Dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà e cittadinanza straniera
Trib. Brescia 4 febbraio 2016
Poiché, ai sensi dell’art. 2, c. 5, T.U. Immigrazione, allo straniero regolarmente soggiornante è riconosciuta parità di trattamento con il
cittadino, relativamente ai
rapporti con la
pubblica amministrazione e all’accesso
ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge, è illegittimo
il rifiuto dell’I.N.P.S. di accettare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, attestante l’assenza di redditi all’estero, al fine di ottenere
l’assegno sociale [osserva il giudice che l’art. 3 del d.P.R. 445/2000,
richiamato dall’Amministrazione, deve essere – in parte qua – disapplicato nel caso concreto, in quanto
norma di natura amministrativa e di rango inferiore, rispetto a quanto previsto
dal T.U. Immigrazione]
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