mercoledì 10 febbraio 2016




Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e cittadinanza straniera

Trib. Brescia 4 febbraio 2016



Poiché, ai sensi dell’art. 2, c. 5, T.U. Immigrazione, allo  straniero regolarmente soggiornante è  riconosciuta parità di trattamento con il cittadino, relativamente ai   rapporti   con   la   pubblica amministrazione  e all’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge, è illegittimo il rifiuto dell’I.N.P.S. di accettare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante l’assenza di redditi all’estero, al fine di ottenere l’assegno sociale [osserva il giudice che l’art. 3 del d.P.R. 445/2000, richiamato dall’Amministrazione, deve essere – in parte qua –  disapplicato nel caso concreto, in quanto norma di natura amministrativa e di rango inferiore, rispetto a quanto previsto dal  T.U. Immigrazione]

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