Concessione della cittadinanza italiana: termini di conclusione del
procedimento e (d effetti dell’) inerzia dell’Amministrazione
Cons. di Stato, III, 3 febbraio 2016, n. 429
Se è – pur –
vero che i termini procedimentali fissati dalle leggi di settore sono
‘di regola’ (id est: in mancanza di espressa norma contraria) puramente
‘ordinatori’, come nel casi di concessione della cittadinanza italiana, ciò non
significa che la scadenza dei termini di conclusione del procedimento fissati
dalla stessa Amministrazione mediante proprio regolamento in attuazione della
legge sul procedimento amministrativo o dei termini di conclusione del
procedimento fissati da quest’ultima ‘in via suppletiva’ (per le ipotesi di
omessa autoregolamentazione), costituisca un fatto fisiologico del tutto privo
di qualsiasi rilevanza giuridica, ed inidoneo a produrre effetti riparatori. Al
contrario, va affermato che la condotta inerte o dilatoria dell’Amministrazione
costituisce un fatto patologico anche a fronte di termini non perentori; fatto
al quale l’Ordinamento impone che sia posto rimedio.
La semplice “predisposizione”, da parte
degli Uffici competenti, del decreto di concessione della cittadinanza italiana
(e la sua trasmissione agli Organi competenti a sottoscriverlo e dunque ad
assumere la decisione definitiva), non è equiparabile (e non equivale) alla (né
coincide con la) formale ‘conclusione’ del procedimento, il quale - pur a
seguito di tale attività - è da considerare (e resta) ancora ‘pendente’; ne
consegue che, a fronte della comunicazione ‘de qua’, da parte
dell’Amministrazione, non può essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso,
per sopravvenuta carenza d’interesse
In tema di concessione della cittadinanza
italiana, l’inerzia dell’Amministrazione, sanzionata dal giudice
(amministrativo) con l’obbligo di adempiere, comporta la soccombenza per la
parte relativa alle spese, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione abbia
comunicato, nel corso del giudizio, l’avvenuta ‘predisposizione’ dello schema
di decreto concessorio
FATTO
In data 5.4.2007 il ricorrente, cittadino del Marocco residente
in Italia da più di dieci, presentava alla Prefettura di Mantova istanza volta
ad ottenere (ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.’f’ della L. 5.2.1992 n.21) la
cittadinanza italiana.
In mancanza di risposta ed essendo stato superato il termine
per la conclusione del procedimento (fissato in 730 giorni decorrenti dalla
presentazione della domanda), proponeva ricorso avverso il silenzio serbato
dall’Amministrazione.
Quest’ultima si difendeva eccependo, tra l’altro, che il
termine in questione non deve essere inteso come termine perentorio.
Con sentenza n.2463/2009 il TAR di Brescia accoglieva il
ricorso dichiarando la illegittimità del silenzio dell’Amministrazione ed
ordinando alla stessa di provvedere entro sessanta giorni.
Avverso tale sentenza il Ministero dell’Interno ha proposto
appello.
L’appellato non si è costituito in giudizio.
Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul
merito dell’appello, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato,
Con unico articolato mezzo di gravame il Ministero dell’Interno
lamenta l’ingiustizia dell’appellata sentenza per violazione e falsa
applicazione, dell’art.3 del DPR n.362 del 1994 (recante il regolamento per la
disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), deducendo
che il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso avendo ritenuto erroneamente:
- che il termine per la conclusione del procedimento volto al
rilascio della cittadinanza italiana è perentorio;
- e che il silenzio dell’Amministrazione non sia stato
interrotto da alcuna condotta amministrativa rilevante.
La doglianza non merita accoglimento.
1.1. L’art.3 del D.P.R. n.362 del 1994, recante il ‘regolamento
per il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana’, prevede
espressamente che il termine per la definizione del procedimento in questione è
di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Nel caso dedotto in giudizio il ricorrente - regolarmente residente
in Italia da oltre dieci anni - ha proposto la domanda di naturalizzazione il
5.4.2007, ma non ha ottenuto alcuna risposta ed il ‘silenzio amministrativo’ si
è protratto per oltre due anni.
Ne consegue che la condotta dell’Amministrazione è (e va qualificata
come) ‘illegittima’, così come correttamente dichiarato del Giudice di primo
grado.
1.2. L’Amministrazione sostiene, però, che il termine per la
conclusione del procedimento in questione non è (e non può comunque essere
considerato) “perentorio”; e richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo
cui “costituisce principio generale di diritto, di cui le previsioni dell’art.2
della L. n.241/1990 risultano essere una conferma a livello di formazione
primaria, quello secondo cui i termini del procedimento amministrativo devono
considerarsi ordinatori, qualora non siano considerati espressamente perentori
dalla legge” (così, in C.S., V^, n. 8421/2009).
Il profilo di doglianza si appalesa inconducente (siccome
basato su un’argomentazione astrattamente valida, ma che mal si attaglia alla
fattispecie concreta dedotta in giudizio).
In ‘teoria generale’ (e secondo un principio giurisprudenziale
costituente ormai ‘jus receptum’ nel nostro Ordinamento), il “termine” si
qualifica “perentorio” allorquando è “imposto a pena di decadenza”. E
procedendo per approssimazioni logiche successive, viene altresì definito
“perentorio” il termine la cui violazione comporta, se non proprio la decadenza
in senso stretto, una sanzione analoga (caso principale: il silenzio-assenso).
Correttamente, quindi, l’Amministrazione afferma che il termine
per la definizione del procedimento per cui è causa (nella specie: il
procedimento per la concessione della cittadinanza) non è “perentorio”, posto
che la sua violazione non comporta la sua decadenza dal potere di provvedere né
sanzioni analoghe quali ad es. il silenzio-assenso.
Il fatto che il termine non sia “perentorio” nel senso ora
precisato, non comporta affatto, tuttavia, che la sua violazione sia priva di
qualsivoglia conseguenza giuridica.
Nel nostro caso si discute - infatti - di quella particolare
conseguenza giuridica che è l’insorgenza, in capo al privato interessato, della
facoltà di agire ai sensi dell’art. 21-bis dela legge 1034/1971, per far
dichiarare l’illegittimità del silenzio e l’obbligo di provvedere.
Ed al riguardo valgano le seguenti considerazioni.
Proprio perché (come affermato dalla citata giurisprudenza) i
termini dei procedimenti amministrativi fissati con legge (rectius: via
via fissati dalle varie leggi di settore) sono e vanno considerati - di
regola - ‘ordinatori’, la legge n.241 del 1990 sul procedimento
amministrativo (introducendo un principio di portata generale, altamente
innovativo e di fondamentale importanza):
- ha stabilito che ogni Amministrazione è tenuta a fissare con
proprio regolamento il termine di conclusione di ciascun procedimento affidato
alla sua cura (s’intende: per il caso in cui la legge non stabilisca
espressamente il termine e non specifichi se è perentorio);
- ed ha fissato (in via generale e ‘suppletoria’) il termine di
conclusione di qualsiasi procedimento per il caso in cui l’Amministrazione
abbia omesso di introdurlo espressamente mediante la prevista (e prescritta)
autoregolamentazione.
E ciò al fine di evitare:
- che residuino procedimenti amministrativi per i quali non sia
espressamente stabilito alcun termine di conclusione; procedimenti, cioè,
tendenzialmente protraibili sine die (id est: all’infinito);
- e che il privato che (sulla scorta di un suo asserito diritto
o di un interesse legittimo) avanzi una richiesta nei confronti
dell’Amministrazione, rimanga disarmato e senza tutela innanzi ad eventuali
condotte inerti o silenti - e comunque strumentalmente dilatorie - della
stessa.
Sicchè è evidente la ragione per la quale l’argomentazione
difensiva dell’Amministrazione, secondo cui il termine per cui è controversia
non è perentorio, è da considerare inconducente..
Se fosse vero che l’Amministrazione può procrastinare sine
die i procedimenti amministrativi anche laddove essi siano soggetti a
termini (seppur) non perentori, tutte le menzionate disposizioni relative
all’obbligo della P.A. di fissare con proprio regolamento il termine di
conclusione di ogni procedimento (e le ulteriori disposizioni ‘suppletive’ che
stabiliscono in via generale qual è il termine di conclusione del procedimento
nel caso in cui l’Amministrazione non lo abbia espressamente fissato con
proprio regolamento), si rivelerebbero superflue (rectius: del tutto
inutili) e destinate - per lo più - a restare inefficaci.
E così pure le disposizioni del codice del processo
amministrativo che disciplinano l’azione contro il c.d. “silenzio
amministrativo”.
Né, d’altro canto, si comprenderebbe la ragione per cui il
Legislatore le ha introdotte nell’Ordinamento, posto che sarebbe oltremodo
agevole eluderle; ciò che ogni Amministrazione potrebbe fare semplicemente
‘dimenticando’ (rectius: omettendo) di sancire espressamente, nei propri
regolamenti, le conseguenze sanzionatorie per il caso di inutile decorso del termine.
Mentre è evidente - contrariamente a quanto la Difesa dell’Amministrazione
mostra di credere - che le norme in questione sono state introdotte proprio al
fine di ovviare alle situazioni procedimentali di stallo che possono
determinarsi non soltanto nei casi in cui il termine di conclusione del
procedimento non sia fissato, ma anche quando il termine - ancorchè fissato -
non sia stato espressamente qualificato come ‘perentorio’ dalla specifica
normativa di settore.
Va pertanto affermato che pur se è vero (come puntualmente
rilevato dalla giurisprudenza citata) che i termini procedimentali fissati
dalle leggi di settore sono ‘di regola’ (id est: in mancanza di espressa
norma contraria) puramente ‘ordinatori’ (come certamente lo è quello relativo
al procedimento per cui è causa), ciò non significa che la scadenza dei termini
di conclusione del procedimento fissati dalla stessa Amministrazione mediante
proprio regolamento in attuazione della legge sul procedimento amministrativo (la L. n.241 del 1990, come via via
modificata ed integrata) o dei termini di conclusione del procedimento fissati
da quest’ultima ‘in via suppletiva’ (per le ipotesi di omessa
autoregolamentazione), costituisca un fatto fisiologico del tutto privo di
qualsiasi rilevanza giuridica, ed inidoneo a produrre effetti riparatori.
Al contrario, va affermato che la condotta inerte o dilatoria
dell’Amministrazione costituisce un fatto patologico anche a fronte di termini
non perentori; fatto al quale l’Ordinamento impone che sia posto rimedio.
Da tutto quanto fin qui osservato discende, in conclusione, che
correttamente il Giudice di primo grado ha qualificato come ‘illegittimo’ il
‘silenzio’ serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di conferimento della
cittadinanza italiana, avanzata dall’interessato; e che parimenti
correttamente, conseguentemente, Le ha ordinato di adottare un qualsiasi
provvedimento espresso - di accoglimento o di diniego - idoneo a far cessare la
posizione di stallo in cui giace il procedimento.
1.3. Non può essere condiviso, infine, neanche l’ulteriore
argomento difensivo dell’Amministrazione, secondo cui il ‘silenzio’ sarebbe
stato ‘interrotto’ dal fatto che in pendenza di giudizio (e precisamente in
data 24.7.2009) i propri Uffici amministrativi hanno ‘predisposto’ il decreto
di conferimento e lo hanno inviato alla firma degli Organi competenti per la
decisione finale (Ministero dell’Interno e Presidenza della Repubblica).
L’argomentazione non regge in quanto è evidente che la semplice
“predisposizione”, da parte degli Uffici, del decreto in questione (e la sua
trasmissione agli Organi competenti a sottoscriverlo e dunque ad assumere la
decisione definitiva), non è equiparabile (e non equivale) alla (né coincide
con la) formale ‘conclusione’ del procedimento, il quale - pur a seguito di
tale attività - è da considerare (e resta) ancora ‘pendente’.
Sicchè la decisione del Giudice di primo grado che - preso atto
della semplice “predisposizione” dello ‘schema’ di provvedimento e del sua
trasmissione agli Organi competenti per la decisone conclusiva - non ha
ritenuto di dichiarare il ricorso ‘improcedibile’ (per sopravvenuta carenza
d’interesse), appare formalmente corretta.
1.4. Né la circostanza può essere fatta valere al fine di
ottenere la riforma del capo della sentenza appellata relativa alle spese
(poste a carico dell’Amministrazione).
La comunicazione dell’avvenuta ‘predisposizione’ dello schema
di decreto (che comunque, lo si ribadisce, con corrisponde ad adozione del
provvedimento definitivo), è avvenuta - infatti - solamente in corso di causa e
cioè dopo che l’interessato aveva proposto l’azione giudiziaria, assumendone i
relativi oneri.
1.5. Un’ultima osservazione.
Non ignora il Collegio che il conferimento della cittadinanza
italiana è un provvedimento che non si risolve - sia consentito l’uso di una
locuzione desueta, ma agevolmente comprensibile - in un mero “accertamento
costitutivo”; e che esso, coinvolgendo massimamente l’interesse pubblico,
presuppone valutazioni che possono implicare, fra l’altro, verifiche
approfondite in ordine alla condotta - non solamente apparente - del soggetto
che la richiede.
Sicchè è evidente che il provvedimento in questione non può
essere adottato a seguito (e/o per effetto) di alcun ‘automatismo’, quale
certamente è il semplice ‘decorso del tempo’; né può comunque dipendere
esclusivamente da tale fattore (e dall’accertamento, anche se in sede
giudiziaria, dell’avvenuta scadenza di un termine).
Ciò non significa, tuttavia - ed il Collegio ritiene di
sottolinearlo - che il procedimento diretto alla decisione finale possa essere
mantenuto pendente oltre il termine (ancorchè non perentorio) stabilito dalla
stessa Amministrazione; o addirittura “sine die”.
E poiché con la proposizione della domanda giudiziale
introduttiva del presente giudizio, l’interessato chiede - all’evidenza - non
già che venga giudizialmente riconosciuto (per i conseguenti effetti
costitutivi e condannatori) il suo (preteso) diritto ad ottenere la
cittadinanza, ma - molto più semplicemente - una pronunzia giudiziale che
dichiari la illegittimità del ‘silenzio’ serbato dall’Amministrazione (e che
disponga che la stessa provveda sulla sua istanza concludendo ‘in qualsiasi
modo’ un procedimento avviato da più anni e protrattosi oltre il termine
prestabilito), non si ravvisa alcun serio ed obiettivo elemento ostativo alla
realizzazione della sua pretesa.
2. In considerazione delle superiori osservazioni l’appello
dell’Amministrazione va respinto, con conseguente conferma della sentenza
appellata.
La mancata costituzione in giudizio dell’appellato esime il
Collegio da ogni pronunzia in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez.III^,
respinge l’appello.
Nulla statuisce in ordine alle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Nessun commento:
Posta un commento