorzio o di modifica delle condizioni di
separazione
e di divorzio (art. 12), i quali, ad ogni effetto di legge, "tengono
luogo
dei provvedimenti giudiziali che definiscono i corrispondenti
procedimenti"
e nelle disposizioni sul c.d. divorzio breve di cui alla L. 6
maggio
2015, n. 55, che: ha (art. 1) drasticamente ridotto il tempo
d'ininterrotta
separazione consensuale richiesto per poter richiedere il
divorzio
a dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente
del Tribunale in caso di separazione giudiziale ed in sei mesi in caso di
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia
trasformato
in consensuale, sia che essa sia avvenuta per mezzo di
negoziazione
assistita o di accordo di separazione perfezionato avanti al
Sindaco
quale ufficiale dello stato civile; previsto (art. 2) lo scioglimento
della
comunione legale tra i coniugi nel momento in cui il provvedimento
presidenziale
autorizza i coniugi a vivere separati o alla data di sottoscrizione
del
processo verbale dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente
nel procedimento di separazione consensuale, purché ad esso sia
seguito
il decreto di omologazione; disposto (art. 3) l'immediata applicabilità
delle
nuove disposizioni ai procedimenti di separazione già pendenti alla data
di
entrata in vigore della legge citata.
Senza
che in questa sede ci si possa soffermare sull'effettiva portata di
disposizioni,
quali ad esempio il terzo periodo del 3 0 comma dell'ari 12 del
citato
D.L. n. 13212014 quale convertito
dalla L. n. 162/2014, secondo il quale
l'accordo
stipulato dalle parti dinanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato
civile,
"non può contenere patti di trasferimento patrimoniale", è sufficiente
osservare
come le nuove disposizioni, drasticamente riducendo l'intervento
dell'organo
giurisdizionale in procedimenti tradizionalmente segnati da vasta
area
di diritti indisponibili legati allo status coniugale ed alla tutela
della prole
minore,
abbiano, nel quadro d'interventi definiti di
"degiurisdizionalizzazione",
di fatto attribuito al consenso tra i coniugi un
valore
ben più pregnante rispetto a quello che, anche a seguito
dell'introduzione
del divorzio a domanda congiunta delle parti, aveva pur
sempre
indotto unanimemente dottrina e giurisprudenza ad escludere che nel
nostro
ordinamento giuridico potesse avere cittadinanza il c.d. divorzio
consensuale.
Quanto sopra, nei limiti propri della presente decisione, induce questa Corte a
ritenere
che, nel mutato contesto normativo di riferimento, debba riconoscersi
il
carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che,
anche
attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano
volti
a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a
sfociare,
di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario
o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio
non
solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie
condizioni
di legge (per quanto qui rileva, il decorso del termine richiesto di
separazione
legale ininterrotta).
In
tale contesto non sembra, infatti, potersi più ragionevolmente negare —
quale
che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere — che
detti
negozi siano da intendersi quali "atti relativi al procedimento di
separazione
o divorzio", che, come tali possono usufruire dell'esenzione di
cui
all'art. 19 della L. n. 74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia n.
154/1999
della Corte costituzionale, salvo che l'Amministrazione contesti e
provi,
secondo l'onere probatorio cedente a suo carico, la finalità elusiva degli
atti
medesimi.
1.4.
Infine, va dato atto che, nel ribadire l'applicabilità dell'esenzione di cui
all'art.
19 della L. n. 74/1987, come modificato per effetto delle succitate
sentenze
della Corte costituzionale, per quanto qui rileva, a "tutti gli atti,
documenti
e provvedimenti relativi" ai procedimenti di separazione e
divorzio,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 del D. Lgs. 14
marzo
2011, n. 23, con la circolare n. 2/2014 (pagg. 62 - 63), la stessa
Agenzia
delle Entrate, richiamando i precedenti documenti di prassi in
materia
(circolare n.27/2012, pag. 10, e circolare n. 18/2013, pagg. 38-41), non opera
alcuna distinzione al riguardo tra accordi, comportanti trasferimenti
immobiliari,
integranti il contenuto essenziale della separazione ed accordi
analoghi
tra i coniugi stipulati in occasione della separazione.
Il
ricorso va pertanto rigettato.
2. Nulla va statuito in ordine alle spese di
lite, non avendo l'intimata svolto
difese.
P .Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio
2016
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