Sulla nozione di residenza legale, ai fini della (dichiarazione di)
elezione della cittadinanza italiana
Trib. Roma 18 dicembre 2015
La residenza
legale, richiesta dall’art. 4, c. 2, della l. 91/1992, ai fini dell’elezione
della cittadinanza italiana, non coincide con la residenza anagrafica né con la
regolare residenza in Italia dei genitori [sottolinea il Collegio che il d.P.R.
572/1993, in quanto regolamento di esecuzione, ai sensi dell’art. 25 della
legge sulla cittadinanza, “non può introdurre nuovi obblighi o restrizioni
all’esercizio dei diritti previsti nella legge e nemmeno integrare la legge,
che dispone già in dettaglio”]
Una lettura
costituzionalmente orientata dell’art. 33, c. 1, della l. 69/2013, Disposizioni per il rilancio
dell’economia, convertito, con modificazioni, dalla l. 98/2013 (ai sensi
del quale “Ai fini di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
all'interessato non
sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai
genitori o agli uffici della Pubblica
Amministrazione, ed egli può dimostrare il
possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione”),
impone di ritenerlo applicabile, almeno in via interpretativa, anche a chi, al
momento della (sua) entrata in vigore, aveva già compiuto i 18 anni, ma aveva
proposto domanda nei termini prescritti dalla legge
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