venerdì 5 febbraio 2016





Sulla nozione di residenza legale, ai fini della (dichiarazione di) elezione della cittadinanza italiana

Trib. Roma 18 dicembre 2015

La residenza legale, richiesta dall’art. 4, c. 2, della l. 91/1992, ai fini dell’elezione della cittadinanza italiana, non coincide con la residenza anagrafica né con la regolare residenza in Italia dei genitori [sottolinea il Collegio che il d.P.R. 572/1993, in quanto regolamento di esecuzione, ai sensi dell’art. 25 della legge sulla cittadinanza, “non può introdurre nuovi obblighi o restrizioni all’esercizio dei diritti previsti nella legge e nemmeno integrare la legge, che dispone già in dettaglio”]


Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 33, c. 1,  della l. 69/2013, Disposizioni per il  rilancio dell’economia, convertito, con modificazioni, dalla l. 98/2013 (ai sensi del quale  “Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge  5  febbraio 1992,  n.  91,  all'interessato   non   sono   imputabili   eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della  Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il  possesso  dei  requisiti con ogni idonea documentazione”), impone di ritenerlo applicabile, almeno in via interpretativa, anche a chi, al momento della (sua) entrata in vigore, aveva già compiuto i 18 anni, ma aveva proposto domanda nei termini prescritti dalla legge

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